Art. 1.
1. Per l'anno 2007, il livello massimo del saldo netto da finanziare e'
determinato in termini di competenza in 29.000 milioni di euro, al netto di
12.520 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni
di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario
di cui all' articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo
complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non
considerati nel bilancio di previsione per il 2007, e' fissato, in termini di
competenza, in 240.500 milioni di euro per l'anno finanziario 2007.
2. Per gli anni 2008 e 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare
del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti
della presente legge, e' determinato, rispettivamente, in 26.000 milioni di euro
ed in 18.000 milioni di euro, al netto di 8.850 milioni di euro per gli anni
2008 e 2009, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al
mercato e' determinato, rispettivamente, in 214.000 milioni di euro ed in
208.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2008 e 2009,
il livello massimo del saldo netto da finanziare e' determinato,
rispettivamente, in 19.500 milioni di euro ed in 10.500 milioni di euro ed il
livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in
208.000 milioni di euro ed in 200.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto
delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o
ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2007 rispetto alle
previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di
indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza
pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria
2007-2011. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le eventuali maggiori
entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale sono destinate, qualora
permanenti, a riduzioni della pressione fiscale finalizzata al conseguimento
degli obiettivi di sviluppo ed equita' sociale, dando priorita' a misure di
sostegno del reddito di soggetti incapienti ovvero appartenenti alle fasce di
reddito piu' basse, salvo che si renda necessario assicurare la copertura
finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare
calamita' naturali ovvero improrogabili esigenze connesse con la tutela della
sicurezza del Paese.
5. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze
presenta al Parlamento una relazione che definisce i risultati derivanti dalla
lotta all'evasione, quantificando le maggiori entrate permanenti da destinare a
riduzioni della pressione fiscale ai sensi del comma 4.
6. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, al comma 1, le parole: ",
nonche' delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e
12," sono soppresse;
b) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
"Art. 11. - (Determinazione dell'imposta). - 1. L'imposta lorda e' determinata
applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati
nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di
pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di
terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze,
l'imposta non e' dovuta.
3. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta lorda, fino alla
concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15
e 16 nonche' in altre disposizioni di legge.
4. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al
contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti d'imposta e'
superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta,
di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo
d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei
redditi";
c) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
"Art. 12. - (Detrazioni per carichi di famiglia). - 1. Dall'imposta lorda si
detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al
rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non
supera 15.000 euro;
2) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a
40.000 euro;
3) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 40.000 euro ma non a
80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;
b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) e' aumentata di un importo
pari a:
1) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 29.000 euro ma non a 29.200
euro;
2) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 29.200 euro ma non a 34.700
euro;
3) 30 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 34.700 euro ma non a 35.000
euro;
4) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.000 euro ma non a 35.100
euro;
5) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.100 euro ma non a 35.200
euro;
c) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli
adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione e' aumentata a 900 euro per
ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono
aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai
sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti
con piu' di tre figli a carico la detrazione e' aumentata di 200 euro per
ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 95.000 euro. In presenza di piu' figli, l'importo di 95.000 euro
e' aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La
detrazione e' ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non
legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi,
spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare piu'
elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione
spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento
congiunto o condiviso la detrazione e' ripartita, in mancanza di accordo, nella
misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in
caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire
in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione e'
assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo
tra le parti, e' tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo
pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50
per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se
l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente
non e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente ed
effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati
del solo contribuente e questi non e' coniugato o, se coniugato, si e'
successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si
applicano, se piu' convenienti, le detrazioni previste alla lettera a);
d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla
detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile
che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti
da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. La detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 80.000 euro.
2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle
quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le
retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze
diplomatiche e consolari e missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa
Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa
cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal
mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni
richieste.
4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), e' uguale a uno, la
detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1,
lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i
rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o
uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei
predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali";
d) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
"Art. 13. - (Altre detrazioni). - 1. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli
indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d),
h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di
lavoro nell'anno, pari a:
a) 1.840 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare
della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 690 euro.
Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione
effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 1.380 euro;
b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l'importo corrispondente al
rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se
l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 8.000 euro ma non a 15.000
euro;
c) 1.338 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a
55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di
40.000 euro.
2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1, lettera c), e' aumentata di un
importo pari a:
a) 10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 23.000 euro ma
non a 24.000 euro;
b) 20 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 24.000 euro ma
non a 25.000 euro;
c) 30 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 25.000 euro ma
non a 26.000 euro;
d) 40 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 26.000 euro ma
non a 27.700 euro;
e) 25 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 27.700 euro ma
non a 28.000 euro.
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di
pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione
dall'imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1 del presente
articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:
a) 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L'ammontare
della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 690 euro;
b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l'importo corrispondente al
rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se
l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 7.500 euro ma non a 15.000
euro;
c) 1.255 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a
55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di
40.000 euro.
4. Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di eta' non inferiore
a 75 anni concorrono uno o piu' redditi di pensione di cui all'articolo 49,
comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, in luogo di
quella di cui al comma 3 del presente articolo, rapportata al periodo di
pensione nell'anno e non cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a:
a) 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. L'ammontare
della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 713 euro;
b) 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 486 euro e l'importo corrispondente al
rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se
l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 7.750 euro ma non a 15.000
euro;
c) 1.297 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a
55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di
40.000 euro.
5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di
cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), 53, 66 e 67, comma
1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con
quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a:
a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;
b) 1.104 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 4.800 euro ma non a
55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di
50.200 euro.
6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 e' maggiore di
zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.";
e) all'articolo 24, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Dall'imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all'articolo 13
nonche' quelle di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), b), g), h), h-bis) e
i). Le detrazioni per carichi di famiglia non competono".
7. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), al primo periodo, le parole da: ", al netto delle
deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi i e 2, del medesimo testo unico,
rapportate al periodo stesso" sono sostituite dalle seguenti: "ed effettuando le
detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al
periodo stesso" e, al secondo periodo, le parole: "Le deduzioni di cui all'
articolo 12, commi 1 e 2," sono sostituite dalle seguenti: "Le detrazioni di cui
agli articoli 12 e 13";
b) al comma 2, lettera c), le parole: "al netto delle deduzioni di cui agli
articoli 11 e 12, commi 1 e 2," sono sostituite dalle seguenti: "effettuando le
detrazioni previste negli articoli 12 e 13";
c) al comma 3, primo periodo, le parole: "delle deduzioni di cui agli articoli
11 e 12, commi 1 e 2," sono sostituite dalle seguenti: "delle detrazioni
eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13".
8. Il comma 350 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'
abrogato.
9. Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennita' equipollenti e sulle
altre indennita' e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, si applicano, se piu' favorevoli, le aliquote e gli
scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.
10. I trasferimenti erariali in favore delle regioni e degli enti locali sono
ridotti in misura pari al maggior gettito loro derivante dalle disposizioni dei
commi da 6 a 9, secondo le modalita' indicate nel comma 322, da definire con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11. Alla disciplina vigente dell'assegno per il nucleo familiare sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) i livelli di reddito e gli importi annuali dell'assegno per il nucleo
familiare, con riferimento ai nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno
un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili nonche' ai nuclei
familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano
presenti componenti inabili, sono rideterminati a decorrere dal 1° gennaio 2007
secondo la Tabella 1 allegata alla presente legge. Sulla base di detti importi
annuali, sono elaborate a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) le tabelle contenenti gli importi mensili, giornalieri, settimanali,
quattordicinali e quindicinali della prestazione;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli importi degli assegni per tutte le altre
tipologie di nuclei familiari con figli sono rivalutati del 15 per cento;
c) i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei con figli di
cui alle lettere a) e b) nonche' quelli per i nuclei senza figli possono essere
ulteriormente rimodulati secondo criteri analoghi a quelli indicati alla lettera
a), con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
della solidarieta' sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle
famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
d) nel caso di nuclei familiari con piu' di tre figli o equiparati di eta'
inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione dell'assegno rilevano
al pari dei figli minori anche i figli di eta' superiore a 18 anni compiuti e
inferiore a 21 anni compiuti purche' studenti o apprendisti;
e) restano fermi i criteri di rivalutazione dei livelli di reddito familiare di
cui all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, che trovano
applicazione a decorrere dall'anno 2008.
12. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 12 e'
inserito il seguente:
"12-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007 una quota dell'accisa sul gasolio per
autotrazione (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49) e' attribuita alla regione a
statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo. Per gli anni 2007, 2008
e 2009, la predetta quota e' fissata, rispettivamente, nella misura di 0,00266
euro al litro, nella misura di 0,00288 euro al litro e nella misura di 0,00307
euro al litro. Con la legge finanziaria per l'anno 2010 la suddetta quota e'
rideterminata, ove necessario e compatibilmente con il rispetto degli equilibri
della finanza pubblica, al fine di completare la compensazione, a favore delle
regioni a statuto ordinario, della minore entrata registrata nell'anno 2005
rispetto all'anno 2004 relativamente alla compartecipazione all'accisa sulla
benzina di cui al comma 12. L'ammontare della predetta quota viene versato dai
soggetti obbligati al pagamento dell'accisa e riversato dalla struttura di
gestione in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello
Stato. La ripartizione delle somme viene effettuata sulla base dei quantitativi
erogati nell'anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburante che
risultano dal registro di carico e scarico previsto dall'articolo 25, comma 4,
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di applicazione delle
disposizioni del presente comma".
13. Dopo l'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e' inserito il
seguente:
"Art. 10-bis. - (Modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di
settore). - 1. Gli studi di settore previsti all'articolo 62-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono soggetti a revisione,
al massimo, ogni tre anni dalla data di entrata in vigore dello studio di
settore ovvero da quella dell'ultima revisione, sentito il parere della
commissione di esperti di cui all'articolo 10, comma 7. Nella fase di revisione
degli studi di settore si tiene anche conto dei dati e delle statistiche
ufficiali, quali quelli di contabilita' nazionale, al fine di mantenere, nel
medio periodo, la rappresentativita' degli stessi rispetto alla realta'
economica cui si riferiscono. La revisione degli studi di settore e' programmata
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il
mese di febbraio di ciascun anno.
2. Ai fini dell'elaborazione e della revisione degli studi di settore si tiene
anche conto di valori di coerenza, risultanti da specifici indicatori definiti
da ciascuno studio, rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo
settore economico".
14. Fino alla elaborazione e revisione degli studi di settore previsti
dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni,
che tengono conto degli indicatori di coerenza di cui al comma 2 dell'articolo
10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma 13, con effetto
dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 1 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195, si tiene altresi' conto di specifici indicatori di normalita' economica, di
significativa rilevanza, idonei alla individuazione di ricavi, compensi e
corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle
caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attivita' svolta.
Ai fini della relativa approvazione non si applica la disposizione di cui
all'articolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Si
applicano le disposizioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 10 della medesima
legge.
15. Il comma 399 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'
abrogato.
16. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"4. La disposizione del comma 1 del presente articolo non si applica nei
confronti dei contribuenti:
a) che hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli
di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di
ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal
relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale limite non puo', comunque, essere
superiore a 7,5 milioni di euro;
b) che hanno iniziato o cessato l'attivita' nel periodo d'imposta. La
disposizione di cui al comma 1 si applica comunque in caso di cessazione e
inizio dell'attivita', da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data
di cessazione, nonche' quando l'attivita' costituisce mera prosecuzione di
attivita' svolte da altri soggetti;
c) che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attivita'".
17. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 4, e'
inserito il seguente:
"4-bis. Le rettifiche sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 39,
primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
non possono essere effettuate nei confronti dei contribuenti che dichiarino,
anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al
livello della congruita', ai fini dell'applicazione degli studi di settore di
cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tenuto altresi' conto
dei valori di coerenza risultanti dagli specifici indicatori, di cui
all'articolo 10-bis, comma 2, della presente legge, qualora l'ammontare delle
attivita' non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al
40 per cento dei ricavi o compensi dichiarati. Ai fini dell'applicazione della
presente disposizione, per attivita', ricavi o compensi si intendono quelli
indicati al comma 4, lettera a). In caso di rettifica, nella motivazione
dell'atto devono essere evidenziate le ragioni che inducono l'ufficio a
disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare
correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al
contribuente. La presente disposizione si applica a condizione che non siano
irrogabili le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis rispettivamente degli
articoli 1 e 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonche' al
comma 2-bis dell'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".
18. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 4-bis dell'articolo 10 della legge 8
maggio 1998, n. 146, come modificate e introdotte rispettivamente dai commi 16 e
17 del presente articolo, hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in
corso alla data del 1° gennaio 2007, ad esclusione di quelle previste alla
lettera b) del comma 4 del citato articolo 10 che hanno effetto dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.
19. Nei confronti dei contribuenti titolari di reddito d'impresa o di lavoro
autonomo, per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore, sono
individuati specifici indicatori di normalita' economica, idonei a rilevare la
presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro
irregolare. Ai medesimi fini, nelle ipotesi di cessazione dell'attivita', di
liquidazione ordinaria ovvero di non normale svolgimento dell'attivita', puo'
altresi' essere richiesta la compilazione del modello, allegato alla
dichiarazione, previsto per i soggetti cui si applicano gli studi di settore.
20. Per i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, con riferimento al primo
periodo d'imposta di esercizio dell'attivita', sono definiti appositi indicatori
di coerenza per la individuazione dei requisiti minimi di continuita' della
stessa, tenuto conto delle caratteristiche e delle modalita' di svolgimento
della attivita' medesima.
21. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare
entro il 28 febbraio 2007, sono approvati gli indicatori di cui al comma 20,
anche per settori economicamente omogenei, da applicare a decorrere dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.
22. Sulla base di appositi criteri selettivi e' programmata una specifica
attivita' di controllo nei confronti dei soggetti che risultano incoerenti per
effetto dell'applicazione degli indicatori di cui al comma 20.
23. All'articolo 10, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) le parole: "con periodo d'imposta pari a dodici mesi e" sono soppresse;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "qualora l'ammontare dei ricavi o
compensi dichiarati risulta inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi
determinabili sulla base degli studi stessi".
24. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 8 maggio
1998, n. 146, come modificate dal comma 23, limitatamente alla lettera a), hanno
effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007.
25. All'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il
comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 e' elevata
del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati
previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore, nonche' nei casi di indicazione di
cause di esclusione o di inapplicabilita' degli studi di settore non
sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior reddito
d'impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito della corretta
applicazione degli studi di settore, non e' superiore al 10 per cento del
reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato".
26. All'articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il
comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 4 e' elevata
del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati
previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore, nonche' nei casi di indicazione di
cause di esclusione o di inapplicabilita' degli studi di settore non
sussistenti. La presente disposizione non si applica se la maggiore imposta
accertata o la minore imposta detraibile o rimborsabile, a seguito della
corretta applicazione degli studi di settore, non e' superiore al 10 per cento
di quella dichiarata".
27. All'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il
comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 e' elevata
del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati
previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore, nonche' nei casi di indicazione di
cause di esclusione o di inapplicabilita' degli studi di settore non
sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior imponibile,
accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non e'
superiore al 10 per cento di quello dichiarato".
28. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, lettera b), dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: "Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di
medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente
la specificazione della natura, qualita' e quantita' dei beni e l'indicazione
del codice fiscale del destinatario";
b) all'articolo 15, comma 1, lettera c), dopo il secondo periodo e' inserito il
seguente: "Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di
medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente
la specificazione della natura, qualita' e quantita' dei beni e l'indicazione
del codice fiscale del destinatario".
29. Le disposizioni introdotte dalle lettere a) e b) del comma 28 hanno effetto
a decorrere dal 1° luglio 2007. Fino al 31 dicembre 2007, nel caso in cui
l'acquirente non sia il destinatario del farmaco, non ne conosca il codice
fiscale o non abbia con se' la tessera sanitaria, l'indicazione del codice
fiscale puo' essere riportata a mano sullo scontrino fiscale direttamente dal
destinatario, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 50 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, in materia di
obbligo di rilevazione del codice fiscale da parte del farmacista.
30. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste
dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i titolari di partita IVA, entro
il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di
compensazione per importi superiori a 10.000 euro, comunicano all'Agenzia delle
entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della
successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle
entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di
comunicazione, vale come silenzio assenso.
31. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le
modalita', anche progressive, per l'attuazione delle disposizioni del comma 30.
Con il predetto provvedimento, in particolare, sono stabilite le procedure di
controllo volte ad impedire l'utilizzo indebito di crediti.
32. Parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 30 e 31, per un importo
pari a 214 milioni di euro per l'anno 2007, e' iscritta sul Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307. L'autorizzazione di spesa relativa al predetto
Fondo e' ridotta di 183,8 milioni di euro per l'anno 2008.
33. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole: "da lire
cinquecentomila a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro
258 ad euro 2.582" e il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "La
violazione e' punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi,
dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all'articolo
36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo
decreto, nonche' in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle
dichiarazioni e di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La violazione e' punibile a
condizione che non trovi applicazione l'articolo 12-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute
violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' disposta a carico dei
predetti soggetti la sospensione dalla facolta' di rilasciare il visto di
conformita' e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di
ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, e'
disposta l'inibizione dalla facolta' di rilasciare il visto di conformita' e
l'asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato
pagamento della suddetta sanzione";
b) al comma 1, lettera b), primo periodo,, le parole: "da lire un milione a lire
dieci milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 516 ad euro 5.165";
c) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente
articolo e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il centro di
assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore e' obbligato
solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla
sanzione irrogata";
d) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis
sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale
dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del
trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali
della medesima Agenzia. L'atto di contestazione e' unico per ciascun anno solare
di riferimento e, fino al compimento dei termini di decadenza, puo' essere
integrato o modificato dalla medesima direzione regionale. I provvedimenti ivi
previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno
commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti";
e) al comma 3, le parole: "da lire cinquecentomila a lire cinque milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "da euro 258 a euro 2.582".
34. Per le violazioni di cui all'articolo 7-bis e ai commi 1 e 3 dell'articolo
39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
ferma restando l'applicazione dell' articolo 3, comma 3, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, nelle ipotesi in cui la violazione sia stata gia'
contestata alla data di entrata in vigore della presente legge, non si da' luogo
a restituzione di quanto eventualmente pagato.
35. I commi 7 e 8 dell'articolo 11-quinquiesdecies del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, sono abrogati.
36. Le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli
utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacita' motorie, sono
riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva
o prevalente a beneficio dei predetti soggetti.
37. In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per
le quali l'acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del decorso del
termine di due anni dall' acquisto, e' dovuta la differenza fra l'imposta dovuta
in assenza di agevolazioni e quella risultante dall' applicazione delle
agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili che, in
seguito a mutate necessita' dovute al proprio handicap, cedano il proprio
veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.
38. La riscossione dei compensi dovuti per attivita' di lavoro autonomo, mediche
e paramediche, svolte nell'ambito delle strutture sanitarie private e'
effettuata in modo unitario dalle stesse strutture sanitarie, le quali
provvedono a:
a) incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e
a riversarlo contestualmente al medesimo;
b) registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito
registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa
nell'ambito della struttura.
39. Le strutture sanitarie di cui al comma 38 comunicano telematicamente
all'Agenzia delle entrate l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi per
ciascun percipiente.
40. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i
termini e le modalita' per la comunicazione prevista dal comma 39 nonche' ogni
altra disposizione utile ai fini dell'attuazione dei commi 38 e 39.
41. Le disposizioni di cui ai commi da 38 a 40 si applicano a decorrere dal 1°
marzo 2007.
42. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 38 e 39 si applicano
rispettivamente gli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, e successive modificazioni. Restano fermi in capo ai singoli prestatori di
lavoro autonomo tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti per lo
svolgimento dell'attivita'.
43. Dopo l'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 25-ter. - (Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio
all'appaltatore). - 1. Il condominio quale sostituto di imposta opera all'atto
del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul
reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti
per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se
rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.
2. La ritenuta di cui al comma 1 e' operata anche se i corrispettivi sono
qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera
i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".
44. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il sesto comma e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche:
a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel
settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che
svolgono l'attivita' di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei
confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore;
b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico
radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni
governative di cui all'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo,
dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, nonche' dei loro 'componenti ed
accessori;
c) alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori;
d) alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da
cave e miniere";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano alle ulteriori operazioni
individuate dal Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, in
base alla direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, ovvero
individuate con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, nelle ipotesi in cui necessita la preventiva
autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 77/388/CEE del Consiglio,
del 17 maggio 1977".
45. Le disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del sesto comma
dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
11.633, come modificato dal comma 44 del presente articolo, si applicano alle
cessioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione della misura ai
sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio
1977.
46. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
"d-bis) gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti
immobiliari del ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39,
per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito
della loro attivita' per la conclusione degli affari";
b) all'articolo 57, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Gli agenti immobiliari di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d-bis),
sono solidalmente tenuti al pagamento dell'imposta per le scritture private non
autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attivita' per la
conclusione degli affari".
47. All'articolo 8, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, le parole: "una
somma compresa tra lire un milione e lire quattro milioni" sono sostituite dalle
seguenti: "una somma compresa fra euro 7.500 e euro 15.000".
48. Il comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' sostituito
dai seguenti:
"22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le
parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta' recante l'indicazione analitica delle modalita' di pagamento del
corrispettivo. Con le medesime modalita', ciascuna delle parti ha l'obbligo di
dichiarare:
a) se si e' avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, di fornire i
dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la
ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto
diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha
operato per la stessa societa';
b) il codice fiscale o la partita I.V.A.;
c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il
titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la
stessa societa';
d) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attivita' e le analitiche
modalita' di pagamento della stessa.
22.1. In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di agenti di affari in
mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive
modificazioni, il notaio e' obbligato ad effettuare specifica segnalazione
all'Agenzia delle entrate di competenza. In caso di omessa, incompleta o mendace
indicazione dei dati di cui al comma 22, si applica la sanzione amministrativa
da 500 euro a 10.000 euro e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti
sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive
modificazioni".
49. Le disposizioni di cui al comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente
legge, trovano applicazione con riferimento ai pagamenti effettuati a decorrere
dal 4 luglio 2006.
50. In coerenza ai principi recati dall' articolo 38 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
ed al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale,
l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonche' di assicurare
l'ordine pubblico e la tutela del giocatore, con uno o piu' provvedimenti del
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato sono stabilite le modalita' per procedere alla rimozione dell'offerta,
attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o
concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione,
autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o,
comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle
prescrizioni definite dalla stessa Amministrazione. I provvedimenti di cui al
presente comma sono adottati nel rispetto degli obblighi comunitari.
L'inosservanza dei provvedimenti adottati in attuazione della presente
disposizione comporta l'irrogazione, da parte dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, di sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 euro a
180.000 curo per ciascuna violazione accertata.
51. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i commi da 535 a 538
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati e cessano di
avere effetto tutti gli atti adottati.
52. E' autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascun anno del triennio
2007-2009, a favore del Ministero della pubblica istruzione, per la
realizzazione di campagne di informazione e di educazione dei giovani, da
effettuare in collaborazione con le istituzioni scolastiche, finalizzate alla
realizzazione di programmi educativi dei ragazzi in modo da permettere loro di
conoscere la realta' dei rischi derivanti dal vizio del gioco e a sviluppare un
approccio responsabile al gioco. Il Ministro della pubblica istruzione provvede,
con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, a disciplinare le modalita' e i criteri per lo
svolgimento delle campagne informative di cui al presente comma.
53. Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono trasmessi alle regioni i dati
relativi all'import/export del sistema doganale; entro il medesimo termine sono
trasmessi alle regioni, alle province autonome e ai comuni i dati delle
dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno precedente dai contribuenti
residenti.
54. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato d'intesa
con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le modalita'
tecniche di trasmissione in via telematica dei dati delle dichiarazioni nel
rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche previste dal
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni.
55. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane sono stabilite le
modalita' tecniche di trasmissione in via telematica dei dati dell'
import/export alle regioni.
56. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' istituito il sistema
integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria finalizzato alla
condivisione ed alla gestione coordinata delle informazioni dell'intero settore
pubblico per l'analisi ed il monitoraggio della pressione fiscale e
dell'andamento dei flussi finanziari.
57. Ai fini di cui al comma 56, con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe
tributaria che esprime il proprio giudizio tassativamente entro quindici giorni,
da adottare entro il 31 marzo 2007 ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, sono individuate le basi di dati di interesse nazionale che
compongono il sistema integrato e sono definiti le regole tecniche per l'accesso
e la consultazione da parte delle pubbliche amministrazioni abilitate nonche' i
servizi di natura amministrativa e tecnica che il Ministero dell'economia e
delle finanze eroga alle amministrazioni che ne facciano richiesta per la
utilizzazione e la valorizzazione del sistema.
58. Alla legge 27 marzo 1976, n. 60, dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:
"Art. 2-bis. - 1. Ferme restando le attribuzioni di cui all' articolo 2, la
Commissione:
a) effettua indagini e ricerche, tramite consultazioni e audizioni di organismi
nazionali e internazionali, per valutare l'impatto delle soluzioni tecniche
sugli intermediari incaricati di svolgere servizi fiscali tra contribuenti e
amministrazioni;
b) esprime un parere sulle attivita' svolte annualmente dall' anagrafe
tributaria e sugli obbiettivi raggiunti nel corso dell' anno".
59. Il secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e' sostituito dal seguente:
"Il Ministero dell'economia e delle finanze ha facolta' di rendere pubblici,
senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di
cui al primo comma, nonche', per esclusive finalita' di studio e di ricerca, i
medesimi dati, sotto forma di collezioni campionarie, privi di ogni riferimento
che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalita'
che rendano questi ultimi non identificabili".
60. Dall'attuazione dei commi 56, 57 e 59 non derivano oneri per il bilancio
dello Stato.
61. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, acquisito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, a fini di
monitoraggio, le modalita' per introdurre in tutte le amministrazioni pubbliche
criteri di contabilita' economica, nonche' i tempi, le modalita' e le specifiche
tecniche per la trasmissione telematica da parte degli enti pubblici, delle
regioni e degli enti locali dei bilanci standard e dei dati di contabilita'.
62. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'articolo 2-bis e' sostituito dal
seguente:
"Art. 2-bis. - (Comunicazione degli esiti della liquidazione delle
dichiarazioni). - 1. A partire dalle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio
2006, l'invito previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n.
212, e' effettuato:
a) con mezzi telematici ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, che portano a conoscenza dei contribuenti interessati, tempestivamente e
comunque nei termini di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, gli esiti della liquidazione
delle dichiarazioni contenuti nell'invito;
b) mediante raccomandata in ogni altro caso.
2. L'Agenzia delle entrate puo', su istanza motivata, derogare all' obbligo
previsto dalla lettera a) del comma 1, qualora siano riconosciute difficolta' da
parte degli intermediari nell'espletamento delle attivita' di cui alla medesima
lettera a).
3. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, decorre dal sessantesimo
giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'invito di cui alla
lettera a) del comma 1 del presente articolo.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti il
contenuto e la modalita' della risposta telematica".
63. I soggetti di cui all'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, che deducono dal reddito complessivo somme per assegni
periodici corrisposti al coniuge di cui alla lettera c) del comma 1
dell'articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, devono indicare nella dichiarazione annuale il
codice fiscale del soggetto beneficiario delle somme.
64. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo il comma 25 sono
inseriti i seguenti:
"25-bis. Ai fini dei controlli sugli oneri detraibili di cui alla lettera c) del
comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale
devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria gli elenchi dei
soggetti ai quali sono state rimborsate spese sanitarie per effetto dei
contributi versati di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 51 del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni.
25-ter. Il contenuto, i termini e le modalita' delle trasmissioni sono definiti
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate".
65. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f-ter) e' aggiunta la seguente:
"f-quater) pattuizioni intercorse tra societa' controllate e collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, una delle quali avente sede legale in uno
degli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato, individuati ai sensi
dell'articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi ad
oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra
confirmatoria o penitenziale".
66. Le disposizioni di cui al comma 65 si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007.
67. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, all'articolo 2, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. I modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche
tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi disponibili in
formato elettronico dall'Agenzia delle entrate entro il 15 febbraio".
68. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le
parole: "titolari" sono inserite le seguenti: ", o dipendenti da loro
delegati,".
69. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 12-bis e' sostituito
dal seguente:
"12-bis. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell'articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto
dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1° luglio 2009.
Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
e sino al 30 giugno 2008 il limite e' stabilito in 1.000 euro. Dal 1° luglio
2008 al 30 giugno 2009 il limite e' stabilito in 500 euro. Entro il 31 gennaio
2008 il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una
relazione sull'applicazione del presente comma. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad emanare apposito decreto che individua le
condizioni impeditive del soggetto tenuto al pagamento, che consentono di
derogare ai limiti indicati nel presente comma".
70. All'articolo 93 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, il comma 5 e' abrogato. La disposizione del periodo precedente si
applica alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale la cui esecuzione
ha inizio a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla
data del 31 dicembre 2006.
71. All'articolo 107, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, al terzo periodo, le parole: "nell'esercizio stesso e
nei successivi ma non oltre il quinto" sono sostituite dalle seguenti: "in quote
costanti nell' esercizio stesso e nei cinque successivi".
72. All'articolo 84, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Per i
soggetti che fruiscono di un regime di esenzione totale o parziale del reddito
la perdita riportabile e' diminuita in misura proporzionalmente corrispondente
alla quota di esenzione applicabile in presenza di un reddito imponibile. Per i
soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita e'
riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla
formazione del reddito negli esercizi precedenti".
73. Le disposizioni del secondo e del terzo periodo del comma 1 dell'articolo 84
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotti dal comma 72 del presente
articolo, si applicano ai redditi prodotti e agli utili realizzati a decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006.
74. All' articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alle lettere b) e c), dopo le parole: "dalle societa'," sono inserite le
seguenti: "nonche' i trust,";
2) alla lettera d), dopo le parole: "di ogni tipo," sono inserite le seguenti:
"compresi i trust,";
b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi in cui i
beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono
imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione
individuata nell' atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi
ovvero, in mancanza, in parti uguali";
c) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Si considerano
altresi' residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e
gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Paesi diversi da quelli
indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive
modificazioni, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari
del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si
considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in
uno Stato diverso da quelli indicati nel citato decreto del Ministro delle
finanze 4 settembre 1996, quando, successivamente alla loro costituzione, un
soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust
un'attribuzione che importi il trasferimento di proprieta' di beni immobili o la
costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote,
nonche' vincoli di destinazione sugli stessi".
75. All'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la
lettera g-quinquies) e' inserita la seguente:
"g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo
73, comma 2, anche se non residenti;".
76. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, lettera b), dopo le parole: "persone giuridiche," sono
inserite le seguenti: "nonche' i trust,";
b) al secondo comma, lettera g), dopo le parole: "persone giuridiche," sono
inserite le seguenti: "nonche' i trust,".
77. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel comma 48, dopo la lettera a), e' inserita la seguente:
"a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo
netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento";
b) nel comma 49, dopo la lettera a), e' inserita la seguente:
"a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto
eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento" ;
c) dopo il comma 49 e' inserito il seguente:
"49-bis. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 e' una
persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5
febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del
valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 curo".
78. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e
donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-ter. I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui
agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti, di
aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti
all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo
73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio
spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali e' acquisito o
integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del
codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa
proseguano l'esercizio dell'attivita' d'impresa o detengano il controllo per un
periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo,
contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto
di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della
condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il
pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa
prevista dall' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe
dovuto essere pagata";
b) all'articolo 8, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"l-bis. Resta comunque ferma l'esclusione dell'avviamento nella determinazione
della base imponibile delle aziende, delle azioni, delle quote sociali";
c) all'articolo 31, comma 1, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "dodici mesi".
79. Le disposizioni di cui ai commi 77 e 78 si applicano alle successioni
apertesi a decorrere dal 3 ottobre 2006, nonche' agli atti pubblici formati,
agli atti a titolo gratuito fatti, alle scritture private autenticate e alle
scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
80. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642, e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - (Modi di pagamento). - 1. L'imposta di bollo si corrisponde secondo
le indicazioni della tariffa allegata:
a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia
delle entrate, il quale rilascia, con modalita' telematiche, apposito
contrassegno;
b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia
delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto
corrente postale.
2. Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura
proporzionale sono arrotondate ad euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda
che si tratti rispettivamente di frazioni fino ad euro 0,05 o superiori ad euro
0,05.
3. In ogni caso l'imposta e' dovuta nella misura minima di euro 1,00, ad
eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari di cui, rispettivamente,
all'articolo 6, numero 1, lettere a) e b), e numero 2, della tariffa - Allegato
A - annessa al presente decreto, per i quali l'imposta minima e' stabilita in
euro 0,50".
81. All'articolo 39, comma 13, alinea, primo periodo, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, dopo le parole: "somme giocate" sono inserite le seguenti: ",
dovuto dal soggetto al quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha
rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. A decorrere dal 26 luglio
2004 il soggetto passivo d'imposta e' identificato nell' ambito dei
concessionari individuati ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, ove in possesso di tale nulla osta rilasciato
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. I titolari di nulla osta
rilasciati antecedentemente al 26 luglio 2004 sono soggetti passivi d'imposta
fino alla data di rilascio dei nulla osta sostitutivi a favore dei concessionari
di rete o fino alla data della revoca del nulla osta stesso".
82. All'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 13-bis e'
sostituito dal seguente:
"13-bis. Il prelievo erariale unico e' assolto dai soggetti passivi d'imposta,
con riferimento a ciascun anno solare, mediante versamenti periodici relativi ai
singoli periodi contabili e mediante un versamento annuale a saldo. Con
provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, sono individuati:
a) i periodi contabili in cui e' suddiviso l'anno solare;
b) le modalita' di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun
periodo contabile e per ciascun anno solare;
c) i termini e le modalita' con cui i soggetti passivi d'imposta effettuano i
versamenti periodici e il versamento annuale a saldo;
d) le modalita' per l'utilizzo in compensazione del credito derivante
dall'eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo erariale
unico dovuto per l'intero anno solare;
e) i termini e le modalita' con cui i concessionari di rete, individuati ai
sensi dell'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, comunicano, tramite la rete
telematica prevista dallo stesso comma 4 dell' articolo 14-bis, i dati relativi
alle somme giocate nonche' gli altri dati relativi agli apparecchi da
intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico
dovuto;
f) le modalita' con cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo'
concedere su istanza dei soggetti passivi d'imposta la rateizzazione delle somme
dovute nelle ipotesi in cui questi ultimi si trovino in temporanea situazione di
difficolta'".
83. Fino alla emanazione dei provvedimenti indicati nel comma 13-bis
dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come sostituito dal comma
82 del presente articolo, il prelievo erariale unico e' assolto dai soggetti
passivi d'imposta con le modalita' e nei termini stabiliti nei decreti del
direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 8 aprile
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2004, e 14 luglio
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004, e
successive modificazioni.
84. Dopo l'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono inseriti i
seguenti:
"Art. 39-bis. - (Liquidazione del prelievo erariale unico e controllo dei
versamenti). - 1. Per gli apparecchi previsti all'articolo 110, comma 6, del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, avvalendosi di procedure automatizzate, procede, entro il 31
dicembre del secondo anno successivo a quello per il quale e' dovuto il prelievo
erariale unico, alla liquidazione dell'imposta dovuta per i periodi contabili e
per l'anno solare sulla base dei dati correttamente trasmessi dai concessionari
in applicazione dell'articolo 39, comma 13-bis, lettera e), ed al controllo
della tempestivita' e della rispondenza rispetto al prelievo erariale unico
dovuto dei versamenti effettuati dai concessionari stessi.
2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti,
l'esito del controllo automatizzato e' comunicato al concessionario di rete per
evitare la reiterazione di errori. Il concessionario di rete che rilevi
eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nel controllo
dei versamenti, puo' fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione.
3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalita' di effettuazione
della liquidazione del prelievo erariale unico e del controllo dei relativi
versamenti, di cui al comma 1.
Art. 39-ter. - (Riscossione delle somme dovute a titolo di prelievo erariale
unico a seguito dei controlli automatici). - 1. Le somme che, a seguito dei
controlli automatici effettuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 39-bis,
risultano dovute a titolo di prelievo erariale unico, nonche' di interessi e di
sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei
ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31
dicembre del terzo anno successivo a quello per il quale e' dovuto il prelievo
erariale unico. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure,
delle modalita' della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n.
321.
2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 sono notificate, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello per
il quale e' dovuto il prelievo erariale unico.
3. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte, se il
concessionario di rete provvede a pagare, con le modalita' indicate
nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione prevista dal comma 2 dell'articolo 39-bis ovvero della
comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela,
delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso
concessionario di rete. In questi casi, l'ammontare della sanzione
amministrativa per tardivo od omesso versamento e' ridotto ad un sesto e gli
interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello
dell'elaborazione della comunicazione.
4. Qualora il concessionario di rete non provveda a pagare, entro i termini di
scadenza, i ruoli di cui al comma 1, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato procede alla riscossione delle somme dovute anche tramite escussione delle
garanzie presentate dal concessionario di rete ai sensi della convenzione di
concessione. In tal caso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
comunica al concessionario della riscossione l'importo del credito per imposta,
sanzioni e interessi che e' stato estinto tramite l'escussione delle garanzie e
il concessionario della riscossione procede alla riscossione coattiva
dell'eventuale credito residuo secondo le disposizioni di cui al titolo II del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni.
Art. 39-quater. - (Accertamento e controlli in materia di prelievo erariale
unico). - 1. Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
nell'adempimento dei loro compiti si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri
indicati nell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni. Per l'esecuzione di accessi, ispezioni
e verifiche si applicano le disposizioni dell'articolo 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
2. Il prelievo erariale unico e' dovuto anche sulle somme giocate tramite
apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche
consentono il gioco d'azzardo, privi del nulla osta di cui all'articolo 38,
comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
nonche' tramite apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui al predetto
articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile,
penale o amministrativo. Per gli apparecchi e congegni privi del nulla osta il
prelievo erariale unico, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti
dal soggetto che ha provveduto alla loro installazione. E' responsabile in
solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e
sanzioni amministrative il possessore dei locali in cui sono installati gli
apparecchi e congegni privi del nulla osta. Per gli apparecchi e congegni muniti
del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, il cui esercizio sia qualificabile come
illecito civile, penale o amministrativo, il maggiore prelievo erariale unico
accertato rispetto a quello calcolato sulla base dei dati di funzionamento
trasmessi tramite la rete telematica prevista dal comma 4 dell'articolo 14-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti
dai soggetti che hanno commesso l'illecito o, nel caso in cui non sia possibile
la loro identificazione, dal concessionario di rete a cui e' stato rilasciato il
nulla osta. Sono responsabili in solido per le somme dovute a titolo di prelievo
erariale unico, interessi e sanzioni amministrative relativi agli apparecchi e
congegni di cui al quarto periodo, il soggetto che ha provveduto alla loro
installazione, il possessore dei locali in cui sono installati e il
concessionario di rete titolare del relativo nulla osta, qualora non siano gia'
debitori di tali somme a titolo principale.
3. Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procedono
alIaccertamento della base imponibile e del prelievo erariale unico dovuto per
gli apparecchi e congegni di cui al comma 2 mediante la lettura dei dati
relativi alle somme giocate memorizzati dagli stessi apparecchi e congegni. In
presenza di apparecchi e congegni per i quali i dati relativi alle somme giocate
non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o
siano stati alterati, gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato determinano induttivamente l'ammontare delle somme giocate sulla base
dell'importo forfetario giornaliero definito con decreti del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
4. Gli avvisi relativi agli accertamenti di cui ai commi 2 e 3 sono notificati,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in
cui sono state giocate, tramite gli apparecchi e congegni indicati negli stessi
commi 2 e 3, le somme su cui e' calcolato il prelievo erariale unico.
Art. 39-quinquies. - (Sanzioni in materia di prelievo erariale unico). - 1. La
sanzione prevista nell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, e successive modificazioni, si applica anche alle violazioni,
indicate nello stesso comma 1, relative al prelievo erariale unico.
2. Nelle ipotesi di apparecchi che erogano vincite in denaro o le cui
caratteristiche consentono il gioco d'azzardo, privi del nulla osta di cui
all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, e nelle ipotesi di apparecchi e congegni muniti del nulla osta di
cui al predetto articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come
illecito civile, penale o amministrativo, si applica la sanzione amministrativa
dal 120 al 240 per cento dell'ammontare del prelievo erariale unico dovuto, con
un minimo di euro 1.000.
3. Se sono omesse o sono effettuate con dati incompleti o non veritieri le
comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete ai sensi del comma 13-bis,
lettera e), dell'articolo 39 del presente decreto, si applica la sanzione
amministrativa da euro 500 ad euro 8.000.
Art. 39-sexies. - (Responsabilita' solidale dei terzi incaricati della raccolta
delle somme giocate). - 1. I terzi incaricati della raccolta di cui all'articolo
1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono solidalmente
responsabili con i concessionari di rete per il versamento del prelievo erariale
unico dovuto con riferimento alle somme giocate che i suddetti terzi hanno
raccolto, nonche' per i relativi interessi e sanzioni.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalita' di accertamento e di
contestazione della responsabilita' solidale di cui al comma 1.
Art. 39-septies. - (Disposizioni transitorie). - 1. Per le somme che, a seguito
dei controlli automatici effettuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 39-bis,
risultano dovute per gli anni 2004 e 2005 a titolo di prelievo erariale unico,
nonche' di interessi e di sanzioni, i termini di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 39-ter, previsti a pena di decadenza per rendere esecutivi i ruoli
e per la notifica delle relative cartelle di pagamento, sono rispettivamente
fissati al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, sono definiti i dati relativi alle annualita' di
cui al comma 1 che i concessionari di rete devono comunicare all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, nonche' i relativi termini e modalita' di
trasmissione".
85. All'articolo 110, comma 5, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo le parole: "escluse le macchine
vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato" sono aggiunte le seguenti: "e gli
apparecchi di cui al comma 6".
86. All'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni, il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e
7, si applicano le seguenti sanzioni:
a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale,
apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche
ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed
amministrative attuative di detti commi, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;
b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale,
apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori
previsti dalle disposizioni vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque
consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed
associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle
caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle
disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun
apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque,
consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed
associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle
caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di
legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle
vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;
d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque
consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed
associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano
stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun
apparecchio;
e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b),
c) e d), e' preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la
possibilita' di rilasciare all'autore delle violazioni titoli autorizzatori
concernenti la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 6
ovvero la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 7, per
un periodo di cinque anni;
f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non
siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500
a 3.000 euro per ciascun apparecchio".
87. E' istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un nuovo concorso pronostici su
base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) formula di gioco caratterizzata dalla possibilita' di garantire elevati premi
ai giocatori;
b) assegnazione del 50 per cento della posta di gioco a montepremi, del 5,71 per
cento alle attivita' di gestione, dell' 8 per cento come compenso per l'attivita'
dei punti di vendita, del 25 per cento come entrate erariali sotto forma di
imposta unica e dell' 11,29 per cento a favore dell'UNIRE;
c) raccolta del concorso pronostici da parte dei concessionari di cui
all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, delle agenzie
di scommessa, nonche' negli ippodromi.
88. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato introduce con uno o piu' provvedimenti scommesse a quota fissa
e a totalizzatore su simulazioni di eventi, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) raccolta delle scommesse da parte dei concessionari di cui all'articolo 38,
commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e delle agenzie di scommessa;
b) organizzazione e gestione del palinsesto delle scommesse affidata
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
c) esiti delle simulazioni sugli eventi determinati in modo principale dal caso;
d) per le scommesse a quota fissa, applicazione delle aliquote d'imposta
previste all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
e) per le scommesse a totalizzatore, applicazione di una imposta del 12 per
cento e di un montepremi non inferiore al 75 per cento della posta di gioco.
89. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato stabilisce con propri provvedimenti, ogni qual volta ritenuto
necessario ai fini dell'equilibrio complessivo dell'offerta, le innovazioni da
apportare al gioco del Lotto aventi ad oggetto, in particolare:
a) la rimodulazione delle sorti del Lotto e dei premi delle relative
combinazioni;
b) la rimodulazione o la sostituzione dei giochi opzionali e complementari al
Lotto, introdotti dall'articolo 11-quinquiesdecies, comma 4, del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248;
c) l'introduzione di ulteriori forme di gioco ispirate ai meccanismi di gioco
del Lotto, anche prevedendo modalita' di fruizione distinte da quelle attuali,
al fine di ampliare l'offerta di giochi numerici a quota fissa.
90. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalita' di
affidamento in concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore
nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) aggiudicazione, in base al criterio dell'offerta economicamente piu'
conveniente, della concessione ad un soggetto da individuare a seguito di
procedura di selezione aperta ai piu' qualificati operatori italiani ed esteri,
secondo i principi e le regole previste in materia dalla normativa nazionale e
comunitaria, evitando comunque il determinarsi di posizioni dominanti sul
mercato nazionale del gioco;
b) inclusione, tra i giochi numerici a totalizzatore nazionale da affidare con
procedura di selezione, dell'Enalotto, dei suoi giochi complementari ed
opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, non che' di ogni
ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale;
c) revisione del regolamento e della formula di gioco dell'Enalotto e previsione
di nuovi giochi numerici a totalizzatore nazionale, anche al fine di assicurare
il costante allineamento dell'offerta del gioco all'evoluzione della domanda dei
consumatori;
d) assicurazione del costante miglioramento degli attuali livelli di servizio al
pubblico dei giochi a totalizzatore nazionale, al fine di preservare i
preminenti interessi pubblici connessi al loro regolare ed ininterrotto
svolgimento, anche con l'apporto dei punti di vendita titolari di contratti con
concessionari per la commercializzazione di tali giochi;
e) coerenza della soluzione concessoria individuata con la finalita' di
progressiva costituzione della rete unitaria dei giochi pubblici, anche
attraverso la devoluzione allo Stato, alla scadenza della concessione, di una
rete di almeno 15.000 punti di vendita non coincidenti con quelli dei
concessionari della raccolta del gioco del Lotto.
91. Al fine di garantire la continuita' di esercizio del gioco Enalotto e del
suo gioco opzionale, nonche' la tutela dei preminenti interessi pubblici
connessi, nelle more dell'operativita' della nuova concessione, da affidare a
seguito della prevista procedura di selezione, la gestione del gioco continua ad
essere assicurata dall'attuale concessionario, fino al 30 giugno 2007. Con
provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, il termine puo' essere prorogato una sola volta,
per un uguale periodo, esclusivamente nel caso in cui tale misura si renda
necessaria in relazione agli esiti della procedura di selezione.
92. I proventi derivanti dalle procedure di selezione di cui all'articolo 38,
commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato comunque entro il 28 febbraio 2007.
93. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le
parole: "somma giocata;" sono aggiunte le seguenti: "i giochi di carte di
qualsiasi tipo, qualora siano organizzati sotto forma di torneo e nel caso in
cui la posta di gioco sia costituita esclusivamente dalla sola quota di
iscrizione, sono considerati giochi di abilita';".
94. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n.
384, e successive modificazioni, ai delegati della gestione dimessi, salvo che
per inadempienza contrattuale, in conseguenza del processo di privatizzazione e
ristrutturazione dei servizi di distribuzione dei generi di monopolio e'
consentito ottenere la diretta assegnazione di una rivendita di generi di
monopolio su istanza da presentare all'ufficio regionale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio, con l'osservanza delle
disposizioni relative alle distanze e ai parametri di redditivita' previsti per
le istituzioni di rivendite ordinarie e previo versamento forfetario della somma
di 12.000 euro rateizzabili in tre anni. Le rivendite assegnate non sono
soggette al triennio di esperimento previsto dal quinto comma dell' articolo 21
della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.
95. Le disposizioni di cui al comma 94 hanno effetto per la durata di due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
96. I soggetti che, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, sono stati autorizzati o richiedono
l'autorizzazione all'istituzione e gestione di depositi fiscali di tabacchi
lavorati devono dimostrare il possesso dei locali adibiti a deposito per un
periodo di almeno nove anni dalla data di entrata in vigore della presente legge
o, per le nuove autorizzazioni, dalla data della richiesta. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalita' di
attuazione del presente comma.
97. I delegati alla gestione dei depositi fiscali locali di tabacchi, se in
possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, possono esercitare, anche in forma
societaria o consortile, l'attivita' di depositi fiscali nelle superfici dei
locali in loro possesso e ospitanti i depositi di cui sono delegati alla
gestione a prescindere dall'effettiva disponibilita', al momento della domanda,
dei tabacchi che intendono distribuire, con autorizzazioni concesse con la
stessa planimetria e con un distinto codice di accisa rispetto alle
autorizzazioni in essere, considerando le capacita' di stoccaggio dei nuovi
depositi come aggiuntive a quelle gia' determinate e disponendo l'obbligo di
contraddistinguere opportunamente i tabacchi detenuti al fine di evitare
commistioni, secondo modalita' da stabilire entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge con decreto del direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
98. All'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio
1998, n. 283, le parole: "nei sette anni successivi" sono sostituite dalle
seguenti: "nei nove anni successivi".
99. I termini di cui all'articolo 14-quater, commi 1 e 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono fissati,
rispettivamente, al 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 2009 per l'anno 2004 e al
31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010 per l'anno 2005.
100. All'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole:
"e a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006" sono sostituite
dalle seguenti: ", a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.100 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2007".
101. A decorrere dall'anno 2008, nella dichiarazione dei redditi presentata dai
contribuenti diversi da quelli di cui al comma 102, per ciascun fabbricato e'
specificato:
a) oltre all'indirizzo, l'identificativo dell'immobile stesso costituito dal
codice del comune, dal foglio, dalla sezione, dalla particella e dal subalterno.
Tali dati sono indicati nelle dichiarazioni da presentare negli anni successivi
unicamente in caso di variazione relativa anche a solo uno di essi;
b) l'importo dell'imposta comunale sugli immobili pagata nell'anno precedente.
102. La dichiarazione dei redditi presentata dai soggetti di cui all'articolo
73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, in relazione ai periodi d'imposta in corso al 31
dicembre 2007, contiene tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento
dell'imposta comunale sugli immobili. Tali indicazioni sono riportate nelle
dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi a quello in
corso al 31 dicembre 2007, solo in caso di variazione relativa anche a solo una
di esse. Con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore
dell'Agenzia delle entrate, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, sono definiti gli elementi, i termini e le modalita' per l'attuazione
delle disposizioni di cui al periodo precedente ed al comma 101.
103. In sede di controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi dell'articolo
36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, si verifica il versamento dell'imposta comunale sugli
immobili relativo a ciascun fabbricato, nell'anno precedente. L'esito del
controllo e' trasmesso ai comuni competenti.
104. Nelle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2007, nel quadro
relativo ai fabbricati, per ogni immobile deve essere indicato l'importo
dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno precedente.
105. I comuni trasmettono annualmente all'Agenzia del territorio, per via
telematica, i dati risultanti dalla esecuzione dei controlli previsti dal
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, in
materia di imposta comunale sugli immobili, ove discordanti da quelli catastali,
secondo modalita' e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).
106. I soggetti che gestiscono, anche in regime di concessione, il servizio di
smaltimento dei rifiuti urbani comunicano annualmente per via telematica
all'Agenzia delle entrate, relativamente agli immobili insistenti sul territorio
comunale per i quali il servizio e' istituito, i dati acquisiti nell'ambito
dell'attivita' di gestione che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui
redditi.
107. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, sono approvati il modello di comunicazione dei dati e
le relative specifiche tecniche di trasmissione.
108. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui al comma 106 si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.
109. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: ", salvo prova contraria," sono
soppresse;
b) al comma 1, lettera a), le parole: "beni indicati nell'articolo 85, comma 1,
lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se costituiscono
immobilizzazioni finanziarie" sono sostituite dalle seguenti: "beni indicati
nell' articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e delle quote di partecipazione nelle societa' commerciali di cui
all'articolo 5 del medesimo testo unico, anche se i predetti beni e
partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie";
c) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "locazione finanziaria;" sono
aggiunte le seguenti: "per gli immobili classificati nella categoria catastale
A/10, la predetta percentuale e' ridotta al 5 per cento; per gli immobili a
destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due
precedenti, la percentuale e' ulteriormente ridotta al 4 per cento;";
d) al medesimo comma 1, ultimo periodo, le parole: "4) alle societa' ed enti i
cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani" sono sostituite
dalle seguenti: "4) alle societa' ed enti che controllano societa' ed enti i cui
titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonche' alle
stesse societa' ed enti quotati ed alle societa' da essi controllate, anche
indirettamente";
e) al comma 2, secondo periodo, le parole: "l'articolo 76" sono sostituite dalle
seguenti: "l'articolo 110";
f) al comma 3, lettera b), dopo le parole: "locazione finanziaria;" sono
aggiunte le seguenti: "per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a
destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due
precedenti la predetta percentuale e' ridotta al 3 per cento;";
g) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive per le societa' e per gli enti non operativi indicati
nel comma 1 si presume che il valore della produzione netta non sia inferiore al
reddito minimo determinato ai sensi del comma 3 aumentato delle retribuzioni
sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori
coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non
esercitate abitualmente e degli interessi passivi";
h) al comma 4-bis, le parole: "di carattere straordinario" sono soppresse.
110. Le disposizioni di cui al comma 109, lettera b), se piu' favorevoli ai
contribuenti, e quelle di cui alle lettere c), d) e f) si applicano a decorrere
dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248. I trasferimenti erariali alle regioni sono ridotti in misura pari al
gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 109, lettera g).
111. Le societa' considerate non operative nel periodo di imposta in corso alla
data del 4 luglio 2006, nonche' quelle che a tale data si trovavano nel primo
periodo di imposta e che, entro il 31 maggio 2007, deliberano lo scioglimento
ovvero la trasformazione in societa' semplice e richiedono la cancellazione dal
registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del codice civile
entro un anno dalla delibera di scioglimento o trasformazione, sono assoggettate
alla disciplina prevista dai commi da 112 a 118 a condizione che tutti i soci
siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci, ove previsto,
alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero che vengano iscritti
entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di titolo di trasferimento
avente data certa anteriore al 1° novembre 2006.
112. Sul reddito di impresa del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura
della liquidazione, determinato ai sensi dell'articolo 182 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di trasformazione, sulla differenza tra il
valore normale dei beni posseduti all'atto della trasformazione ed il loro
valore fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive nella misura del
25 per cento; le perdite di esercizi precedenti non sono ammesse in deduzione.
Le riserve e i fondi in sospensione di imposta sono assoggettati alla medesima
imposta sostitutiva; per i saldi attivi di rivalutazione, l'imposta sostitutiva
e' stabilita nella misura del 10 per cento e non spetta il credito di imposta,
previsto dalle rispettive leggi di rivalutazione, nell'ipotesi di attribuzione
ai soci del saldo attivo di rivalutazione.
113. Ai fini dell' applicazione dell'articolo 47, comma 7, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, riguardante la qualificazione come utili delle somme e
dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione di capitale
esuberante e di liquidazione, le somme o il valore normale dei beni assegnati ai
soci sono diminuiti degli importi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al
comma 112 da parte della societa', al netto dell'imposta sostitutiva stessa.
Detti importi non costituiscono redditi per i soci. Il costo fiscalmente
riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle societa' trasformate
va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva.
114. Ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti
di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche se di diversa natura,
posti in essere dalle societa' di cui al comma 111 successivamente alla delibera
di scioglimento, si considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore
normale dei beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del
contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale e'
quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole
leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per
l'attribuzione della rendita catastale.
115. L'applicazione della disciplina prevista dai commi da 111 a 114 deve essere
richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo di
imposta anteriore allo scioglimento o alla trasformazione; per il medesimo
periodo di imposta, alle societa' che si avvalgono della predetta disciplina non
si applicano le disposizioni dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n.
724, e successive modificazioni.
116. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura
dell' l per cento e non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul
valore aggiunto. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto beni
immobili, le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili in misura fissa per
ciascun tributo; in tali ipotesi la base imponibile non puo' essere inferiore a
quella risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole
leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'
articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, su richiesta del contribuente
e nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di beni la cui
base imponibile non e' determinabile con i predetti criteri, si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, riguardanti la determinazione della
base imponibile di atti e operazioni concernenti societa', enti, consorzi,
associazioni e altre organizzazioni commerciali e agricole, e le imposte sono
dovute nelle misure precedentemente indicate. L'applicazione del presente comma
deve essere richiesta, a pena di decadenza, nell'atto di assegnazione ai soci.
117. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il
contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
118. Entro trenta giorni dall'avvenuta assegnazione degli immobili, gli
assegnatari sono obbligati a presentare apposita denuncia di accatastamento o di
revisione dello stesso, conformemente alla procedura docfa, contenente eventuali
atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
119. A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del
30 giugno 2007, le societa' per azioni residenti nel territorio dello Stato
svolgenti in via prevalente l'attivita' di locazione immobiliare, i cui titoli
di partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati italiani, nelle quali
nessun socio possieda direttamente o indirettamente piu' del 51 per cento dei
diritti di voto nell'assemblea ordinaria e piu' del 51 per cento dei diritti di
partecipazione agli utili ed almeno il 35 per cento delle azioni sia detenuto da
soci che non possiedano direttamente o indirettamente piu' dell' 1 per cento dei
diritti di voto nell'assemblea ordinaria e piu' dell' 1 per cento dei diritti di
partecipazione agli utili, possono avvalersi del regime speciale opzionale
civile e fiscale disciplinato dalle disposizioni del presente comma e dei commi
da 120 a 141 e dalle relative nonne di attuazione che saranno stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi del
comma 141 entro il 30 aprile 2007.
120. L'opzione per il regime speciale e' esercitata entro il termine del periodo
d'imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene, con
le modalita' che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate. L'opzione e' irrevocabile e comporta per la societa' l'assunzione
della qualifica di "Societa' di investimento immobiliare quotata" (SIIQ) che
deve essere indicata nella denominazione sociale, anche nella forma abbreviata,
nonche' in tutti i documenti della societa' stessa.
121. L'attivita' di locazione immobiliare si considera svolta in via prevalente
se gli immobili posseduti a titolo di proprieta' o di altro diritto reale ad
essa destinati rappresentano almeno 1'80 per cento dell'attivo patrimoniale e
se, in ciascun esercizio, i ricavi da essa provenienti rappresentano almeno 1'80
per cento dei componenti positivi del conto economico. Agli effetti della
verifica di detti parametri, assumono rilevanza anche le partecipazioni
costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, detenute in altre SIIQ nonche'
quelle detenute nelle societa' che esercitino l'opzione di cui al comma 125 e i
relativi dividendi formati, a loro volta, con utili derivanti dall'attivita' di
locazione immobiliare svolta da tali societa'. In caso di alienazione degli
immobili e dei diritti reali su immobili, anche nel caso di loro classificazione
tra le attivita' correnti, ai fini della verifica del parametro reddituale,
concorrono a formare i componenti positivi derivanti dallo svolgimento di
attivita' diverse dalla locazione immobiliare soltanto le eventuali plusvalenze
realizzate. La societa' che abbia optato per il regime speciale deve tenere
contabilita' separate per rilevare i fatti di gestione dell'attivita' di
locazione immobiliare e delle altre attivita', dando indicazione, tra le
informazioni integrative al bilancio, dei criteri adottati per la ripartizione
dei costi e degli altri componenti comuni.
122. Fermo restando quanto disposto dal comma 127, la mancata osservanza per due
esercizi consecutivi di una delle condizioni di prevalenza indicate nel comma
121 determina la definitiva cessazione dal regime speciale e l'applicazione
delle ordinarie regole gia' a partire dal secondo dei due esercizi considerati.
123. L'opzione per il regime speciale comporta l'obbligo, in ciascun esercizio,
di distribuire ai soci almeno 1'85 per cento dell'utile netto derivante dall'attivita'
di locazione immobiliare e dal possesso delle partecipazioni indicate al comma
121; se l'utile complessivo di esercizio disponibile per la distribuzione e' di
importo inferiore a quello derivante dall'attivita' di locazione immobiliare e
dal possesso di dette partecipazioni, la percentuale suddetta si applica su tale
minore importo.
124. Fermo restando quanto disposto dal comma 127, la mancata osservanza
dell'obbligo di cui al comma 123 comporta la definitiva cessazione dal regime
speciale a decorrere dallo stesso esercizio di formazione degli utili non
distribuiti.
125. Il regime speciale puo' essere esteso, in presenza di opzione congiunta,
alle societa' per azioni residenti nel territorio dello Stato non quotate,
svolgenti anch'esse attivita' di locazione immobiliare in via prevalente,
secondo la definizione stabilita al comma 121, e in cui una SIIQ, anche
congiuntamente ad altre SIIQ, possieda almeno il 95 per cento dei diritti di
voto nell'assemblea ordinaria e il 95 per cento dei diritti di partecipazione
agli utili. L'adesione al regime speciale di gruppo comporta, per la societa'
controllata, oltre al rispetto delle disposizioni recate dai commi da 119 a 141,
l'obbligo di redigere il bilancio di esercizio in conformita' ai principi
contabili internazionali.
126. L'ingresso nel regime speciale comporta il realizzo a valore normale degli
immobili nonche' dei diritti reali su immobili destinati alla locazione
posseduti dalla societa' alla data di chiusura dell'ultimo esercizio in regime
ordinario. L'importo complessivo delle plusvalenze cosi' realizzate, al netto
delle eventuali minusvalenze, e' assoggettato a imposta sostitutiva dell'imposta
sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
con l'aliquota del 20 per cento.
127. Il valore normale costituisce il nuovo valore fiscalmente riconosciuto
degli immobili e dei diritti reali su immobili di cui al comma 126, rilevando
anche agli effetti della verifica del parametro patrimoniale di cui al comma
121, a decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo a quello anteriore
all'ingresso nel regime speciale. In caso di alienazione degli immobili o dei
diritti reali anteriormente a tale termine, ai fini della determinazione del
reddito d'impresa e del valore della produzione assoggettati a imposizione
ordinaria, si assume come costo fiscale quello riconosciuto prima dell'ingresso
nel regime speciale, al netto delle quote di ammortamento calcolate su tale
costo e l'imposta sostitutiva proporzionalmente imputabile agli immobili o ai
diritti reali alienati costituisce credito d'imposta.
128. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque rate
annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il
versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle societa' relativa al periodo
d'imposta anteriore a quello dal quale viene acquisita la qualifica di SIIQ; le
altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a
saldo dell'imposta sul reddito delle societa' relativa ai periodi d'imposta
successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di rateizzazione,
sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi, nella
misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare
contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate.
129. Possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva anche gli immobili
destinati alla vendita, ferma restando, in tal caso, l'applicazione del comma
127.
130. A scelta della societa', in luogo dell'applicazione dell'imposta
sostitutiva, l'importo complessivo delle plusvalenze, al netto delle eventuali
minusvalenze, calcolate in base al valore normale, puo' essere incluso nel
reddito d'impresa del periodo anteriore a quello di decorrenza del regime
speciale ovvero, per quote costanti, nel reddito di detto periodo e in quello
dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, qualificandosi, in tal caso,
interamente come reddito derivante da attivita' diverse da quella esente.
131. Dal periodo d'imposta da cui ha effetto l'opzione per il regime speciale,
il reddito d'impresa derivante dall'attivita' di locazione immobiliare e' esente
dall'imposta sul reddito delle societa' e la parte di utile civilistico ad esso
corrispondente e' assoggettata ad imposizione in capo ai partecipanti secondo le
regole stabilite nei commi da 134 a 136. Si comprendono nel reddito esente i
dividendi percepiti, provenienti dalle societa' indicate nel comma 121, formati
con utili derivanti dall'attivita' di locazione immobiliare svolta da tali
societa'. Analoga esenzione si applica anche agli effetti dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, tenendo conto, a tal fine, della parte del valore
della produzione attribuibile all'attivita' di locazione immobiliare. Con il
decreto di attuazione previsto dal comma 119, possono essere stabiliti criteri
anche forfetari per la determinazione del valore della produzione esente.
132. Le quote dei componenti positivi e negativi di reddito sorti in periodi
precedenti a quello da cui decorrono gli effetti dell'opzione e delle quali sia
stata rinviata la tassazione o la deduzione in conformita' alle norme del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 si
imputano, per la parte ad esso riferibile, al reddito derivante dall'attivita'
di locazione immobiliare e, per la residua parte, al reddito derivante dalle
altre attivita' eventualmente esercitate. Con il decreto attuativo di cui al
comma 119, possono essere previsti criteri anche forfetari per la ripartizione
delle suddette quote.
133. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da
cui decorre il regime speciale possono essere utilizzate, secondo le ordinarie
regole, in abbattimento della base imponibile dell'imposta sostitutiva
d'ingresso di cui ai commi da 126 a 133 e a compensazione dei redditi imponibili
derivanti dalle eventuali attivita' diverse da quella esente.
134. Le SIIQ operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 20 per cento
sugli utili in qualunque forma corrisposti a soggetti diversi da altre SIIQ,
derivanti dall'attivita' di locazione immobiliare nonche' dal possesso delle
partecipazioni indicate nel comma 121. La misura della ritenuta e' ridotta al 15
per cento in relazione alla parte dell'utile di esercizio riferibile a contratti
di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi dell'articolo 2,
comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. La ritenuta e' applicata a titolo
d'acconto, con conseguente concorso dell'intero importo dei dividendi percepiti
alla formazione del reddito imponibile, nei confronti di: a) imprenditori
individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale; b)
societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, societa' ed
enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle
societa' e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo 73, comma 1.
La ritenuta e' applicata a titolo d'imposta in tutti gli altri casi. La ritenuta
non e' operata sugli utili corrisposti alle forme di previdenza complementare di
cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e agli organismi
d'investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonche' su
quelli che concorrono a formare il risultato maturato delle gestioni individuali
di portafoglio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461. Le societa' che abbiano esercitato l'opzione congiunta per il regime
speciale di cui al comma 125 operano la ritenuta secondo le regole indicate nei
precedenti periodi solo nei confronti dei soci diversi dalla SIIQ controllante e
da altre SIIQ.
135. Le partecipazioni detenute nelle societa' che abbiano optato per il regime
speciale non beneficiano comunque dei regimi di esenzione previsti dagli
articoli 58, 68, comma 3, e 87 del citato testo unico delle imposte sui redditi.
136. Per le riserve di utili formatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello
da cui decorre l'applicazione del regime speciale, continuano a trovare
applicazione, anche agli effetti delle ritenute, le ordinarie regole.
137. Le plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili e di
diritti reali su immobili in societa' che abbiano optato o che, entro la
chiusura del periodo d'imposta del conferente nel corso del quale e' effettuato
il conferimento, optino per il regime speciale, ivi incluse quelle di cui al
comma 125, sono assoggettabili, a scelta del contribuente, alle ordinarie regole
di tassazione ovvero ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive con aliquota del 20 per cento;
tuttavia, l'applicazione dell'imposta sostitutiva e' subordinata al
mantenimento, da parte della societa' conferitaria, della proprieta' o di altro
diritto reale sugli immobili per almeno tre anni. L'imposta sostitutiva deve
essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo, la prima
delle quali entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte
sui redditi relative al periodo d'imposta nel quale avviene il conferimento; si
applicano per il resto le disposizioni del comma 128.
138. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, i conferimenti alle societa'
che abbiano optato per il regime speciale, ivi incluse quelle di cui al comma
125, costituiti da una pluralita' di immobili prevalentemente locati si
considerano compresi tra le operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma,
lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni. Gli stessi conferimenti, da chiunque effettuati,
sono soggetti, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale,
ad imposta in misura fissa.
139. Ai fini delle imposte ipotecaria e catastale per le cessioni e i
conferimenti alle predette societa', diversi da quelli del comma 138, trova
applicazione la riduzione alla meta' di cui all'articolo 35, comma 10-ter, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248.
140. Le disposizioni del comma 137 si applicano agli apporti ai fondi comuni di
investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le disposizioni dei commi
137 e 138 si applicano anche ai conferimenti di immobili e di diritti reali su
immobili in societa' per azioni residenti nel territorio dello Stato svolgenti
in via prevalente l'attivita' di locazione immobiliare, i cui titoli di
partecipazione siano ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani
entro la data di chiusura del periodo d'imposta del conferente nel corso del
quale e' effettuato il conferimento e sempre che, entro la stessa data, le
medesime societa' optino per il regime speciale.
141. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
disposizioni di attuazione della disciplina recata dai commi da 119 a 140. In
particolare, il decreto dovra' definire:
a) le regole e le modalita' per l'esercizio della vigilanza prudenziale sulle
SIIQ da parte delle competenti autorita';
b) i criteri e le modalita' di determinazione del valore normale di cui al comma
126;
c) le condizioni, le modalita' ed i criteri di utilizzo delle perdite
riportabili a nuovo ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, formatesi nei periodi d'imposta di vigenza del regime speciale;
d) i criteri di determinazione del costo fiscalmente riconosciuto delle
partecipazioni in SIIQ e nelle societa' controllate di cui al comma 125;
e) il regime di consolidamento fiscale della SIIQ con le societa' da essa
controllate di cui al comma 125;
f) i criteri di individuazione dei valori fiscali dell'attivo e del passivo in
caso di fuoriuscita, per qualsiasi motivo, dal regime fiscale speciale;
g) le conseguenze derivanti da operazioni di ristrutturazione aziendale che
interessano le SIIQ e le societa' da queste controllate;
h) le modalita' ed i criteri di utilizzo dei crediti di imposta preesistenti
all'opzione;
i) gli effetti della decadenza dal regime speciale non espressamente
disciplinati dai commi da 119 a 140 o dai principi generali valevoli ai fini
delle imposte dirette;
l) gli obblighi contabili e gli adempimenti formali necessari ai fini
dell'applicazione della ritenuta in misura ridotta al 15 per cento di cui al
secondo periodo del comma 134.
142. All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante
istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a nonna dell'articolo 48,
comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1,
comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono
disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di
cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto
del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e
delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5
giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione
nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale non puo' eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La
deliberazione puo' essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di
cui al comma 2";
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 puo' essere stabilita una
soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.";
c) al comma 4:
1) le parole: "dei crediti di cui agli articoli 14 e 15" sono sostituite dalle
seguenti: "del credito di cui all'articolo 165";
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'addizionale e' dovuta alla
provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla
data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le
parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima e' effettuato in
acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche. L'acconto e' stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale
ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile
dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma.
Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e'
assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la
pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del
medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di
pubblicazione successiva al predetto termine";
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'acconto dell'addizionale
dovuta e' determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, e il relativo importo e' trattenuto in un numero massimo di nove
rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale
dovuta e' determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo
importo e' trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo
di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello
relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di
cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta e' prelevata in
unica soluzione. L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella
certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui
all'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322";
e) il comma 6 e' abrogato.
143. A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale
comunale all'IRPEF e' effettuato direttamente ai comuni di riferimento,
attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definite le modalita' di attuazione del presente comma.
144. All'articolo 1, comma 51, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, le parole: "e 2007" sono soppresse.
145. A decorrere dal 1° gennaio 2007, i comuni possono deliberare, con
regolamento adottato ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l'istituzione di un'imposta
di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la
realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento
tra quelle indicate nel comma 149.
146. Il regolamento che istituisce l'imposta determina:
a) l'opera pubblica da realizzare;
b) l'ammontare della spesa da finanziare;
c) l'aliquota di imposta;
d) l'applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate
categorie di soggetti, in relazione all'esistenza di particolari situazioni
sociali o reddituali, con particolare riferimento ai soggetti che gia' godono di
esenzioni o di riduzioni ai fini del versamento dell'imposta comunale sugli
immobili sulla prima casa e ai soggetti con reddito inferiore a 20.000 curo;
e) le modalita' di versamento degli importi dovuti.
147. L'imposta e' dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un
periodo massimo di cinque anni ed e' determinata applicando alla base imponibile
dell'imposta comunale sugli immobili un'aliquota nella misura massima dello 0,5
per mille.
148. Per la disciplina dell'imposta si applicano le disposizioni vigenti in
materia di imposta comunale sugli immobili.
149. L'imposta puo' essere istituita per le seguenti opere pubbliche:
a) opere per il trasporto pubblico urbano;
b) opere viarie, con l'esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria
delle opere esistenti;
c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei
luoghi;
d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;
e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici;
f) opere di restauro;
g) opere di conservazione dei beni artistici e architettonici;
h) opere relative a nuovi spazi per eventi e attivita' culturali, allestimenti
museali e biblioteche;
i) opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell'edilizia scolastica.
150. Il gettito complessivo dell'imposta non puo' essere superiore al 30 per
cento dell'ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare.
151. Nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica entro due anni dalla data
prevista dal progetto esecutivo i comuni sono tenuti al rimborso dei versamenti
effettuati dai contribuenti entro i due anni successivi.
152. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottare
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite, sentite l'ANCI e l'Unione delle province d'Italia (UPI), le modalita'
ed i termini di trasmissione, agli enti locali interessati che ne fanno
richiesta, dei dati inerenti l'addizionale comunale e provinciale sull'imposta
sull'energia elettrica di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988,
n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e
successive modificazioni, desumibili dalla dichiarazione di consumo di cui
all'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, presentata dai soggetti tenuti a detto adempimento,
nonche' le informazioni concernenti le procedure di liquidazione e di
accertamento delle suddette addizionali.
153. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuate le province alle quali puo' essere assegnata, nel limite di spesa di
5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la diretta
riscossione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica concernente i
consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore a 200 kW, in deroga
alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n.
511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e
successive modificazioni, con priorita' per le province confinanti con le
province autonome di Trento e di Bolzano, per quelle confinanti con la
Confederazione elvetica e per quelle nelle quali oltre il 60 per cento dei
comuni ricade nella zona climatica F prevista dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive
modificazioni.
154. All'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
e successive modificazioni, la parola: "venti" e' sostituita dalla seguente:
"trenta".
155. Gli enti locali possono presentare istanza motivata al Ministero
dell'economia e delle finanze per ottenere un differimento della data di rientro
dei debiti contratti in relazione ad eventi straordinari anche mediante
rinegoziazione dei mutui in essere. Il Ministero si pronuncia sull'istanza entro
i successivi trenta giorni. Dal differimento ovvero dalla rinegoziazione non
devono derivare aggravi delle passivita' totali o, comunque, oneri aggiuntivi a
carico della finanza pubblica.
156. All'articolo 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, la parola: "comune" e' sostituita dalle seguenti: "consiglio
comunale".
157. Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e
successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 20.1. - (Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle
disposizioni vigenti). - 1. Ai fini della salvaguardia degli enti locali, a
decorrere dal 1° gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti
affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per
conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria".
158. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli
afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di
legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui
al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonche'
degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e
delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente
dell'ufficio competente, con provvedimento formale, puo' nominare uno o piu'
messi notificatori.
159. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti
dell'amministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai
quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione,
l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi
dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive modificazioni, nonche' tra soggetti che, per qualifica
professionale, esperienza, capacita' ed affidabilita', forniscono idonea
garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni
caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione,
organizzato a cura dell'ente locale, ed il superamento di un esame di idoneita'.
160. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente
locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento
diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione,
accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'
articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e successive modificazioni. Il messo notificatore non puo' farsi sostituire
ne' rappresentare da altri soggetti.
161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono
alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o
ritardati versamenti, nonche' all'accertamento d'ufficio delle omesse
dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a
mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso
motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo
a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto
essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate
le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
162. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati
in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno
determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto
ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo
richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli
avvisi devono contenere, altresi', l'indicazione dell'ufficio presso il quale e'
possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del
responsabile del procedimento, dell'organo o dell' autorita' amministrativa
presso i quali e' possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in
sede di autotutela, delle modalita', del termine e dell'organo giurisdizionale
cui e' possibile ricorrere, nonche' il termine di sessanta giorni entro cui
effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario
designato dall'ente locale per la gestione del tributo.
163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo
esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il
31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto
definitivo.
164. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal
contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero
da quello in cui e' stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale
provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di
presentazione dell'istanza.
165. La misura annua degli interessi e' determinata, da ciascun ente impositore,
nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse
legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con
decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa
misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla
data dell'eseguito versamento.
166. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento
all'euro per difetto se la frazione e' inferiore a 49 centesimi, ovvero per
eccesso se superiore a detto importo.
167. Gli enti locali disciplinano le modalita' con le quali i contribuenti
possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di
tributi locali.
168. Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall' articolo 25 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria
competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti
o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la
disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002.
169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di
loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di
anno in anno.
170. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario
ed in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della
Costituzione, gli enti locali e regionali comunicano al Ministero dell'economia
e delle finanze i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e
patrimoniali, di rispettiva competenza. Per l'inosservanza di detti adempimenti
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 3, del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sono
stabiliti il sistema di comunicazione, le modalita' ed i termini per
l'effettuazione della trasmissione dei dati.
171. Le norme di cui ai commi da 161 a 170 si applicano anche ai rapporti di
imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
172. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 dell' articolo 9, le parole da: "; il relativo ruolo" fino a:
"periodo di sospensione" sono soppresse;
b) sono abrogati: il comma 6 dell'articolo 9; l'articolo 10; il comma 4
dell'articolo 23; l'articolo 51, ad eccezione del comma 5; il comma 4
dell'articolo 53; l'articolo 71, ad eccezione del comma 4; l'articolo 75; il
comma 5 dell'articolo 76.
173. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 dell'articolo 5 e' abrogato;
b) al comma 2 dell'articolo 8, dopo le parole: "adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo" sono inserite le seguenti: ", intendendosi per tale, salvo
prova contraria, quella di residenza anagrafica,";
c) all'articolo 10, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta
amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni
dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli
immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti
sono, altresi', tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di
durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data
del decreto di trasferimento degli immobili";
d) i commi 1, 2, 2-bis e 6 dell'articolo 11 sono abrogati;
e) all'articolo 12, comma 1, le parole: "90 giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "sessanta giorni" e le parole da: "; il ruolo deve essere formato"
fino alla fine del comma sono soppresse;
f) l'articolo 13 e' abrogato;
g) il comma 6 dell'articolo 14 e' abrogato.
174. Al comma 53 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Resta fermo l'obbligo di presentazione della
dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta
dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche
previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463,
concernente la disciplina del modello unico informatico".
175. Le lettere l) e n) del comma 1 e i commi 2 e 3 dell'articolo 59 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono abrogati.
176. Al fine di contrastare il fenomeno delle affissioni abusive, sono abrogate
le seguenti disposizioni:
a) il comma 2-bis dell'articolo 6, il comma 1-bis dell'articolo 20, l'articolo
20-bis, il comma 4-bis dell'articolo 23 e il comma 5-ter dell'articolo 24 del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni;
b) il comma 13-quinquies dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285;
c) iI terzo comma dell'articolo 6 ed il quarto comma dell'articolo 8 della legge
4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni.
177. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'articolo 20-bis, comma 2, del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
178. All'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole da: "sono a carico" fino a: "del committente" sono
sostituite dalle seguenti: "sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e
del committente responsabile";
b) al comma 19, il terzo periodo e' soppresso.
179. I comuni e le province, con provvedimento adottato dal dirigente
dell'ufficio competente, possono conferire i poteri di accertamento, di
contestazione immediata, nonche' di redazione e di sottoscrizione del processo
verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per
quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o
dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attivita' di
liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle
altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano
le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
relative all'efficacia del verbale di accertamento.
180. I poteri di cui al comma 179 non includono, comunque, la contestazione
delle violazioni delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni. La procedura sanzionatoria amministrativa e' di
competenza degli uffici degli enti locali.
181. Le funzioni di cui al comma 179 sono conferite ai dipendenti degli enti
locali e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di
studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un
apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente
locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneita'.
182. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso
ne' essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita'
giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive
modificazioni, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni,
salvi gli effetti della riabilitazione.
183. I criteri indicati nel secondo e nel terzo periodo del comma 3
dell'articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive
modificazioni, in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
sono applicabili anche ai fini della determinazione delle superfici per il
calcolo della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'allegato 1,
punto 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n. 158.
184. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni:
a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per
l'anno 2007;
b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani,
continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d),
e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
c) il termine di cui all'articolo 17, commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36, e' fissato al 31 dicembre 2007. Tale proroga non si applica
alle discariche di II categoria, tipo A, ex "2A", e alle discariche per rifiuti
inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto.
185. A decorrere dal 1° gennaio 2007, le associazioni che operano per la
realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse
storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle
comunita' locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall'imposta sul reddito
delle societa', indicati dall'articolo 74, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. I soggetti, persone fisiche,
incaricati di gestire le attivita' connesse alle finalita' istituzionali delle
predette associazioni, non assumono la qualifica di sostituti d'imposta e sono
esenti dagli obblighi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Le prestazioni e le dazioni
offerte da persone fisiche in favore dei soggetti di cui al primo periodo del
presente comma hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di
liberalita'.
186. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuati i soggetti a cui si applicano le disposizioni di cui al comma 185,
in termini tali da determinare un onere complessivo non superiore a 5 milioni di
euro annui.
187. In ogni caso, nei confronti dei soggetti di cui ai commi 185 e 186 non si
fa luogo al rimborso delle imposte versate.
188. Per le esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione
di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto
anni, da studenti, da pensionati e da coloro che svolgono una attivita'
lavorativa per la quale sono gia' tenuti al versamento dei contributi ai fini
della previdenza obbligatoria, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 6, 9 e 10
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708,
ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, non sono
richiesti se la retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni non
supera l'importo di 5.000 euro. Le minori entrate contributive per 1'ENPALS
derivanti dall'applicazione del presente comma sono valutate in 15 milioni di
euro annui.
189. In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle
amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di cui al titolo V
della parte seconda della Costituzione, e' istituita, in favore dei comuni, una
compartecipazione dello 0,69 per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche. La compartecipazione sull'imposta e' efficace a decorrere dal
1° gennaio 2007 con corrispondente riduzione annua costante, di pari ammontare,
a decorrere dalla stessa data, del complesso dei trasferimenti operati a valere
sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota di compartecipazione e'
applicata al gettito del penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento.
190. Dall'anno 2007, per ciascun comune e' operata e consolidata una riduzione
dei trasferimenti ordinari in misura proporzionale alla riduzione complessiva,
di cui al comma 189, operata sul fondo ordinario ed e' attribuita una quota di
compartecipazione in eguale misura, tale da garantire l'invarianza delle
risorse.
191. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'incremento del gettito
compartecipato, rispetto all'anno 2007, derivante dalla dinamica dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, e' ripartito fra i singoli comuni secondo
criteri definiti con decreto emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. I criteri di riparto devono tenere
primariamente conto di fmalita' perequative e dell'esigenza di promuovere lo
sviluppo economico.
192. A decorrere dall'anno 2009 l'aliquota di compartecipazione e' determinata
in misura pari allo 0,75 per cento.
193. Per i comuni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, le stesse provvedono all'attuazione dei commi da 189 a 192
in conformita' alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine
della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni, province e comuni
e per mantenere il necessario equilibrio finanziario.
194. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 65:
1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalita' di
trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonche' di visure e
certificati ipotecari";
2) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
"g) al controllo di qualita' delle informazioni e dei processi di aggiornamento
degli atti";
3) la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
"h) alla gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei
flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando
il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali
attraverso il sistema pubblico di connettivita' e garantendo l'accesso ai dati a
tutti i soggetti interessati";
b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 66 e' sostituita dalla seguente:
"a) alla conservazione, alla utilizzazione ed all'aggiornamento degli atti
catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali
fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, comma 1, lettera h)".
195. A decorrere dal 1° novembre 2007, i comuni esercitano direttamente, anche
in forma associata, o attraverso le comunita' montane, le funzioni catastali
loro attribuite dall'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
come da ultimo modificato dal comma 194 del presente articolo, fatto salvo
quanto stabilito dal comma 196 per la funzione di conservazione degli atti
catastali. Al fine di evitare maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
resta in ogni caso esclusa la possibilita' di esercitare le funzioni catastali
affidandole a societa' private, pubbliche o miste pubblico-private.
196. L'efficacia dell'attribuzione della funzione comunale di conservazione
degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano decorre dalla data
di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa tra l'Agenzia
del territorio e l'ANCI, recante l'individuazione dei termini e delle modalita'
per il graduale trasferimento delle funzioni, tenendo. conto dello stato di
attuazione dell'informatizzazione del sistema di banche dati catastali e della
capacita' organizzativa e tecnica, in relazione al potenziale bacino di utenza,
dei comuni interessati. La previsione di cui al precedente periodo non si
applica ai poli catastali gia' costituiti.
