ACCORDO TERRITORIALE PRATO

ACCORDI TERRITORIALI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE
secondo ART. 2 Commi 3,4,5 ; ART. 4 e ART. 5 LEGGE N. 431/1998 e secondo ART. 1 e 2 LEGGE N. 2/2002
PER PRATO ED I COMUNI DELLA PROVINCIA


I Sindacati dei proprietari immobiliari ( UPPI , ASPPI , CONFEDILIZIA ) ed i Sindacati degli inquilini ( SUNIA, SICET, UNIAT, FEDERCASA ) della provincia di PRATO, in base alla Legge n. 431/1998 ed alla Legge n. 2/2002 nonché al collegato successivo Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze emanato il 30 dicembre 2002

preso atto

  • che il Comune di PRATO ha individuato sul proprio territorio comunale n.6 (sei ) microzone omogenee, da tutti i sindacati in epigrafe citati riconosciute valide ed idonee anche per l’applicazione dei contratti tipo previsti all’art.2 , comma 3, ed all’art. 5 della Legge n. 431/ 1998 come successivamente modificata dalla Legge n. 2/ 2002 ;
  • che è necessario individuare per ogni singola zona i valori minimi e i massimi del canone da applicarsi ;
  • che all’interno di tutte le singole zone sono state individuate tre fasce di oscillazione, con valori minimi e massimi, ( A – B – C ) per l’applicazione in concreto dei canoni per le unità immobiliari ad uso abitativo alle stesse appartenenti, tenuto conto dei valori di mercato, delle dotazioni infrastrutturali, ( trasporti pubblici, verde pubblico, servizi scolastici e sanitari, attrezzature commerciali , ecc. ) , tipologie edilizie esistenti.
  • che il decreto interministeriale MINISTERO INFRASTRUTTURE e TRASPORTI MINISTERO ECONOMIA e FINANZE , emanato in data 30 dicembre 2002 , ha dato precise indicazioni per la contrattazione territoriale che nel presente accordo vengono richiamate e rispettate .

ART. 1
concordano

che per l’applicazione concreta del canone nelle singole fasce devono essere tenuti presenti, per le singole unità immobiliari abitative Cat. A/2,A/3,A/4,A/5,A/6 e A/7, lo stato manutentivo proprio e dell’intero stabile, le relative pertinenze ( posto auto, box, cantina, soffitta, terrazzi, giardino privato e spazi pertinenziali , ecc. ) nonché la seguente classificazione :
Fascia “A”: è da intendersi di tale livello l’unità immobiliare dotata di standard di fruibilità superiore alla media che abbia comunque il riscaldamento singolo , i doppi servizi ( per unità immobiliari di superficie superiore a mq. 80 ), il posto auto assegnato o l’ autorimessa privata , l’ascensore
( per le unità immobiliari poste oltre due piani fuori terra ) ,
ed almeno n. 2 (due) dei requisiti sottoelencati :
cantina, soffitta, area a verde o terrazzi non condominiali, impianti sportivi,
portierato, videocitofono, addolcitore, antenna satellitare, mancanza di barriere architettoniche, elementi di isolamento termico, autoclave , portone blindato, finestre con vetri termici , condizionamento d’aria (minimo in un vano) ;

Fascia “B” : unità immobiliari in buono stato manutentivo, dotata di impianti e servizi condominiali adeguati, tali da rendere l’immobile conforme ad uno
standard di fruibilità di livello medio; è da intendersi di tale livello l’unità immobiliare che abbia comunque impianto di riscaldamento e ascensore ( per le unità immobiliari poste oltre quattro piani fuori terra) ed almeno n. 3 (tre) dei requisiti sottoelencati: parcheggio condominiale, aree a verde o cortili condominiali, autoclave, terrazze o balconi, cantina, soffitta, lastrici solari di uso esclusivo a livello, stenditoio, lavanderia, locali condominiali per riunioni, mancanza di barriere architettoniche, elementi d’isolamento termico, impianti sportivi, portierato, videocitofono, addolcitore, antenna satellitare, portone blindato, finestre con vetri termici, condizionamento d’aria (minimo in un vano) ;

Fascia “C” : tutti gli altri immobili che non presentano i requisiti per le fasce A e B anche se di fruibilità inferiore alla media .

stabiliscono
ART. 2

Che i valori minimi e massimi per ogni singola zona siano i seguenti , suddivisi in tre fasce di oscillazione , alle quali comunque le parti private contraenti nei contratti di locazione possono derogare solo nei valori minimi in basso a favore del conduttore :

per la ZONA 1 ( min. * - max. * Euro ) Centro storico
il canone di locazione sia mensilmente
- per la fascia A tra EURO * e EURO * al mq.
- per la fascia B tra EURO * e EURO * al mq.
- per la fascia C tra EURO * e EURO * al mq.

per la ZONA 2 ( min. * - max. * Euro )
Pietà, Giolica, Castellina, Filettole, Carteano, Canneto
il canone di locazione sia mensilmente
- per la fascia A tra EURO * e EURO * al mq.
- per la fascia B tra EURO * e EURO * al mq.
- per la fascia C tra EURO * e EURO * al mq.

