Accordo per il territorio del comune di Ancona

PREMESSA

Le parti sottoscriventi, a seguito di approfondite ricerche sull’andamento del mercato immobiliare nel territorio, anche in rapporto alle tendenze del mercato sull’intero territorio nazionale e verificando le parziali differenze tra il mercato delle compra-vendite rispetto alle locazioni per uso abitativo, sono pervenute alle seguenti considerazioni:

ACCORDO PER IL COMUNE DI ANCONA
TRA
UPPI e CONFEDILIZIA
E
SUNIA - SICET - UNIAT
UNIONE INQUILINI

PER LA STIPULA DEI CONTRATTI A CANONE CONTROLLATO
(Art. 2 comma 3 Legge n. 431/98)

Visto l'Art. 4 comma 1 della legge in oggetto, in merito alla fase di concertazione prevista tra le parti sociali della proprietà e degli inquilini, nonché la nuova Convenzione nazionale ed il successivo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 dicembre 2002, che stabiliscono i criteri per la stipula dei contratti a canone controllato, le Organizzazione Sindacali dei proprietari UPPI e CONFEDILIZIA, e degli inquilini SUNIA, SICET, UNIAT, Unione Inquilini Territoriali convengono quanto segue:

A) RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 dicembre 2002, che recepisce la Convenzione di cui sopra, (pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 59 alla G.U. n. 85 dell’11 aprile 2003 ) all'art. 1 prevede che:
    "Gli accordi territoriali (...)
  2. Per la determinazione degli elementi di cui al punto precedente si conviene di fare riferimento alla "revisione generale delle zone censuarie e delle tariffe d'estimo (come stabilito dal DPR 23 marzo 1998, n. 138), affinché la determinazione dei limiti di oscillazione per le locazioni a canone controllato, abbia come principali riferimenti:
  3. Sulla base dell’esperienza acquisita con l’applicazione del precedente Accordo del 1999, le parti concordano una rivalutazione dei valori minimi, medio e massimo relativamente alle zone, così come individuate al Punto 2.

Tali riferimenti quantitativi possono perciò considerarsi validi ed adeguati rispetto agli attuali valori immobiliari salvo la necessità di verifiche periodiche, da prevedersi almeno ogni 3 anni.

B) DETERMINAZIONE DEL CANONE

C) ASPETTI NORMATIVI PER LA GESTIONE DELLA LEGGE SUL TERRITORIO

  1. 1. Istituzione di una Commissione di Conciliazione stragiudiziale paritetica provinciale.Come previsto dall’articolo 6 del D.M. del 30 dicembre 2002, per i contratti di cui all'art. 2 comma 3 e all'art. 5 comma 1 e 2 legge n. 431/98, dovrà essere costituita una Commissione di Conciliazione Stragiudiziale Paritetica, ogni qualvolta le parti ne facciano richiesta.
     Alla Commissione potrà essere demandata la soluzione stragiudiziale delle controversie inerenti anche i contratti di locazione di cui all'art. 2 comma 1, legge n. 431/98.
    I contratti tipo prevedranno la seguente clausola: “Ciascuna parte potrà adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, nonché in ordine all’esatta applicazione dell’Accordo Territoriale più sopra citato, anche a riguardo del canone, una Commissione di Conciliazione Stragiudiziale formata:

    In caso di variazione in più o in meno dell’imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire una Commissione Stragiudiziale di Conciliazione composta nei modi sopra indicati, la quale determinerà, nel termine perentorio di novanta giorni, il nuovo canone a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l’eventuale periodo di proroga biennale, o fino a nuova variazione”.

  2. 2. Istituzione dell'Osservatorio locale della condizione abitativa

    Con sede presso l'Assessorato alla Casa del Comune di Ancona e finalizzato alla realizzazione delle seguenti funzioni:

    Di tale Osservatorio debbono far parte le Organizzazioni Sindacali degli Inquilini e della Proprietà Edilizia, oltre che degli Organismi Universitari.

  3. 3. Utilizzo del Fondo Sociale per il sostegno al pagamento dei canoni di affitto da destinare alle famiglie più disagiate - come previsto dall'art. 11 della legge n. 431/98 e dall'art. 36 della legge regionale n. 44/97 - e dando la priorità, ai contratti stipulati a canone controllato.
  4. 4. Istituzione di Enti Bilaterali composti da Sindacati Inquilini e della Proprietà edilizia e da istituirsi con apposito regolamento:
  5. 5. Dichiarazione di Conformità del contratto agli Accordi Collettivi.

    La determinazione del Valore Effettivo del canone di locazione dovrà scaturire da una verifica in contraddittorio tra le parti contraenti, assistite - a loro richiesta - dalle rispettive Organizzazioni Sindacali firmatarie della Convenzione Nazionale, che ne attestino la conformità - secondo i criteri di cui al presente Accordo.
    Il Comune potrà verificare la conformità dei singoli contratti a quanto previsto dall’Accordo Territoriale depositato ed al relativo Contratto-tipo. Tale verifica dovrà essere prevista in ogni caso se la stipula è avvenuta senza l’assistenza delle OO. SS. firmatarie del presente Accordo, avvalendosi a tale scopo anche dell’Osservatorio locale e vincolando il Comune - qualora si riscontrino difformità interpretative, o di valutazione -, a ricondurre i singoli contratti ad una delle due forme previste dalla legge n. 431/98. Copia dei contratti stipulati con riferimento all’Accordo dovrà essere depositata presso l’Ufficio Tributi e Patrimonio del Comune.
    Le parti concordano di fare riferimento al presente Accordo anche per la stipula degli Accordi Integrativi con le grandi proprietà immobiliari, nonché per gli alloggi di proprietà privata che vengono locati con canoni vincolati da Enti Pubblici entro i parametri e con i criteri di valutazione previsti dallo stesso.
    Le OO. SS., che verificheranno la conformità all’Accordo sottoscritto e depositato dei singoli contratti, non risponderanno dei dati dichiarati dalle parti contraenti elencati su apposito Verbale di Consegna e di Conformità del canone, così come sottoscritto a parte dai contraenti.
    Per eventuali controversie interpretative circa lo stato di conservazione dell’immobile, le parti fanno riferimento al D. M. del 9.10.78.

Depositato presso il Comune di Ancona il: 9 Ottobre 2003

Allegati:

Ancona lì, 10 Ottobre 2003

 


Per maggiori informazioni,  per avere i Contratti e gli allegati,  rivolgersi alla Sede SICET della propria città.

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