197. Fatto salvo quanto previsto dal comma 196, e' in facolta' dei comuni di
stipulare convenzioni soltanto con l'Agenzia del territorio per l'esercizio di
tutte o di parte delle funzioni catastali di cui all'articolo 66 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come da ultimo modificato dal comma 194 del
presente articolo. Le convenzioni non sono onerose, hanno durata decennale e
sono tacitamente rinnovabili. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
attraverso criteri definiti previa consultazione con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, tenuto conto delle indicazioni contenute nel
protocollo di intesa concluso dall'Agenzia del territorio e dall'ANCI, sono
determinati i requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento e al
completo esercizio delle funzioni catastali decentrate, ivi compresi i livelli
di qualita' che i comuni devono assicurare nell'esercizio diretto, nonche' i
controlli e le conseguenti misure in caso di mancato raggiungimento degli
stessi, e, in particolare, le procedure di attuazione, gli ambiti territoriali
di competenza, la determinazione delle risorse umane strumentali e finanziarie,
tra le quali una quota parte dei tributi speciali catastali, da trasferire agli
enti locali nonche' i termini di comunicazione da parte dei comuni o di loro
associazioni dell'avvio della gestione delle funzioni catastali.
198. L'Agenzia del territorio, con provvedimento del Direttore, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, nel rispetto delle disposizioni e
nel quadro delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni, predispone entro il 1° settembre 2007 specifiche
modalita' d'interscambio in grado di garantire l'accessibilita' e la
interoperabilita' applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la
gestione della banca dati catastale. Le modalita' d'interscambio devono
assicurare la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e l'unitarieta'
del servizio su tutto il territorio nazionale nell'ambito del sistema pubblico
di connettivita'.
199. L'Agenzia del territorio salvaguarda il contestuale mantenimento degli
attuali livelli di servizio all'utenza in tutte le fasi del processo, garantendo
in ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione e la fruizione dei
dati catastali; fornisce inoltre assistenza e supporto ai comuni nelle attivita'
di specifica formazione del personale comunale. L'assegnazione di personale puo'
avere luogo anche mediante distacco.
200. Al fine di compiere un costante monitoraggio del processo di attuazione
delle disposizioni di cui ai commi da 195 a 199, l'Agenzia del territorio, con
la collaborazione dei comuni, elabora annualmente l'esito della attivita'
realizzata, dandone informazione al Ministro dell'economia e delle finanze ed
alle competenti Commissioni parlamentari.
201. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2-undecies della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo le parole: "protezione civile"
sono inserite le seguenti: "e, ove idonei, anche per altri usi governativi o
pubblici connessi allo svolgimento delle attivita' istituzionali di
amministrazioni statali, agenzie fiscali, universita' statali, enti pubblici e
istituzioni culturali di rilevante interesse,".
202. La lettera b) del comma 2 dell' articolo 2-undecies della legge 31 maggio
1965, n. 575, e' sostituita dalla seguente:
"b) trasferiti per finalita' istituzionali o sociali, in via prioritaria, al
patrimonio del comune ove l'immobile e' sito, ovvero al patrimonio della
provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare
direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunita',
ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e
successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381, e successive modificazioni, o a comunita' terapeutiche e centri di
recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni, nonche' alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi
dell' articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.
Se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla
destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri
sostitutivi".
203. All'articolo 2, comma 1, della legge 2 aprile 2001, n. 136, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Entro la data del 30 giugno 2007, con regolamento da
adottare con decreto del Ministro dell' economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell' articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i criteri, le
modalita' e i termini del trasferimento in favore delle universita' statali di
cui al presente comma".
204. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli
immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili
condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze,
con l'atto di indirizzo di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, relativo all'Agenzia del demanio,
determina gli obiettivi annuali di razionalizzazione degli spazi e di riduzione
della spesa da parte delle amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e
conduttrici, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio
utilizzato.
205. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un Fondo unico nel quale confluiscono le poste corrispondenti al costo
d'uso degli immobili in uso governativo e dal quale vengono ripartite le quote
di costo da imputare a ciascuna amministrazione.
206. Il costo d'uso dei singoli immobili in uso alle amministrazioni e'
commisurato ai valori correnti di mercato secondo i parametri di comune
commercio forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare, praticati nella
zona per analoghe attivita'.
207. Gli obiettivi di cui al comma 204 possono essere conseguiti da parte delle
amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, sia attraverso la
riduzione del costo d'uso di cui al comma 205 derivante dalla razionalizzazione
degli spazi, sia attraverso la riduzione della spesa corrente per le locazioni
passive, ovvero con la combinazione delle due misure.
208. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non
regolamentare sono stabiliti i criteri, le modalita' e i termini per la
razionalizzazione e la riduzione degli oneri, nonche' i contenuti e le modalita'
di trasmissione delle informazioni da parte delle amministrazioni usuarie e
conduttrici all'Agenzia del demanio, la quale, in base agli obiettivi contenuti
nell'atto di indirizzo di cui al comma 204, definisce annualmente le relative
modalita' attuative, comunicandole alle predette amministrazioni.
209. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 208, sono
abrogati il comma 9 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, gli
articoli 24 e 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni, nonche' il comma 4 dell'articolo 62 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388.
210. Al fine di favorire la razionalizzazione e la valorizzazione dell'impiego
dei beni immobili dello Stato, nonche' al fine di completare lo sviluppo del
sistema informativo sui beni immobili del demanio e del patrimonio di cui
all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, l'Agenzia del demanio, ferme restando le competenze del Ministero
per i beni e le attivita' culturali, individua i beni di proprieta' dello Stato
per i quali si rende necessario l'accertamento di conformita' delle destinazioni
d'uso esistenti per funzioni di interesse statale, oppure una dichiarazione di
legittimita' per le costruzioni eseguite, ovvero realizzate in tutto o in parte
in difformita' dal provvedimento di localizzazione. Tale elenco e' inviato al
Ministero delle infrastrutture.
211. Il Ministero delle infrastrutture trasmette l'elenco di cui al comma 210
alla regione o alle regioni competenti, che provvedono, entro il termine di cui
all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 383, alle verifiche di conformita' e di compatibilita'
urbanistica con i comuni interessati. In caso di presenza di vincoli, l'elenco
e' trasmesso contestualmente alle amministrazioni competenti alle tutele
differenziate, le quali esprimono il proprio parere entro il termine predetto.
Nel caso di espressione positiva da parte dei soggetti predetti, il Ministero
delle infrastrutture emette un' attestazione di conformita' alle prescrizioni
urbanistico-edilizie la quale, qualora riguardi situazioni di locazione passiva,
ha valore solo transitorio e obbliga, una volta terminato il periodo di
locazione, al ripristino della destinazione d'uso preesistente, previa
comunicazione all'amministrazione comunale ed alle eventuali altre
amministrazioni competenti in materia di tutela differenziata.
212. In caso di espressione negativa, ovvero in caso di mancata risposta da
parte della regione, oppure delle autorita' preposte alla tutela entro i termini
di cui al comma 211, e' convocata una conferenza dei servizi anche per ambiti
comunali complessivi o per uno o piu' immobili, in base a quanto previsto dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
383.
213. Per le esigenze connesse alla gestione delle attivita' di liquidazione
delle aziende confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, fermi
restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile, l'Agenzia del
demanio puo' conferire apposito incarico a societa' a totale o prevalente
capitale pubblico. I rapporti con l'Agenzia del demanio sono disciplinati con
apposita convenzione che definisce le modalita' di svolgimento dell'attivita'
affidata ed ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.
214. Laddove disposizioni normative stabiliscano l'assegnazione gratuita ovvero
l'attribuzione ad amministrazioni pubbliche, enti e societa' a totale
partecipazione pubblica diretta o indiretta di beni immobili di proprieta' dello
Stato per consentire il perseguimento delle finalita' istituzionali ovvero
strumentali alle attivita' svolte, la funzionalita' dei beni allo scopo
dell'assegnazione o attribuzione e' da intendersi concreta, attuale,
strettamente connessa e necessaria al funzionamento del servizio e all'esercizio
delle funzioni attribuite, nonche' al loro proseguimento.
215. E' attribuita all'Agenzia del demanio la verifica, con il supporto dei
soggetti interessati, della sussistenza dei suddetti requisiti all'atto
dell'assegnazione o attribuzione e successivamente l'accertamento periodico
della permanenza di tali condizioni o della suscettibilita' del bene a rientrare
in tutto o in parte nella disponibilita' dello Stato, e per esso dell'Agenzia
del demanio come stabilito dalle norme vigenti. A tal fine l'Agenzia del demanio
esercita la vigilanza e il controllo secondo le modalita' previste dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n.
367.
216. Per i beni immobili statali assegnati in uso gratuito alle amministrazioni
pubbliche e' vietata la dismissione temporanea. I beni immobili per i quali,
prima della data di entrata in vigore della presente legge, sia stata operata la
dismissione temporanea si intendono dismessi definitivamente per rientrare nella
disponibilita' del Ministero dell'economia e delle finanze e per esso
dell'Agenzia del demanio. Il presente comma non si applica ai beni immobili in
uso all'Amministrazione della difesa affidati, in tutto o in parte, a terzi per
lo svolgimento di attivita' funzionali alle finalita' istituzionali
dell'Amministrazione stessa.
217. Il comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni, si interpreta nel senso che i requisiti necessari per
essere ammessi alle garanzie di cui alle lettere a) e b) del citato comma devono
sussistere in capo agli aventi diritto al momento del ricevimento della proposta
di vendita da parte dell'amministrazione alienante, ovvero alla data stabilita,
con propri atti, dalla medesima amministrazione in funzione dei piani di
dismissione programmati.
218. Dopo il comma 3 dell'articolo 214-bis del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Tutte le trascrizioni ed annotazioni nei pubblici registri relative agli
atti posti in essere in attuazione delle operazioni previste dal presente
articolo e dagli articoli 213 e 214 sono esenti, per le amministrazioni dello
Stato, da qualsiasi tributo ed emolumento".
219. Le unita' immobiliari appartenenti al patrimonio dello Stato, destinate ad
uso abitativo e gestite dall'Agenzia del demanio, possono essere alienate
dall'Agenzia medesima, ai sensi dell'articolo 3, comma 109, della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
220. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "codice di procedura penale, per taluno dei
delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti: "314, 316, 316-bis,
316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 325,";
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli
314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 325 del
codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2-novies, 2-decies e
2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni".
221. Il comma 5 dell'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"5. Le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere b) e c), nonche' i proventi
derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni, di cui al
comma 3, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati in egual misura al finanziamento degli interventi per l'edilizia
scolastica e per l'informatizzazione del processo".
222. A decorrere dal 1° gennaio 2007 e per un periodo di tre anni, sul
trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, sull'indennita'
premio di fine servizio, di cui all'articolo 2 e seguenti della legge 8 marzo
1968, n. 152, e sull'indennita' di buonuscita, di cui all'articolo 3 e seguenti
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1032, e successive modificazioni, nonche' sui trattamenti integrativi
percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme
pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad
integrazione dei suddetti trattamenti, erogati ai lavoratori dipendenti pubblici
e privati e corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i
cui importi superino complessivamente un importo pari a 1,5 milioni di euro,
rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e di impiegati, e' dovuto sull'importo eccedente il predetto
limite un contributo di solidarieta' nella misura del 15 per cento. Con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione delle
disposizioni di cui al presente comma.
223. Il 90 per cento delle risorse derivanti dall'attuazione del comma 222
affluiscono allo stato di previsione dell'entrata per essere successivamente
riassegnate al Fondo di cui al comma 1261 e destinate ad iniziative volte a
favorire l'istruzione e la tutela delle donne immigrate.
224. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di
incentivare la riduzione di autoveicoli per il trasporto promiscuo,
immatricolati come "euro 0" o "euro 1", per i predetti autoveicoli consegnati ad
un demolitore dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, e' disposta la
concessione, a fronte della presentazione del certificato di avvenuta
rottamazione rilasciato da centri autorizzati, di un contributo pari al costo di
demolizione disciplinato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, e comunque nei limiti di 80
euro per ciascun veicolo. Tale contributo e' anticipato dal centro autorizzato
che ha effettuato la rottamazione che recupera il corrispondente importo come
credito d'imposta da utilizzare in compensazione secondo le disposizioni
previste dai periodi secondo e quarto del comma 231.
225. Coloro che effettuano la rottamazione senza sostituzione ai sensi del comma
224 possono richiedere, qualora non risultino intestatari di veicoli registrati,
quale agevolazione ulteriore, il totale rimborso dell'abbonamento al trasporto
pubblico locale nell'ambito del comune di residenza e di domicilio, di durata
pari ad una annualita'. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalita' di erogazione del
rimborso di cui al presente comma.
226. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di
incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione con le
modalita' indicate al comma 233, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto
promiscuo immatricolati come "euro 0" o "euro 1", con autovetture nuove
immatricolate come "euro 4" o "euro 5", che emettono non oltre 140 grammi di CO2
al chilometro, e' concesso un contributo di euro 800 per l'acquisto di detti
autoveicoli nonche' l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per
detti autoveicoli, per un periodo di due annualita'. La predetta esenzione e'
estesa per un'altra annualita' per l'acquisto di autoveicoli che hanno una
cilindrata inferiore a 1300 cc. Tali limiti di cilindrata non si applicano alle
autovetture e autoveicoli acquistati da persone fisiche il cui nucleo familiare,
certificato da idoneo stato di famiglia, sia formato da almeno sei componenti, i
quali non risultino intestatari di altra autovettura o autoveicolo.
227. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri circolante mediante
la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione con le modalita' indicate
al comma 233, di veicoli immatricolati come "euro 0" o "euro 1" con veicoli
nuovi a minore impatto ambientale, e' concesso un contributo di euro 2.000 per
ogni veicolo di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di peso complessivo non superiore a 3,5
tonnellate, immatricolato come "euro 4" o "euro 5". Il beneficio e' accordato a
fronte della sostituzione di un veicolo avente sin dalla prima immatricolazione
da parte del costruttore la medesima categoria e peso complessivo non superiore
a 3,5 tonnellate ed immatricolato come "euro 0" o "euro 1".
228. Per l'acquisto di autovetture e di veicoli di cui al comma 227, nuovi ed
omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva
o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonche' mediante alimentazione
elettrica ovvero ad idrogeno e' concesso un contributo pari ad euro 1.500,
incrementato di ulteriori euro 500 nel caso in cui il veicolo acquistato,
nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO2 inferiori a 120
grammi per chilometro. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili,
ove se ne presentino le condizioni, con quelle di cui ai commi 226 o 227.
229. Le disposizioni di cui ai commi 226, 227 e 228 possono essere fruite nel
rispetto della regola degli aiuti "de minimis" di cui al regolamento (CE) n.
69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Le disposizioni di cui ai commi
226 e 227 hanno validita' per i veicoli nuovi acquistati e risultanti da
contratto stipulato dal venditore e acquirente a decorrere dal 3 ottobre 2006 e
fino al 31 dicembre 2007; i suddetti veicoli non possono essere immatricolati
oltre il 31 marzo 2008; le disposizioni di cui al comma 228 hanno validita' per
i veicoli nuovi ivi previsti per i quali il predetto contratto e' stipulato a
decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2009, con possibilita' di
immatricolazione dei veicoli fino al 31 marzo 2010.
230. Al fine di consentire agli enti impositori di verificare la sussistenza dei
requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione e del contributo di cui ai
commi 226, 227, 228 e 236, il venditore integra la documentazione da consegnare
al pubblico registro automobilistico, per la trascrizione del titolo di acquisto
del nuovo veicolo, con una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, in cui devono essere indicati: a) la conformita' del veicolo acquistato
ai requisiti prescritti dai commi 226, 227, 228 e 236; b) la targa del veicolo
ritirato per la consegna ai centri autorizzati di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera p), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e la conformita'
dello stesso ai requisiti stabiliti dai commi 226, 227, 228 e 236; c) copia del
certificato di rottamazione rilasciato da centri autorizzati. L'ente gestore del
pubblico registro automobilistico acquisisce le informazioni relative
all'acquisto del veicolo che fruisce dell'esenzione dal pagamento della tassa
automobilistica e del veicolo avviato alla demolizione in via telematica, le
trasmette in tempo reale all'archivio nazionale delle tasse automobilistiche ed
al Ministero dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, i quali
provvedono al necessario scambio dei dati.
231. Ai fini dell'applicazione dei commi 224, 226, 227 e 228, i. centri
autorizzati che hanno effettuato la rottamazione, ovvero le imprese costruttrici
o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del
contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta solo ai fini
della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a
decorrere dal momento in cui viene richiesto al pubblico registro
automobilistico l'originale del certificato di proprieta'. Il credito di imposta
non e' rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione
netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne'
dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917. Il contributo di cui ai commi 226, 227 e 228 non spetta per gli acquisti
dei veicoli per la cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita'
dell'impresa. Il contributo di cui ai commi 226, 227 e 228 spetta anche nel caso
in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente, risultante
dallo stato di famiglia.
232. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata
emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano
la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della carta di
circolazione relativi al nuovo veicolo;
b) copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o
del certificato di proprieta' del veicolo usato; in caso di mancanza, copia
dell'estratto cronologico;
c) copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del certificato
di proprieta' rilasciato dal pubblico registro automobilistico relativi al
veicolo demolito;
d) copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo demolito sia
intestato a familiare convivente.
233. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il
venditore ha l'obbligo di consegnare ad un demolitore il veicolo ritirato per la
demolizione e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di
cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico. I veicoli
ritirati per la demolizione non possono essere rimessi in circolazione e vanno
avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche
convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della
demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. Entro il 31
dicembre 2007 il Governo presenta una relazione al Parlamento sull'efficacia
della presente disposizione, sulla base dei dati rilevati dal Ministero dei
trasporti, con valutazione degli effetti di gettito derivati dalla stessa. Le
eventuali maggiori entrate possono essere utilizzate dal Governo con specifica
previsione di legge per alimentare il Fondo per la mobilita' sostenibile, di cui
al comma 1121, subordinatamente al rispetto del raggiungimento degli obiettivi
di finanza pubblica.
234. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dei trasporti, sentiti il soggetto gestore del pubblico registro
automobilistico ed il Comitato interregionale di gestione di cui all'articolo 5
del protocollo di intesa tra le regioni e le province autonome ed il Ministero
dell'economia e delle finanze per la costituzione, gestione ed aggiornamento
degli archivi regionali e nazionale delle tasse automobilistiche, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabiliti i criteri di collegamento tra gli archivi informatici relativi ai
veicoli, al fine di rendere uniformi le informazioni in essi contenute e di
consentire l'aggiornamento in tempo reale dei dati in essi presenti.
235. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dei trasporti e il Ministero per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono effettuate le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette derivanti
dall'attuazione delle norme dei commi da 224 a 234 e sono stabiliti i criteri e
le modalita' per la corrispondente definizione dei trasferimenti dello Stato
alle regioni ed alle province autonome.
236. A decorrere dal 1° dicembre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, in caso di
acquisto di un motociclo nuovo di categoria "euro 3", con contestuale
sostituzione di un motociclo appartenente alla categoria "euro 0", realizzata
attraverso la demolizione con le modalita' indicate al comma 233, e' concessa
l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque annualita'. Il
costo di rottamazione e' a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di 80
euro per ciascun motociclo, ed e' anticipato dal venditore che recupera detto
importo quale credito d'imposta da utilizzare in compensazione secondo le
disposizioni del comma 231. Si applicano, per il resto, in quanto compatibili,
le disposizioni dei commi da 230 a 235, con il rispetto della regola degli aiuti
"de minimis" di' cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12
gennaio 2001. Le disposizioni di cui al presente comma hanno validita' per i
motocicli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal venditore e
acquirente. I suddetti motocicli non possono essere immatricolati oltre il 31
marzo 2008. Per i motocicli acquistati dal 1° dicembre 2006 al 31 dicembre 2006,
gli adempimenti previsti dai commi 230 e 233 possono essere effettuati entro il
31 gennaio 2007.
237. Al comma 63 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e' aggiunto
il seguente periodo: "Gli incrementi percentuali approvati dalle regioni o dalle
province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto vengono ricalcolati sugli
importi della citata tabella 1".
238. Il comma 59 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e'
sostituito dal seguente: "59. Per gli interventi finalizzati ad incentivare
l'installazione su autoveicoli immatricolati come "euro 0" o "euro 1" di
impianti a GPL o a metano per autotrazione, e' autorizzata la spesa di 50
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009". Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 25 settembre
1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n.
403.
239. Fatte salve le agevolazioni gia' in vigore, le misure della tassa
automobilistica previste per le autovetture ed i veicoli per il trasporto
promiscuo immatricolati come "euro 0", "euro 1", "euro 2", "euro 3" e "euro 4",
di cui al comma 321, non si applicano per i veicoli omologati dal costruttore
per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas
metano, a GPL, a idrogeno. Tale agevolazione si applica anche ai veicoli sui
quali il sistema di doppia alimentazione venga installato successivamente alla
immatricolazione.
240. All'articolo 2, primo comma, lettera d), del testo unico delle leggi sulle
tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5
febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: "per gli autoveicoli di peso complessivo a
pieno carico inferiore a 12 tonnellate" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione
dei veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come Ni, presentino codice
di carrozzeria FO (Effe zero) con quattro o piu' posti ed abbiano un rapporto
tra la potenza espressa in kw e la portata del veicolo espressa in tonnellate
maggiore o uguale a 180, per i quali la tassazione continua ad essere effettuata
in base alla potenza effettiva dei Motori".
241. Le disposizioni del comma 240 hanno effetto a decorrere dal 3 ottobre 2006.
E abrogato il comma 55 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
242. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione
aziendale realizzate attraverso fusione o scissione, effettuate negli anni 2007
e 2008, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e
quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della
imputazione in bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo
non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.
243. Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate ai sensi
dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, negli anni 2007 e
2008, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti
dal soggetto conferitario di cui al comma 242 a titolo di avviamento o beni
strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente
l'importo di 5 milioni di euro.
244. Le disposizioni dei commi 242 e 243 si applicano qualora alle operazioni di
aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno
due anni. Le medesime disposizioni non si applicano qualora le imprese che
partecipano alle predette operazioni facciano parte dello stesso gruppo
societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto
di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
245. Le disposizioni dei commi 242, 243 e 244 si applicano qualora le imprese
interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino o si siano
trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione, nelle
condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui ai commi 242 e 243.
246. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 242 a 245 e'
subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di una istanza
preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 agosto 2000, n. 212, al fine
di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dai commi da 242 a 249.
247. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le
sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte
sui redditi.
248. La societa' risultante dall'aggregazione che nei primi quattro periodi
d'imposta dalla effettuazione dell'operazione pone in essere ulteriori
operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III e IV, del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei
commi da 242 a 249, decade dall'agevolazione, fatta salva l'attivazione della
procedura di cui all'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
249. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica la
decadenza prevista al comma 248, la societa' e' tenuta a liquidare e versare
l'imposta sul reddito delle societa' e l'imposta regionale sulle attivita'
produttive dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta
precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti
fiscalmente ai sensi dei commi 242 e 243. Sulle maggiori imposte liquidate non
sono dovute sanzioni e interessi.
250. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e'
aggiunto il seguente:
"2-ter. Le concessioni di cui al comma 1 sono revocate qualora il concessionario
si renda, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
responsabile di gravi violazioni edilizie, che costituiscono inadempimento agli
obblighi derivanti dalla concessione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296".
251. Il comma 1 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e'
sostituito dal seguente:
"1. I canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalita'
turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei
per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio
marittimo sono determinati nel rispetto dei seguenti criteri:
a) classificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007, delle aree, manufatti,
pertinenze e specchi acquei nelle seguenti categorie:
1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi,
concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;
2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi,
concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica.
L'accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica e' riservato
alle regioni competenti per territorio con proprio provvedimento. Nelle more
dell'emanazione di detto provvedimento la categoria di riferimento e' da
intendersi la B. Una quota pari al 10 per cento delle maggiori entrate annue
rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dall'utilizzo delle aree,
pertinenze e specchi acquei inseriti nella categoria A e' devoluta alle regioni
competenti per territorio;
b) misura del canone annuo determinata come segue:
1) per le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi
acquei, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure unitarie vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano lo
disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1°
gennaio 2007, si applicano i seguenti importi aggiornati degli indici ISTAT
maturati alla stessa data:
1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per la categoria A; euro 0,93 al
metro quadrato per la categoria B;
1.2) area occupata con impianti di facile rimozione: euro 3,10 al metro quadrato
per la categoria A; euro 1,55 al metro quadrato per la categoria B;
1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione: euro 4,13 al metro
quadrato per la categoria A; euro 2,65 al metro quadrato per la categoria B;
1.4) euro 0,72 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o
delimitati da opere che riguardano i porti cosi' come definite dall'articolo 5
del testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro
100 metri dalla costa;
1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;
1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;
1.7) euro 0,21 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi
boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al
numero 1.3);
2) per le concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime si
applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i seguenti criteri:
2.1) per le pertinenze destinate ad attivita' commerciali, terziario-direzionali
e di produzione di beni e servizi, il canone e' determinato moltiplicando la
superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari
minimi e massimi indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona
di riferimento. L'importo ottenuto e' moltiplicato per un coefficiente pari a
6,5. Il canone annuo cosi' determinato e' ulteriormente ridotto delle seguenti
percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di superficie del manufatto:
fino a 200 metri quadrati, O per cento; oltre 200 metri quadrati e fino a 500
metri quadrati, 20 per cento; oltre 500 metri quadrati e fino a 1.000 metri
quadrati, 40 per cento; oltre 1.000 metri quadrati, 60 per cento. Qualora i
valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare non siano disponibili, si fa
riferimento a quelli del piu' vicino comune costiero rispetto al manufatto
nell'ambito territoriale della medesima regione;
2.2) per le aree ricomprese nella concessione, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si
applicano le misure vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23
dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;
a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano quelle di cui alla lettera b),
numero 1);
c) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 50 per cento:
1) in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravita' che comportino una
minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da
parte delle competenti autorita' marittime di zona;
2) nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle societa' sportive
dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive
nazionali con l'esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attivita'
commerciali;
d) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 90 per cento per
le concessioni indicate al secondo comma dell'articolo 39 del codice della
navigazione e all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della
navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328;
e) obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito
accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area
ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione;
f) riduzione, per le imprese turistico-ricettive all'aria aperta, dei valori
inerenti le superfici del 25 per cento".
252. 11 comma 3 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e'
sostituito dal seguente:
"3. Le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), si applicano, a
decorrere dal 1° gennaio 2007, anche alle concessioni dei beni del demanio
marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e
la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto".
253. All'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"4-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 01, comma 2, le
concessioni di cui al presente articolo possono avere durata superiore a sei
anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell'entita' e della
rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di
utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni".
254. Le regioni, nel predisporre i piani di utilizzazione delle aree del demanio
marittimo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sentiti
i comuni interessati, devono altresi' individuare un corretto equilibrio tra le
aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili; devono
inoltre individuare le modalita' e la collocazione dei varchi necessari al fine
di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento
della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di
balneazione.
255. All'articolo 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"1-bis. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime aventi
finalita' turistico-ricreative versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a
decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi dell'articolo 03, comma 1, sono
compensate con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima
disposizione".
256. I commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
il comma 4 dell'articolo 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 449, sono abrogati.
257. Le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e
successive modificazioni, si interpretano nel senso che le utilizzazioni ivi
contemplate fanno riferimento alla mera occupazione di beni demaniali marittimi
e relative pertinenze. Qualora, invece, l'occupazione consista nella
realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto
assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il
suo contenuto e' incompatibile con la destinazione e disciplina del bene
demaniale, l'indennizzo dovuto e' commisurato ai valori di mercato, ferma
restando l'applicazione delle misure sanzionatone vigenti, ivi compreso il
ripristino dello stato dei luoghi.
258. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, il canone annuo per l'uso dei beni del demanio
dovuto dalle societa' di gestione che provvedono alla gestione aeroportuale
totale o parziale, anche in regime precario, e' proporzionalmente incrementato
nella misura utile a determinare un introito diretto per l'erario pari a 3
milioni di euro nel 2007, 9,5 milioni di euro nel 2008 e 10 milioni di euro nel
2009.
259. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e' inserito il
seguente:
"Art. 3-bis. - (Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni
immobili tramite concessione o locazione). - 1. I beni immobili di proprieta'
dello Stato individuati ai sensi dell'articolo 1 possono essere concessi o
locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta
anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite
interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di
nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attivita' economiche o
attivita' di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute
nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' convocare una o piu'
conferenze di servizi o promuovere accordi di programma per sottoporre
all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli immobili di cui al
presente articolo.
3. Agli enti territoriali interessati dal procedimento di cui al comma 2 e'
riconosciuta una somma non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per
cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'articolo 16 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive
modificazioni, per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e
riconversione. Tale importo e' corrisposto dal concessionario all'atto del
rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio.
4. Le concessioni e le locazioni di cui al presente articolo sono assegnate con
procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al
raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque
non eccedente i cinquanta anni.
5. I criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni o delle locazioni
di cui al presente articolo sono contenuti nei bandi predisposti dall'Agenzia
del demanio, prevedendo, in particolare, nel caso di revoca della concessione o
di recesso dal contratto di locazione il riconoscimento all'affidatario di un
indennizzo valutato sulla base del piano economico-finanziario.
6. Per il perseguimento delle finalita' di valorizzazione e utilizzazione a fini
economici dei beni di cui al presente articolo, i beni medesimi possono essere
affidati a terzi ai sensi dell'articolo 143 del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, in quanto compatibile".
260. Allo scopo di devolvere allo Stato i beni vacanti o derivanti da eredita'
giacenti, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno
ed il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, con decreto da emanare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri
per l'acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i
beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato. Al possesso esercitato sugli
immobili vacanti o derivanti da eredita' giacenti si applica la disposizione
dell'articolo 1163 del codice civile sino a quando il terzo esercente attivita'
corrispondente al diritto di proprieta' o ad altro diritto reale non notifichi
all'Agenzia del demanio di essere in possesso del bene vacante o derivante da
eredita' giacenti. Nella comunicazione inoltrata all'Agenzia del demanio gli
immobili sui quali e' esercitato il possesso corrispondente al diritto di
proprieta' o ad altro diritto reale devono essere identificati descrivendone la
consistenza mediante la indicazione dei dati catastali.
261. All'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell' articolo 11,
qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2, secondo periodo, del presente
articolo, la durata delle concessioni o locazioni puo' essere stabilita in anni
cinquanta".
262. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni,
dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:
"15-bis. Per la valorizzazione di cui al comma 15, l'Agenzia del demanio puo'
individuare, d'intesa con gli enti territoriali interessati, una pluralita' di
beni immobili pubblici per i quali e' attivato un processo di valorizzazione
unico, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, che possa
costituire, nell'ambito del contesto economico e sociale di riferimento,
elemento di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo locale. Per il
finanziamento degli studi di fattibilita' dei programmi facenti capo ai
programmi unitari di valorizzazione dei beni demaniali per la promozione e lo
sviluppo dei sistemi locali si provvede a valere sul capitolo relativo alle
somme da attribuire all'Agenzia del demanio per l'acquisto dei beni immobili,
per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei
beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonche' per gli
interventi sugli immobili confiscati alla criminalita' organizzata. E' elemento
prioritario di individuazione, nell'ambito dei predetti programmi unitari, la
suscettivita' di valorizzazione dei beni immobili pubblici mediante concessione
d'uso o locazione, nonche' l'allocazione di funzioni di interesse sociale,
culturale, sportivo, ricreativo, per l'istruzione, la promozione delle attivita'
di solidarieta' e per il sostegno alle politiche per i giovani, nonche' per le
pari opportunita'.
15-ter. Nell'ambito dei processi di razionalizzazione dell'uso degli immobili
pubblici ed al fine di adeguare l'assetto infrastrutturale delle Forze armate
alle esigenze derivanti dall'adozione dello strumento professionale, il
Ministero della difesa puo' individuare beni immobili di proprieta' dello Stato
mantenuti in uso al medesimo Dicastero per finalita' istituzionali, suscettibili
di permuta con gli enti territoriali. Le attivita' e le procedure di permuta
sono effettuate dall'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della
difesa, nel rispetto dei principi generali dell' ordinamento giuridico-contabile".
263. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 13-bis, le parole: "L'Agenzia del demanio, di concerto con la
Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa" sono
sostituite dalle seguenti: "Il Ministero della difesa, con decreti da adottare
d'intesa con l'Agenzia del demanio"; le parole: "da inserire in programmi di
dismissione per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni" sono sostituite dalle
seguenti: "da consegnare all'Agenzia del demanio per essere inseriti in
programmi di dismissione e valorizzazione ai sensi delle norme vigenti in
materia"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Relativamente a tali
programmi che interessino Enti locali, si procede mediante accordi di programma
ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 34 del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nell'ambito degli accordi
di programma puo' essere previsto il riconoscimento in favore degli Enti locali
di una quota del maggior valore degli immobili determinato per effetto delle
valorizzazioni assentite.";
b) al comma 13-ter, le parole da: "il Ministero" fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: "con decreti adottati ai sensi del medesimo comma
13-bis sono individuati: a) entro il 28 febbraio 2007, beni immobili, per un
valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da consegnare all'Agenzia del
demanio entro il 30 giugno 2007; b) entro il 31 luglio 2007, beni immobili, per
un valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da consegnare all'Agenzia
del demanio entro il 31 dicembre 2007. Con le modalita' indicate nel primo
periodo e per le medesime finalita', nell'anno 2008 sono individuati, entro il
28 febbraio ed entro il 31 luglio, beni immobili per un valore pari a
complessivi 2.000 milioni di euro";
c) i commi 13-quinquies e 13-sexies sono abrogati.
264. Il comma 482 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e'
abrogato.
265. All'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 6-ter e'
inserito il seguente:
"6-quater. Sui beni immobili non piu' strumentali alla gestione caratteristica
dell'impresa ferroviaria, di proprieta' di Ferrovie dello Stato spa o delle
societa' dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, che siano
ubicati in aree naturali protette e in territori sottoposti a vincolo
paesaggistico, in caso di alienazione degli stessi e' riconosciuto il diritto di
prelazione degli enti locali e degli altri soggetti pubblici gestori delle aree
protette. I vincoli di destinazione urbanistica degli immobili e quelli
peculiari relativi alla loro finalita' di utilita' pubblica sono parametri di
valutazione per la stima del valore di vendita".
266. All' articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita' dalla seguente:
"a) sono ammessi in deduzione:
1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul
lavoro;
2) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le
banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese
operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei
trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della
raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento
rifiuti, un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore
dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta;
3) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le
banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese
operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei
trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della
raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento
rifiuti, un importo fino a 10.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore
dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
tale deduzione e' alternativa a quella di cui al numero 2), e puo' essere fruita
nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola de minimis di
cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e
successive modificazioni;
4) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le
banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese
operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei
trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della
raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento
rifiuti, i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori
dipendenti a tempo indeterminato;
5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale
assunto con contratti di formazione e lavoro, nonche', per i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), i costi sostenuti per il personale
addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale
sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi
comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di effettivita'
degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in
mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi
dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti
commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13,
comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal
responsabile del centro di assistenza fiscale";
b) al comma 4-bis.1, dopo le parole: "pari a euro 2.000" sono inserite le
seguenti: ", su base annua," e le parole da: "; la deduzione" fino a: "di cui
all'articolo 10, comma 2" sono soppresse;
c) al comma 4-bis.2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le deduzioni di
cui ai commi 1, lettera a), numeri 2) e 3), e 4-bis.1 sono ragguagliate ai
giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta nel caso
di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale, nei diversi tipi e
modalita' di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61,
e successive modificazioni, ivi compreso il lavoro a tempo parziale di tipo
verticale e di tipo misto, sono ridotte in misura proporzionale; per i soggetti
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), le medesime deduzioni spettano solo
in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attivita' commerciali e,
in caso di dipendenti impiegati anche nelle attivita' istituzionali, l'importo
e' ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2";
d) al comma 4-ter, le parole: "la deduzione di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1"
sono sostituite dalle seguenti: "le deduzioni indicate nel presente articolo";
e) dopo il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti:
"4-sexies. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di
lavoratore svantaggiato di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 della
Commissione, del 5 dicembre 2002, in materia di aiuti di Stato a favore dell'
occupazione, in alternativa a quanto previsto dal comma 4-quinquies, l'importo
deducibile e', rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque nelle
suddette aree, ma in questo caso l'intera maggiorazione spetta nei limiti di
intensita' nonche' alle condizioni previsti dal predetto regolamento sui regimi
di aiuto a favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati.
4-septies. Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai
precedenti commi 1, 4-bis.1 e 4-quater, non puo' comunque eccedere il limite
massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico
del datore di lavoro e 1' applicazione delle disposizioni di cui al comma 1,
lettera a), numeri 2), 3) e 4), e' alternativa alla fruizione delle disposizioni
di cui ai commi 1, lettera a), numero 5), 4-bis.1, 4-quater, 4-quinquies e
4-sexies".
267. Le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 4),
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal
comma 266, spettano, subordinatamente all' autorizzazione delle competenti
autorita' europee, a decorrere dal mese di febbraio 2007 nella misura del 50 per
cento e per il loro intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio,
con conseguente ragguaglio ad anno di quella prevista dal citato numero 2).
268. La deduzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal
comma 266, spetta in misura ridotta alla meta' a decorrere dal mese di febbraio
2007 e per l'intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio, con
conseguente ragguaglio ad anno.
269. Nella determinazione dell'acconto dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive relativa al periodo d'imposta in corso al 1° febbraio 2007, puo'
assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe
determinata applicando in tale periodo le disposizioni dei commi 266, 267 e 268.
Agli stessi effetti, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1°
febbraio 2007, puo' assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore
imposta che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 266
senza tenere conto delle limitazioni previste dai commi 267 e 268.
270. Al fine di garantire alle regioni che sottoscrivono gli accordi di cui al
comma 796, lettera b), un ammontare di risorse equivalente a quello che
deriverebbe dall'incremento automatico dell'aliquota dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, applicata alla base imponibile che si sarebbe
determinata in assenza delle disposizioni introdotte dai commi da 266 a 269, e'
ad esse riconosciuto, con riferimento alle esigenze finanziarie degli esercizi
2007, 2008 e 2009, un trasferimento pari a 89,81 milioni di euro per l'anno
2007, a 179 milioni di euro per l'anno 2008 e a 191,94 milioni di euro per
l'anno 2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le somme di
cui al periodo precedente sono ripartite in proporzione al minor gettito
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di ciascuna regione.
271. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi
indicati nel comma 273, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree
delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo
e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3,
lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunita' europea, a decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino
alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, e'
attribuito un credito d'imposta secondo le modalita' di cui ai commi da 272 a
279.
272. Il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura massima consentita in
applicazione delle intensita' di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti
a finalita' regionale per il periodo 2007-2013 e non e' cumulabile con il
sostegno de minimis ne' con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i
medesimi costi ammissibili.
273. Ai fini del comma 271, si considerano agevolabili le acquisizioni, anche
mediante contratti di locazione finanziaria, di:
a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature
varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo
comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a
strutture produttive gia' esistenti o che vengono impiantate nelle aree
territoriali di cui al comma 271;
b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali
dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;
c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per
la parte in cui sono utilizzati per l'attivita' svolta nell'unita' produttiva;
per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli
investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del
complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta.
274. Il credito d'imposta e' commisurato alla quota del costo complessivo dei
beni indicati nel comma 273 eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo
d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa
struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano
oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro
entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di
locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto
dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.
275. L'agevolazione di cui al comma 271 non si applica ai soggetti che operano
nei settori dell'industria siderurgica e delle fibre sintetiche, come definiti
rispettivamente agli allegati I e II agli Orientamenti in materia di aiuti di
Stato a finalita' regionale 2007-2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea C 54 del 4 marzo 2006, nonche' ai settori della pesca,
dell'industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo. Il credito
d'imposta a favore di imprese o attivita' che riguardano prodotti o appartengono
ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la
disciplina multisettoriale dei grandi progetti, e' riconosciuto nel rispetto
delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline
dell'Unione europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della Commissione
europea.
276. Il credito d'imposta e' determinato con riguardo ai nuovi investimenti
eseguiti in ciascun periodo d'imposta e deve essere indicato nella relativa
dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito ne'
della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e'
utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale
eccedenza e' utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal
sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito e'
concesso.
277. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il
secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o
ultimazione, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo dagli investimenti
agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo
d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono
dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalita' estranee all'esercizio
dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno
dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo
dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo
d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni
della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta e'
rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati
per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti
in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano
anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente
utilizzato che deriva dall'applicazione del presente comma e' versato entro il
termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo
d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
278. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni
per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta
applicazione dei commi da 271 a 277. Tali verifiche, da effettuare dopo almeno
dodici mesi dall'attribuzione del credito d'imposta, sono, altresi', finalizzate
alla valutazione della qualita' degli investimenti effettuati, anche al fine di
valutare l'opportunita' di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi
analoga finalita'.
279. L'efficacia dei commi da 271 a 278 e' subordinata, ai sensi dell'articolo
88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea,
all'autorizzazione della Commissione europea.
280. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del
31 dicembre 2009, alle imprese e' attribuito un credito d'imposta nella misura
del 10 per cento dei costi sostenuti per attivita' di ricerca industriale e di
sviluppo precompetitivo, in conformita' alla vigente disciplina comunitaria
degli aiuti di Stato in materia, secondo le modalita' dei commi da 281 a 285. La
misura del 10 per cento e' elevata al 15 per cento qualora i costi di ricerca e
sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con universita' ed enti pubblici
di ricerca.
281. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in
ogni caso, superare l'importo di 15 milioni di euro per ciascun periodo
d'imposta.
282. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei
redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile ai fini dei versamenti
delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 280 sono state
sostenute; l'eventuale eccedenza e' utilizzabile in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione
della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al
quale il credito e' concesso.
283. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli obblighi di
comunicazione a carico delle imprese per quanto attiene alla definizione delle
attivita' di ricerca e sviluppo agevolabili e le modalita' di verifica ed
accertamento della effettivita' delle spese sostenute e coerenza delle stesse
con la disciplina comunitaria di cui al comma 280.
284. L'efficacia dei commi da 280 a 283 e' subordinata,' ai sensi dell'articolo
88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea,
all'autorizzazione della Commissione europea.
285. Entro il 31 dicembre 2007 il Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha facolta' di bandire, nei
limiti di una corretta ed equilibrata distribuzione territoriale, una o piu'
nuove gare, per un massimo di ulteriori 1.000 agenzie, alle medesime condizioni
previste dai bandi di gara pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 199
del 28 agosto 2006.
286. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il 20 per cento
delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma precedente
e' destinato ad un Fondo finalizzato ad interventi a favore del personale
dell'amministrazione finanziaria impegnato nel contrasto dell'evasione fiscale.
Con lo stesso decreto il medesimo Fondo e' ripartito tra le competenti unita'
previsionali di base dello stato di previsione del predetto Ministero.
287. Le piccole e medie imprese di produzioni musicali possono beneficiare di un
credito d'imposta a titolo di spesa di produzione, di sviluppo, di
digitalizzazione e di promozione di registrazioni fonografiche o videografiche
musicali per opere prime o seconde di artisti emergenti.
288. Possono accedere al credito d'imposta di cui al comma 287 fermo restando il
rispetto dei limiti della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n.
69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, solo le imprese che abbiano un
fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 15 milioni di euro
e che non siano possedute, direttamente o indirettamente, da un editore di
servizi radiotelevisivi.
289. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 alle imprese agricole e agroalimentari
soggette al regime obbligatorio di certificazione e controllo della qualita' ai
sensi del regolamento (CEE) n. 2092/1991, del Consiglio, del 24 giugno 1991, e
del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, anche se
riunite in consorzi o costituite in forma cooperativa, e' concesso un credito
d'imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini
dell'ottenimento dei previsti certificati e delle relative attestazioni di
conformita'. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono
stabilite, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di
Stato, le modalita' per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma,
entro un limite di spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009.
290. Nelle more degli accordi internazionali in sede di Organizzazione mondiale
del commercio, sono ammessi al credito di imposta di cui al comma precedente gli
oneri sostenuti dalle imprese agricole ed agroalimentari, anche se riunite in
consorzi o costituite in forma cooperativa, per la registrazione nei Paesi
extracomunitari delle denominazioni protette ai sensi del regolamento (CE) n.
510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006.
291. Nell'articolo 32-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "La prima rata
e' versata entro il 27 dicembre 2006." sono soppresse.
292. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'applicazione delle norme,
oggetto di mancata conversione, di cui all'articolo 35, commi 8, lettera a), e
10, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, concernenti l'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta di registro alle cessioni e alle
locazioni, anche finanziarie, di immobili. Tuttavia, il cedente o locatore puo'
optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi
dell'articolo 10, numeri 8) ed 8-ter), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in presenza dei presupposti ivi previsti. In
caso di opzione l'imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali sono
dovute sulla base delle regole di cui all'articolo 35, commi 10 e 10-bis, del
decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248. Il cedente o locatore che intende esercitare l'opzione per
ipotesi diverse da quelle disciplinate dall'articolo 35, comma 10-quinquies, del
citato decreto-legge, ne da' comunicazione nella dichiarazione annuale relativa
all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno 2006. Per le cessioni
l'eventuale eccedenza dell'imposta di registro conseguente all'effettuazione
dell'opzione e' compensata con i maggiori importi dovuti ai fini delle imposte
ipotecarie e catastali, fermo restando la possibilita' di chiedere il rimborso
per gli importi che non trovano capienza in tale compensazione.
293. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 14 e' inserito
il seguente:
"14-bis. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 40 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente la adozione di regolamenti
ministeriali nella materia ivi indicata. I regolamenti previsti dal citato
articolo 40 del decreto legislativo n. 241 del 1997 possono comunque essere
adottati qualora disposizioni legislative successive a quelle contenute dal
presente decreto regolino la materia, a meno che la legge successiva non lo
escluda espressamente".
294. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 23, e'
inserito il seguente:
"23-bis. Agli agenti della riscossione non si applicano l'articolo 2, comma 4,
del regolamento approvato con decreto del Ministro delle fmanze 11 settembre
2000, n. 289, e le disposizioni di tale regolamento relative all'esercizio di
influenza dominante su altri agenti della riscossione, nonche' al divieto, per i
legali rappresentanti, gli amministratori e i sindaci, di essere pubblici
dipendenti ovvero coniugi, parenti ed affini entro il secondo grado di pubblici
dipendenti".
295. Alle Agenzie fiscali continuano ad applicarsi le disposizioni riguardanti
le amministrazioni dello Stato di cui ai decreti del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 641, 26 ottobre 1972, n. 642 e 26 aprile 1986, n. 131.
296. Per l'anno 2007, ai docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado,
anche non di ruolo con incarico annuale, nonche' al personale docente presso le
universita' statali ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella
misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente
rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per
l'acquisto di un solo personal computer nuovo di fabbrica.
297. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro dell'universita' e della ricerca, sono stabilite le modalita' di
attuazione delle disposizioni di cui al comma 296.
298. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro, per l'anno 2007,
destinato all'erogazione di contributi ai collaboratori coordinati e
continuativi, compresi i collaboratori a progetto, per le spese documentate
sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'acquisto di un personal computer nuovo
di fabbrica. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto,
definisce modalita', limiti e criteri per l'attribuzione dei contributi di cui
al presente comma, ivi comprese le procedure per assicurare il rispetto dei
limiti di stanziamento di cui al periodo precedente.
299. All'articolo 67 del testo' unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera m), sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole: "compensi erogati" sono inserite le
seguenti: "ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di
natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che
perseguono finalita' dilettantistiche, e quelli erogati";
b) al secondo periodo sono soppresse le seguenti parole: "e di cori, bande e
filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici".
300. Per contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al
n. 119) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi i contratti di scrittura
connessi con gli spettacoli individuati al n. 123) della stessa Tabella A, parte
III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
301. All'articolo 110, comma 11, del testo unico delle imposte sui redditi, 'di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Le spese e gli altri
componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente
indicati nella dichiarazione dei redditi.";
b) l'ultimo periodo e' soppresso.
302. All'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il
comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Quando l'omissione o incompletezza riguarda l'indicazione delle spese e
degli altri componenti negativi di cui all'articolo 110, comma 11, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica una sanzione amministrativa pari
al 10 per cento dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi
non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500 ed un
massimo di euro 50.000".
303. La disposizione del comma 302 si applica anche per le violazioni commesse
prima della data di entrata in vigore della presente legge, sempre che il
contribuente fornisca la prova di cui all'articolo 110, comma 11, primo periodo,
del citato testo unico delle imposte sui redditi. Resta ferma in tal caso
l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
304. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: ", a somministrazioni di alimenti
e bevande, con esclusione" sono sostituite dalle seguenti: "e a somministrazioni
di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a
convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi,".
305. Per l'anno 2007 le detrazioni di cui al comma 304 spettano nella misura del
50 per cento.
306. Nell'articolo 36, comma 15, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole:
"edilizia residenziale convenzionata pubblica" sono sostituite dalle seguenti:
"edilizia residenziale convenzionata". La disposizione recata dal periodo
precedente ha effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private
autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
307. Per la uniforme e corretta applicazione delle norme di cui all'articolo 54,
terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, all'articolo 39, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 52 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono individuati periodicamente i criteri utili per la
determinazione del valore normale dei fabbricati ai sensi dell'articolo 14 del
citato decreto n. 633 del 1972, dell'articolo 9, comma 3, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e dell'articolo 51, comma 3, del citato decreto n. 131
del 1986.
308. Nell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: "di cui alle lettere a) e b)" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui alle lettere a), b) ed e)";
b) dopo l'ultimo comma, e' aggiunto il seguente:
"Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, anche
progressivamente, in relazione all'attivita' esercitata ed alle tipologie di
operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di
cui al primo e al secondo comma sono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi
dalla richiesta".
309. All'articolo 1, comma 497, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e successive modificazioni, le parole: "per le sole cessioni fra persone
fisiche" sono sostituite dalle seguenti: "e fatta salva l'applicazione
dell'articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le sole cessioni nei
confronti di persone fisiche".
310. Nell'articolo 1, comma 496, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e successive modificazioni, le parole: "e di terreni suscettibili di
utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento
della cessione," sono soppresse.
311. Al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Con regolamento del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' e autonomie
locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attivita' per le
quali l'imposta e' dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati.";
b) nel secondo periodo, le parole: "di cui al periodo precedente", sono
sostituite dalle seguenti: "di cui al primo periodo del presente comma".
312. All'articolo 10, primo comma, numero 27-ter), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la
parola: "devianza," sono inserite le seguenti: "di persone migranti, senza fissa
dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a
scopo sessuale e lavorativo,".
313. Nell'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), primo periodo, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: "previste dal
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124" sono aggiunte le seguenti: ",
nonche' quelli versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli
Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro
delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del
19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione
dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996,
n. 239".
314. Il comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, e' sostituito dal seguente:
"2. La lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e' sostituita dalla seguente:
"e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti
previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime condizioni ed entro
gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche
complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati
aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista
di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni,
emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239"".
315. All'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull'istituzione e
disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel primo periodo del comma 1, le parole: "situati negli Stati membri
dell'Unione europea, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono
collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 10-bis," sono
sostituite dalle seguenti: "conformi alle direttive comunitarie situati negli
Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro
delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del
19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione
dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996,
n. 239, e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi
dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58,";
b) al comma 9, le parole: "situati negli Stati membri della Comunita' economica
europea e conformi alle direttive comunitarie" sono sostituite dalle seguenti:
"conformi alle direttive comunitarie situati negli Stati membri dell'Unione
europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che
sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4
settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre
1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma
4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239".
316. Il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente:
"Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da societa' o
enti, diversi dalle banche, il cui capitale e' rappresentato da azioni non
negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e
degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive
modificazioni, emanato in attuazione dell' articolo 11, comma 4, lettera c), del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, ovvero da quote, l'aliquota del
12,50 per cento si applica a condizione che, al momento di emissione, il tasso
di rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di
riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati
regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui
al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive
modificazioni, o collegati mediante offerta al pubblico ai sensi della
disciplina vigente al momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento
aumentato di due terzi, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai
precedenti".
317. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e
successive modificazioni, le parole: "in mercati regolamentati italiani" sono
sostituite dalle seguenti: "in mercati regolamentati degli Stati membri
dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico
europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle
finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19
settembre 1996, e successive modificazioni".
318. All'articolo 54, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, dopo le parole: "ridotto del 25 per cento a titolo di
deduzione forfettaria delle spese" sono inserite le seguenti: ", ovvero del 40
per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di eta' inferiore a
35 anni".
319. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera i-quater) sono aggiunte le seguenti:
"i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per
l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di eta' compresa tra 5 e 18
anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti
sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle
caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, e le attivita' sportive;
i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o
rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive
modificazioni, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una
universita' ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da
quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per
unita' immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede 1' universita' o
in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro;
i-septies) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per
gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel
compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non
supera 40.000 euro";
b) al comma 2, primo periodo, le parole: "e) e f)" sono sostituite dalle
seguenti: "e), f), i-quinquies) e i-sexies)"; nel secondo periodo del medesimo
comma le parole: "dal comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 2" ed
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le spese di cui alla lettera
i-septies) del citato comma 1, la detrazione spetta, alle condizioni ivi
stabilite, anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo
12 ancorche' non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo
articolo".
320. All'articolo 1-bis, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, il
secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Tale misura si applica anche alle
assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni
causati dalla loro circolazione".
321. A decorrere dai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007, la tabella di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1997, e'
sostituita dalla Tabella 2 annessa alla presente legge. Gli incrementi
percentuali approvati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di
Bolzano prima della data di entrata in vigore della presente legge vengono
ricalcolati sugli importi della citata Tabella 2. I trasferimenti erariali in
favore delle regioni o delle province autonome di cui al periodo precedente sono
ridotti in misura pari al maggior gettito derivante ad esse dal presente comma.
322. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie
delle maggiori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme del comma 321
e sono definiti i criteri e le modalita' per la corrispondente riduzione dei
trasferimenti dello Stato alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano.
323. Le disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonche' quelle
dell'articolo 1 del decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 marzo 2003, n. 39, si interpretano nel senso che
le esenzioni ivi previste si applicano esclusivamente agli atti di acquisto di
autoveicoli le cui richieste di iscrizione al pubblico registro automobilistico
siano state presentate entro i sessanta giorni successivi alla data di acquisto,
ai sensi degli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
324. Al comma 72 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Le disposizioni della lettera
a) del comma 71 hanno effetto a partire dal periodo di imposta successivo a
quello di entrata in vigore del presente decreto. Le altre disposizioni del
medesimo comma 71, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, hanno
effetto a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto.";
b) nel terzo periodo, dopo le parole: "legge 23 agosto 1988, n. 400,", sono
inserite le seguenti: "sentite le Commissioni parlamentari competenti";
c) nel quarto periodo, dopo le parole: "La modifica e' effettuata," sono
inserite le seguenti: "prioritariamente con riferimento alle disposizioni in
materia di reddito di lavoro dipendente di cui alla lettera a) del comma 71,".
325. All'articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera f-quater) e' aggiunta la seguente:
"f-quinquies) le prestazioni di intermediazione, relative ad operazioni diverse
da quelle di cui alla lettera d) del presente comma e da quelle di cui
all'articolo 40, commi 5 e 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si
considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le operazioni oggetto
dell'intermediazione si considerano ivi effettuate, a meno che non siano
commesse da soggetto passivo in un altro Stato membro dell'Unione europea; le
suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello
Stato se il committente delle stesse e' ivi soggetto passivo d'imposta".
326. All'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le percentuali di cui alle lettere a) e
c) sono ridotte rispettivamente all'1 per cento e al 10 per cento per i beni
situati in comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti".
327. Il comma 37 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' sostituito
dal seguente:
"37. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35 decorre dalla
data progressivamente individuata, per singole categorie di contribuenti, con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 1°
giugno 2008".
328. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 37 sono inseriti
i seguenti:
"37-bis. Gli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio
1983, n. 18, immessi sul mercato a decorrere dal 1° gennaio 2008 devono essere
idonei alla trasmissione telematica prevista dai commi 33 e seguenti. Per detti
apparecchi e' consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione
nell'esercizio in cui sono state sostenute, anche in deroga a quanto stabilito
dall'articolo 102, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni. Gli apparecchi misuratori di cui al presente comma non sono
soggetti alla verificazione periodica di cui al provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2003. I soggetti che effettuano la
trasmissione telematica emettono scontrino non avente valenza fiscale, secondo
le modalita' stabilite con il regolamento di cui al comma 37-ter.
37-ter. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione sono emanate disposizioni atte a disciplinare le
modalita' di rilascio delle certificazioni dei corrispettivi, non aventi valore
fiscale, in correlazione alla trasmissione, in via telematica, dei corrispettivi
medesimi".
329. L'aliquota di accisa sul metano usato per autotrazione di cui all'allegato
I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e'
ridotta a euro 0,00291 per metro cubo di prodotto.
330. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al numero 8) dopo le parole: "escluse le locazioni di" sono inserite le
seguenti: "fabbricati abitativi effettuate in attuazione di piani di edilizia
abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno
realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere
c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data
di ultimazione della costruzione o dell'intervento e a condizione che il
contratto abbia durata non inferiore a quattro anni, e le locazioni di";
b) al numero 8-bis), le parole da: ", entro quattro anni" fino alla fine del
numero sono sostituite dalle seguenti: "dalle imprese costruttrici degli stessi
o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della
legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data di ultimazione della
costruzione o dell'intervento o anche successivamente nel caso in cui entro tale
termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro
anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata".
331. Il numero 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
si interpreta nel senso che sono ricomprese anche le prestazioni di cui ai
numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10 del predetto decreto rese
in favore dei soggetti indicati nel medesimo numero 41-bis) da cooperative e
loro consorzi sia direttamente sia in esecuzione di contratti di appalto e di
convenzioni in genere. Resta salva la facolta' per le cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare per la previsione di cui
all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Nella
tabella A, parte III, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il
seguente numero:
"127-duodevicies) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in
esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li
hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui
all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978,
n. 457".
332. All'articolo 6, comma 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo la
lettera c) e' aggiunta la seguente:
"c-bis) a societa' che svolgono operazioni relative alla riscossione dei tributi
da altra societa' controllata, controllante o controllata dalla stessa
controllante, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice
civile".
333. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
dopo le parole: "ai centri" sono inserite le seguenti: "e, a decorrere dall'anno
2006, agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 78 del decreto
legislativo 28 giugno 2005, n. 139, e nell'albo dei consulenti del lavoro di cui
alla legge 11 gennaio 1979, n. 12,"
334. All'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, alinea, le parole: "e le minusvalenze" e "gli immobili e"
sono soppresse e, dopo le parole: "o da collezione", sono inserite le seguenti:
"di cui al comma 5";
b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
"1-bis.l. Le minusvalenze dei beni strumentali di cui al comma 1-bis sono
deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma
1-bis";
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione,
esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5,
sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle
risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per
categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze. E tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo d'imposta in
cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui
costo unitario non sia superiore a curo 516,4. La deduzione dei canoni di
locazione finanziaria di beni strumentali e' ammessa a condizione che la durata
del contratto non sia inferiore alla meta' del periodo di ammortamento
corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto e comunque con un
minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni
immobili. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dei beni
immobili strumentali, si applica l'articolo 36, commi 7 e 7-bis, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b),
la deducibilita' dei canoni di locazione finanziaria e' ammessa a condizione che
la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento
corrispondente al coefficiente stabilito a norma del primo periodo. I canoni di
locazione finanziaria dei beni strumentali sono deducibili nel periodo d'imposta
in cui maturano. Le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e
alla manutenzione di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni,
che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei
beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, nel periodo d'imposta di
sostenimento, nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni
materiali ammortizzabili, quale risulta all'inizio del periodo d'imposta dal
registro di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; l'eccedenza e' deducibile in
quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi";
d) al comma 3, i periodi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti: "Per gli
immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non
disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente
all'esercizio dell' arte o professione, e' deducibile una somma pari al 50 per
cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione,
anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone. Nella
stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili
nonche' quelle relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione
degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche non sono imputabili
ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono".
335. Le disposizioni introdotte dal comma 334 in materia di deduzione dell'
ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali
per l'esercizio dell'arte o della professione si applicano agli immobili
acquistati nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 e ai contratti di
locazione finanziaria stipulati nel medesimo periodo; tuttavia, per i periodi
d'imposta 2007, 2008 e 2009, gli importi deducibili sono ridotti a un terzo.
336. All'articolo 3, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, dopo la lettera d-bis) e' aggiunta la seguente:
"d-ter) le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a
cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali".
337. Fino al 31 dicembre 2006 le comunicazioni previste dall' articolo 8, comma
4-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, come modificato dall'articolo 37, comma 8, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, si considerano validamente effettuate anche se il
contribuente, invece di indicare il codice fiscale dei soggetti titolari di
partita IVA da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini
dell'applicazione dell'IVA, abbia indicato il numero di partita IVA dei predetti
soggetti.
338. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e
successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2007".
339. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 34 e' sostituito dal seguente:
"34. In sede di prima applicazione del comma 33, l'aggiornamento della banca
dati catastale avviene sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui
al comma 33, presentate dai soggetti interessati nell'anno 2006 e messe a
disposizione della Agenzia del territorio dall'AGEA. L'Agenzia del territorio
provvede ad inserire in atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto
delle variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni contenute
nelle suddette dichiarazioni. In deroga alle vigenti disposizioni ed in
particolare all'articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342,
l'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e
provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione
del comunicato, presso i Comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e
sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di
aggiornamento; i ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei
redditi possono essere proposti entro il termine di sessanta giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo al
completamento delle operazioni di aggiornamento catastale per gli immobili
interessati; i nuovi redditi cosi' attribuiti producono effetti fiscali dal 10
gennaio 2006. In tale caso non sono dovute le sanzioni previste dall'articolo 3
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.";
b) il comma 36 e' sostituito dal seguente:
"36. L'Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite
dall'AGEA e delle verifiche, amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo
sul terreno, dalla stessa effettuate nell'ambito dei propri compiti
istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali
siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralita' ai fini
fiscali, nonche' quelli che non risultano dichiarati al catasto. L'Agenzia del
territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
rende nota la disponibilita', per ciascun comune, dell'elenco degli immobili
individuati ai sensi del periodo precedente, comprensivo, qualora accertata,
della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto,
e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione
del comunicato, presso i comuni interessati e tramite gli uffici provinciali e
sul proprio sito internet, il predetto elenco, con valore di richiesta, per i
titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento
catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 19 aprile 1994, n. 701. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta
entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al
periodo precedente, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio
provvedono con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto
attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in
conformita' al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19
aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali
dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti
disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui
riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza
di tale indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione del comunicato di
cui al secondo periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del
territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono stabilite modalita' tecniche ed operative per
l'attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni
previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive
modificazioni".
340. Per favorire lo sviluppo economico e sociale, anche tramite interventi di
recupero urbano, di aree e quartieri degradati nelle citta' del Mezzogiorno,
identificati quali zone franche urbane, con particolare riguardo al centro
storico di Napoli, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Fondo provvede al cofinanziamento di
programmi regionali di intervento nelle predette aree.
341. Le aree di cui al comma 340 devono essere caratterizzate da fenomeni di
particolare degrado ed esclusione sociale e le agevolazioni concedibili per
effetto dei programmi e delle riduzioni di cui al comma 340 sono disciplinate in
conformita' e nei limiti previsti dagli Orientamenti in materia di aiuti di
Stato a finalita' regionale 2007-2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea C 54 del 4 marzo 2006, per quanto riguarda in particolare
quelli riferiti al sostegno delle piccole imprese di nuova costituzione.
342. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, formulata sentite le regioni
interessate, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle
risorse e l'identificazione, la perimetrazione e la selezione delle zone franche
urbane sulla base di parametri socio-economici. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definite le modalita' e le procedure per la concessione del cofinanziamento
in favore dei programmi regionali e sono individuate le eventuali riduzioni di
cui al comma 340 concedibili, secondo le modalita' previste dal medesimo
decreto, nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate.
343. Il Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo economico,
anche in coordinamento con i nuclei di valutazione delle regioni interessate,
provvede al monitoraggio ed alla valutazione di efficacia degli interventi e
presenta a tal fine al CIPE una relazione annuale sugli esiti delle predette
attivita'.
344. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad
interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono
un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione
invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati
nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55
per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore
massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di
pari importo.
345. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad
interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita'
immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache
orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una
detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi
rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di
60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che
siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della
Tabella 3 allegata alla presente legge.
346. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative
all' installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi
domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in
piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e
universita', spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55
per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore
massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di
pari importo.
347. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di
distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55
per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fmo a un valore
massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di
pari importo.
348. La detrazione fiscale di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 e' concessa con
le modalita' di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione previste dal
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n.
41, e successive modificazioni, sempreche' siano rispettate le seguenti
ulteriori condizioni:
a) la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti e' asseverata da un
tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione;
b) il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell'edificio, di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora
introdotta dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un
"attestato di qualificazione energetica", predisposto ed asseverato da un
professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia
primaria di calcolo, o dell'unita' immobiliare ed i corrispondenti valori
massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o,
ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova
costruzione. L'attestato di qualificazione energetica comprende anche
l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche
dell'edificio o dell'unita' immobiliare, a seguito della loro eventuale
realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l'attestato
di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili.
349. Ai fini di quanto disposto dai commi da 344 a 350 si applicano le
definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono dettate le
disposizioni attuative di quanto disposto ai commi 344, 345, 346 e 347.
350. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di
costruire, deve essere prevista l'installazione dei pannelli fotovoltaici per la
produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo
tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna
unita' abitativa".
351. Gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di
edifici, di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi, con data di
inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi,
che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per
metro quadrato di superficie utile dell'edificio inferiore di almeno il 50 per
cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1,
annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonche' del fabbisogno di
energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione, hanno diritto a un
contributo pari al 55 per cento degli extra costi sostenuti per conseguire il
predetto valore limite di fabbisogno di energia, incluse le maggiori spese di
progettazione.
352. Per l'attuazione del comma 351 e' costituito un Fondo di 15 milioni di euro
per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sono fissate le condizioni e le modalita' per l'accesso e
l'erogazione dell'incentivo, nonche' i valori limite relativi al fabbisogno di
energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione.
353. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per la
sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi
apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ spetta una detrazione
dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a
carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro
per ciascun apparecchio, in un'unica rata.
354. Ai soggetti esercenti attivita' d'impresa rientrante nel settore del
commercio che effettuano interventi di efficienza energetica per l'illuminazione
nei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006,
spetta una ulteriore deduzione dal reddito d'impresa pari al 36 per cento dei
costi sostenuti nei seguenti casi:
a) sostituzione, negli ambienti interni, di apparecchi illuminanti con altri ad
alta efficienza energetica, maggiore o uguale al 60 per cento;
b) sostituzione, negli ambienti interni, di lampade ad incandescenza con lampade
fluorescenti di classe A purche' alloggiate in apparecchi illuminanti ad alto
rendimento ottico, maggiore o uguale al 60 per cento;
c) sostituzione, negli ambienti esterni, di apparecchi illuminanti dotati di
lampade a vapori di mercurio con apparecchi illuminanti ad alto rendimento
ottico, maggiore o uguale all'80 per cento, dotati di lampade a vapori di sodio
ad alta o bassa pressione o di lampade a ioduri metallici;
d) azione o integrazione, in ambienti interni o esterni, di regolatori del
flusso luminoso.
355. Nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito
per il secondo e il terzo periodo d'imposta successivi a quello in corso al 31
dicembre 2006, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si
sarebbe determinata senza tenere conto delle disposizioni del comma 354.
356. All'onere di cui ai commi 354 e 355, pari a 11 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al
comma 362.
357. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco apparecchi televisivi in vista
della migrazione della televisione analogica alla televisione digitale, agli
utenti del servizio di radiodiffusione che dimostrino di essere in regola, per
l'anno 2007, con il pagamento del canone di abbonamento di cui al regio
decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n.
880, spetta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, una
detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento delle spese
sostenute entro il 31 dicembre 2007 ed effettivamente rimaste a carico, fino ad
un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per l'acquisto di un apparecchio
televisivo dotato anche di sintonizzatore digitale integrato. In deroga
all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nella determinazione
dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per
il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge, si assume, quale imposta del periodo d'imposta precedente,
quella che si sarebbe determinata senza tenere conto delle disposizioni del
primo periodo del presente comma.
358. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per
l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza
elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, nonche' per la sostituzione di motori
esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5
e 90 kW, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per
cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo
della detrazione di 1.500 euro per motore, in un'unica rata.
359. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per
l'acquisto e 356. l'installazione di variatori di velocita' (inverter) su
impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW spetta una detrazione
dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a
carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 1.500 euro
per intervento, in un'unica rata.
360. Entro il 28 febbraio 2007, con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
definite le caratteristiche cui devono rispondere i motori ad elevata efficienza
e i variatori di velocita' (inverter) di cui ai commi 358 e 359, i tetti di
spesa massima in funzione della potenza dei motori e dei variatori di velocita'
(inverter) di cui ai medesimi commi, nonche' le modalita' per l'applicazione di
quanto disposto ai commi 357, 358 e 359 e per la verifica del rispetto delle
disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite.
361. Entro il 28 febbraio 2007, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le
caratteristiche a cui devono rispondere gli apparecchi televisivi di cui al
comma 357 al fine di garantire il rispetto del principio di neutralita'
tecnologica e la compatibilita' con le piattaforme trasmissive esistenti,
nonche' le modalita' per l'applicazione di quanto disposto al medesimo comma
357.
362. Il maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul
valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera,
in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto
al valore di riferimento previsto nel Documento di programmazione
economico-finanziaria per gli anni 2007-2011, e' destinato, nel limite di 100
milioni di euro annui, alla costituzione di un apposito Fondo da utilizzare a
copertura di interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della
fornitura energetica per finalita' sociali.
363. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e'
istituito il Fondo di cui al comma 362 che, per il triennio 2007-2009, ha una
dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui.
364. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le condizioni, le
modalita' e i termini per l'utilizzo della dotazione del Fondo di cui al comma
362, da destinare al finanziamento di interventi di carattere sociale, da parte
dei comuni, per la riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili
a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili e, per una
somma di 11 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009, agli interventi di
efficienza energetica di cui ai commi da 353 a 361.
365. Per dare efficace attuazione a quanto previsto al comma 364, sono stipulati
accordi tra il Governo, le regioni e gli enti locali che garantiscano la
individuazione o la creazione, ove non siano gia' esistenti, di strutture
amministrative, almeno presso ciascun comune capoluogo di provincia, per la
gestione degli interventi di cui al comma 364, i cui costi possono in parte
essere coperti dalle risorse del Fondo di cui al comma 362.
366. All'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.
625, e successive modificazioni, le parole: "incluse nell'obiettivo n. l di cui
al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive
modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "del Mezzogiorno".
367. Nel decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, recante le disposizioni di
attuazione della direttiva 2003/301CE relativa alla promozione dell'uso dei
biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, l'articolo 3 e'
sostituito dal seguente:
"Art. 3. - (Obiettivi indicativi nazionali). - 1. Sono fissati i seguenti
obiettivi indicativi nazionali, calcolati sulla base del tenore energetico, di
immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi
come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti
immessi al consumo nel mercato nazionale:
a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;
b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento;
c) entro il 31 dicembre 2010: 5,75 per cento.
2. Ai fini del rispetto degli obiettivi indicativi di cui al comma 1,
concorrono, nell'ambito dei rispettivi programmi di agevolazione di cui ai commi
1 e 5 dell'articolo 22-bis del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali
e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le
immissioni in consumo di biodiesel e dei prodotti di cui al predetto comma 5".
368. Nel decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante disposizioni in materia di interventi
nel settore agroenergetico, l'articolo 2-quater e' sostituito dal seguente:
"Art. 2-quater. - (Interventi nel settore agroenergetico). - 1. A decorrere dal
1° gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti
a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere impiegati per
autotrazione, hanno l'obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale
una quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati
al comma 4, con le modalita' di cui al comma 3. I medesimi soggetti possono
assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte,
l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.
2. Per l'anno 2007 la quota minima di cui al comma 1 e' fissata nella misura
dell' 1,0 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in
consumo nell'anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico;
a partire dall'anno 2008, tale quota minima e' fissata nella misura del 2,0 per
cento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, vengono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie,
proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto
per i singoli anni di attuazione della presente disposizione successivi al 2007,
tenendo conto dei progressi compiuti nello sviluppo delle filiere
agroenergetiche di cui al comma 3. Gli importi derivanti dalla comminazione
delle eventuali sanzioni sono versati al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per essere riassegnati quale maggiorazione
del quantitativo di biodiesel che annualmente puo' godere della riduzione dell'accisa
o quale aumento allo stanziamento previsto per l'incentivazione del bioetanolo e
suoi derivati o quale sostegno della defiscalizzazione di programmi sperimentali
di nuovi biocarburanti.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono dettati criteri, condizioni e modalita' per
l'attuazione dell'obbligo di cui al comma 1, secondo obiettivi di sviluppo di
filiere agroenergetiche e in base a criteri che in via prioritaria tengono conto
della quantita' di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti
quadro o contratti ad essi equiparati.
4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai
sensi dei commi 1, 2 e 3 sono il biodiesel, il bioetanolo e suoi derivati, l'ETBE
e il bioidrogeno.
5. La sottoscrizione di un contratto di filiera o contratto quadro, o contratti
ad essi equiparati, costituisce titolo preferenziale:
a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel
settore della promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei
biocarburanti;
b) nei contratti di fornitura dei' biocarburanti per il trasporto ed il
riscaldamento pubblici.
6. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma con i
soggetti interessati al fine di promuovere la produzione e l'impiego di biomasse
e di biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie e
varieta' vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche.
7. Ai fini dell'articolo 21, comma 5, del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas e' equiparato al gas naturale.
8. Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti
di origine agricola devono garantire la tracciabilita' e la rintracciabilita'
della filiera. A tal fine realizzano un sistema di identificazioni e
registrazioni di tutte le informazioni necessarie a ricostruire il percorso del
biocarburante attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e
distribuzione, con particolare riferimento alle informazioni relative alla
biomassa ed alla materia prima agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione
dei siti di produzione".
369. Nella legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, il comma 423 e'
sostituito dal seguente:
"423. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la
produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili
agroforestali e fotovoltaiche nonche' di carburanti ottenuti da produzioni
vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti
da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli
imprenditori agricoli, costituiscono attivita' connesse ai sensi dell'articolo
2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito
agrario".
370. All'onere derivante dall'attuazione del comma 369, pari a un milione di
curo a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del
decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 2005, n. 244.
371. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all' articolo 21:
1) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824
90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per
accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione
o la miscelazione con oli minerali del biodiesel e' effettuata in regime di
deposito fiscale. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato ad essere
usato come combustibile per riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le
disposizioni di cui all'articolo 61.";
2) i commi 6.1, 6.2, 6-bis e 6-ter sono abrogati;
b) dopo l'articolo 22 e' inserito il seguente:
"Art. 22-bis. - (Disposizioni particolari in materia di biodiesel ed alcuni
prodotti derivati dalla biomassa). - 1. Nell'ambito di un programma pluriennale
con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e nel limite di un
contingente annuo di 250.000 tonnellate, al biodiesel, destinato ad essere
impiegato in autotrazione in miscela con il gasolio, e' applicata una aliquota
di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come
carburante di cui all'allegato 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e
forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono determinati i requisiti che gli operatori e i
rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per
partecipare al programma pluriennale nonche' le caratteristiche fiscali del
prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione
consentite, i criteri per l'assegnazione dei quantitativi agevolati agli
operatori su base pluriennale dando priorita' al prodotto proveniente da intese
di filiera o da contratti quadro. Con lo stesso decreto sono stabilite le forme
di garanzia che i soggetti che partecipano al programma pluriennale devono
fornire per il versamento del 5 per cento della accisa che graverebbe sui
quantitativi assegnati e non immessi in consumo. Per ogni anno di validita' del
programma i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun
anno, non immessi in consumo sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente
alle quote loro assegnate dal nuovo programma pluriennale purche' vengano
immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o
parziale, alle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un
beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative
assegnazioni, fra gli altri beneficiari. Nelle more dell'entrata in vigore del
predetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni
del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25
luglio 2003, n. 256. L'efficacia della disposizione di cui al presente comma e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo
della Comunita' europea, alla preventiva autorizzazione da parte della
Commissione europea.
2. Nelle more dell'autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 e dell'entrata
in vigore del decreto di cui al medesimo comma 1, per l'anno 2007, una parte del
contingente pari a 180.000 tonnellate e' assegnata, con i criteri di cui al
predetto regolamento n. 256 del 2003, dall'Agenzia delle dogane agli operatori
che devono garantire il pagamento della maggiore accisa gravante sui
quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati. In caso di mancata
autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 i soggetti assegnatari del predetto
quantitativo di 180.000 tonnellate sono tenuti al versamento dell'accisa
gravante sul biodiesel rispettivamente immesso in consumo. La parte restante del
contingente e' assegnata, dall'Agenzia delle dogane, previa comunicazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali relativa ai produttori
di biodiesel che hanno stipulato contratti di coltivazione realizzati
nell'ambito di contratti quadro o intese di filiera e delle relative quantita'
di biodiesel ottenibili dalle materie prime oggetto dei contratti sottoscritti,
proporzionalmente a tali quantita'. L'eventuale mancata realizzazione delle
produzioni previste dai contratti quadro e intese di filiera, nonche' dai
relativi contratti di coltivazione con gli agricoltori, comporta la decadenza
dall'accesso al contingente agevolato per i volumi non realizzati e determina la
riduzione di pari volume del quantitativo assegnato all'operatore nell'ambito
del programma pluriennale per i due anni successivi.
3. Entro il 1° marzo di ogni anno di validita' del programma di cui al comma 1,
i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e
forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi
industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie
alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle
suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi
addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche
agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno di
validita' del programma di cui al comma 1, e' rideterminata la misura
dell'agevolazione di cui al medesimo comma 1.
4. A seguito della eventuale rideterminazione della misura dell'agevolazione di
cui al comma 3, il contingente di cui al comma 1 e' conseguentemente aumentato,
senza costi aggiuntivi per l'erario, a partire dall'anno successivo a quello
della rideterminazione. Qualora la misura dell'aumento del contingente
risultante dalle disposizioni di cui al presente comma richieda la preventiva
autorizzazione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo
della Comunita' europea, l'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma
e' subordinata all'autorizzazione stessa.
5. Per l'anno 2007 continuano ad applicarsi le disposizioni relative al
programma triennale di cui all'articolo 21, commi 6-bis e 6-ter, del presente
decreto nella formulazione in vigore al 31 dicembre 2006; nell'ambito del
predetto programma, a partire dal 1° gennaio 2007, l'aliquota di accisa ridotta
relativa all'etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine
agricola e' rideterminata in euro 298,92 per 1.000 litri".
372. Con effetto dal 1° gennaio 2008 nel testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, all'articolo 22-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino
un ridotto impatto ambientale e' stabilita, nell'ambito di un programma
triennale a decorrere dal 1° gennaio 2008, una accisa ridotta, secondo le
aliquote di seguito indicate, applicabile sui seguenti prodotti impiegati come
carburanti da soli o in miscela con oli minerali:
a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola: euro 289,22 per 1.000
litri;
b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola: euro
298,92 per 1.000 litri;
c) additivi e riformulanti prodotti da biomasse:
1) per benzina senza piombo: euro 289,22 per 1.000 litri;
2) per gasolio, escluso il biodiesel: euro 245,32 per 1.000 litri.";
b) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono fissati,
entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni di euro annui, comprensivo
dell'imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione
prevista dal comma 5, tra le varie tipologie di prodotti e tra gli operatori, le
caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini
dell'impiego nella carburazione, nonche' le modalita' di verifica della loro
idoneita' ad abbattere i principali agenti inquinanti, valutata sull'intero
ciclo di vita. Con cadenza semestrale dall'inizio del programma triennale di cui
al comma 5, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole
alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i
costi industriali medi dei prodotti agevolati di cui al comma 5, rilevati nei
sei mesi immediatamente precedenti. Sulla base delle suddette rilevazioni, al
fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla
produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da
emanare entro sessanta giorni dalla fine del semestre, e' eventualmente
rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 5.
5-ter. In caso di aumento dell' aliquota di accisa sulle benzine di cui
all'allegato I, l'aliquota di accisa relativa all'ETBE, di cui al comma 5,
lettera b), e' conseguentemente aumentata nella misura del 53 per cento della
aliquota di accisa sulle benzine, coerentemente con quanto previsto
dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2003/30/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 8 maggio 2003, relativa alla
promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei
trasporti".
373. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 372 e' subordinata, ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea,
alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.
374. Per l'anno 2007 la quota di contingente di biodiesel di cui all' articolo
22-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, assegnato secondo le modalita' di cui all'articolo 22-bis, comma 2,
primo periodo, e' incrementata in misura corrispondente alla somma di euro
16.726.523 e, nei limiti di tali risorse, puo' essere destinata anche come
combustibile per riscaldamento. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di
euro 16.726.523 a valere sulle disponibilita' del Fondo per le iniziative a
vantaggio dei consumatori di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico, relativamente alle disponibilita' recate ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, del decreto del Ministro delle attivita' produttive 28 ottobre 2005. Il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le
occorrenti variazioni di bilancio.
375. Per l'anno 2007 gli importi corrispondenti al quantitativo di biodiesel di
cui all'articolo 22-bis, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, da assegnare secondo le modalita' dettate dall'articolo
1, comma 421, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che risultassero
non assegnati al termine dell'anno, sono trasferiti al fondo per la promozione e
lo sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui all'articolo 1, comma 422,
della medesima legge n. 266 del 2005.
376. Gli importi annui previsti dall'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma
520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, eventualmente non
utilizzati negli anni 2005 e 2006, sono destinati per il 50 per cento dei
medesimi importi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
all'incremento del contingente di biodiesel di cui all'articolo 22-bis, comma 1,
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 per gli anni
2007-2010. Il restante 50 per cento e' assegnato al Fondo di cui all'articolo 1,
comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, destinando l'importo di 15
milioni di euro a programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali nel campo bioenergetico.
377. In caso di mancato impiego del contingente di biodiesel di cui all'articolo
22-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, le corrispondenti maggiori entrate per lo Stato possono essere
destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con i Ministri dello sviluppo economico, dell' ambiente e della tutela del
territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, per le
finalita' di sostegno ai biocarburanti, tra cui il bioetanolo, di cui
all'articolo 22-bis, comma 5, del testo unico di cui al medesimo decreto
legislativo n. 504 del 1995.
378. All'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole:
", da utilizzare tenuto conto delle linee di indirizzo definite dalla
Commissione biocombustibili, di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387" sono soppresse.
379. Senza comportare restrizioni alla concorrenza, ai fini di quanto disposto
dai commi da 367 a 378, per "intesa di filiera" e "contratto quadro" si intende
quanto stabilito dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
380. E' esentato dall'accisa, entro un importo massimo di 1 milione di euro per
ogni anno a decorrere dall'anno 2007, l'impiego a fini energetici nel settore
agricolo, per autoconsumo nell'ambito dell'impresa singola o associata,
dell'olio vegetale puro, come definito dall'allegato I, lettera l), del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 128. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite le modalita' per l'accesso all'agevolazione di cui
al presente comma.
381. All' onere derivante dall' attuazione del comma 380, pari a un milione di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5,
comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
382. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, provvede, con proprio decreto, alla revisione
della disciplina dei certificati verdi di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, finalizzata ai
seguenti obiettivi:
a) incentivare l'impiego a fini energetici delle materie prime provenienti dai
contratti di coltivazione di cui all' articolo 90 del regolamento (CE) n.
