Accordo per il territorio del comune di Pisa
per i contratti di locazione concertati e transitori
Premessa
Le parti ritengono necessario individuare condizioni contrattuali, da inserire
nell’Accordo di cui all’art.
2, comma 3, della L. 431/98, che tengano conto della specificità del mercato
abitativo nell’area pisana e, nell’ambito dei principi stabiliti dalla legge, si
propongono in particolare i seguenti obbiettivi:
-
Favorire l’allargamento del mercato agli immobili attualmente sfitti e l’accesso
alle locazioni per i settori sociali che attualmente ne sono esclusi;
-
Avviare a soluzione il problema degli sfratti per finita locazione, incentivando
la trasformazione degli sfratti in nuovi contratti;
-
Ricondurre alla legalità il mercato degli affitti laddove risulta sommerso
e irregolare.
La struttura del presente Accordo Territoriale, ad eccezione dei riferimenti
relativi alla “Zonizzazione” e alle “Fasce di oscillazione dei Canoni”, è dalle
parti ritenuta valida ed essenziale, come metodo operativo e per i suoi contenuti,
per tutti i Comuni della Provincia di Pisa.
Le Associazioni firmatarie ritengono essenziale affiancare al contratto
un ampio sistema informativo e a questo scopo reputano necessario istituire alcuni
strumenti tecnici, di seguito elencati, a sostegno della contrattazione.
* Osservatorio Territoriale.
L’Osservatorio territoriale, al quale faranno riferimento le commissioni previste
dal presente Accordo, dovrà avere compiti di studio e di monitoraggio delle problematiche
abitative sia pubbliche che private, in particolare sulle seguenti materie:
- Mercato e costo delle locazioni abitative, anche in confronto alle altre città;
- Tendenze e prospettive di investimento per settori: piccola e media proprietà,
Enti, Assicurazioni, grandi gruppi;
- Tendenze delle tipologie costruttive;
- Evoluzione del mercato delle locazioni con particolare riguardo alla condizione
giovanile, agli immigrati, alle giovani coppie, agli anziani;
- Contratti di locazione e provvedimenti esecutivi di rilascio;
- Processi di vendita e dismissione del patrimonio pubblico e degli Enti.
La composizione e le modalità di costituzione dell’Osservatorio saranno definite
entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo Territoriale.
All’interno dell’Osservatorio si costituirà la “Borsa delle Locazioni”, organismo
composto dagli enti designati unanimemente dalle Associazioni firmatarie del presente
Accordo.
* Commissione per la formazione.
Tale organismo, composto dai Sindacati della Proprietà e degli Inquilini ed eventualmente
da funzionari delle Amministrazioni Comunali interessate, avrà compiti di studio,
proposta e aggiornamento professionale degli operatori del settore, limitatamente
alla gestione dei Contratti di locazione.
* Agenzia per la Locazione.
L’Agenzia, composta da rappresentanti delle parti firmatarie e degli Enti Locali,
dovrà avere lo scopo di favorire l’accesso al mercato locativo privato, in particolare
da parte di gruppi socialmente deboli, agevolando l’incontro tra la domanda e l’offerta
attraverso iniziative e organismi adeguati.
Capitolo I : CONTRATTI CONCERTATI
Ex art. 2 comma 3 della Legge 431/98 e art. 1 del D.M. 30.12.02
Parte Prima – NORME GENERALI
Art. 1 – Oggetto.
- Il presente Accordo disciplina i Contratti di locazione di immobili ad uso
abitativo previsti dall’art. 2, comma 3, legge 431 del 9 Dicembre 1998 e del Decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 30 Dicembre 2002.
Art. 2 – Durata.
- L’Accordo, stante la mancata definizione delle microzone censuarie, ha validità
di 24 mesi a decorrere dalla data del deposito dello stesso presso i Comuni interessati
e comunque mantiene la sua validità fino al raggiungimento di un eventuale nuovo
accordo territoriale.
Alla scadenza sarà verificata la sua adeguatezza agli scopo preposti e saranno
adottate eventuali modifiche e integrazioni.
