ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE
(Legge 9.12.98 n. 431, art. 2 comma 3 e Decreto Ministeriale 5.3.99, art. 1 comma 5)
TRA
L’ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", con sede in Roma alla via Nizza 35, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Gabriele Cescutti, del Direttore Generale Arsenio Tortora e del Dirigente del Servizio Immobiliare Francesco Imbimbo, assistito dall’U.P.P.I., in persona di Angelo De Nicola;
E
le seguenti Organizzazioni Sindacali Nazionali dei conduttori:
SUNIA | in persona di Piero Ranieri |
SICET | nelle persone di Ferruccio Rossini e Maurizio Savignano |
UNIAT | in persona di Roberto Scorpioni |
UNIONE INQUILINI | in persona di Massimo Pasquini |
ANIA | in persona di Walter Angori, rappresentato da Gianluigi Pascoletti |
FEDERCASA | in persona di Gianluigi Pascoletti |
SIAI | in persona di Mario Carosi |
che si dichiarano delegati dalle rispettive associazioni per quanto richiesto a norma di legge.
PREMESSO
TUTTO CIÒ PREMESSO
le parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:
1. Premessa. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo integrativo e ne costituisce il patto primo.
2. Canoni. Le parti concordano che i canoni di locazione unitari mq /
mese, per il rinnovo dei contratti saranno indicati nell’ambito degli accordi territoriali
che verranno stipulati successivamente alla sottoscrizione del presente accordo
nazionale, in conformità ai parametri in quest’ultimo indicati alle lettere d) ed
e) della premessa.
I canoni, come sopra determinati, essendo riferiti ai vari stabili, subiranno i
seguenti coefficienti correttivi:
3. Superfici. Le superfici degli immobili interessati, con le relative pertinenze, verranno calcolate al netto dei muri perimetrali e di quelli divisori interni; esse saranno ragguagliate secondo i seguenti coefficienti:
E’ detratto il 30% della superficie dei vani con altezza utile inferiore a m
1,70.
Alle superfici di alloggi comprese tra mq 46 e mq 70 si applica il coefficiente
dell’1,10; per quelle inferiori a mq 46 si applica il coefficiente dell’1,20.
In ogni caso, per gli alloggi con superficie interna inferiore ai 70,01 mq le parti
richiamano il contenuto della sentenza della Corte Costituzionale n. 236 del 23.6.1987.
Qualora il metodo utilizzato per la determinazione delle superfici, in alcuni accordi
territoriali, fosse diverso da quello della superficie convenzionale, così come
sopra dettagliato, troverà applicazione il criterio stabilito dagli accordi territoriali.
4. Durata e decorrenza. I contratti che verranno stipulati per il rinnovo dei rapporti locativi scaduti e da scadere, avranno la durata di anni 5+3, superiore a quella minima prevista dall’art. 2 comma 5 della legge 431/98; per il caso di rinnovo di rapporti locativi già scaduti alla data di sottoscrizione del presente accordo, le parti convengono che i nuovi contratti avranno decorrenza dalla scadenza dei precedenti rapporti, con conseguente addebito ai conduttori delle differenze di importi tra il canone applicato fino a detta scadenza e quello determinato in base al presente accordo integrativo. Tali differenze saranno oggetto di rateizzazione, senza interessi, secondo le seguenti modalità: fino a €.258,23 in n. 6 rate mensili; da €.258,24 ad €.516,46 in n. 12 rate mensili; da €.516,47 ad €.774,69 in n. 18 rate mensili e, infine, oltre tale importo, in n. 24 rate mensili.
5. Modalità di aumento del canone. Le parti concordano che la differenza in aumento tra il canone relativo al precedente contratto e quello determinato in base al presente accordo e ai successivi accordi territoriali, verrà applicata gradualmente in 5 parti uguali annue a partire dalle singole vigenze contrattuali. A livello territoriale verranno stabiliti i criteri di applicazione della su indicata gradualità, tenendo conto delle entità degli aumenti previsti.
