ISTITUTO SAN PAOLO DI TORINO
ACCORDO AGGIUNTIVO-INTEGRATIVO TRA LA CONFEDILIZIA SICET, SUNIA, UNIAT, UNIONE INQUILINI, FEDERCASA
-Legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 2 comma 3 e DM 5 marzo 1999, art. 1, comma 5-
Fra:
- la Cassa di Previdenza Integrativa per il Personale dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino
la Confedilizia, in persona dell'Arch. Paolo Pietrolucci, anche nella qualità di sub-delegatario delle APE-Confedilizia dei Comuni interessati,
e
le Organizzazioni Sindacali dei Conduttori
- Sunia, in persona del Segretario nazionale Daniele Barbieri;
- Sicet, in persona del Segretario generale Arch. Ferruccio Rossini;
- Uniat, in persona del Presidente Roberto Scorpioni,
- Unione Inquilini, in persona del Segretario nazionale Massimo Pasquini,
- Ferdercasa, in persona del Segretario generale Gianluigi Pascoletti,
che si dichiarano delegati dalle rispettive associazioni territoriali interessate (Torino, Napoli, Firenze, Bari, Bologna, Milano, Genova, Roma) per quanto richiesto a nonna di legge,
• premesso che per i Comuni predetti le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Accordo aggiuntivo-integrativo sono firmatarie degli Accordi territoriali ex art. 2, comma 3 della Legge 431/1998 per gli stessi Comuni, e depositati ai sensi di legge;
• premesso che la precitata norma stabilisce che le Organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori provvedono alla definizione di "contratti tipo";
• ritenuta la necessità, al fine di favorire la stipula di contratti agevolati, di provvedere, per tutti i Comuni sopra indicati e relativamente alle proprietà immobiliari di Torino, Napoli, Firenze, Bari, Bologna, Milano, Genova, Roma,all'adozione di un unico contratto tipo, contenente - specificatamente - criteri per il calcolo delle superfìci degli immobili e la ripartizione degli oneri accessori;
• premesso altresì che gli Accordi integrativi di cui all'ari. 1 del D.M. 5 marzo 1999 possono recare solo disposizioni riguardanti i canoni, da definirsi - comunque - all'intemo dei valori minimi e massimi stabiliti dagli Accordi territoriali, e dovendo in ogni caso rimanere ferme le aree omogenee come negli stessi individuate, nonché ogni previsione degli stessi Accordi o di Accordi aggiuntivi non afferente il canone, ferma altresì ogni disposizione degli Accordi territoriali principali o aggiuntivi relativa alla quantificazione di quest'ultimo,
si conviene e stipula
1. il presente Accordo aggiuntivo-integrativo - a valere per i Comuni come sopra indicati - ex citato D.M. 5.3.1999, contenente i criteri uniformi di cui alla premessa;
2. i canoni riguardanti gli immobili di proprieta' della Cassa di Previdenza Integrativa per il Personale dell' Istituto Bancario San Paolo di Torino sono di seguito cosi' stabiliti
I valori della tabella sono disponibili presso le sedi Sicet
Tabella canoni: £\mq\mese euro\mq\mese
-TORINO | - via Susa 58 | ||
- via Montevecchio 16 | |||
- via Massena 30 | |||
- corso Telesio 15 | |||
-via N. Bianchi 70 | |||
- corso Unione Sovietica 379\ 381 | |||
- via Ventimiglia 174\176 | |||
- corso Belgio 71 | |||
- via Vandalico, via Don Rua, via Adenello | |||
-ROMA | - Filippini 23 | ||
- via Pezze' Pascolato 32 | |||
- via Misurina 69 | |||
- via Millevoi 763 | |||
-NAPOLI | - via Caravaggio 119 | ||
-FIRENZE | - via Maccari 3 | ||
-via Modiglioni 186 | |||
-BARI | - via delle Forze Armate 20\24 | ||
-BOLOGNA | - via Marco Polo 14\2 | ||
-MILANO | - via Cottolengo 5 | ||
- via Ripamonti 215 | |||
- via Zuara 3 | |||
-GENOVA | - via Baden Rowell 12 |
3. al fine di favorirne una razionale gestione amministrativa, si conviene di adottare -per tutti i Comuni sopra indicati- un unico contratto tipo, che dovrà essere utilizzato per la stipula dei contratti agevolati -di cui all'art. 2, comma 3, Legge 431/1998; viene assunto, come contratto tipo -ed è parte integrante del presente Accordo- il contratto definito dal DM 5\3\99, con la precisazione che " è concesso il diritto di prelazione all'inquilino in caso di vendita w;
4. la durata del contratto è determinata in anni 6+2;
5. in caso di aumento del canone superiore al 50%, l'adeguamento al canone concordato verrà scaglionato come segue: il primo anno fino al 50%, l'anno successivo la parte residua;
6. detto differimento sarà applicato ai contratti scaduti, alla data di sottoscrizione dell'Accordo, in misura proporzionale;
7. sono confermati gli eventuali conguagli a credito, a favore degli inquilini che hanno già sottoscritto i rinnovi contrattuali;
8. le superfici degli immobili interessati, e le relative pertinenze, verranno calcolate secondo la normativa della ex legge 392/1978; verranno altresì utilizzati i coefficienti di conversione, cosi come definiti a livello nazionale dalle stesse organizzazioni qui firmatarie, per mantenere inalterato il rapporto dei valori mimmi/massimi stabiliti dagli accordi territoriali, ove in questi siano stati scelti criteri di calcolo diversi (vani, superficie catastale, ecc. - Milano, Bologna, Grosseto e quant'altri Comuni che avessero scelto criteri diversi dalla ex legge 392/1978);
9. la ripartizione degli oneri accessori verrà regolata dall'Accordo sottoscritto in merito dalla Confedilizia con Sunia/Sicet/Uniat in data 26.2.1999 n. prot. C\07288;
10. l'Istituto, nei casi di rinnovi contrattuali, esaminerà, a suo insindacabile giudizio, le richieste di tutela sociale dei conduttori che ne facciano richiesta e siano in conclamate condizioni familiari di disagio sociale (reddito non superiore a due pensioni minime INPS)
11. il presente Accordo, stante la legge, verrà depositato e protocollato presso i Comuni di cui all'elenco in premessa, dopo essere stato debitamente sottoscritto, direttamente o per delega, dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali locali dei Comuni interessati.
Roma, 24 giugno 2002
-Cassa P.P. Ist. San Paolo di Torino
-Confedilizia