ACCORDI
TERRITORIALI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE
secondo ART. 2 Commi 3,4,5 ; ART. 4 e ART. 5 LEGGE N. 431/1998 e secondo
ART. 1 e 2 LEGGE N. 2/2002
PER PRATO ED I COMUNI DELLA PROVINCIA
I Sindacati dei proprietari immobiliari ( UPPI , ASPPI , CONFEDILIZIA
) ed i Sindacati degli inquilini ( SUNIA, SICET, UNIAT, FEDERCASA ) della
provincia di PRATO, in base alla Legge n. 431/1998 ed alla Legge n. 2/2002
nonché al collegato successivo Decreto del Ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze emanato il 30 dicembre 2002
preso atto
-
che il Comune di PRATO ha individuato sul proprio territorio comunale
n.6 (sei ) microzone omogenee, da tutti i sindacati in epigrafe citati
riconosciute valide ed idonee anche per l’applicazione dei contratti
tipo previsti all’art.2 , comma 3, ed all’art. 5 della
Legge n. 431/ 1998 come successivamente modificata dalla Legge n.
2/ 2002 ;
-
che è necessario individuare per ogni singola zona i valori
minimi e i massimi del canone da applicarsi ;
-
che all’interno di tutte le singole zone sono state individuate
tre fasce di oscillazione, con valori minimi e massimi, ( A –
B – C ) per l’applicazione in concreto dei canoni per
le unità immobiliari ad uso abitativo alle stesse appartenenti,
tenuto conto dei valori di mercato, delle dotazioni
infrastrutturali, ( trasporti pubblici, verde pubblico, servizi scolastici
e sanitari, attrezzature commerciali , ecc. ) , tipologie edilizie
esistenti.
-
che il decreto interministeriale MINISTERO INFRASTRUTTURE e TRASPORTI
MINISTERO ECONOMIA e FINANZE , emanato in data 30 dicembre 2002 ,
ha dato precise indicazioni per la contrattazione territoriale che
nel presente accordo vengono richiamate e rispettate .
ART. 1
concordano
che
per l’applicazione concreta del canone nelle singole fasce devono
essere tenuti presenti, per le singole unità immobiliari abitative
Cat. A/2,A/3,A/4,A/5,A/6 e A/7, lo stato manutentivo proprio e dell’intero
stabile, le relative pertinenze ( posto auto, box, cantina, soffitta,
terrazzi, giardino privato e spazi pertinenziali , ecc. ) nonché
la seguente classificazione :
Fascia “A”: è da intendersi di tale
livello l’unità immobiliare dotata di standard di fruibilità
superiore alla media che abbia comunque il riscaldamento singolo , i doppi
servizi ( per unità immobiliari di superficie superiore a mq. 80
), il posto auto assegnato o l’ autorimessa privata , l’ascensore
( per le unità immobiliari poste oltre due piani fuori terra )
, ed
almeno n. 2 (due) dei requisiti sottoelencati :
cantina, soffitta, area a verde o terrazzi non condominiali, impianti
sportivi,
portierato, videocitofono, addolcitore, antenna satellitare, mancanza
di barriere architettoniche, elementi di isolamento termico, autoclave
, portone blindato, finestre con vetri termici , condizionamento d’aria
(minimo in un vano) ;
Fascia
“B” : unità immobiliari in buono stato manutentivo,
dotata di impianti e servizi condominiali adeguati, tali da rendere l’immobile
conforme ad uno
standard di fruibilità di livello medio; è da intendersi
di tale livello l’unità immobiliare che abbia comunque impianto
di riscaldamento e ascensore ( per le unità immobiliari poste oltre
quattro piani fuori terra) ed almeno n. 3 (tre) dei requisiti sottoelencati:
parcheggio condominiale, aree a verde o cortili condominiali, autoclave,
terrazze o balconi, cantina, soffitta, lastrici solari di uso esclusivo
a livello, stenditoio, lavanderia, locali condominiali per riunioni, mancanza
di barriere architettoniche, elementi d’isolamento termico, impianti
sportivi, portierato, videocitofono, addolcitore, antenna satellitare,
portone blindato, finestre con vetri termici, condizionamento d’aria
(minimo in un vano) ;
Fascia “C” : tutti gli altri immobili che
non presentano i requisiti per le fasce A e B anche se di fruibilità
inferiore alla media .