6. Aggiornamento Istat. Le parti convengono che, nel corso della locazione,
a partire dal secondo anno, il canone sarà aggiornato, all’inizio di ciascuna annualità,
nella misura del 75% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati (F.O.I.) verificatasi nell’anno
precedente.
Esse precisano, altresì, che, con riferimento ai rinnovi relativi ai contratti scaduti
dopo la sottoscrizione degli accordi territoriali, i canoni di locazione, fissati
in detti accordi, verranno aggiornati in base all’indice Istat raccordato alla data
di stipula del nuovo contratto.
7. Oneri accessori. Le parti stabiliscono che la ripartizione degli oneri accessori verrà regolata dagli articoli 9 e 10 della legge 392/78 e dalla tabella di cui al D.M. 30.12.2002 allegata al presente accordo sub A).
8. Clausola di salvaguardia. Ai nuclei familiari composti
da una sola persona che, alla data di sottoscrizione del presente accordo, risulteranno
possedere un reddito annuo lordo non superiore ad € 10.329,14 (incrementabile di
€ 2.582,28 per ogni ulteriore componente, fino ad un massimo di € 15.493,71, per
nuclei familiari composti da più persone), fermo restando l’impegno delle parti
di favorire, ove possibile, alle stesse condizioni del presente accordo, un’eventuale
richiesta di cambio di alloggio, verrà applicato l’aumento del canone previsto dai
successivi accordi territoriali, con una detrazione pari al 50% dell’aumento medesimo.
Ai nuclei familiari composti da una sola persona che, alla data di sottoscrizione
del presente accordo, risulteranno possedere un reddito annuo lordo non superiore
a € 15.493,71 (incrementabile di € 2.582,28 per ogni ulteriore componente, fino
ad un massimo di €.20.658,28, per nuclei familiari composti da più persone), fermo
restando l’impegno delle parti di favorire, ove possibile, alle stesse condizioni
del presente accordo, un’eventuale richiesta di cambio di alloggio, verrà applicato
l’aumento del canone previsto dai successivi accordi territoriali, con una detrazione
pari al 40% dell’aumento medesimo.
Inoltre, i contratti sottoscritti ai sensi del presente articolo avranno durata
triennale, e verranno rinnovati con le stesse agevolazioni, ove permangano le condizioni
sopra indicate.
Gli inquilini che intendano richiedere le agevolazioni previste dal presente articolo
dovranno presentare la documentazione idonea ogni anno di vigenza contrattuale.
La modifica dei requisiti sopra indicati comporterà l’applicazione della disciplina
prevista per gli altri contratti.
Le stesse agevolazioni saranno applicabili in caso di variazioni reddituali che
comportino l’inserimento all’interno della fascia sopra indicata.
Ai fini dell’accertamento dei limiti reddituali, saranno validi solo quelli riferiti
a lavoro dipendente e assimilabili, relativi all’anno precedente. Le richieste provenienti
da lavoratori autonomi verranno valutate dall’Istituto locatore caso per caso.
Infine, l’Ente proprietario dichiara la propria disponibilità a individuare soluzioni
a situazioni di particolare bisogno, accertate a proprio insindacabile giudizio.
9. Richieste di cambio di alloggio. Indipendentemente dall’appartenenza
alle cd. fasce deboli di cui al precedente art. 8, l’Istituto si impegna a favorire,
ove possibile, le richieste di cambio di alloggio, alle medesime condizioni del
presente accordo, provenienti unicamente da nuclei familiari che occupino alloggi
aventi superfici maggiori rispetto alle loro esigenze abitative o che, comunque,
comportino oneri finanziari non in linea con il reddito posseduto dal nucleo familiare
stesso.
L’Istituto, inoltre, si impegna a favorire, ove possibile, unicamente negli
stessi due casi appena indicati, le richieste di cambio di alloggio, alle medesime
condizioni del presente accordo, che dovessero pervenire da parte di inquilini di
unità immobiliari per le quali non è prevista l’applicazione dell’art.
