
CONVENZIONE NAZIONALE
(in base agli
artt. 4 e
4 bis, della legge 9 dicembre, n. 431)
Accordo tra Sindacati degli Inquilini
SUNIA, SICET, UNIAT, Unione Inquilini, Ania, Feder.Casa
e il COORDINAMENTO PROPRIETARI IMMOBILIARI
ANPE-Federproprietà, ASPPI, CONFAPPI, UPPI
Criteri generali per la realizzazione degli Accordi da definire
in sede locale per la stipula dei contratti di locazione agevolati ai sensi dell’art.
2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti di
locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari ai
sensi dell’art.
5, commi 1, 2 e 3, della stessa legge
1
(Criteri generali per la determinazione dei canoni dei contratti di locazione
agevolati nella contrattazione territoriale)
- Gli Accordi territoriali, in conformità alle finalità indicate all’articolo
2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, stabiliscono fasce di oscillazione
del canone di locazione, all’interno delle quali - secondo le caratteristiche
dell’edificio e dell’unità immobiliare - è concordato, tra le parti, il canone
per i singoli contratti.
- A seguito delle convocazioni avviate dai comuni, singolarmente o in forma
associata, ovvero, in mancanza di tempestiva convocazione, di propria iniziativa,
le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative
a livello locale, al fine della realizzazione degli Accordi di cui al comma 1,
individuano, avendo acquisito informazioni concernenti le delimitazioni - ove
effettuate - delle microzone censuarie, insiemi di aree aventi caratteristiche
omogenee per:
- valori di mercato;
- dotazioni infrastrutturali (trasporti pubblici, verde pubblico, servizi
scolastici e sanitari, attrezzature commerciali, etc.);
- tipologie edilizie, tenendo conto delle categorie e classi catastali.
All’interno delle aree omogenee individuate ai sensi del presente comma, possono
essere evidenziate zone di particolare pregio o di particolare degrado.
- Per ogni area ed eventuale zona, gli Accordi territoriali, con riferimento
agli stessi criteri di individuazione delle aree omogenee, devono prevedere un
valore minimo ed un valore massimo del canone.
- Nella definizione del canone effettivo, collocato tra il valore minimo e il
valore massimo delle fasce di oscillazione, le parti contrattuali, assistite -
a loro richiesta - dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
tengono conto dei seguenti elementi:
- tipologia dell’alloggio;
- stato manutentivo dell’alloggio e dell’intero stabile;
- pertinenze dell’alloggio (posto auto, box, cantina, etc.);
- presenza di spazi comuni (cortili, aree a verde, impianti sportivi interni,
etc.);
- dotazione di servizi tecnici (ascensore, riscaldamento autonomo o centralizzato,
condizionamento d’aria, etc.);
- eventuale dotazione di mobilio.
- Per le compagnie assicurative, gli istituti di credito, gli enti privatizzati,
le Casse, le Fondazioni, i soggetti detentori di patrimonio immobiliare – anche
se ubicato in modo diffuso e frazionato sul territorio nazionale – e per quelle
proprietà che saranno individuate negli accordi territoriali per il singolo comune,
i canoni sono definiti – all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti, per
le aree omogenee e le eventuali zone come sopra individuate, dalle contrattazioni
territoriali – in base ad appositi Accordi integrativi fra la proprietà interessata
e le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie
della Convenzione nazionale e/o degli Accordi territoriali relativi. Tali Accordi
integrativi possono prevedere speciali condizioni per sovvenire esigenze di particolari
categorie di conduttori.
- Per gli enti previdenziali pubblici, si procede con Accordi integrativi territoriali
stipulati fra i soggetti e con le modalità di cui sopra, tenuta presente la vigente
normativa; i canoni relativi a tale comparto, sono determinati in base alle aree
omogenee ed alle eventuali zone, nonché agli elementi individuati negli Accordi
territoriali.
- Con uguali modalità è possibile procedere alla stipula di Accordi integrativi
ai quali partecipino imprese o associazioni di imprese di datori di lavoro, in
relazione alla locazione di alloggi destinati al soddisfacimento di esigenze abitative
di lavoratori non residenti e di immigrati comunitari o extracomunitari. I contratti,
che saranno stipulati con i diretti fruitori, saranno regolati dall’art.
