ACCORDO NAZIONALE
PER L’APPLICAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 3 EX LEGE 431/98 PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
TRA
Fondazione ENASARCO rappresentata dal Vice Presidente con delega al Patrimonio,
Rag. Michele Alberti
E
SUNIA |
rappresentata da |
Daniele Barbieri |
SICET |
rappresentata da |
Ferruccio Rossini – Maurizio Savignano |
UNIAT |
rappresentata da |
Roberto Scorpioni |
UNIONE INQUILINI |
rappresentata da |
Massimo Pasquini – Mariagrazia Lami |
ANIA |
rappresentata da |
Walter Angori |
ASSOCASA |
rappresentata da |
assente |
FEDER.CASA |
rappresentata da |
Vincenzo Ciaramella |
Viene stipulato il presente Accordo:
- Le parti concordano di applicare, per il patrimonio immobiliare residenziale
della Fondazione ENASARCO, la Legge 431/98, art. 2 comma 3 e successive integrazioni
e modificazioni.
A tal fine, entro 30 giorni dalla firma del presente Accordo, per ogni Comune
ove esistono proprietà della Fondazione, saranno aperti appositi tavoli di confronto
per la sottoscrizione di Accordi Integrativi Territoriali, che dovranno determinare,
tra l'altro, i canoni di locazione.
- Le parti stabiliscono che i suddetti canoni dovranno, di norma, essere ricompresi
tra i valori della fascia di oscillazione minima ed i valori della fascia di oscillazione
media stabiliti da ciascun Accordo territoriale depositato nei Comuni ove la Fondazione
possiede immobili residenziali.
Per alcuni immobili aventi caratteristiche particolari, il canone, sarà ricompreso
all’interno della fascia di oscillazione complessiva.
- La durata dei contratti come sopra individuati è definita in 5 anni più 3.
- Ove l’Accordo Integrativo Territoriale lo preveda, il canone, a seguito di
formale richiesta della proprietà, potrà essere aggiornato annualmente, nella
misura del 75% della variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell’anno precedente.
- Gli aumenti dei canoni, derivanti dall’applicazione degli Accordi territoriali
di cui al punto 1), saranno scaglionati in 2 anni se tali aumenti risultassero
superiori ad un importo, in cifra assoluta, stabilito negli Accordi Territoriali.
Negli stessi Accordi verranno stabilite le modalità per il pagamento degli arretrati.
- Si concorda di individuare particolari forme di protezioni per gli inquilini
il cui reddito complessivo del nucleo familiare non superi €. 18.000,00
annue aumentabili di ulteriori €. 3.100,00 per ogni componente del nucleo familiare,
sino ad un massimo di €. 27.300,00.
- Per dette fasce sociali protette il canone che verrà definito sarà quello
derivante dall’applicazione degli aumenti dei canoni concordati in sede territoriale,
scontati del 40%.
- I soggetti interessati all’inserimento nelle fasce sociali protette dovranno
fornire all’atto della domanda ed annualmente, alla Fondazione, pena l’automatica
applicazione del canone pieno, la seguente documentazione, in carta libera, idonea
a dimostrare di possedere i requisiti di cui al punto 6):
- stato di famiglia;
- certificato di residenza;
- certificato storico anagrafico;
- ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo
familiare;
- ricevuta, completa di protocollo, del modello presentato, con relativa documentazione,
al Comune per eventuali verifiche e controlli.
Qualora, da accertamenti effettuati dal Comune o dalla Fondazione, la dichiarazione
resa non dovesse risultare veritiera, l’inquilino perderà il beneficio dell’inserimento
nella fascia sociale protetta, a partire dalla data di godimento del beneficio
stesso.
- La Proprietà si impegna a fornire alle OO.SS. firmatarie del presente Accordo,
costante e tempestiva informazione, ed aprire appositi confronti territoriali,
su eventuali processi di dismissione del patrimonio immobiliare, favorendo al
massimo l’acquisto da parte degli inquilini a cui viene concesso il diritto di
prelazione per la vendita del proprio appartamento, anche in forme di acquisto
collettivo.
- Le parti concordano di attivare un tavolo concertativo e conciliativo per
la definizione di corrette relazioni sindacali e per la risoluzione di eventuali
problemi di interesse generale riferiti al rapporto contrattuale e sull’applicazione
dell’Accordo.
- Le parti stabiliscono di favorire eventuali scambi di alloggi fra conduttori
della Fondazione, nel rispetto delle condizioni previste nel presente Accordo.
- I rinnovi contrattuali saranno stipulati secondo le tipologie contrattuali
allegate al D.M. 30/12/02.
- Per la ripartizione degli oneri accessori si fa riferimento alla relativa
tabella di cui all’allegato G del citato D.M. 30/12/02.
- Il presente Accordo avrà vigenza per tutti i contratti che andranno a scadere
dal 1/1/2005 al 31/12/2006. a prescindere dalla materiale data del rinnovo.
- La Fondazione si riserva di valutare a proprio insindacabile giudizio eventuali
casi di eccezionale gravità meritevoli di particolare trattamento agevolativo
nella definizione dei canoni.
Roma, 24 giugno 2004
Fondazione ENASARCO rappresentata dal Vice Presidente con delega al Patrimonio,
Rag. Michele Alberti
E
SUNIA |
rappresentata da |
Daniele Barbieri |
SICET |
rappresentata da |
Ferruccio Rossini – Maurizio Savignano |
UNIAT |
rappresentata da |
Roberto Scorpioni |
UNIONE INQUILINI |
rappresentata da |
Massimo Pasquini – Mariagrazia Lami |
ANIA |
rappresentata da |
Walter Angori |
ASSOCASA |
rappresentata da |
assente |
FEDER.CASA |
rappresentata da |
Vincenzo Ciaramella |
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