PREMESSA
Le parti sottoscriventi, a seguito di approfondite ricerche sull’andamento del mercato immobiliare nel territorio, anche in rapporto alle tendenze del mercato sull’intero territorio nazionale e verificando le parziali differenze tra il mercato delle compra-vendite rispetto alle locazioni per uso abitativo, sono pervenute alle seguenti considerazioni:
ACCORDO PER IL COMUNE DI ANCONA
TRA
UPPI e CONFEDILIZIA
E
SUNIA - SICET - UNIAT
UNIONE INQUILINI
PER LA STIPULA DEI CONTRATTI A CANONE CONTROLLATO
(Art. 2 comma 3 Legge n. 431/98)
Visto l'Art. 4 comma 1 della legge in oggetto, in merito alla fase di concertazione prevista tra le parti sociali della proprietà e degli inquilini, nonché la nuova Convenzione nazionale ed il successivo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 dicembre 2002, che stabiliscono i criteri per la stipula dei contratti a canone controllato, le Organizzazione Sindacali dei proprietari UPPI e CONFEDILIZIA, e degli inquilini SUNIA, SICET, UNIAT, Unione Inquilini Territoriali convengono quanto segue:
A) RIFERIMENTI NORMATIVI
Tali riferimenti quantitativi possono perciò considerarsi validi ed adeguati rispetto agli attuali valori immobiliari salvo la necessità di verifiche periodiche, da prevedersi almeno ogni 3 anni.
B) DETERMINAZIONE DEL CANONE
In merito ai criteri per il calcolo dei canoni le OO. SS. convengono su alcuni margini correttivi ai limiti di oscillazione nel rapporto con gli attuali valori di mercato delle compravendite, elaborati dalle OO. SS. stesse, sulla base delle rilevazioni fornite dall'Osservatorio del Catasto nell'ambito delle Zone e delle Aree Omogenee individuate e delimitate dall'Ufficio Tecnico del Comune di Ancona, di cui lo stesso fornirà dettagliato stradario.
Zone del Territorio Comunale e relative Aree | Immobili Non Intensivi di Nuova Costr. (dopo il '90) Valore (Euro MQ./Annue) | ||||
Minimo | Medio | Massimo | |||
PREGIO | |||||
R9 | (Passetto-S. Margherita) | ||||
R10 | (Pietralacroce) | ||||
CENTRO | |||||
R15 | (V.le d. Vittoria-R. Adriatico) | ||||
R6 | (C.so Garibaldi-C.so Matteotti) | ||||
R5 | (Capodimonte) | ||||
R3 | (B.go Rodi) | ||||
INTERMEDIA - SEMI CENTRO | |||||
R14 | (M. Resistenza-P.za u. Bassi-Piano) | ||||
R8 | (Palombare) | ||||
R11 | (Pinocchio-Posatora) | ||||
(Q3) | |||||
R7 | (Grazie-Tavernelle) | ||||
PERIFERIA | |||||
R12 | (Q1-Q2) | ||||
R13 | (Torrette-Palombina-Collemarino) | ||||
R1 | (Varano-Angeli-Massignano | ||||
-Poggio-Montacuto) | |||||
SUB URBANA | |||||
R2 | (Aspio-Paterno-Casine-Gallignano- | ||||
Ghettarello-Mad.Grazie-Montesicuro- | |||||
Sappanico-T di Barcaglione) | |||||
R4 | (Candia) |
Per alcune delle suddette zone si prevede lo spostamento di collocazione ad
altra fascia ed una parziale correzione dei valori allora attribuiti.