per la ZONA 3 ( min. * - max. * Euro )
S. Lucia, Coiano, Galceti, Villa Fiorita, Figline,Cerreto
il canone di locazione sia mensilmente
- per la fascia A tra EURO * e EURO * al mq.
- per la fascia B tra EURO * e EURO * al mq.
- per la fascia C tra EURO * e EURO * al mq.

per la ZONA 4 ( min. * - max. * Euro )
adiacente il centro storico, repubblica, pedecollinare est
il canone di locazione sia mensilmente
- per la fascia A tra EURO * e EURO * al mq.
- per la fascia B tra EURO * e EURO * al mq.
- per la fascia C tra EURO * e EURO * al mq.

per la ZONA 5 ( min. * - max. * Euro )
Chiesanuova, Maliseti, S.Paolo,Galciana,Grignano, Mezzana
il canone di locazione sia mensilmente
- per la fascia A tra EURO * e EURO * al mq.
- per la fascia B tra EURO * e EURO * al mq.
- per la fascia C tra EURO * e EURO * al mq.

per la ZONA 6 ( min. * - max. * Euro ) Frazioni periferiche
il canone di locazione sia mensilmente
- per la fascia A tra EURO * e EURO * al mq.
- per la fascia B tra EURO * e EURO * al mq.
- per la fascia C tra EURO * e EURO * al mq.

Confermano
ART. 3

3. 1 che qualora le parti concordino per i nuovi contratti una durata contrattuale maggiore rispetto a quella prevista ex-lege, già con decorrenza immediata, il canone di locazione potrà essere maggiorato del 3 % ( tre per cento) per ogni anno di durata contrattuale ulteriore rispetto ai tre previsti per legge ;

3. 2 che per il calcolo della superficie di valutazione dell’unità immobiliare e degli accessori si applicheranno tutte le indicazioni previste nell’Allegato C ( norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria – Gruppi R, P, T ) del Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n. 138 ; A tal fine le parti private contraenti dovranno sottoscrivere un prospetto di calcolo della superficie dell’unità immobiliare e dei relativi accessori, contenente anche la determinazione del canone . Il modello di cui sopra potrà essere richiesto presso il Comune o presso i Sindacati firmatari del presente accordo .

3. 3 che per le unità immobiliari o singoli vani corredati di mobilio, ritenuto idoneo e di gradimento del conduttore , le parti private contraenti ne terranno conto ai fini della determinazione di una maggiorazione del canone locativo nell’ambito massimo della fascia di appartenenza ;

3. 4 che per i contratti ad uso transitorio (durata da 1 a 18 mesi) si applicano le fasce determinate con la maggiorazione del 5 % ( cinque per cento ) ;

3. 4 bis che per i contratti ad uso studenti universitari (durata da 6 a 36 mesi) si applicano le fasce determinate senza maggiorazione alcuna ;

3. 5 che in caso di variazione dell’imposizione fiscale gravante sull’unità immobiliare locata , in più o in meno , rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata può adire la Commissione di Conciliazione, la quale determina, nel termine perentorio di novanta giorni , il nuovo canone da corrispondere .

3. 6 che il presente accordo è estensibile a tutti i comuni della provincia di Prato per la parte normativa; per la parte economica verranno recepiti, mediante allegati, gli accordi che verranno raggiunti per i singoli comuni ;

3. 7 che per gli oneri accessori si farà riferimento all’allegato G di cui all’art. 4 del Decreto Interministeriale, fatte salve le previsioni di deroga di cui all’art. 1 punto 5 del predetto Decreto e di cui all’art. 8 del presente accordo territoriale ;

3. 8 che il presente accordo ha la durata di almeno tre anni a partire dal deposito dello stesso presso il comune di Prato, con possibilità comunque di revisione anticipata qualora le Organizzazioni sindacali firmatarie lo ritengano necessario ;

3.9 che il canone dei contratti concordati potrà essere aggiornato ogni anno nella misura massima del 75 % della variazione ISTAT ;

3.10 che per gli alloggi, la cui superficie determinata ai sensi del DPR 138/1998 Allegato C sia inferiore a 65 mq. , possono essere utilizzate le fasce immediatamente superiori a quelle di appartenenza ;

3.11 che per i contratti di nuova stipula o rinnovati a decorrere dal 1 GENNAIO 2005 i valori determinati nell’art. 2 del presente accordo verranno aumentati del 2 % (due per cento) e che per i contratti di nuova stipula o rinnovati a decorrere dal 1 LUGLIO 2006 i valori determinati nell’art. 2 del presente accordo verranno aumentati del 5 % (cinque per cento) e ciò fino al deposito dei nuovi accordi territoriali presso il Comune .

concordano
ART. 4

che, fatto salvo il diritto a stipulare un nuovo contratto in base alla disciplina prevista dall’art. 2 comma 1° L.431/1998, per le Parti interessate a rinnovare i contratti di locazione, ancora soggetti al regime legale di cui alla L. 392/1978, in base all’art.2 comma 3 L.431/1998 , i nuovi canoni di locazione,
determinati con l’applicazione dei criteri fissati nel presente accordo, saranno applicati come segue :