stabiliscono
ART. 2
Che i valori minimi e massimi per ogni singola zona siano i seguenti ,
suddivisi in tre fasce di oscillazione , alle quali comunque le parti
private contraenti nei contratti di locazione possono derogare solo nei
valori minimi in basso a favore del conduttore :
per
la ZONA 1 ( min. * - max. * Euro ) Centro storico
il canone di locazione sia mensilmente
- per la fascia A tra EURO * e EURO * al mq.
- per la fascia B tra EURO * e EURO * al mq.
- per la fascia C tra EURO * e EURO * al mq.
per la ZONA 2 ( min. * - max. * Euro )
Pietà, Giolica, Castellina, Filettole, Carteano, Canneto
il canone di locazione sia mensilmente
- per la fascia A tra EURO * e EURO * al mq.
- per la fascia B tra EURO * e EURO * al mq.
- per la fascia C tra EURO * e EURO * al mq.
per la ZONA 3 ( min. * - max. * Euro )
S. Lucia, Coiano, Galceti, Villa Fiorita, Figline,Cerreto
il canone di locazione sia mensilmente
- per la fascia A tra EURO * e EURO * al mq.
-
per la fascia B tra EURO * e EURO * al mq.
- per la fascia C tra EURO * e EURO * al mq.
per la ZONA 4 ( min. * - max. * Euro )
adiacente il centro storico, repubblica, pedecollinare est
il canone di locazione sia mensilmente
- per la fascia A tra EURO * e EURO * al mq.
- per la fascia B tra EURO * e EURO * al mq.
- per la fascia C tra EURO * e EURO * al mq.
per la ZONA 5 ( min. * - max. * Euro )
Chiesanuova, Maliseti, S.Paolo,Galciana,Grignano, Mezzana
il canone di locazione sia mensilmente
- per la fascia A tra EURO * e EURO * al mq.
- per la fascia B tra EURO * e EURO * al mq.
- per la fascia C tra EURO * e EURO * al mq.
per la ZONA 6 ( min. * - max. * Euro ) Frazioni
periferiche
il canone di locazione sia mensilmente
- per la fascia A tra EURO * e EURO * al mq.
- per la fascia B tra EURO * e EURO * al mq.
- per la fascia C tra EURO * e EURO * al mq.
Confermano
ART. 3
3. 1 che qualora le parti concordino per i nuovi contratti
una durata contrattuale maggiore rispetto a quella prevista ex-lege, già
con decorrenza immediata, il canone di locazione potrà essere maggiorato
del 3 % ( tre per cento) per ogni anno di durata contrattuale ulteriore
rispetto ai tre previsti per legge ;
3. 2 che per il calcolo della superficie di valutazione
dell’unità immobiliare e degli accessori si applicheranno
tutte le indicazioni previste nell’Allegato C ( norme tecniche per
la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari
a destinazione ordinaria – Gruppi R, P, T ) del
Decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998 n. 138 ; A tal fine le parti private contraenti
dovranno sottoscrivere un prospetto di calcolo della superficie dell’unità
immobiliare e dei relativi accessori, contenente anche la determinazione
del canone . Il modello di cui sopra potrà essere richiesto presso
il Comune o presso i Sindacati firmatari del presente accordo .
