Case popolari, per la Corte costituzionale è illegittimo il requisito della residenza di almeno 5 anni
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 44 del 2020, ha dichiarato illegittima la norma della Regione Lombardia che subordina l'accesso alle case popolari (ERP) al possesso del requisito della residenza ultraquinquennale. La Corte ha evidenziato che l'incostituzionalità è stata dichiarata per la necessità di garantire il rispetto del principio di eguaglianza sia da un punto di vista formale che sul piano sostanziale. I giudici costituzionali hanno inoltre rilevato che il requisito della residenza ultraquinquennale "non è rivelatore di alcuna condizione rilevante in funzione del bisogno che il servizio tende a soddisfare”, col risultato di negare l'accesso alla casa popolare a prescindere dalla situazione di disagio del richiedente". La Corte ha precisato che anche il requisito sostitutivo della occupazione per almeno un quinquennio nella regione non è giustificato. Il criterio della residenza può al lomite rientrare fra gli elementi da valutare in sede di formazione della graduatoria", purché il punteggio attribuito in base alla residenza non sia preponderante. Per il Sicet questa sentenza rafforza la giurisprudenza che riconosce il diritto all'abitazione come un principio di rango costituzionale. Infatti, per la Corte "benché non espressamente previsto dalla Costituzione, tale diritto deve ritenersi incluso nel catalogo dei diritti inviolabili e l'abitazione deve considerarsi bene di primaria importanza".