IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni urgenti
finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e alla competitività del
Paese, anche mediante l'adozione di misure volte alla semplificazione dei
procedimenti amministrativi concernenti, in particolare, la libertà di
iniziativa economica, nonché a restituire potere di acquisto alle famiglie, a
garantire la razionalizzazione, l'efficienza e l'economicita'
dell'organizzazione amministrativa, oltre che la necessaria semplificazione dei
procedimenti giudiziari incidenti su tali ambiti;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni per garantire la stabilizzazione della finanza pubblica, al fine di
garantire il rispetto degli impegni in sede internazionale ed europea
indispensabili, nell'attuale quadro di finanza pubblica, per il conseguimento
dei connessi obiettivi di stabilità e crescita assunti;
Ravvisata, inoltre, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare le
connesse disposizioni dirette a garantire gli interventi di perequazione
tributaria occorrenti per il rispetto dei citati vincoli;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
18 giugno 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri
dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, del lavoro, della salute e delle politiche
sociali e per la semplificazione normativa;
E m a n a il seguente decreto-legge:
omissis
Art. 11.
Piano Casa
1. Al fine di superare in maniera organica e strutturale il disagio sociale e
il degrado urbano derivante dai fenomeni di alta tensione abitativa, il CIPE
approva un piano nazionale di edilizia abitativa, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per le politiche
giovanili, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Ministero trasmette la
proposta di piano alla Conferenza unificata entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. Il piano e' rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso
abitativo attraverso l'offerta di alloggi di edilizia residenziale, da
realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione
delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e
privati, destinati prioritariamente a prima casa per le seguenti categorie
sociali svantaggiate nell'accesso al libero mercato degli alloggi in locazione:
a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;
b) giovani coppie a basso reddito;
c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
d) studenti fuori sede;
e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge n.
9 del 2007;
g) immigrati regolari.
3. Il Piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione di misure di recupero del
patrimonio abitativo esistente o di costruzione di nuovi alloggi ed e'
articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo
disagio abitativo presente nelle diverse realta' territoriali, attraverso i
seguenti interventi:
a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e
all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla promozione di strumenti
finanziari immobiliari innovativi e con la partecipazione di altri soggetti
pubblici o privati, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale,
per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale;
b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale con le risorse
derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli
occupanti muniti di titolo legittimo;
c) promozione da parte di privati di interventi ai sensi della parte II, titolo
III, del Capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
d) agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative edilizie
costituite tra i soggetti destinatari degli interventi in esame, potendosi anche
prevedere termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun
socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa;
e) realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia sociale e nei
sistemi metropolitani ai sensi del comma 5.
4. L'attuazione del Piano nazionale e' realizzata con le modalita' di cui alla
parte II, titolo III, del Capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, ovvero, per gli interventi integrati di valorizzazione del contesto urbano
e dei servizi metropolitani, ai sensi dei commi da 5 a 8.
5. Al fine di superare i fenomeni di disagio abitativo e di degrado urbano,
concentrando gli interventi sulla effettiva consistenza dei fenomeni di disagio
e di degrado nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e
demografica del territorio di riferimento, attraverso la realizzazione di
programmi integrati di promozione di edilizia sociale e nei sistemi
metropolitani e di riqualificazione urbana, anche attraverso la risoluzione dei
problemi di mobilita', promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti
pubblici e privati, con principale intervento finanziario privato, possono
essere stipulati appositi accordi di programma, promossi dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per l'attuazione di interventi destinati a
garantire la messa a disposizione di una quota di alloggi, da destinare alla
locazione a canone convenzionato, stabilito secondo criteri di sostenibilita'
economica, e all'edilizia sovvenzionata, complessivamente non inferiore al 60%
degli alloggi previsti da ciascun programma, congiuntamente alla realizzazione
di interventi di rinnovo e rigenerazione urbana, caratterizzati da elevati
livelli di qualita' in termini di vivibilita', salubrita', sicurezza e
sostenibilita' ambientale ed energetica. Gli interventi sono attuati, attraverso
interventi di cui alla parte II, titolo III, Capo III del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, mediante le seguenti modalita':
a) trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori degli interventi
di incremento del patrimonio abitativo destinato alla locazione a canone
agevolato, con la possibilita' di prevedere come corrispettivo della cessione
dei diritti edificatori in tutto o in parte la realizzazione di unita' abitative
di proprieta' pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato, ovvero da
destinare alla alienazione in favore di categorie sociali svantaggiate, di cui
al comma 2;
b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di
servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualita' urbana;
c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale di pertinenza
comunale o degli oneri di costruzione e strumenti di incentivazione del mercato
della locazione;
d) costituzione di fondi immobiliari di cui al comma 3, lettera a), con la
possibilita' di prevedere altresi' il conferimento al fondo dei canoni di
locazione, al netto delle spese di gestione degli immobili.
6. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo
l'alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, e' identificato, ai
fini dell'esenzione dell'obbligo della notifica degli aiuti di Stato, di cui
agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunita' Europea, come
parte essenziale e integrante della piu' complessiva offerta di edilizia
residenziale sociale, che costituisce nel suo insieme servizio abitativo
finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie.
7. In sede di attuazione dei programmi di cui al comma 5, sono appositamente
disciplinate le modalita' e i termini per la verifica periodica e ricorrente
delle fasi di realizzazione del piano, in base al cronoprogramma approvato e
alle esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di
scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso
modalita' di attuazione piu' efficienti. Gli alloggi realizzati o alienati
nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo non possono essere
oggetto di successiva alienazione prima di dieci anni dall'acquisto originario.
8. Per la migliore realizzazione dei programmi, i comuni e le province possono
associarsi ai sensi di quanto previsto dal testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I programmi integrati di cui al comma 5 sono
dichiarati di interesse strategico nazionale al momento della sottoscrizione
dell'accordo di cui all'accordo di cui al comma 5. Alla loro attuazione si
provvede con l'applicazione dell'articolo 81 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni ed integrazioni.
9. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo e' istituito
un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all'articolo 1
comma 1154 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonche' di cui agli articoli 21,
21-bis e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con
modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Gli eventuali provvedimenti
adottati in attuazione delle disposizioni legislative citate al primo periodo
del presente comma, incompatibili con il presente articolo, restano privi di
effetti. A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del citato
decreto-legge n. 159 del 2007, ivi comprese quelle gia' trasferite alla Cassa
depositi e prestiti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere iscritte sul Fondo di cui al presente comma, negli importi corrispondenti
agli effetti in termini di indebitamento netto previsti per ciascun anno in sede
di iscrizione in bilancio delle risorse finanziarie di cui alle indicate
autorizzazioni di spesa.
omissis
Art. 13.
Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico
1. Al fine di valorizzare gli immobili residenziali costituenti il patrimonio
degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e di favorire
il soddisfacimento dei fabbisogni abitativi, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto il Ministro delle infrastrutture ed il
Ministro per i rapporti con le regioni promuovono, in sede di Conferenza
unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto la
semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprieta' dei
predetti Istituti.
2. Ai fini della conclusione degli accordi di cui al comma 1, si tiene conto dei
seguenti criteri:
a) determinazione del prezzo di vendita delle unita' immobiliari in proporzione
al canone di locazione;
b) riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto in favore
dell'assegnatario unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di
comunione dei beni, ovvero, in caso di rinunzia da parte dell'assegnatario, in
favore del coniuge in regime di separazione dei beni, o, gradatamente, del
convivente more uxorio, purche' la convivenza duri da almeno cinque anni, dei
figli conviventi, dei figli non conviventi;
c) destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione di interventi
volti ad alleviare il disagio abitativo.
3. Nei medesimi accordi, fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, puo' essere prevista la facolta' per le
amministrazioni regionali e locali di stipulare convenzioni con societa' di
settore per lo svolgimento delle attivita' strumentali alla vendita dei singoli
beni immobili.