A) qualora la differenza tra il nuovo canone determinato con i parametri
suelencati ed il canone pagato dal conduttore sia inferiore od uguale ad Euro 300,00 mensili , essa sarà pagata fino a copertura di Euro 150,00 mensili immediatamente ed il residuo in parti uguali, all’inizio del secondo e del terzo anno;

B) qualora la differenza tra il nuovo canone determinato con i parametri suelencati ed il canone pagato dal conduttore sia superiore ad Euro 300,00 mensili , le parti già fin da subito possono concordare un rinnovo contrattuale superiore ai tre anni ordinari, recuperando integralmente la differenza ed uniformandosi al pieno regime a partire dall’inizio del quarto o quinto anno a seconda della misura del recupero .

C) Contestualmente al raggiungimento del canone a regime, in base ai punti precedenti A) e B) , sullo stesso sarà applicato l’aggiornamento in base agli indici Istat in misura non superiore al 75 % in relazione alla variazione globale verificatasi dall’inizio locazione .

istituiscono
ART. 5
COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE

Per ogni controversia che sorga in merito all’interpretazione ed esecuzione dei contratti nonché in ordine all’esatta applicazione degli Accordi territoriali e/o
integrativi , ciascuna Parte può richiedere , prima di adire l’Autorità giudiziaria , che si pronunci una Commissione di conciliazione stragiudiziale che deve decidere non oltre sessanta giorni dalla data della richiesta . E ‘altresì nella facoltà di ciascuna Parte ricorrere alla Commissione di conciliazione affinché attesti la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto agli accordi territoriali di riferimento .
La Commissione Conciliativa Stragiudiziale è composta al massimo da 3 (TRE) membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell’Accordo territoriale sulla base delle designazioni , rispettivamente , del locatore e del conduttore ed un terzo – che svolge funzioni di presidente- sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo . La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali .

ART. 6
OSSERVATORIO TERRITORIALE DELLA CONDIZIONE ABITATIVA

Le Associazioni firmatarie del presente accordo ritengono utile affiancare agli accordi contrattuali territoriali depositati un ampio sistema informativo e per questo convengono che sia opportuno istituire un Osservatorio territoriale , che effettui la raccolta dei dati nonché il monitoraggio permanente della situazione abitativa locale .

CRITERI GENERALI PER LA DEFINIZIONE DEI CONTRATTI TRANSITORI
ART. 7

ESIGENZE CONDUTTORE : trasferimento temporaneo della sede di lavoro ; lavoratori che hanno vinto concorsi pubblici e sono ancora in prova ; lavoratori con contratto a tempo determinato che provengono da altre province ; conduttore che abbia un compromesso, un’assegnazione o un acquisto di alloggio che si renda disponibile entro i 18 mesi ;

ESIGENZE LOCATORE : ristrutturazione , demolizione o ampliamento dell’immobile ; necessità di utilizzare l’ immobile direttamente per sé o per il coniuge o per parenti entro il 3 (terzo) grado o per affini entro il 2 (secondo) grado .
Il conduttore e/o il locatore devono provare l’esigenza di transitorietà con apposita documentazione da allegare al contratto .
Le Parti contraenti possono avvalersi, per documentare altri casi non contemplati, della Commissione di Conciliazione che potrà recepire le motivazioni addotte e dare il nulla osta alla stipula .

DISPOSIZIONE FINALE
ART. 8

Sono parte integrante del presente accordo territoriale per la provincia di Prato , applicabile già dal 30 aprile 2003 data indicata dal D. I. del Ministero
nfrastrutture e Trasporti e Ministero Economia e Finanze del 30 dicembre 2002 per la definizione degli accordi in sede locale , i contratti MODELLI A) C) E) per le proprietà individuali e MODELLI B) D) F) per le grandi proprietà nonché il MODELLO G) per oneri accessori tutti così come definiti dal Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2002 ed il MODELLO H per il calcolo e la determinazione del canone .
In applicazione dell’art. 1 comma 2 della legge 8 gennaio 2002 n. 2 , oltre ai criteri per la misurazione delle superfici degli immobili già definiti nel presente accordo territoriale , i sindacati sottoscrittori concordano :
che le spese di registro, in caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione richiesta dal conduttore, saranno a totale suo carico ;
che, non essendo considerate nel MODELLO G ) le voci specifiche : 1) compenso amministratore condominiale , 2) assicurazione globale fabbricato condominiale, 3) cancelleria - fotocopie - postali – telefoniche – convocazioni ed affitto locali per assemblee condominiali , le Organizzazioni sindacali firmatarie si impegnano ad affrontare ed a definire successivamente i criteri di ripartizione di dette spese , che faranno parte integrante del presente accordo territoriale con possibilità di estensione anche ai contratti di locazione immobiliare di altro tipo.

Prato , Li 31 Luglio 2003.
Letto, approvato e sottoscritto.


U.P.P.I. – Prato
CONFEDILIZIA –Prato
ASPPI - Prato
SUNIA – Prato
UNIAT – Prato
SICET- Prato
FEDERCASA - Prato