2, comma 3 della Legge 9.12.1998 n. 431.
Lo scambio di alloggio tra inquilini dell’Istituto sarà consentito soltanto applicando
tale procedura.
10. Condizioni per il rinnovo e comunicazione agli inquilini. Le parti stabiliscono che il rinnovo contrattuale sarà consentito solo a favore di quei conduttori che:
L’Istituto locatore comunicherà ad ogni inquilino le condizioni per la stipula
del nuovo contratto, di cui al presente accordo, ed indicherà un termine congruo
decorso il quale l’inquilino sarà considerato come non interessato al rinnovo contrattuale.
L’inquilino potrà esercitare la facoltà di farsi rappresentare da un’organizzazione
sindacale firmataria del presente accordo.
11. Diritto di prelazione. Nel caso in cui l’Istituto provveda a dismettere il proprio patrimonio immobiliare, sarà riconosciuto ai singoli inquilini il diritto di prelazione per l’acquisto dell’alloggio da essi condotto in locazione.
12. Contratto - tipo. I rinnovi contrattuali dovranno essere stipulati secondo lo schema di contratto – tipo di cui all’allegato B del Decreto ministeriale 30.12.2002, che viene in ogni caso allegato al presente accordo sub B), unitamente a quello previsto per i conduttori in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 8, che in forza di quanto disposto dall’art. 1 comma 5 del Decreto ministeriale 30.12.2002 (facoltà di prevedere speciali condizioni per far fronte ad esigenze di particolari categorie di conduttori) è stato concordato tra le parti e viene allegato al presente accordo sub C).
13. Modifiche. In considerazione delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 8, comma 1, della legge 431/98, le parti concordano che modifiche sostanziali a detta normativa fiscale relativa agli immobili di cui al presente accordo, comporteranno una nuova convocazione delle parti per la individuazione di soluzioni idonee.
14. Commissione conciliativa. Per ogni controversia che dovesse sorgere
in merito all’interpretazione ed esecuzione dei contratti stipulati in forza
del Decreto ministeriale 30.12.2002 nonché in ordine all’esatta applicazione del
presente accordo integrativo nazionale le parti richiamano quanto disposto dall’art.
6 del Decreto Ministeriale 30.12.2002, che prevede la facoltà di ciascuna parte
di ricorrere, prima di adire l’Autorità giudiziaria, ad una Commissione di conciliazione
stragiudiziale che dovrà decidere entro sessanta giorni dalla data della richiesta.
Le parti convengono, altresì, di costituire una Commissione conciliativa stragiudiziale,
cui ognuna di essa potrà ricorrere per favorire la soluzione di contrasti in merito
alla corretta applicazione del presente accordo integrativo nazionale. Detta Commissione,
che non ha natura di arbitrato, potrà, inoltre, essere investita solo per valutare
casi che abbiano una rilevanza generale per l’inquilinato e non particolare, limitata
al singolo conduttore.
15. Ambito di applicazione. Il presente accordo integrativo nazionale e i successivi accordi integrativi territoriali saranno applicabili per il rinnovo dei contratti di locazione la cui scadenza sia successiva alla data di deposito presso i Comuni degli accordi territoriali sottoscritti dalle Organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello locale ai sensi dell’art. 1, commi da 1 a 4, del Decreto ministeriale 30.12.2002, ed avrà vigenza fino al 31.12.2006, salvo eventuali proroghe che dovessero essere stabilite dalla prossima Convenzione nazionale e/o dal decreto ministeriale di cui all’art. 4, comma 1 della legge 9.12.1998 n. 431.
16. Le parti concordano di chiudere i tavoli di confronto territoriale entro il mese di maggio 2004, definendo preventivamente sede e modalità degli stessi.
Roma, lì 30 marzo 2004
INPGI SUNIA UNIAT ANIA SIAI |
UPPI SICET UNIONE INQUILINI FEDERCASA |