Parte seconda – DETERMINAZIONE DEI CANONI
Art. 3 – Canone.
- Il Canone di Locazione degli immobili è determinato, secondo le disposizioni
contenute negli articoli successivi, in base ai seguenti elementi:
- Ubicazione sul territorio;
- Classificazione per caratteristiche;
- Superficie;
- Dotazione di mobilio;
- Durata del Contratto.
- Valutazione del mercato immobiliare.
- Su richiesta di una delle parti, queste si incontreranno ogni anno per la
verifica dei valori immobiliari e per l’eventuale aggiornamento dei valori dei
canoni a mq.
Art. 4 – Zonizzazione.
- Le Organizzazioni firmatarie il presente Accordo Territoriale, dopo aver valutato
la realtà abitativa esistente e lo sviluppo edilizio avvenuto nel Comune di Pisa
in questi ultimi anni, ha inteso modificare il precedente accordo ed ha definito
le nuove zone omogenee, evidenziate con colorazioni diverse così come sono state
fissate sulla cartografia accettata e sottoscritta dalle parti e depositata presso
il Comune di Pisa.
Le zone omogenee sono state così identificate:
- Zona di pregio:
- Lungarno Simonelli, Lungarno Pacinotti, Lungarno Mediceo, Lungarno Buozzi,
Lungarno Sonnino, Lungarno Gambacorti, Lungarno Galilei, Lungarno Fibonacci,
Lungomare di Marina di Pisa.
- Zona A :
- S. Antonio, S. Martino, S. Maria fino alla ferrovia, S. Francesco fino a
via De Amicis – via Batteli – via di Gello, via Tino da Camaino – via Rindi;
- Zona delimitata dalla via Aurelia, via Ippica, via F. Tesio, via T. Rook,
via del capannone, via delle Cascine;
- Marina di Pisa, Tirrenia.
- Zona B :
- S. Marco, S. Giusto fino alla S.G.C. FI-PI-LI e la zona delimitata dalla
linea ferroviaria;
- Porta fiorentina, zona Stazione delimitata da Via Da Sangallo e Via C. Battisti;
- Zona compresa tra Via A. Moro, Via Livornese fino al ponte del CEP e l’Arno;
- Barbaricina fino alle Cascine (escluso quanto indicato nella zona A);
- Zona Impianti Sportivi fino Via di Campaldo, Via Pietrasantina, Via del
Marmigliano, Via U. Rindi fino a Via Piave e Via Contessa Matilde;
- Zona compresa tra Via di Gello, Via Lucchese, Via Paparelli;
- Zona Pratale, Don Bosco, parte delimitata ad ovest delle mura e l’Arno e
ad Est da Via Luzzatto e Via Nenni;
-
Zona S.Michele e Porta a Piagge fino a Via Cisanello,
Via di Padule, Via R. Grassi e Via Puglia fino all’Arno;
- La Vettola fino alla S.G.C. FI-PI-LI, Calambrone.
- Zona C :
- Porta Nuova, I Passi, Pisa Nuova, Cisanello, Riglione, Oratoio, Putignano,
S. Ermete, S. Giusto a sud della S.G.C. FI-PI-Li, Porta a Mare, Luicchio, CEP,
S. Piero.
- Zona D :
- Parte esterna compresi Ospedaletto e Coltano.
- Le parti si impegnano a precisare ed elencare lo stradario entro 90 giorni
dalla stipula del presente accordo.
Art. 5 - Fasce di oscillazione.
- Il Canone di Locazione degli immobili da locare è determinato per zona sulla
base delle seguenti fasce di oscillazione, comprendenti un valore mensile minimo
ed uno massimo a mq., avendo tenuto conto del risparmio fiscale nonché della minor
durata del Contratto di locazione.