3. 3 che per le unità immobiliari o singoli vani
corredati di mobilio, ritenuto idoneo e di gradimento del conduttore ,
le parti private contraenti ne terranno conto ai fini della determinazione
di una maggiorazione del canone locativo nell’ambito massimo della
fascia di appartenenza ;
3. 4 che per i contratti ad uso transitorio (durata da
1 a 18 mesi) si applicano le fasce determinate con la maggiorazione del
5 % ( cinque per cento ) ;
3. 4 bis che per i contratti ad uso studenti universitari
(durata da 6 a 36 mesi) si applicano le fasce determinate senza maggiorazione
alcuna ;
3. 5 che in caso di variazione dell’imposizione
fiscale gravante sull’unità immobiliare locata , in più
o in meno , rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto,
la parte interessata può adire la Commissione di Conciliazione,
la quale determina, nel termine perentorio di novanta giorni , il nuovo
canone da corrispondere .
3. 6 che il presente accordo è estensibile a tutti
i comuni della provincia di Prato per la parte normativa; per la parte
economica verranno recepiti, mediante allegati, gli accordi che verranno
raggiunti per i singoli comuni ;
3. 7 che per gli oneri accessori si farà riferimento
all’allegato G di cui all’art. 4 del Decreto Interministeriale,
fatte salve le previsioni di deroga di cui all’art. 1 punto 5 del
predetto Decreto e di cui all’art. 8 del presente accordo territoriale
;
3. 8 che il presente accordo ha la durata di almeno tre
anni a partire dal deposito dello stesso presso il comune di Prato, con
possibilità comunque di revisione anticipata qualora le Organizzazioni
sindacali firmatarie lo ritengano necessario ;
3.9 che il canone dei contratti concordati potrà
essere aggiornato ogni anno nella misura massima del 75 % della variazione
ISTAT ;
3.10 che per gli alloggi, la cui superficie determinata
ai sensi del DPR 138/1998 Allegato C sia inferiore a 65 mq. , possono
essere utilizzate le fasce immediatamente superiori a quelle di appartenenza
;
3.11 che per i contratti di nuova stipula o rinnovati
a decorrere dal 1 GENNAIO 2005 i valori determinati nell’art. 2
del presente accordo verranno aumentati del 2 % (due per cento) e che
per i contratti di nuova stipula o rinnovati a decorrere dal 1 LUGLIO
2006 i valori determinati nell’art. 2 del presente accordo verranno
aumentati del 5 % (cinque per cento) e ciò fino al deposito dei
nuovi accordi territoriali presso il Comune .
concordano
ART. 4
che, fatto salvo il diritto a stipulare un nuovo contratto in base alla
disciplina prevista dall’art. 2 comma 1° L.431/1998, per le
Parti interessate a rinnovare i contratti di locazione, ancora soggetti
al regime legale di cui alla L. 392/1978, in base all’art.2 comma
3 L.431/1998 , i nuovi canoni di locazione,
determinati con l’applicazione dei criteri fissati nel presente
accordo, saranno applicati come segue :
A) qualora la differenza tra il nuovo canone determinato
con i parametri
suelencati ed il canone pagato dal conduttore sia inferiore od uguale
ad Euro 300,00 mensili , essa sarà pagata fino a copertura di Euro
150,00 mensili immediatamente ed il residuo in parti uguali, all’inizio
del secondo e del terzo anno;
B) qualora la differenza tra il nuovo canone determinato
con i parametri suelencati ed il canone pagato dal conduttore sia superiore
ad Euro 300,00 mensili , le parti già fin da subito possono concordare
un rinnovo contrattuale superiore ai tre anni ordinari, recuperando integralmente
la differenza ed uniformandosi al pieno regime a partire dall’inizio
del quarto o quinto anno a seconda della misura del recupero .
C) Contestualmente al raggiungimento del canone a regime,
in base ai punti precedenti A) e B) , sullo stesso sarà applicato
l’aggiornamento in base agli indici Istat in misura non superiore
al 75 % in relazione alla variazione globale verificatasi dall’inizio
locazione .
istituiscono
ART. 5
COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE
Per ogni controversia che sorga in merito all’interpretazione ed
esecuzione dei contratti nonché in ordine all’esatta applicazione
degli Accordi territoriali e/o
integrativi , ciascuna Parte può richiedere , prima di adire l’Autorità
giudiziaria , che si pronunci una Commissione di conciliazione stragiudiziale
che deve decidere non oltre sessanta giorni dalla data della richiesta
. E ‘altresì nella facoltà di ciascuna Parte ricorrere
alla Commissione di conciliazione affinché attesti la rispondenza
del contenuto economico e normativo del contratto agli accordi territoriali
di riferimento .