Superficie calpestabile al netto dei muri perimetrali ed interni
relativa ai vani principali ed accessori a servizio diretto di quelli
principali
computata nella misura del 100%
* Per gli appartamenti di misura inferiore a 60 mq. o inferiori a 50
mq. calpestabili, si applicherà una maggiorazione rispettivamente del
10% o del 20%, senza superare comunque i 60 mq. o 50 mq.;
** Per gli appartamenti di misura superiore a 110 mq. calpestabili, si
applicherà una riduzione del 10%, ma non al di sotto comunque dei 110
mq.;
qualora siano comunicanti con i vani principali ed abbiano
caratteristiche omogenee agli stessi
computata nella misura del 50%,
Valore attribuito | ||
Categoria A/2 - A/7 Categoria A/3 Categorie A/4 - A/5 - A/6 |
Valore Massimo Valore Medio Valore Minimo |
_____ _____ _____ |
garage | Punti | 3 |
posto auto coperto | “ | 2 |
posto auto scoperto assegnato | “ | 1 |
cantina | “ | 1 |
soffitta praticabile | “ | 1 |
balconi o terrazzi | “ | 1 |
terrazza (sup. maggiore di 10 mq.) | “ | 2 |
area a verde in godimento esclusivo | “ | 1 |
lavatoio o stenditoio in god. escl. | “ | 1 |
Totale |
Da8 a 13 Punti | Valore Massimo | _______ |
Da 4 a 7 " | Valore Medio | _______ |
Da 0 a 3 " | Valore Minimo | _______ |
Valutazione di incidenza | ||
pavimenti | Punti | 1 |
pareti e soffitti | “ | 1 |
infissi | “ | 1 |
impianto elettrico | “ | 2 |
imp. idrico e serv. ig. sanit. princ. | “ | 2 |
servizio igienico senza finestra o 2° | “ | 1 |
impianto di riscaldamento | “ | 2 |
accessi, scale, ascensore | “ | 1 |
facciate, coperture e parti comuni in genere | “ | 1 |
Totale |
Da 9 a 12 Punti | Valore Massimo | _______ |
Da 6 a 8 " | Valore Medio | _______ |
Da 0 a 5 " | Valore Minimo | _______ |
|
Valore Massimo | _______ |
|
Valore Medio | _______ |
|
Valore Minimo | _______ |
Dotazione di servizi
- Ascensore | Punti | 1 |
- Riscaldamento aut. o contab. aut. | “ | 3 |
- Riscald. Centralizzato | “ | 2 |
- Riscaldam privo di imp. | “ | 1 |
- Doppi vetri | “ | 1 |
- Doppi servizi | “ | 1 |
- Porta blindata | “ | 1 |
- Sistema di allarme | “ | 1 |
- Impianto di citofono | “ | 1 |
- Imp. di video-citof | “ | 2 |
- Condizionamento aria | “ | 1 |
- Portineria | “ | 1 |
- Impianto TV | “ | 1 |
- Imp. antenna parabolica | “ | 1 |
Totale |
Da 8 a 14 Punti | Valore Massimo | _______ |
Da 5 a 7 " | Valore Medio | _______ |
Da 0 a 4 " | Valore Minimo | _______ |
Presenza di spazi comuni *
- Cortili | Punti | 1 |
- Aree verdi | " | 2 |
- Stenditoi | " | 1 |
- Lastrici solari agibili | " | 1 |
- Aree condominiali comuni o ripostigli | " | 1 |
Totale |
Da 4 a 6 Punti | Valore Massimo | _______ |
Da 2 a 3 " | Valore Medio | _______ |
Da 0 a 1 " | Valore Minimo | _______ |
* Questa sesta variabile non può essere presa in considerazione nel caso di fabbricati composti da appartamenti autonomi tra di loro (come gli alloggi singoli, con ingresso autonomo o a schiera).
Media dei valori attribuiti alle 6 variabili considerate = (a + b + c + d + e + f *) : 6 (ovvero : 5*)
( ______ + ______ + ______ + ______ + ______ + ______ ) : 6 (ovvero : 5*) = __________
* In caso di non corrispondenza tra i suddetti periodi (di costruzione) e le tipologie nelle caratteristiche di costruzione, queste ultime avranno la priorità nella scelta della percentuale di riduzione da considerarsi.*
d. Carenza di elementi essenziali
• | assenza di servizi igienici interni all’abitazione | la riduzione prevista è del | - | 15 | %, |
• | assenza di allacciamento alla rete fognaria | la riduzione prevista è del | - | 6 | %, |
• | assenza di impianto fisso di riscaldamento | la riduzione prevista è del | - | 12 | %, |
• | assenza di ascensore oltre il 2° piano | la riduzione prevista è del | - | 3 | %, |
• | assenza di ascensore oltre il 4° piano | la riduzione prevista è del | - | 10 | %, |
Alloggio ammobiliato: incremento consentito fino al + 25%,
Gli importi dei canoni come sopra ricavati potranno essere incrementati di
una delle seguenti percentuali:
- per contratti della durata di 4 anni + 2 di eventuale proroga | incremento del | +3%; |
- per contratti della durata di 5 anni + 2 di eventuale proroga | incremento del | +5%; |
- per contratti della durata di 6 anni + 2 di eventuale proroga | incremento del | +7%; |
- Durata da 7 a 12 mesi | incremento del | + 5%; |
- Durata da 13 a 24 mesi | incremento del | + 8%; |
- Durata da 25 a 36 mesi | incremento del | + 10%; |
Per alloggi situati nell’ambito delle zone limitrofe alle sedi o sezioni universitarie (Centro, Semi-centro, R/12 e R/13) ulteriore incremento del + 10%;
8/b. Contratti di natura transitoria
Il contratto tipo di locazione ad uso abitativo di natura transitoria è
definito sulla base del modulo allegato al DM del 30.12.2002.