Sono state prese come riferimento e come parametro di mercato le quote fornite
unitariamente dalle Associazioni delle Agenzie Immobiliari sui valori medi, di
compravendita degli alloggi, rilevati a fine dell’anno 2003
Su tali valori è stata dalle parti concordata una rendita pari al 3%
Zone Omogenee |
Tipo A |
Tipo B |
Tipo C |
Pregio |
8,75 – 11,25 |
6,50 – 7,13 |
5,25 – 5,75 |
Zona A |
6,63 – 7,75 |
4,75 – 6,00 |
3,50 – 4,38 |
Zona B |
5,75 – 7,00 |
4,38 – 5,38 |
3,25 – 4,13 |
Zona C |
5,00 – 6,25 |
3,75 – 4,75 |
2,81 – 3,50 |
Zona D |
4,50 – 5,75 |
3,38 – 4,38 |
2,50 – 3,25 |
- In ognuna delle zone suddette, per tutti gli edifici “popolari” (ex ATER,
Enti Pubblici e similari) o costruiti con caratteristiche similari, ovvero immobili
che comunque furono o saranno costruiti grazie all’intervento di piani PEEP o
a convenzioni e/o agevolazioni concesse da Enti pubblici o da Istituti Previdenziali,
dovrà essere prevista in fase di calcolo una riduzione del canone di locazione
del 20% rispetto ai valori espressi per la stessa zona per tutti gli altri immobili.
Art. 6 – Superficie convenzionale.
- La superficie convenzionale dell’alloggio, sulla base della quale viene determinato
il canone di locazione, è data dalla somma dei seguenti elementi:
- L’intera superficie netta dell’unità immobiliare;
- Lo 0,60 della superficie utile delle autorimesse singole;
- Lo 0,30 della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;
- Lo 0,25 della superficie utile di balconi, terrazze, cantine ed altri simili
accessori;
- Lo 0,10 della superficie scoperta di pertinenza dell’immobile in godimento
esclusivo del conduttore;
- Le parti convengono che possono essere applicati i seguenti parametri correttivi
in funzione dell’ampiezza dell’immobile:
Superficie interna utile |
Coefficientecorrettivo |
Limiti
massimo (*) / minimo (**) |
Fino a mq. 40 |
1,30 |
Mq. 48,10 (*) |
Da 40,1 a 50 mq |
1,20 |
Mq. 55,10 (*) |
Da 50,1 a 70 mq |
1,10 |
Mq. 70 (*) |
Da 70,1 a 110 mq |
1,00 |
Mq 110 |
Da 110,1 a 130 mq |
0,90 |
Mq 110 (**) |
Oltre 130 mq |
0,85 |
Mq. 130 (**) |
- Questo parametro di superficie sarà valido e applicabile sino alla determinazione
dei criteri di misurazione che saranno adottati dall’U.T.E. per i nuovi estimi.
Verificatasi questa circostanza le parti si incontreranno per accordarsi sulla
necessità di rivisitare il presente articolo e quello del precedente art. 5.
Art. 7 – Classificazione degli immobili.
- Gli elementi da considerare, per individuare il Canone effettivo, compreso
tra il valore minimo e il valore massimo delle fasce di oscillazione di cui all’art.
5, sono i seguenti:
- Tipologia dell’alloggio;
- Stato manutentivo dell’alloggio e dell’intero immobile;
- Pertinenze dell’alloggio;
- Presenza di spazi comuni;
- Dotazione dei servizi tecnici.
- Vetustà dell’immobile
- Le unità immobiliari sono classificate in base alle caratteristiche sotto
indicate, di Tipo A, B, C :
Unità Immobiliare di TIPO A
Sono classificati di TIPO A gli alloggi che, oltre alle caratteristiche stabilite
per quello di tipo B, sono stati edificati o completamente ristrutturati, ai sensi
del vigente regolamento edilizio, negli ultimi 10 anni e che possiedono almeno
2 delle seguenti caratteristiche :
- rifiniture di particolare pregio;
- dotazione di doppi servizi igienici, con secondo servizio dotato di almeno
3 elementi (per appartamento con superficie superiore a 80 mq.):
- presenza di sistemi di condizionamento d’aria;
- dotazione di spazi esterni ad uso esclusivo (garage, terrazze, logge, cantine
ecc.) di superficie utile complessiva superiore al 15% della superficie utile
dell’unità immobiliare della quale sono pertinenze;
- dotazione di spazi per uso parcheggio con effettiva disponibilità;
- dotazione di giardini ad uso esclusivo di superficie superiore al 30% della
superficie utile dell’unità immobiliare.