1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003;
b) incentivare l'impiego a fini energetici di prodotti e materiali residui
provenienti dall'agricoltura, dalla zootecnia, dalle attivita' forestali e di
trasformazione alimentare, nell'ambito di progetti rivolti a favorire la
formazione di distretti locali agro-energetici;
c) incentivare l'impiego a fini energetici di materie prime provenienti da
pratiche di coltivazione a basso consumo energetico e in grado di conservare o
integrare il contenuto di carbonio nel suolo.
383. Ai certificati verdi riconosciuti ai produttori di energia ai sensi del
comma 382 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 87,
della legge 23 agosto 2004, n. 239.
384. Il numero 122) della tabella A, parte III, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"122) prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi
alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di
teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia, come definito
nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e
successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti
rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di
energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria".
385. Il secondo periodo del comma 369 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e' soppresso.
386. I commi 370, 371 e 372 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, sono sostituiti dai seguenti:
"370. I documenti, i dati e le informazioni catastali ed ipotecarie sono
riutilizzabili commercialmente, nel rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali; per l'acquisizione originaria di documenti, dati
ed informazioni catastali, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono
corrispondere un importo fisso annuale determinato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze; per l'acquisizione originaria di documenti, dati
ed informazioni ipotecarie, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono
corrispondere i tributi previsti maggiorati nella misura del 20 per cento.
L'importo fisso annuale e la percentuale di aumento possono comunque essere
rideterminati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
anche tenendo conto dei costi complessivi di raccolta, produzione e diffusione
di dati e documenti sostenuti dall' Agenzia del territorio, maggiorati di un
adeguato rendimento degli investimenti e dell'andamento delle relative
riscossioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
individuate le categorie di ulteriori servizi telematici che possono essere
forniti dall'Agenzia del territorio esclusivamente ai riutilizzatori commerciali
autorizzati a fronte del pagamento di un corrispettivo da determinare con lo
stesso decreto.
371. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito sono dovuti
i tributi nella misura prevista per l'acquisizione, anche telematica, dei
documenti, dei dati o delle informazioni direttamente dagli uffici dell'Agenzia
del territorio.
372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentiti,
oltre a dover corrispondere i tributi di cui al comma 371, e' soggetto altresi'
ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed
il quintuplo dei tributi dovuti ai sensi del comma 370 e, nell'ipotesi di dati
la cui acquisizione non e' soggetta al pagamento di tributi, una sanzione
amministrativa tributaria da euro 10.000 a euro 50.000. Si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni".
387. Sono prorogate per l'anno 2007, per una quota pari al 36 per cento delle
spese sostenute, nel limite di 48.000 euro per unita' immobiliare, ferme
restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia
di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2007
al 31 dicembre 2007;
b) alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23
dicembre 1999, n. 488, fatturate dal l° gennaio 2007.
388. Le agevolazioni di cui al comma 387 spettano a condizione che il costo
della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.
389. Al fine di incentivare l'abbattimento delle barriere architettoniche negli
esercizi commerciali, presso il Ministero dello sviluppo economico e' istituito
un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro destinato all'erogazione di
contributi ai gestori di attivita' commerciali per le spese documentate e
documentabili sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'eliminazione delle
barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico. Entro settanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e
delle finanze, con proprio decreto, adottato d'intesa con i Ministri dello
sviluppo economico e della solidarieta' sociale, definisce modalita', limiti e
criteri per l'attribuzione dei contributi di cui al presente comma.
390. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
e successive modificazioni, le parole da: "per i sette periodi d'imposta
successivi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "per gli
otto periodi d'imposta successivi l'aliquota e' stabilita nella misura dell' 1,9
per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007 l'aliquota e'
stabilita nella misura del 3,75 per cento".
391. Per l'anno 2007 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388.
392. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 120 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente le agevolazioni tributarie per la
formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, e' prorogato al 31
dicembre 2007.
393. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti
impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2007.
394. A decorrere stalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al
31 dicembre 2007 si applicano:
a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni
stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23
dicembre 2000, n. 388, nonche' la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma
1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo,
l'aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) e' stabilita in euro
256,70 per mille litri;
b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per
combustione per uso industriale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1°
ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
2001, n. 418;
c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio
e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali,
di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento
alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del
decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 2001, n. 418;
e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per
combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23
dicembre 2000, n. 388;
f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio
e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni
ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge
28 dicembre 2001, n. 448;
g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il
gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e
dei comuni della provincia di Udine, di cui all'articolo 21, comma 6, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;
h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio
utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350.
395. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 394, lettera a), e'
subordinata alla preventiva approvazione da parte della Com missione europea ai
sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita'
europea.
396. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 103, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si applicano anche alle somme versate
nel periodo d'imposta 2006 ai fini della compensazione dei versamenti effettuati
dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.
397. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono prorogate al periodo d'imposta in
corso alla data del 31 dicembre 2006.
398. All'articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, le parole: "Per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006" sono
sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007".
399. Per l'anno 2007, il limite di non concorrenza alla formazione del reddito
di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di
cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, e' fissato in euro 3.615,20.
400. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, si applicano anche relativamente al periodo d'imposta 2006.
401. Il comma 9 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"9. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di
noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature
terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla
lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono
deducibili nella misura dell' 80 per cento. La percentuale di cui al precedente
periodo e' elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di
telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese
di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo".
402. 11 comma 3-bis dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e'
sostituito dal seguente:
"3-bis. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di
noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature
terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla
lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono
deducibili nella misura dell'80 per cento".
403. Le disposizioni introdotte dai commi 401 e 402 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006; per il
medesimo periodo d'imposta, nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini
delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata
tenendo conto delle disposizioni dei predetti commi 401 e 402.
404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei
costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30
aprile 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, si provvede:
a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non
generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di
quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello
dirigenziale non generale nonche' alla eliminazione delle duplicazioni
organizzative esistenti, garantendo comunque nell'ambito delle procedure
sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilita' della immissione, nel
quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'articolo 28,
commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici
dirigenziali;
b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante
strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;
c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro
riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la
riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove
risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di
efficienza ed economicita' a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro
competente, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze,
il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e
strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via
prioritaria dei beni immobili di proprieta' pubblica;
d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata
specializzazione;
f) alla riduzione delle dotazioni organi che in modo da assicurare che il
personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane,
sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali,
provveditorati e contabilita) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse
umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di
riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle
predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore
all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;
g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri,
della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione
del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare
all'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica
aventi sede nella stessa citta' estera, prevedendo che le funzioni delineate
dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio
unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime.
405. I regolamenti di cui al comma 404 prevedono la completa attuazione dei
processi di riorganizzazione entro diciotto mesi dalla data della loro
emanazione.
406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al comma 404 sono abrogate
le previgenti disposizioni regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i
medesimi regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione.
407. Le amministrazioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle
finanze gli schemi di regolamento di cui al comma 404, il cui esame deve
concludersi entro un mese dalla loro ricezione, corredati:
a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata, ai fini di cui all'articolo
9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20
febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, che
specifichi, per ciascuna modifica organizzativa, le riduzioni di spesa previste
nel triennio;
b) da un analitico piano operativo asseverato, ai fini di cui all'articolo 9,
comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20
febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, con
indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle azioni da porre in
essere e dei relativi tempi e termini.
408. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 404, lettera f), e tenuto
conto del regime limitativo delle assunzioni di cui alla normativa vigente, le
amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa consultazione delle
organizzazioni sindacali, piani di riallocazione del personale in servizio,
idonei ad assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di supporto
siano effettivamente ridotte nella misura indicata al comma 404, lettera f). I
predetti piani, da predispone entro il 31 marzo 2007, sono approvati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani
non possono essere disposte nuove assunzioni. La disposizione di cui al presente
comma si applica anche alle Forze amiate, ai Corpi di polizia e al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
409. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione verificano semestralmente lo stato di
attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 e trasmettono alle
Camere una relazione sui risultati di tale verifica.
410. Alle amministrazioni che non abbiano provveduto nei tempi previsti alla
predisposizione degli schemi di regolamento di cui al comma 404 e' fatto
divieto, per gli armi 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.
411. I competenti organi di controllo delle amministrazioni, nell'esercizio
delle rispettive attribuzioni, effettuano semestralmente il monitoraggio
sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 e ne trasmettono
i risultati ai Ministeri vigilanti e alla Corte dei conti. Successivamente al
primo biennio, verificano il rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera
f), relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di
supporto.
412. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, emana linee guida per
l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416.
413. Le direttive generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione,
emanate annualmente dai Ministri, contengono piani e programmi specifici sui
processi di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per il
rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera f), e di quanto disposto dal
comma 408.
414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano operativo di
cui al comma 407, lettera b), e nei piani e programmi di cui al comma 413 sono
valutati ai fini della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di
risultato e della responsabilita' dirigenziale.
415. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 414 e' coordinata
anche al fine del conseguimento dei risultati finanziari di cui al comma 416
dall'"Unita' per la riorganizzazione" composta dai Ministri per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e
dell'interno, che opera anche come centro di monitoraggio delle attivita'
conseguenti alla predetta attuazione. Nell'esercizio delle relative funzioni
l'Unita' per la riorganizzazione si avvale, nell'ambito delle attivita'
istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle
strutture gia' esistenti presso le competenti amministrazioni.
416. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 415 e da 425 a
429 devono conseguire risparmi di spesa non inferiori a 7 milioni di euro per
l'anno 2007, 14 milioni di euro per l'anno 2008 e 20 milioni di euro per l'anno
2009.
417. Al fine di concorrere alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle
pubbliche amministrazioni, oltre alle specifiche misure di stabilizzazione
previste dai commi 418 e 419, e' istituito un "Fondo per la stabilizzazione dei
rapporti di lavoro pubblici" finalizzato alla realizzazione di piani
straordinari per l'assunzione a tempo indeterminato di personale gia' assunto o
utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato.
418. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, previo confronto con le organizzazioni
sindacali, da adottare entro il 30 aprile 2007, sono fissati i criteri e le
procedure per l'assegnazione delle risorse disponibili alle amministrazioni
pubbliche che ne facciano richiesta. Nella definizione dei criteri sono,
altresi', fissati i requisiti dei soggetti interessati alla stabilizzazione e le
relative modalita' di selezione.
419. E' fatto divieto alle Amministrazioni destinatarie delle risorse di
ricorrere a nuovi rapporti di lavoro precario nei cinque mini successivi
all'attribuzione delle stesse. L'inosservanza di tale divieto comporta
responsabilita' patrimoniale dell'autore della violazione.
420. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 417 e' autorizzata la spesa
di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Il medesimo Fondo puo' essere,
altresi', alimentato da:
a) una somma pari al risparmio di interessi derivante dalla riduzione del debito
pubblico, conseguente al versamento, al Fondo di cui all'articolo 2 della legge
27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, di una quota fino al venti
per cento delle somme giacenti sui conti di cui all'articolo 1, comma 345, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, a seguito della definizione del regolamento
prevista dal medesimo comma;
b) una somma pari al risparmio di interessi derivante dalla riduzione del debito
pubblico, conseguente al versamento, al Fondo di cui all'articolo 2 della legge
27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, di una quota fino al 5 per
cento dei versamenti a titolo di dividendi derivanti da societa' pubbliche,
eccedenti rispetto alle previsioni ed alla realizzazione degli obiettivi di
indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, definiti nel documento di
programmazione economico finanziaria.
421. Al comma 7 dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le
parole: "non si applicano" sono inserite le seguenti: "ai commissari
straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n.
400, e".
422. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con detti decreti si provvede altresi'
all'attuazione di disposizioni legislative recanti limiti per specifiche
categorie di spesa in modo da assicurare, nel sistema dell'autonomia contabile e
di bilancio della Presidenza e dandone adeguata evidenza, l'invarianza in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto dei risultati previsti dalle
disposizioni legislative medesime".
423. Fino al completo riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni, ai
sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, l'efficacia dell'articolo 1,
comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 novembre 2005, n. 243, e' sospesa.
424. All' articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo, dopo le parole: "segreteria tecnica" sono aggiunte le
seguenti: "che costituisce struttura di missione ai sensi dell'articolo 7, comma
4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303";
b) dopo il quarto periodo, e' inserito il seguente: "Non si applicano l'articolo
1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche' l'articolo 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, fermo restando il vincolo di spesa di cui al presente
comma";
c) in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Allo scopo di assicurare la
funzionalita' del CIPE, l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si
applica, altresi', all'Unita' tecnica - finanza di progetto di cui all'articolo
7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e alla segreteria tecnica della cabina di
regia nazionale di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 5
dicembre 1997, n. 430, e all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61. La segreteria
tecnico-operativa istituita ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 9
gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, costituisce organo di direzione
ricadente tra quelli di cui all'articolo 29, comma 7, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248".
425. In coerenza con la revisione dell'ordinamento degli enti locali prevista
dal titolo V della parte seconda della Costituzione e con il conferimento di
nuove funzioni agli stessi ai sensi dell' articolo 118 della Costituzione, con
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministero
dell'interno, sono individuati gli ambiti territoriali determinati per
l'esercizio delle funzioni di competenza degli uffici periferici
dell'Amministrazione dell'interno, di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, tenendo conto dei seguenti criteri e
indirizzi:
a) semplificazione delle procedure amministrative e riduzione dei tempi dei
procedimenti e contenimento dei relativi costi;
b) realizzazione di economie di scala, evitando duplicazioni funzionali;
c) ottimale impiego delle risorse;
d) determinazione della dimensione territoriale, correlata alle attivita'
economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, alla tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, alle realta' etnico-linguistiche;
e) ponderazione dei precedenti criteri, con riguardo alle specificita'
dell'ambito territoriale di riferimento e alla esigenza di garantire
principalmente la prossimita' dei servizi resi al cittadino.
426. Ai fini di quanto previsto dai commi da 404 a 416 l'articolazione
periferica del Ministero dell'economia e delle finanze e' ridefinita su base
regionale e, ove se ne ravvisi l'opportunita', interregionale e
interprovinciale, in relazione alle esigenze di conseguimento di economie di
gestione e del miglioramento dei servizi resi all'utenza.
427. Con le modalita', i tempi e i criteri previsti dai commi da 404 a 416 si
provvede:
a) al riordino dell'articolazione periferica del Ministero dell'economia e delle
finanze e alla soppressione dei Dipartimenti provinciali del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, nonche' delle Ragionerie provinciali
dello Stato e delle Direzioni provinciali dei servizi vari;
b) alla ridefinizione delle competenze e delle strutture dei Dipartimenti
centrali.
428. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma
404 gli uffici di cui al comma 427, lettera a), assumono le seguenti
denominazioni: "Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze" e
"Ragionerie territoriali dello Stato".
429. Previa stipula di apposite convenzioni, gli uffici territoriali
dell'economia e delle finanze possono delegare alle aziende sanitarie locali lo
svolgimento, in tutto o in parte, delle residue funzioni attribuite alle
commissioni mediche di verifica.
430. Al fine di conseguire economie, garantendo comunque la piena funzionalita'
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, le Direzioni interregionali della
Polizia di Stato sono soppresse a decorrere dal 1° dicembre 2007 e le relative
funzioni sono ripartite tra le strutture centrali e periferiche della stessa
Amministrazione, assicurando il decentramento di quelle attinenti al supporto
tecnico-logistico.
431. Al medesimo fine di cui al comma 430, l'Amministrazione della pubblica
sicurezza provvede alla razionalizzazione del complesso delle strutture preposte
alla formazione e all'aggiornamento del proprio personale, nonche' dei presidi
esistenti nei settori specialistici della Polizia di Stato.
432. I provvedimenti di organizzazione occorrenti, comprese le modificazioni ai
regolamenti previsti dall'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e
successive modificazioni, e dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
433. Con successivi provvedimenti si provvede alla revisione delle norme
concernenti i dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, garantendo
ai funzionari che rivestono tale qualifica alla data di entrata in vigore della
presente legge, l'applicazione ad esaurimento dell'articolo 42, comma 3, della
legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nonche' il loro
successivo impiego sino alla cessazione del servizio. Con gli stessi
provvedimenti, si provvede altresi' ad adeguare l'organico dei dirigenti
generali di pubblica sicurezza, nonche' la disciplina relativa all'inquadramento
nella qualifica di prefetto degli stessi dirigenti, assicurando, comunque, l'invarianza
della spesa.
434. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 430 a 433 devono
derivare risparmi di spesa non inferiori a 3 milioni di euro per l'anno 2007, a
8,1 milioni di euro per l'anno 2008 e a 13 milioni di euro per l'anno 2009.
435. Al fine di conseguire il piu' razionale impiego delle risorse umane,
logistiche, tecnologiche e dei mezzi delle forze di polizia nell'espletamento
dei compiti di ordine e di sicurezza pubblica, e di conseguire gli obiettivi di
sicurezza pubblica nell'ambito delle risorse disponibili, il Ministro
dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza
pubblica, predispone, entro il 30 giugno 2007, appositi piani pluriennali, di
carattere interforze, di riarticolazione e ridislocazione dei presidi
territoriali delle Forze di polizia, con l'obiettivo di realizzare una riduzione
della spesa corrente per locazioni, manutenzioni e canoni di servizio, almeno
pari al 5 per cento entro l'anno 2007 e ad un ulteriore 5 per cento entro l'anno
2008, anche mediante le convenzioni di cui al comma 439.
436. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498,
si applicano agli enti previdenziali fino al 31 dicembre 2009.
437. Al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse disponibili,
i mezzi, gli immobili e gli altri beni sequestrati o confiscati ed affidati in
uso alle Forze di polizia sulla base delle disposizioni di legge o di
regolamento in vigore possono essere utilizzati per tutti i compiti di pubblica
sicurezza e di polizia giudiziaria definiti dall' amministrazione assegnataria.
438. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498,
si applicano agli enti previdenziali fino al 31 dicembre 2009. L'Istituto
nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) procede
alla realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 301, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, con priorita' per il "Centro polifunzionale
della Polizia di Stato" di Napoli, rientrante tra quelli previsti dall'articolo
1, comma 1, lettera g), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 24 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio
2005, nonche' alla realizzazione degli investimenti di cui al primo periodo del
presente comma.
439. Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di
polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, il
Ministro dell'interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare
convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione
logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali.
Per le contribuzioni del presente comma non si applica l'articolo 1, comma 46,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
440. Il personale utilizzato dalle agenzie e dagli enti pubblici non economici
nazionali per lo svolgimento delle funzioni di supporto, ivi incluse quelle
relative alla gestione delle risorse umane, dei servizi manutentivi e logistici,
degli affari generali, dei provveditorati e della contabilita', non puo'
eccedere il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate dalle
amministrazioni stesse. Tale misura deve essere raggiunta mediante processi di
riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle
predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore
all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto. Le
disposizioni del presente comma non si applicano all'Agenzia nazionale per la
sicurezza del volo ed alle Agenzie fiscali.
441. Le agenzie e gli enti di cui al comma 440 adottano, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di
riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per rispettare il
parametro di cui al medesimo comma, riducendo contestualmente le dotazioni
organiche.
442. I provvedimenti di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse di cui
al comma 441 sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
443. I processi riorganizzativi di cui ai commi da 440 a 442 devono essere
portati a compimento entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del
comma 440.
444. I competenti organi di controllo delle amministrazioni effettuano il
monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 440 a 445 e
ne trasmettono i risultati, entro il 29 febbraio 2008, ai Ministri vigilanti e
alla Corte dei conti. Successivamente verificano ogni anno il rispetto del
parametro di cui al comma 440 relativamente al personale utilizzato per lo
svolgimento delle funzioni di supporto.
445. In caso di mancata adozione entro il termine previsto dei provvedimenti di
cui al comma 441, o di mancato rispetto, a partire dal 1° gennaio 2008, del
parametro di cui al comma 440, gli organi di governo dell'ente o dell'agenzia
sono revocati o sciolti ed e' nominato in loro vece, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri vigilanti, un commissario
straordinario, con il compito di assicurare la prosecuzione dell'attivita'
istituzionale e di procedere, entro il termine massimo di un anno,
all'attuazione di quanto previsto dai commi da 440 a 444.
446. Allo scopo di razionalizzare, omogeneizzare ed eliminare duplicazioni e
sovrapposizioni degli adempimenti e dei servizi della pubblica amministrazione
per il personale e per favorire il monitoraggio della spesa del personale, tutte
le amministrazioni dello Stato, ad eccezione delle Forze armate compresa l'Arma
dei carabinieri, per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure
informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del
tesoro.
447. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stipulate apposite convenzioni per stabilire tempi e modalita' di erogazione del
pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi a carico del
bilancio dello Stato mediante ordini collettivi di pagamento emessi in forma
dematerializzata, come previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17
dicembre 2002. Il Ministero della difesa assicura, per le Forze armate compresa
l'Arma dei carabinieri, l'invio dei dati mensili di pagamento relativi alle
competenze fisse e accessorie al Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato mediante protocolli di colloquio tra sistemi informativi da definire ai
sensi e per le finalita' di cui al Titolo V del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
448. I dati aggregati della spesa per gli stipendi sono posti a disposizione del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri
ai fini di quanto previsto dall'articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
sono individuati, entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle
caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le
tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali
centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e
grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono
tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di
cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano
i parametri di prezzo-qualita' come limiti massimi per la stipulazione dei
contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali
di riferimento.
450. Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad
esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle
istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di
beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui
all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.
451. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, anche in deroga
alla normativa vigente, a sperimentare l'introduzione della carta di acquisto
elettronica per i pagamenti di limitato importo relativi agli acquisti di beni e
servizi. Successivamente, con regole tecniche da emanare ai sensi degli articoli
38 e 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e' disciplinata l'introduzione
dei predetti sistemi di pagamento per la pubblica amministrazione.
452. Le transazioni compiute dalle amministrazioni statali centrali e
periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado,
delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, avvengono, per le
convenzioni che hanno attivo il negozio elettronico, attraverso la rete
telematica, salvo che la stessa rete sia temporaneamente inutilizzabile per
cause non imputabili all'amministrazione procedente e sussistano ragioni di
imprevedibile necessita' e urgenza certificata dal responsabile dell'ufficio.
453. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, possono essere previsti meccanismi di remunerazione sugli
acquisti da effettuare a carico dell'aggiudicatario delle convenzioni di cui
all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni.
454. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il supporto
della CONSIP Spa, realizza, sentita l'Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, un programma per l'adozione di sistemi
informativi comuni alle amministrazioni dello Stato a supporto della definizione
dei fabbisogni di beni e servizi e definisce un insieme di indicatori sui
livelli di spesa sostenibili, per le categorie di spesa comune, che vengono
utilizzati nel processo di formazione dei relativi capitoli di bilancio. Dall'
attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
455. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per
l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto
anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai
sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in
favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti
del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi
sede nel medesimo territorio.
456. Le centrali di cui al comma 455 stipulano, per gli ambiti territoriali di
competenza, convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e successive modificazioni.
457. Le centrali regionali e la CONSIP Spa costituiscono un sistema a rete,
perseguendo l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e
realizzando sinergie nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di
beni e servizi. Nel quadro del patto di stabilita' interno, la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano approva annualmente i programmi per lo sviluppo della rete
delle centrali di acquisto della pubblica amministrazione e per la
razionalizzazione delle forniture di beni e servizi, definisce le modalita' e
monitora il raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
458. E' abrogato l'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, ad eccezione del comma 3. All'articolo 59, comma 3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "Per le finalita' di cui al
presente articolo, nonche'" e le parole: ", in luogo delle aggregazioni di cui
alla lettera c) del comma 2," sono soppresse.
459. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, il numero dei membri del
consiglio di amministrazione della Societa' di cui al decreto legislativo 9
gennaio 1999, n. 1, nonche' della Societa' di cui all'articolo 13, comma 2,
lettera e), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e' ridotto a tre. I
componenti dei suddetti consigli di amministrazione cessano dall'incarico alla
data di entrata in vigore della presente legge ed i nuovi componenti sono
nominati entro i successivi quarantacinque giorni. Il limite di tre si applica
anche per il numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle
societa' di cui al comma 461.
460. La Societa' Sviluppo Italia Spa assume la denominazione di "Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa" ed e'
societa' a capitale interamente pubblico. Il Ministro dello sviluppo economico
definisce, con apposite direttive, le priorita' e gli obiettivi della Societa' e
approva le linee generali di organizzazione interna, il documento previsionale
di gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti e, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, lo statuto. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico sono individuati gli atti di gestione ordinaria e
straordinaria della Societa' e delle sue controllate dirette ed indirette che,
ai fini della loro efficacia e validita', necessitano della preventiva
approvazione ministeriale.
461. Sulla base dei contenuti e dei termini fissati con direttiva del Ministro
dello sviluppo economico, la Societa' di cui al comma 460 predispone entro il 31
marzo 2007 un piano di riordino e di dismissione delle proprie partecipazioni
societarie, nei settori non strategici di attivita'. Il predetto piano di
riordino e di dismissione dovra' prevedere che entro il 30 giugno 2007 il numero
delle societa' controllate sia ridotto a non piu' di tre, nonche' entro lo
stesso termine la cessione, anche tramite una societa' veicolo, delle
partecipazioni di minoranza acquisite; per le societa' regionali si procedera'
d'intesa con le regioni interessate anche tramite la cessione a titolo gratuito
alle stesse Regioni o altre amministrazioni pubbliche delle relative
partecipazioni. Le conseguenti operazioni di riorganizzazione, nonche' quelle
complementari e strumentali sono esenti da imposte dirette e indirette e da
tasse.
462. All'articolo 8, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sono soppresse
le parole: ", regionali e locali".
463. Al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 5, le parole: ", regionali e locali" sono soppresse;
b) all'articolo 2, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. I diritti dell'azionista in riferimento alla societa' Sviluppo Italia sono
esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il
Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina gli organi della
societa' e ne riferisce al Parlamento";
c) all'articolo 2, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
"6-bis. Un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte
stessa, assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione della
Societa'.";
d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. La societa' presenta annualmente al Ministero dello sviluppo
economico una relazione sulle attivita' svolte ai fini della valutazione di
coerenza, efficacia ed economicita' e ne riferisce alle Camere".
464. All'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, le
parole: "e con il Ministro per le politiche agricole" sono soppresse.
465. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri
Ministri competenti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, emana un atto di indirizzo volto, ove necessario, al
contenimento del numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle
societa' non quotate partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e
rispettive societa' controllate e collegate, al fine di rendere la composizione
dei predetti consigli coerente con l'oggetto sociale delle societa'.
466. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il
conferimento di nuovi incarichi, nelle societa' di cui al comma 465, i compensi
degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo
2389, terzo comma, del codice civile, non possono superare l'importo di 500.000
euro annui, a cui potra' essere aggiunta una quota variabile, non superiore al
50 per cento della retribuzione fissa, che verra' corrisposta al raggiungimento
di obiettivi annuali, oggettivi e specifici. Tali importi saranno rivalutati
annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione
al tasso di inflazione programmato. Per comprovate ed effettive esigenze il
Ministro dell'economia e delle finanze puo' concedere autorizzazioni in deroga.
Nella regolamentazione del rapporto di amministrazione, le societa' non potranno
inserire clausole contrattuali che, al momento della cessazione dell'incarico,
prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori ad una
annualita' di indennita'.
467. L'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e l'articolo
1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano agli
incarichi di consulenza conferiti per lo svolgimento di attivita' propedeutiche
ai processi di dismissione di societa' partecipate dal Ministero dell'economia e
delle finanze, ovvero di analisi funzionali alla verifica della sussistenza dei
presupposti normativi e di mercato per l'attivazione di detti processi.
468. Le disposizioni di cui al comma 216 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, non si applicano al personale con qualifica non inferiore a
dirigente di prima fascia e alle categorie equiparate, nonche' ai voli
transcontinentali superiori alle cinque ore.
469. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita' e crescita, di ridurre il
complesso della spesa di funzionamento delle Amministrazioni pubbliche, nonche'
di incrementarne l'efficienza e migliorare la qualita' dei servizi, con uno o
piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il Governo, su proposta del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali, procede,
senza oneri diretti o indiretti a carico delle amministrazioni pubbliche, al
riordino, alla semplificazione e alla razionalizzazione degli organismi preposti
alla definizione dei ricorsi in materia pensionistica.
470. Gli uffici centrali del bilancio valutano, in sede di applicazione delle
norme di spesa e minore entrata, la congruenza delle clausole di copertura.
471. All'articolo 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole:
"e' sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri" sono
sostituite dalle seguenti: "e' sottoposto alla vigilanza del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".