2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
- Gli Accordi territoriali possono stabilire durate contrattuali superiori a
quella minima fissata dalla legge prevedendo, in tal caso, le relative misure
di aumento dei valori (minimo e massimo) delle fasce di oscillazione dei canoni
definiti per aree omogenee.
- Sono approvati i tipi di contratto, rispettivamente per le proprietà di cui
ai commi 5 e 6 del presente articolo (allegato sub A) e per le proprietà individuali
(allegato sub B).
- Le disposizioni dei precedenti commi si applicano agli Accordi territoriali
sia dei comuni di cui all’articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551,
convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, che degli altri comuni.
- I contratti di locazione di cui al presente articolo sono stipulati esclusivamente
utilizzando i tipi di contratto di cui al precedente comma 9.
- Le parti contrattuali possono essere assistite dalle rispettive organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.
2
(Criteri per la definizione dei canoni dei contratti di locazione di natura
transitoria e durata degli stessi)
- I contratti di locazione di natura transitoria di cui all’art.
5, comma 1, della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, hanno durata non inferiore
ad un mese e non superiore a diciotto mesi. Tali contratti sono stipulati per
soddisfare particolari esigenze dei proprietari e/o dei conduttori per fattispecie
da individuarsi nella contrattazione territoriale – che dovrà dare
particolare rilevanza alle esigenze della mobilità lavorativa –
tra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e degli inquilini maggiormente
rappresentative.
- Per le proprietà di cui all’art. 1 commi 5 e 6 si procede, nelle località
di cui al successivo comma 4, a mezzo di Accordi integrativi territoriali, stipulati
fra i soggetti e con le modalità di cui ai contratti agevolati.
- Sono approvati i tipi di contratto per le proprietà di cui ai commi 5 e 6
dell’articolo 1 (allegato sub C) e per le proprietà individuali (allegato sub
D).
Detti contratti prevedono una specifica clausola che individua l’esigenza
transitoria del locatore e/o del conduttore, i quali dovranno confermare il
verificarsi della stessa tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della
scadenza del termine stabilito nel contratto. Qualora il locatore non adempia
a questo onere contrattuale oppure siano venute meno le cause della
transitorietà, la durata del contratto e’ ricondotta a quella prevista all’articolo
2, comma 1, della legge 431/98.
L’esigenza transitoria del conduttore deve essere provata con apposita documentazione
da allegare al contratto.
- I canoni di locazione dei contratti transitori nelle undici aree metropolitane
(Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo
e Catania), nei comuni con esse confinanti e nei comuni capoluogo di provincia,
sono definiti dalle parti all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per
le fasce di oscillazione per le zone omogenee, come individuati al punto 1.
In caso di inesistenza di accordo a livello locale, i valori di riferimento
sono quelli definiti dalle condizioni di cui all’articolo
4, comma 3, legge 431/98.
Negli stessi accordi territoriali, che individuano i valori minimi e massimi esprimendoli
in Euro/mq utile o, eventualmente, secondo gli usi locali, possono essere previste
particolari clausole in materia di manutenzioni ordinarie e straordinarie.
- I contratti di locazione di cui al presente articolo sono stipulati esclusivamente
utilizzando i tipi di contratto di cui al precedente comma 3.
- Le parti contrattuali possono essere assistite dalle rispettive organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.
3
(Criteri per la definizione dei canoni dei contratti di locazione per gli
studenti universitari e durata degli stessi)
- Nei comuni sede di università, di corsi universitari distaccati e di specializzazione,
nonché nei comuni limitrofi, gli accordi territoriali devono prevedere particolari
contratti tipo per soddisfare le esigenze degli studenti universitari fuori sede.
Questa tipologia contrattuale potrà essere utilizzata esclusivamente qualora
l’inquilino
sia iscritto ad un corso di laurea in un comune diverso da quello di residenza
(da specificare nel contratto).