Agli alloggi con 3 o più caratteristiche si applicano i valori compresi tra il
valore massimo e il valore medio della forcella; a quelli con 2 caratteristiche
si applicano i valori compresi tra il valore medio e il valore minimo della forcella.
Unità Immobiliare di TIPO B
Si considera di TIPO B l’alloggio dotato delle seguenti caratteristiche:
- riscaldamento completo di elementi radianti, efficiente e a norma e/o consentito
dalle leggi vigenti;
- servizio igienico posto all’interno dell’alloggio, con almeno 4 elementi
sanitari, fornito di finestra o areazione forzata;
- impianto idrico idoneo ed efficiente;
- impianto elettrico a norma e/o consentito dalle leggi vigenti;
- ascensore (solo per unità immobiliari poste oltre il terzo piano fuori terra,
in immobile con oltre 3 piani fuori terra);
- ambienti a norma secondo le leggi vigenti e i regolamenti igienico sanitari;
- infissi ed affissi efficienti.
Agli alloggi con oltre 25 anni di vetustà dalla data di costruzione o di completa
ristrutturazione si applicano i valori compresi tra il valore medio e il valore
minimo della forcella.
Qualora ci sia una rifinitura di pregio, per gli alloggi di “Tipo B”, possono
essere conteggiati aumenti del 5% del canone. Per rifiniture di pregio si intendono:
- giardino esclusivo con superficie superiore all’alloggio;
- doppi servizi,
- ascensore per alloggi posti oltre il 3° piano.
Unità Immobiliari di TIPO C
Si considera di TIPO C l’alloggio dotato delle seguenti caratteristiche:
- servizio igienico posto all’interno dell’alloggio, con almeno 2 elementi
sanitari, fornito di finestra o areazione forzata;
- impianto idrico idoneo ed efficiente;
-
impianto elettrico a norma di legge
Agli alloggi con oltre 50 anni di vetustà dalla data di costruzione o di completa
ristrutturazione si applicano i valori compresi tra il valore medio e il valore
minimo della forcella.
- Qualora l’alloggio sia dotato di un solo servizio igienico con meno di 2 elementi
sanitari oppure sia posto all’esterno dell’alloggio, ovvero agli alloggi dichiarati
antigienici dalle competenti autorità, per il calcolo del Canone si applica un
abbattimento del 50% sui valori minimi.
- La vetustà dell’alloggio (anno di costruzione o di integrale ai sensi dell’art.
31 Legge 457/78 ristrutturazione) deve essere dimostrata nei modi consentiti dalla
legge.
Art. 8 - Maggiorazione per particolari categorie di immobili
1. In caso di unità immobiliari arredate, il canone può essere incrementato fino
al 20%, da graduarsi in relazione alla quantità e qualità dell’arredo.
Art. 9 - Maggiorazione per durata del Contratto superiore al
minimo
- Possono essere stipulati contratti di locazione per una durata superiore a
quella minima stabilita dall’art.
2, comma 3, della L. 431/98. In tal caso il canone concordato è incrementato
del 2,5% per ogni ulteriore anno di durata oltre il minimo di legge.
Art. 10 – Aggiornamento del Canone
- Il Canone di locazione determinato sulla base degli articoli precedenti sarà
aggiornato annualmente in misura non superiore al 75% della variazione del costo
della vita accertato dall’ISTAT.
- L’adeguamento ISTAT non è applicabile ai contratti Transitori e per studenti.sino
a 18 mesi di durata.
Art. 11 – Contratto Tipo
- I Contratti di locazione realizzati sulla base dei criteri contenuti nel presente
Capitolo possono essere stipulati esclusivamente utilizzando il Contratto Tipo
di cui all’Allegato A che forma parte integrante del presente accordo.
- Agli stessi si applicano altresì le norme in materia di locazione del Codice
Civile, nonché le norme della
Legge 392/78
non espressamente abrogate.