La Commissione Conciliativa Stragiudiziale è composta al massimo
da 3 (TRE) membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni
firmatarie dell’Accordo territoriale sulla base delle designazioni
, rispettivamente , del locatore e del conduttore ed un terzo –
che svolge funzioni di presidente- sulla base della scelta operata dai
due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo
. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione
delle obbligazioni contrattuali .
ART. 6
OSSERVATORIO TERRITORIALE DELLA CONDIZIONE ABITATIVA
Le Associazioni firmatarie del presente accordo ritengono utile affiancare
agli accordi contrattuali territoriali depositati un ampio sistema informativo
e per questo convengono che sia opportuno istituire un Osservatorio territoriale
, che effettui la raccolta dei dati nonché il monitoraggio permanente
della situazione abitativa locale .
CRITERI
GENERALI PER LA DEFINIZIONE DEI CONTRATTI TRANSITORI
ART. 7
ESIGENZE CONDUTTORE : trasferimento temporaneo della
sede di lavoro ; lavoratori che hanno vinto concorsi pubblici e sono ancora
in prova ; lavoratori con contratto a tempo determinato che provengono
da altre province ; conduttore che abbia un compromesso, un’assegnazione
o un acquisto di alloggio che si renda disponibile entro i 18 mesi ;
ESIGENZE LOCATORE : ristrutturazione , demolizione o
ampliamento dell’immobile ; necessità di utilizzare l’
immobile direttamente per sé o per il coniuge o per parenti entro
il 3 (terzo) grado o per affini entro il 2 (secondo) grado .
Il conduttore e/o il locatore devono provare l’esigenza di transitorietà
con apposita documentazione da allegare al contratto .
Le Parti contraenti possono avvalersi, per documentare altri casi non
contemplati, della Commissione di Conciliazione che potrà recepire
le motivazioni addotte e dare il nulla osta alla stipula .
DISPOSIZIONE FINALE
ART. 8
Sono parte integrante del presente accordo territoriale per la provincia
di Prato , applicabile già dal 30 aprile 2003 data indicata dal
D. I. del Ministero
nfrastrutture e Trasporti e Ministero Economia e Finanze del 30 dicembre
2002 per la definizione degli accordi in sede locale , i contratti MODELLI
A) C) E) per le proprietà individuali e MODELLI B) D) F) per le
grandi proprietà nonché il MODELLO G) per oneri accessori
tutti così come definiti dal Decreto Interministeriale del 30 dicembre
2002 ed il MODELLO H per il calcolo e la determinazione del canone .
In applicazione dell’art. 1 comma 2 della legge 8 gennaio 2002 n.
2 , oltre ai criteri per la misurazione delle superfici degli immobili
già definiti nel presente accordo territoriale , i sindacati sottoscrittori
concordano :
che le spese di registro, in caso di risoluzione anticipata del contratto
di locazione richiesta dal conduttore, saranno a totale suo carico ;
che, non essendo considerate nel MODELLO G ) le voci specifiche : 1) compenso
amministratore condominiale , 2) assicurazione globale fabbricato condominiale,
3) cancelleria - fotocopie - postali – telefoniche – convocazioni
ed affitto locali per assemblee condominiali , le Organizzazioni sindacali
firmatarie si impegnano ad affrontare ed a definire successivamente i
criteri di ripartizione di dette spese , che faranno parte integrante
del presente accordo territoriale con possibilità di estensione
anche ai contratti di locazione immobiliare di altro tipo.
Prato , Li 31 Luglio 2003.
Letto, approvato e sottoscritto.
U.P.P.I. – Prato
CONFEDILIZIA –Prato
ASPPI - Prato
SUNIA
– Prato
UNIAT – Prato
SICET- Prato
FEDERCASA
- Prato
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