I contratti ricadenti in questa fattispecie hanno durata da sei mesi a tre anni
(rinnovabili alla prima scadenza, salvo disdetta del conduttore) e possono essere
sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti universitari fuori
sede o dalle aziende per il diritto allo studio.
- I canoni di locazione, di questa tipologia contrattuale, sono definiti in
accordi locali sulla base delle fasce di oscillazione per aree omogenee stabilite
negli accordi territoriali di cui (al punto 1).
Negli stessi accordi locali si individuano le relative misure di aumento o di
diminuzione degli intervalli di oscillazione in relazione alla durata contrattuale.
Per ogni singolo contratto si può inoltre, tenere conto:
- della presenza del mobilio;
- di particolari clausole;
- delle eventuali modalità di rilascio.
- Negli stessi accordi territoriali, che individuano i valori minimi e massimi
esprimendoli in Euro/mq utile o, eventualmente, secondo gli usi locali, possono
essere previste particolari clausole in materia di manutenzioni ordinarie e straordinarie.
- Per le proprietà di cui all’art. commi 5 e 6 si procede a mezzo di Accordi
integrativi territoriali, stipulati fra i soggetti e con le modalità di cui ai
contratti agevolati.
- Sono approvati tipi di contratto per le proprietà di cui all’art: 1, commi
5 e 6, (allegato sub E) e per le proprietà individuali (allegato sub F).
- I contratti di locazione di cui al presente articolo sono stipulati esclusivamente
utilizzando i tipi di contratto di cui al precedente comma 5.
- Le parti contrattuali possono essere assistite dalle rispettive organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.
4
(Tabella oneri accessori)
- Per i contratti di locazione di cui agli articoli 1, 2 e 3 è adottata la Tabella
oneri accessori (allegato sub G).
5
(Agevolazioni fiscali)
-
Ai contratti di locazione di immobili ad uso
abitativo situati nei comuni di cui all’articolo 1 del decreto legge 30
dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61,
stipulati o rinnovati ai sensi delle disposizioni dell’articolo
2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a seguito di Accordo definito
in sede locale e nel rispetto delle condizioni fissate dal presente decreto, nonché
ai contratti di cui agli
articoli 1,
comma 3, e 5, comma 2, della medesima legge n. 431 del 1998, si applica la
disciplina fiscale di cui ai seguenti commi.
- Il reddito imponibile dei fabbricati locati, determinato ai sensi dell’articolo
34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ulteriormente ridotto del 30 per
cento, a condizione che nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui
s’intende usufruire della agevolazione, siano indicati gli estremi di registrazione
del contratto di locazione, nonché l’anno di presentazione della denuncia dell’immobile
ai fini dell’imposta comunale sugli immobili e il comune di ubicazione dello stesso.
- In sede di prima applicazione del decreto e fino all’eventuale aggiornamento
periodico eseguito ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della citata legge n. 431
del 1998, la base imponibile per la determinazione dell’imposta di registro è
assunta nella misura del 70 per cento del corrispettivo annuo pattuito.
- In relazione a quanto stabilito dall’art.
10 della citata legge 431 del 1998 e dall’art. 13-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, ai conduttori titolari
dei contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ad uso
principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma dell’art.
2, commi 3 e 4 e dell’art.
4 commi 2 e 3, della citata legge n. 431 del 1998, spetta una detrazione rapportata
al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti
importi:
- Euro 495,80, se il reddito complessivo non supera Euro 15.493,71;
- Euro 247,90, se il reddito complessivo non supera Euro 30.987,41.
6
(Commissioni di conciliazione)
- Per tutti i contratti di cui al decreto, è prevista la costituzione di commissioni
di conciliazione ai fini e con le modalità di cui agli allegati tipi di contratti.
7
(Decorrenza dell’obbligatorietà dei tipi di contratto)
- 1. L’adozione dei tipi di contratto allegati diviene obbligatoria, nelle zone
agli stessi interessate, a far tempo dalla definizione dei relativi Accordi territoriali
da parte delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Sino
alle definizioni predette, i contratti vengono stipulati sulla base degli Accordi
territoriali e integrativi previgenti.
Roma, 6 settembre 2002
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