- Ai contratti per i quali si utilizza la disciplina dei “Canoni Concordati”
potrà essere aggiunto il “Verbale di Consegna” di cui agli Allegati “C” e “D”
del presente Accordo.
Art. 12 - Commissione di Conciliazione
Stragiudiziale
- Nel Contratto Tipo è prevista la seguente clausola: “Ciascuna parte adirà,
per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione
del presente contratto, nonché in ordine alla esatta applicazione dell’Accordo
Territoriale, in precedenza citato anche in relazione al canone, una Commissione
di Conciliazione Stragiudiziale”.
- La Commissione di Conciliazione è costituita da 3 componenti di cui due scelti
tra gli appartenenti alle organizzazioni firmatarie dell’Accordo territoriale
sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore
e presieduta dagli Assessori con delega alle politiche della casa (o, in caso
di impedimento, da loro delegati) dei Comuni presso i quali viene depositato il
presente accordo, relativamente alle questioni di competenza territoriale.
In caso di mancato accordo o nel silenzio della Commissione, le parti potranno
adire al Giudice ordinario dopo 60 giorni dalla notifica del ricorso alla controparte.
- La parte interessata ha l’obbligo di chiedere l’attivazione della Commissione
all’Assessore competente, che deve convocarla entro 15 giorni, e di segnalare
per conoscenza anche alla controparte il proprio rappresentante sindacale di cui
al precedente comma 2.
Capitolo II : CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI
Ex art. 5 comma 1 della Legge 431/98 e art. 2 del D.M. 5.3.99
- Durata da un mese a 18 mesi
- Vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento delle esigenze
dei proprietari e degli inquilini, da documentare :
- 2.1
- Esigenze dei proprietari :Qualunque esigenza del locatore e dei suoi
parenti sino al 2° grado, collegata ad eventi certi e documentabili da indicare
sul contratto come, a titolo esemplificativo, Matrimonio, Pensionamento, trasferimento
per lavoro o aggiornamento professionale e simili.
- 2.2
- Esigenze degli inquilini :
- Qualunque esigenza del conduttore o dei componenti del suo nucleo familiare
collegata ad eventi certi e documentabili da indicare sul contratto, come
Matrimonio, Pensionamento, Mobilità o trasferta per lavoro, corsi professionali
o di specializzazione.
- Rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato con sede di lavoro in
Comune diverso da quello di residenza.
- Assegnazione di alloggio ERP, acquisto di alloggio in cooperativa o da
privati che si renda disponibile per la consegna entro 18 mesi dalla data
di stipula del contratto di locazione, dimostrato con documentazione da indicare
sul contratto.
- Necessità di vicinanza a parenti fino al 4° grado bisognosi di assistenza
e/o cure, da attestare con documentazione ufficiale da indicare sul contratto.
- Missioni temporanee per esigenze militari, sanitarie, di polizia e simili.
-
Per la stipula del Contratto di cui al presente accordo é sufficiente la sussistenza
di una delle suindicate esigenze in capo ad una sola delle parti contraenti purché
espressamente citata nello stesso Contratto.
- I Contratti di locazione realizzati sulla base dei criteri contenuti nel presente
Capitolo possono essere stipulati esclusivamente utilizzando il Contratto Tipo
di cui all’Allegato B che forma parte integrante del presente accordo.
-
Per il Comune di Pisa si applicano i valori previsti dai contratti concertati
per residenti; per i restanti Comuni della Provincia il Canone sarà determinato
dalla libera contrattazione tra le parti, a richiesta assistite dalle rispettive
Organizzazioni sindacali.
Le Associazioni firmatarie
Per i Proprietari
A.P.P.C. D.sa Elisabetta Ficeli
Confedilizia Avv. Giuseppe Gambini
U.P.P.I. Avv. Gianvincenzo Tortorici
Per gli Inquilini
S.I.C.E.T. Sig. Daniele Cosci
S.U.N.I.A. Sig.ra Gabriella Corrieri
U.N.I.A.T. Sig. Salvatore Narbone
Unione Inquilini Dr. Virgilio Barachini
Per maggiori
informazioni, per avere i Contratti e gli allegati,
rivolgersi alla
Sede SICET della propria città.
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