Accordo per l'area metropolitana di Roma
(Legge 09.012.1998 n. 431, art. 2 comma 3 e Decreto Ministeriale
05.03.1999, art. 1 comma 5)
TRA
Il Fondo Pensioni per il Personale di ruolo della S.I.A.E. con sede in Roma,
viale della Letteratura 30, in persona del Vice Presidente Signora Anna Avallone
assistita dal Consigliere Aldo Ricci e dal Direttore Eugenio Truffa Giachet e dall’A.R.P.E.
in persona della sig.ra Giuseppina Bosco
e
le seguenti Organizzazioni Sindacali Nazionali dei conduttori:
SUNIA |
in persona di Piero Ranieri |
SICET |
in persona di Maurizio Savignano |
UNIAT |
in persona di Patrizia Behemann |
UNIONE INQUILINI |
in persona di Walter Petrucci |
FEDERCASA |
in persona di Gianluigi Pascoletti |
Che si dichiarano delegati dalle rispettive associazioni per quanto richiesto
a norma di legge.
PREMESSO
- che con riferimento al Comune di Roma, le Organizzazioni Sindacali stipulanti
il presente accordo sono firmatarie degli Accordi Territoriali ex art. 2 comma
3 depositati a norma di legge:
- che tale accordo è sottoscritto per addivenire, in occasione del rinnovo
dei contratti di locazione scaduti e da scadere, alla stipula di contratti tipo,
ai sensi dell'art.
2 commi 3 e 5 della Legge 431/98, relativamente alle proprietà immobiliari
di detto Fondo Pensioni site nel Comune di Roma come da allegato. “A”.
- che le parti, come sopra costituite, hanno raggiunto un'intesa in base alla
quale, come criterio generale, per i rinnovi contrattuali ed i nuovi contratti
ad uso esclusivamente abitativo riferiti a ciascuna unità immobiliare del F.P.,
sarà previsto un canone di locazione il cui importo è determinato moltiplicando
la superficie dell’unità immobiliare per i valori indicati nell’allegato “A”
- che le parti concordano circa l’applicabilità del presente accordo anche
nei confronti dei contratti fino ad ora stipulati
TUTTO CIÒ PREMESSO
Le parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:
- PREMESSA. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente
accordo.
- CANONI. Le parti concordano che i canoni di locazione dovranno, di norma,
essere compresi all'interno del valore medio della fascia di oscillazione massima
stabilita da ciascun accordo territoriale depositato per il territorio comunale
di Roma.
La superficie dell'unità immobiliare è data dalla somma dei seguenti elementi:
- l'intera superficie calpestabile,
- il 25% della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori
simili,
- il 15% della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento
esclusivo del conduttore,
- la superficie con vano di altezza inferiore a m 1,70 è conteggiata al
70%.
I suddetti limiti tengono conto della sentenza della Corte Costituzionale n.
236 del 18/06/1987. Le parti concordano che i canoni di locazione unitari mq/mese,
per il rinnovo dei contratti scaduti e da scadere, sono quelli indicati nell'allegata
tabella “A”.
- DURATA E DECORRENZA: I contratti che verranno stipulati per il rinnovo dei
rapporti locativi scaduti e da scadere, avranno durata di anni 4 + 2 (quattro
più due).
- AGGIORNAMENTO ISTAT: Le parti convengono che, nel corso della locazione,
a partire dal secondo anno, il canone sarà aggiornato, all'inizio di ciascuna
annualità, nella misura del 75 % della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi l'anno
precedente.
- ONERI ACCESSORI: Le parti stabiliscono che per la ripartizione degli oneri
accessori si fa riferimento alle relative tabelle millesimali che si allegano.
- RICHIESTE DI CAMBIO DI ALLOGGIO: il Fondo Pensioni S.I.A.E. si impegna a
favorire, ove possibile, le richieste di cambio di alloggio, alle medesime condizioni
del presente accordo, provenienti unicamente da nuclei familiari che occupino
alloggi aventi superfici maggiori rispetto alle proprie esigenze abitative o
che, comunque, comportino oneri finanziari non in linea con il reddito posseduto
dal nucleo familiare stesso. Non sarà consentito, in ogni caso, lo scambio di
alloggi tra inquilini non autorizzato dall'Ente.
- CONDIZIONI PER IL RINNOVO E COMUNICAZIONE AGLI INQUILINI: le parti stabiliscono
che il rinnovo contrattuale, ai sensi dell'art.
2 comma 3 della legge 431 del 1998, sarà consentito solo a favore di quei
conduttori che:
- non risultino proprietari a titolo esclusivo di unità abitative site
nel comune ove conducono in locazione l'immobile dell'Ente, o in comuni
vicini e che non siano idonee al nucleo familiare;
- non abbiano pendenze giudiziarie penali nei confronti dell'Ente;
- non abbiano situazioni di morosità nei confronti dell'Ente, salvo che
non provvedano a regolarizzarle prima della stipula del nuovo contratto;
- risultino effettivamente residenti negli alloggi dagli stessi attualmente
condotti in locazione ed a condizione che nel caso in cui si tratti di persona
fisica titolare di contratto di locazione per unità immobiliare ad uso esclusivamente
abitativo;
- in ogni caso non sarà consentito il rinnovo, ai sensi dell'art. 2 comma
3 della legge 431/98, per quei conduttori che:
- ancorché siano anagraficamente residenti negli alloggi concessi
in locazione, sulla base di verifiche effettuate dall'Ente, non vi abitino
stabilmente;
- nei confronti di coloro che abbiano sublocato l’immobile.
Il Fondo Pensioni S.I.A.E. comunicherà ad ogni inquilino le condizioni per la
stipula del rinnovo contrattuale, di cui al presente accordo; decorsi 30 giorni
dalla comunicazione se l'inquilino, convocato formalmente, non si presenterà
per la stipula del contratto sarà considerato come non interessato al rinnovo
contrattuale. L'inquilino potrà esercitare la facoltà di farsi rappresentare
da un'organizzazione sindacale firmataria del presente accordo.
- CONTRATTO TIPO: i rinnovi contrattuali saranno stipulati secondo la tipologia
contrattuale che si allega.
- Il Fondo Pensioni S.I.A.E. conferma il proprio impegno ad attuare interventi
manutentivi straordinari sui propri stabili secondo un piano di interventi che
sarà definito entro il corrente anno. Il F.P. informa che nell’immobile di via
Borgia 61 e nell’immobile di via Pellati 80 gli interventi di manutenzione straordinaria
sono già stati effettuati; per i restanti stabili gli interventi di manutenzione
ordinaria continueranno come di consuetudine mentre, ove necessario, i lavori
di manutenzione straordinaria saranno calendarizzati ed avviati a partire dall’anno
2008.
- Per i contratti scaduti e da rinnovare, perché in attesa della stipula del
presente accordo, si conviene che il rinnovo abbia efficacia dal mese immediatamente
successivo alla scadenza del precedente contratto e che i conguagli tra i canoni
dovuti e le somme versate potranno essere versati in rate mensili di eguale
importo senza interessi, a decorrere dalla data di stipula del contratto ed
entro il 31 dicembre 2009, a condizione che il conduttore rinnovi il contratto
alle condizioni del presente accordo entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione
del Fondo Pensioni S.I.A.E..
- DURATA Il presente accordo scadrà il 31 dicembre 2009.
Roma,…………………….
Fondo Pensioni S.I.A.E |
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A.R.P.E. |
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SUNIA |
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SICET |
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UNIAT |
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UNIONE INQUILINI |
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FEDER.CASA |
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