La qualificazione dell’esigenza del locatore e del conduttore che giustifica
la transitorietà del contratto viene individuata nel seguente modo:
Il Decreto stabilisce che l’inquilino e/o il proprietario che abbiano
necessità di stipulare un contratto transitorio debbano provare la necessità
di transitorietà allegando l’apposita documentazione al contratto.
Si prevede inoltre che nel contratto le parti che manifestano la necessità
transitoria debbano dichiarare il motivo della stessa e, successivamente
confermare il permanere della stessa tramite lettera raccomandata da
inviarsi prima della scadenza del termine stabilito nel contratto.
“I contratti di cui al presente articolo sono ricondotti alla durata
prevista dall’articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in
caso di inadempimento delle modalità di conferma delle esigenze transitorie
stabilite nei tipi di contratto di cui al comma 6, ovvero nel caso le
esigenze di transitorietà vengano meno.”
Dati i canoni medi di libero mercato, così come sopra ricavati, i canoni controllati per il Territorio comunale di Ancona dovranno attenersi entro la riduzione minima del 20%, rivedibile in funzione delle agevolazioni previste sulle aliquote ICI, ovvero di eventuali variazioni sul altre agevolazioni fiscali.
Il canone di
locazione così ricavato, e stabilito dalle parti per i singoli contratti di
locazione, potrà essere aggiornato - richiesta del locatore - nella misura
massima del 75% della variazione annua accertata dall’ISTAT (indice FOI) dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatosi
rispetto alla data di stipula del contratto stesso.
I contratti già stipulati con riferimento al precedente Accordo Comunale del
6 agosto 1999 e tuttora in corso alla data di stipula del presente accordo
potranno essere rinnovati, previa disdetta inviata almeno sei mesi prima,
alla prima scadenza utile, con riferimento alla nuova valutazione
dell’alloggio secondo i criteri stabiliti dal presente Accordo.
Si concorda di integrare la Tabella oneri accessori – Ripartizione fra locatore e conduttore (Allegato G del DM 30 dicembre 2002) - con la Tabella già definita nel precedente Accordo.
C) ASPETTI NORMATIVI PER LA GESTIONE DELLA LEGGE SUL TERRITORIO
In caso di variazione in più o in meno dell’imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire una Commissione Stragiudiziale di Conciliazione composta nei modi sopra indicati, la quale determinerà, nel termine perentorio di novanta giorni, il nuovo canone a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l’eventuale periodo di proroga biennale, o fino a nuova variazione”.
Con sede presso l'Assessorato alla Casa del Comune di Ancona e finalizzato alla realizzazione delle seguenti funzioni:
Di tale Osservatorio debbono far parte le Organizzazioni Sindacali degli Inquilini e della Proprietà Edilizia, oltre che degli Organismi Universitari.
La determinazione del Valore Effettivo del canone di locazione dovrà
scaturire da una verifica in contraddittorio tra le parti contraenti,
assistite - a loro richiesta - dalle rispettive Organizzazioni Sindacali
firmatarie della Convenzione Nazionale, che ne attestino la conformità -
secondo i criteri di cui al presente Accordo.
Il Comune potrà verificare la conformità dei singoli contratti a quanto
previsto dall’Accordo Territoriale depositato ed al relativo Contratto-tipo.
Tale verifica dovrà essere prevista in ogni caso se la stipula è avvenuta
senza l’assistenza delle OO. SS. firmatarie del presente Accordo,
avvalendosi a tale scopo anche dell’Osservatorio locale e vincolando il
Comune - qualora si riscontrino difformità interpretative, o di valutazione
-, a ricondurre i singoli contratti ad una delle due forme previste dalla
legge n. 431/98. Copia dei contratti stipulati con riferimento
all’Accordo dovrà essere depositata presso l’Ufficio Tributi e Patrimonio
del Comune.
Le parti concordano di fare riferimento al presente Accordo anche per la
stipula degli Accordi Integrativi con le grandi proprietà immobiliari,
nonché per gli alloggi di proprietà privata che vengono locati con canoni
vincolati da Enti Pubblici entro i parametri e con i criteri di valutazione
previsti dallo stesso.
Le OO. SS., che verificheranno la conformità all’Accordo sottoscritto e
depositato dei singoli contratti, non risponderanno dei dati dichiarati
dalle parti contraenti elencati su apposito Verbale di Consegna e di
Conformità del canone, così come sottoscritto a parte dai contraenti.
Per eventuali controversie interpretative circa lo stato di conservazione
dell’immobile, le parti fanno riferimento al D. M. del 9.10.78.
Depositato presso il Comune di Ancona il: 9 Ottobre 2003
Allegati:
Ancona lì, 10 Ottobre 2003
Per maggiori informazioni, per avere i Contratti e gli allegati, rivolgersi alla Sede SICET della propria città.