472. All'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Con regolamento, da adottare con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, sono disposte tutte le successive
modificazioni statutarie che si rendano necessarie per rimodulare l'assetto
organizzativo e strutturale dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, onde
consentire ad esso l'ottimale svolgimento dei propri compiti, in modo da
realizzare una piu' efficiente e razionale gestione delle risorse finanziarie
disponibili".
473. Il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994,
n. 20, e' sostituito dal seguente: "La Corte definisce annualmente i programmi e
i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorita' previamente
deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi
regolamenti".
474. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituita la
Commissione tecnica per la finanza pubblica, composta di dieci membri, per le
seguenti finalita' di studio e di analisi:
a) formulare proposte finalizzate ad accelerare il processo di armonizzazione e
di coordinamento della finanza pubblica e di riforma dei bilanci delle
amministrazioni pubbliche che sia diretto a:
1) per quanto concerne specificamente il bilancio dello Stato, disegnare una
diversa classificazione della spesa, anche mediante ridefinizione delle unita'
elementari ai fini dell'approvazione parlamentare, finalizzata al miglioramento
della scelta allocativa e ad una efficiente gestione delle risorse, rafforzando
i processi di misurazione delle attivita' pubbliche e la responsabilizzazione
delle competenti amministrazioni;
2) migliorare la trasparenza dei dati conoscitivi della finanza pubblica, con
evidenziazione nel bilancio dello Stato della quota di stanziamenti afferenti
alle autorizzazioni legislative di spesa, nonche' con una prospettazione delle
decisioni in termini di classificazione funzionale, economica e per
macrosettori;
3) armonizzare i criteri di classificazione dei bilanci delle pubbliche
amministrazioni, per un piu' agevole consolidamento dei conti di cassa e di
contabilita' nazionale;
b) elaborare studi preliminari e proposte tecniche per la definizione dei
principi generali e degli strumenti di coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario, con particolare attenzione al coordinamento dei rapporti
finanziari tra lo Stato ed il sistema delle autonomie territoriali, nonche'
all'efficacia dei meccanismi di controllo della finanza territoriale in
relazione al rispetto del Patto di stabilita' europeo;
c) elaborare studi e analisi concernenti l'attivita' di monitoraggio' sui flussi
di spesa del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell'economia e delle finanze;
d) valutare, in collaborazione con l'ISTAT e con gli altri enti del sistema
statistico nazionale, 1' affidabilita', la trasparenza e la completezza
dell'informazione statistica relativa agli andamenti della finanza pubblica;
e) svolgere, su richiesta delle competenti Commissioni parlamentari, ricerche,
studi e rilevazioni e cooperare alle attivita' poste in essere dal Parlamento in
attuazione del comma 480.
475. La Commissione di cui al comma 474 opera sulla base dei programmi
predisposti dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri
competenti in relazione alle diverse finalita' e la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Entro il 31
gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al
Parlamento una relazione sull' attivita' svolta dalla Commissione e sul
programma di lavoro per l'anno in corso. Per l'anno 2007 la Commissione avvia la
propria attivita' sulla base delle disposizioni di cui ai commi da 474 a 481,
con priorita' per le attivita' di supporto del programma di cui al comma 480.
476. Ai fini del raccordo operativo con la Commissione di cui al comma 474, e'
istituito un apposito Servizio studi nell'ambito del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, cui
e' preposto un dirigente di prima fascia del medesimo Dipartimento composto di
personale appartenente al Dipartimento stesso.
477. Per l'espletamento della sua attivita' la Commissione di cui al comma 474
si avvale, altresi', della struttura di supporto dell'Alta Commissione di studio
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni, la quale e' contestualmente soppressa. La
Commissione puo' altresi' avvalersi degli strumenti di supporto gia' previsti
per la Commissione tecnica per la spesa pubblica, di cui all'articolo 32 della
legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, ivi incluso l'accesso
ai sistemi informativi, di cui al quarto comma del medesimo articolo 32, nonche'
l'istituzione di una segreteria tecnica e la stipula di contratti di consulenza,
ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. A
tal fine e' autorizzata la spesa di 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno
2007.
478. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze, con
proprio decreto, nomina la Commissione di cui al comma 474 e stabilisce le
regole per il suo funzionamento, nonche' la data di inizio della sua attivita'.
I membri della Commissione, incluso il presidente, sono scelti tra esperti di
alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta competenza in materia di
finanza pubblica; tre dei componenti sono scelti tra una rosa di nomi indicata
dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al presente comma e' comunicato alle
competenti Commissioni parlamentari.
479. I componenti della Commissione di cui al comma 474 sono nominati per un
triennio e possono, alla scadenza, essere rinnovati per una sola volta.
480. Per l'anno 2007 il Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi
anche della Commissione di cui al comma 474, promuove la realizzazione di un
programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle
amministrazioini centrali, anche in relazione alla applicazione delle
disposizioni del comma 507, individuando le criticita', le opzioni di
riallocazione delle risorse, le possibili strategie di miglioramento dei
risultati ottenibili con le risorse stanziate, sul piano della qualita' e dell'economicita'.
Ai fini dell'attuazione del programma di cui al presente comma, le
amministrazioni dello Stato trasmettono, entro il 31 marzo 2007, al Ministero
dell'economia e delle finanze un rapporto sullo stato della spesa nei rispettivi
settori di competenza, anche alla luce dell'applicazione delle disposizioni del
comma 507 e delle altre disposizioni di cui ai commi da 404 a 512, indicando le
difficolta' emerse e formulando proposte di intervento in ordine alla
allocazione delle risorse e alle azioni che possono incrementare l'efficacia
della spesa. Il Governo riferisce sull'attuazione del programma di cui al
presente comma nell'ambito del Documento di programmazione economico-finanziaria
presentato nell'anno 2007. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il
30 settembre 2007, presenta al Parlamento una relazione sui risultati del
programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle
amministrazioni centrali di cui al presente comma e sulle conseguenti iniziative
di intervento. In allegato alla relazione un apposito documento da' conto dei
provvedimenti adottati ai sensi delle disposizioni introdotte dal comma 482.
481. Per il potenziamento delle attivita' e degli strumenti di analisi e
monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2007, e'
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui di cui una quota parte non
inferiore a 3 milioni di euro da destinare al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze lo stanziamento e' ripartito tra le
amministrazioni interessate per gli scopi di cui al presente comma. A decorrere
dal medesimo anno 2007 e' altresi' autorizzata la spesa di 600.000 euro in
favore di ciascuna Camera per il potenziamento e il collegamento delle strutture
di supporto del Parlamento, anche avvalendosi della cooperazione di altre
istituzioni e di istituti di ricerca. In relazione alle finalita' di cui al
presente comma, una quota, stabilita con decreto del Ministro dell' economia e
delle finanze, delle risorse attribuite al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato e' destinata ad un programma straordinario di reclutamento
di personale con elevata professionalita'. Le relative modalita' di reclutamento
sono definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia, ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
482. All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita' e crescita, di ridurre il
complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di
incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei servizi, con uno o
piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il Governo, su proposta del
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi
sulla destinazione del personale, procede al riordino, alla trasformazione o
alla soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici,
nonche' di strutture amministrative pubbliche nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) fusione degli enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che
svolgono attivita' analoghe o complementari, con conseguente riduzione della
spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di
funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e
servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato ovvero
soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalita' previste
dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando
quanto previsto dalla lettera d) del presente comma, nonche' dall'articolo 9,
comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
c) razionalizzazione e riduzione degli organi di indirizzo amministrativo,
gestione e consultivi;
d) per gli enti soppressi e messi in liquidazione lo Stato risponde delle
passivita' nei limiti dell'attivo della singola liquidazione;
e) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento,
diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre
amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in
liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera
b)";
b) i commi 2, 2-bis, 5 e 6 sono abrogati.
483. Dall'attuazione del comma 482 deve derivare un miglioramento
dell'indebitamento netto non inferiore a 205 milioni di euro per l'anno 2007, a
310 milioni di euro per l'anno 2008 e a 415 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2009. A tal fine, entro il 30 settembre 2007, il Governo da' conto dei
provvedimenti adottati in apposito documento allegato alla relazione di cui al
comma 480.
484. La societa' di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 giugno 2002, n. 112, acquista nell'anno 2007 gli immobili delle gestioni
liquidatorie di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive
modificazioni, per un controvalore non inferiore a 180 milioni di euro.
485. La lettera e) dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306, come
sostituita dal comma 23 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e' sostituita dalla seguente:
"e) il contributo obbligatorio di tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti
ai rispettivi ordini professionali italiani dei medici chirurghi, odontoiatri,
veterinari e farmacisti, nella misura e con modalita' di versamento fissate dal
Consiglio di amministrazione della fondazione con regolamenti soggetti ad
approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni".
486. I commi 89, 90 e 91 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
sono sostituiti dai seguenti:
"89. L'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e
delle finanze e' soppresso. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze le competenze dell'Ispettorato sono attribuite ad uno o piu' Ispettorati
generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
90. Il personale adibito, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, alle procedure di liquidazione previste dalla legge 4 dicembre
1956, n. 1404, e successive modificazioni, e' destinato alle altre attivita'
istituzionali del citato Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.
91. Alla definizione delle pregresse posizioni previdenziali del personale degli
enti soppressi, per il quale non sia stata ancora effettuata, ai sensi degli
articoli 74, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761, e della legge 27 ottobre 1988, n. 482, la ricongiunzione dei
servizi ai fini dell'indennita' di anzianita' e del trattamento integrativo di
previdenza, provvede la gestione previdenziale di destinazione di detto
personale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, l'INPS, l'INPDAP e l'INAIL, limitatamente ai trattamenti
pensionistici integrativi relativi alla soppressa gestione sanitaria, concordano
con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell'economia e delle finanze, anche in via presuntiva e a completa definizione
delle predette posizioni previdenziali, l'ammontare dei capitali di copertura
necessari. L'INPS e l'INPDAP subentrano, a decorrere dalla data di
perfezionamento dell'accordo con il Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, al Ministero dell'economia e delle finanze nelle vertenze innanzi al
giudice ordinario e a quello amministrativo, concernenti le pregresse posizioni
previdenziali del personale degli enti soppressi".
487. L'ammontare della remunerazione di cui al capitolo 2835 dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2006 e successivi e' annualmente determinato con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze con riferimento ai servizi resi nell'anno
precedente dalla societa' di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 giugno 2002, n. 112, per la gestione della liquidazione e del contenzioso
degli enti pubblici, nel limite dello stanziamento di bilancio a legislazione
vigente.
488. Sono trasferiti alla societa' FINTECNA o a societa' da essa interamente
controllata, con ogni loro componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti
in corso e le cause pendenti, i patrimoni di EFIM in liquidazione coatta
amministrativa e delle societa' in liquidazione coatta amministrativa
interamente controllate da EFIM. Detti patrimoni costituiscono tra loro un unico
patrimonio, separato dal residuo patrimonio della societa' trasferitaria. Alla
data del trasferimento sono chiuse le liquidazioni coatte amministrative di EFIM
e delle predette societa', con conseguente estinzione delle stesse e con
contestuale cessazione dalla carica dei loro commissari liquidatori. La societa'
trasferitaria procede alla cancellazione di tali societa' dal registro delle
imprese.
489. Il trasferimento di cui al comma 488 decorre dal quindicesimo giorno
successivo alla data di presentazione al Ministero dell'economia e delle finanze
del rendiconto finale delle liquidazioni coatte amministrative, che e'
presentato dal commissario liquidatore di EFIM in liquidazione coatta
amministrativa entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Al predetto commissario devono essere comunicati, almeno
centoventi giorni prima, i rendiconti finali delle procedure delle societa' di
cui al comma 488.
490. Per il trasferimento dei patrimoni di cui al comma 488, il commissario
liquidatore di EFIM predispone una situazione patrimoniale di riferimento
tenendo conto del rendiconto finale di cui al comma 489. Un collegio di tre
periti verifica, entro novanta giorni dalla nomina, tale situazione patrimoniale
e predispone, sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell'esito
finale della liquidazione dei patrimoni trasferiti. Tale valutazione deve, tra
l'altro, tenere conto delle garanzie di cui al comma 491, nonche' di tutti i
costi e gli oneri necessari per il completamento della liquidazione di detti
patrimoni, individuando altresi' il fabbisogno finanziario stimato per la
chiusura della liquidazione medesima. I componenti del collegio sono designati,
uno ciascuno, da EFIM e dalla societa' trasferitaria e il presidente e' scelto
dal Ministero dell'economia e delle finanze. L'importo massimo del compenso per
i periti e' determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze con il
decreto di cui al comma 497 ed e' ad esclusivo carico delle parti. Il valore
stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il
trasferimento stesso, che e' corrisposto dalla societa' trasferitaria al
Ministero dell'economia e delle finanze, fermo restando quanto previsto al comma
494.
491. Effettuato il trasferimento, la societa' trasferitaria procede alla
liquidazione dei patrimoni trasferiti, avendo per scopo la finale monetizzazione
degli attivi, la piu' celere definizione dei rapporti creditori e debitori e dei
contenziosi in corso e il pagamento dei creditori dei patrimoni trasferiti,
assicurando il rigoroso rispetto del principio della separatezza di tali
patrimoni dal proprio. La societa' trasferitaria non risponde con il proprio
patrimonio dei debiti e degli oneri dei patrimoni ad essa trasferiti in base
alla presente legge, ivi compresi quelli sostenuti per la liquidazione di tali
patrimoni. Ai creditori dei patrimoni trasferiti continua ad applicarsi la
garanzia dello Stato prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre
1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n.
33, e successive modificazioni. Le disponibilita' finanziarie rivenienti e
conseguenti ai trasferimenti di cui ai commi da 488 a 497 devono affluire su un
apposito conto corrente infruttifero da aprire presso la Tesoreria centrale per
conto dello Stato, intestato alla societa' trasferitaria. Con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze e' fissato, tenendo conto del fabbisogno
finanziario, come individuato ai sensi del comma 490, l'ammontare delle risorse
finanziarie tratte dal predetto conto corrente infruttifero e depositate presso
il sistema bancario per le esigenze urgenti ed improcrastinabili relative alla
liquidazione dei patrimoni trasferiti.
492. Dalla data del trasferimento, la societa' trasferitaria subentra
automaticamente nei processi attivi e passivi pendenti nei quali sono parti EFIM
in liquidazione coatta amministrativa e le societa' di cui al comma 488, in
luogo di essi, senza che si faccia luogo all'interruzione dei processi e senza
mutamento del rito applicabile. Le spese legali e di consulenza tecnica relative
a tali processi o alle eventuali transazioni non possono comunque superare, per
ciascuna vertenza comprensiva di tutti i diversi gradi di giudizio, l'ammontare
di 300.000 euro.
493. Al termine della liquidazione dei patrimoni trasferiti, il collegio dei
periti di cui al comma 490, determina l'eventuale maggiore importo risultante
dalla differenza tra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura
della liquidazione e il corrispettivo versato di cui al medesimo comma 490. Di
tale eventuale maggiore importo, detratto il costo della valutazione, il 70 per
cento e' attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze e la residua
quota del 30 per cento e' di competenza della societa' trasferitaria in ragione
del migliore risultato conseguito nella liquidazione.
494. Allo scopo di accelerare e razionalizzare la prosecuzione delle
liquidazioni coatte amministrative delle societa' non interamente controllate,
direttamente o indirettamente da EFIM in liquidazione coatta amministrativa,
nella stessa data di cui al comma 489 i commissari liquidatori delle stesse
decadono dalle loro funzioni e la funzione di commissario liquidatore e' assunta
dalla societa' trasferitaria. Il trasferimento delle funzioni e' disciplinato
dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta amministrativa.
495. Tutti gli atti compiuti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da
488 a 494 sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo
e onere tributario comunque inteso o denominato.
496. Le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 si applicano, in quanto
compatibili, alla societa' ITALTRADE Spa in liquidazione.
497. Il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce con uno o piu'
decreti i criteri e le modalita' di attuazione dei commi da 488 a 496.
498. I commissari liquidatori, nominati a norma dell'articolo 7, comma 3, della
legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria
disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, e i
commissari straordinari nominati nelle procedure di amministrazione
straordinaria disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e dal
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 2004, n. 39, decadono se non confermati entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, il Ministro
dello sviluppo economico, con proprio decreto, puo' disporre l'attribuzione al
medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale,
dell'incarico relativo a piu' procedure che si trovano nella fase liquidatoria,
dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi
generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie
organizzative e conseguenti economie gestionali. Con il medesimo decreto
l'incarico di commissario puo' essere attribuito a studi professionali associati
o a societa' tra professionisti, in conformita' a quanto disposto all'articolo
28, primo comma, lettera b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni.
499. Il numero dei commissari nominati o confermati ai sensi del comma 498 non
puo' superare la meta' del numero dei commissari in carica alla data di entrata
in vigore della presente legge. Gli stessi stipulano convenzioni con i
professionisti la cui opera si rende necessaria nell'interesse della procedura,
al fine di ridurre i costi a carico dei creditori.
500. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare nel termine
di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definiti i criteri per la determinazione e la liquidazione dei compensi dovuti
ai commissari liquidatori nominati nelle procedure di amministrazione
straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni,
tenuto conto dei criteri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro
di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570, nonche' delle modifiche e degli
adattamenti suggeriti dalla diversita' delle procedure.
501. Il compenso dei commissari di cui al comma 498 e' determinato nella misura
spettante in relazione al numero delle procedure ad essi assegnate ridotto del
30 per cento.
502. All'articolo 8 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 1, e' aggiunto
il seguente:
"1-bis. La facolta' prevista dall'articolo 97 del decreto legislativo n. 270 e'
esercitata dal Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 2,
comma 2 del presente decreto. Nel caso di concordato con assunzione, la medesima
facolta' e' esercitata, dopo la chiusura della procedura a norma dell'articolo
4-bis, comma 11, del presente decreto dall'assuntore del concordato. Se, al
momento della chiusura della procedura, il commissario straordinario e'
costituito parte civile nel processo penale, l'assuntore subentra nell'azione
anche se e' scaduto il termine previsto dall'articolo 79 del codice di procedura
penale".
503. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero
delle infrastrutture, e' autorizzato a procedere, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione della
SOGESID Spa, al fine di renderla strumentale alle esigenze e finalita' del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche
procedendo a tale scopo alla fusione per incorporazione con altri soggetti,
societa' e organismi di diritto pubblico che svolgono attivita' nel medesimo
settore della SOGESID Spa.
504. Per la realizzazione delle finalita' di cui al comma 503, alla data di
entrata in vigore della presente legge, gli organismi di amministrazione della
SOGESID Spa sono sciolti e sono nominati un Commissario straordinario e un
subcommissario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentito il Ministro delle infrastrutture.
505. A decorrere dall'anno 2007, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9,
10, 11, 56, 58 e 61, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni, si applicano alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT
pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311. Restano salve le esclusioni previste dai commi 9, 12 e 64
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni. Per quanto riguarda le spese di personale, le predette
amministrazioni adeguano le proprie politiche ai principi di contenimento e
razionalizzazione di cui alla presente legge. Il presente comma non si applica
agli organi costituzionali.
506. Agli enti pubblici di ricerca, all'Istituto nazionale di economia agraria,
all'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, al Consiglio
per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, all'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e alle agenzie regionali per
l'ambiente, non si applica l'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
507. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, e' accantonata e resa indisponibile, in
maniera lineare, con esclusione degli effetti finanziari derivanti dalla
presente legge, una quota, pari rispettivamente a 4.572 milioni di euro, a 5.031
milioni di euro e a 4.922 milioni di euro, delle dotazioni delle unita'
previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato, anche con riferimento
alle autorizzazioni di spesa predeterminate legislativamente, con esclusione del
comparto della radiodiffusione televisiva locale, relative a consumi intermedi
(categoria 2), a trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche (categoria
4), con esclusione dei trasferimenti a favore della protezione civile, del Fondo
ordinario delle universita' statali, degli enti territoriali, degli enti
previdenziali e degli organi costituzionali, ad altri trasferimenti correnti
(categorie 5, 6 e 7), con esclusione dei trasferimenti all'estero aventi natura
obbligatoria, delle pensioni di guerra e altri assegni vitalizi, delle
erogazioni agli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonche' alle
confessioni religiose di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive
modificazioni, ad altre uscite correnti (categoria 12) e alle spese in conto
capitale, con esclusione dei trasferimenti a favore della protezione civile, di
una quota pari al 50 per cento dello stanziamento del Fondo per le aree
sottoutilizzate, dei limiti di impegno gia' attivati, delle rate di ammortamento
mutui, dei trasferimenti agli enti territoriali e delle acquisizioni di
attivita' finanziarie. Ai fini degli accantonamenti complessivi indicati, le
dotazioni iscritte nelle unita' previsionali di base dello stato di previsione
del Ministero della pubblica istruzione sono accantonate e rese indisponibili,
in maniera lineare, per un importo complessivo di 40 milioni di euro per ciascun
anno del triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare, su proposta dei Ministri competenti, entro il 31 marzo di
ciascun anno del triennio 2007-2009, possono essere disposte variazioni degli
accantonamenti di cui al primo periodo, anche interessando diverse unita'
previsionali relative alle suddette categorie con invarianza degli effetti sul
fabbisogno e sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione, restando
preclusa la possibilita' di utilizzo di risorse di conto capitale per
disaccantonare risorse di parte corrente. Lo schema di decreto e' trasmesso al
Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per le
conseguenze di carattere finanziario.
508. Il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, puo' comunicare all'Ufficio centrale del bilancio ulteriori
accantonamenti aggiuntivi delle dotazioni delle unita' previsionali di parte
corrente del proprio stato di previsione, fatta eccezione per le spese
obbligatorie e per quelle predeterminate legislativamente, da destinare a
consuntivo, per una quota non superiore al 30 per cento, ad appositi fondi per
l'incentivazione, mediante contrattazione integrativa, del personale dirigente e
non dirigente che abbia contribuito direttamente al conseguimento degli
obiettivi di efficienza e di razionalizzazione dei processi di spesa.
509. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C
allegata alla presente legge sono ridotte, in maniera lineare, per un importo
complessivo pari a euro 126,4 milioni per l'anno 2007, a euro 335,4 milioni per
l'anno 2008 e a euro 11,4 milioni per l'anno 2009.
510. Nell'ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell' articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti
dall'articolo 4, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogati
fino al 31 dicembre 2007.
511. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 520 milioni di euro
per l'anno 2007, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell' articolo 4 della legge 24 dicembre
2003, n. 350, introdotto dal comma 512 del presente articolo. All'utilizzo del
Fondo per le finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il
parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, e alla Corte dei conti.
512. Dopo il comma 177 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e'
inserito il seguente:
"177-bis. In sede di attuazione di disposizioni legislative che autorizzano
contributi pluriennali, il relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, e'
disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti
peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli
previsti dalla legislazione vigente. In caso si riscontrino effetti finanziari
non previsti a legislazione vigente gli stessi possono essere compensati a
valere sulle disponibilita' del Fondo per la compensazione degli effetti
conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali. Le disposizioni del
presente comma si applicano anche alle operazioni finanziarie poste in essere
dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, a valere sui predetti contributi pluriennali, il cui
onere sia posto a totale carico dello Stato. Le amministrazioni interessate
sono, inoltre, tenute a comunicare preventivamente al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e
Dipartimento del tesoro, all'ISTAT e alla Banca d'Italia la data di attivazione
delle operazioni di cui al presente comma ed il relativo ammontare".
513. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, appositamente incrementato, per gli anni
2007, 2008 e 2009, di 31,1 milioni di euro, i Corpi di polizia sono autorizzati,
entro il 30 marzo, ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di
personale non superiore a 2.000 unita'. In questo contingente sono compresi
1.316 agenti della Polizia di Stato trattenuti in servizio, da ultimo, ai sensi
del decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260, convertito, con modificazioni dalla
legge 10 novembre 2006, n. 280, che sono assunti a tempo indeterminato a
decorrere dal l° gennaio 2007 con le modalita' previste all'articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2006, n. 49.
514. Per l'anno 2007 e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007,
l'assunzione di un contingente di 600 vigili del fuoco.
515. Per l'anno 2007, per esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto
del terrorismo, anche internazionale, e della criminalita' organizzata, l'Arma
dei carabinieri e' autorizzata, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, ad effettuare reclutamenti straordinari, entro un
limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, si provvede, entro il
predetto limite di spesa, alla distribuzione nei vari gradi dei relativi
reclutamenti.
516. Per l'anno 2007, al fine di garantire il consolidamento dell'azione di
contrasto all'economia sommersa, nonche' la piena efficacia degli interventi in
materia di polizia economica e finanziaria, il Corpo della guardia di finanza e'
autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, ad effettuare reclutamenti straordinari, entro un limite di spesa di 5
milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno
2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di
concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, si provvede, entro il predetto limite di spesa, alla
distribuzione nei vari gradi dei relativi reclutamenti.
517. Per l'anno 2007, e' autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma 95, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, il reclutamento di magistrati ordinari entro il
limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2007 e di 15 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2008.
518. Per l'anno 2007, e' autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma 95, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, il reclutamento di magistrati amministrativi e
contabili, di avvocati e procuratori dello Stato, entro il limite di spesa di
1,370 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5,671 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2008. Alla ripartizione delle predette assunzioni, si provvede
mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta
del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
519. Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma
513 e' destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale
in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o
che consegua tale requisito in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla
data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni,
anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore
della presente legge, che ne faccia istanza, purche' sia stato assunto mediante
procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle
iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante
procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Le
amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma,
e prioritariamente del personale di cui all' articolo 23, comma 1, del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in servizio al 31
dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione.
Nei limiti del presente comma, la stabilizzazione del personale volontario del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' consentita al personale che risulti
iscritto negli appositi elenchi, di cui all' articolo 6 del decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di
centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo
restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di
vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri,
il sistema di selezione, nonche' modalita' abbreviate per il corso di
formazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le
modalita' di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni.
520. Per l'anno 2007, per le specifiche esigenze degli enti di ricerca, e'
costituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, un apposito fondo, destinato alla stabilizzazione di ricercatori,
tecnologi, tecnici e personale impiegato in attivita' di ricerca in possesso dei
requisiti temporali e di selezione di cui al comma 519, nonche' all'assunzione
dei vincitori di concorso con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per
l'anno 2007 e a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008. All'utilizzo del
predetto fondo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite
le amministrazioni vigilanti, su proposta della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato.
521. Le modalita' di assunzione di cui al comma 519 trovano applicazione anche
nei confronti del personale di cui all' articolo 1, commi da 237 a 242, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, in possesso dei requisiti previsti dal citato
comma 519, fermo restando il relativo onere a carico del fondo previsto
dall'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fatto salvo
per il restante personale quanto disposto dall'articolo 1, comma 249, della
stessa legge n. 266 del 2005.
522. Al fine di potenziare l'attivita' di sorveglianza nelle aree naturali
protette di rilievo internazionale e nazionale, ai sensi dell'articolo 19 della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Corpo forestale dello Stato e' autorizzato ad
assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2007, in deroga all'articolo 1, comma 95,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, 166 idonei non vincitori del concorso
pubblico per 500 allievi agenti forestali svolto in attuazione dell'articolo 1,
comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77. Al relativo onere, pari a 2,2 milioni
di euro per l'anno 2007 e a 5,24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 4, comma 7, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, relativamente ai
fondi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. 11 Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
523. Per gli anni 2008 e 2009 le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli
62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui
all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella
relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. Il limite di cui al
presente comma si applica anche alle assunzioni del personale di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle
assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse
con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre
2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23
agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 della medesima
legge n. 226 del 2004.
524. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e
provinciali procede a bandire il corso-concorso per l'accesso in carriera dei
segretari comunali e provinciali secondo le vigenti disposizioni normative. Il
corso-concorso, fermo restando per il resto quanto previsto dalle norme vigenti,
ha una durata di nove mesi ed e' seguito da un tirocinio pratico di tre mesi
presso uno o piu' comuni. Durante il corso e' prevista una verifica volta ad
accertare l'apprendimento.
525. Per l'anno 2007, le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli
ispettori del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla tabella A allegata al
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come sostituita dalla tabella F
allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, possono essere
utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione
organica del ruolo degli agenti ed assistenti della predetta tabella F, mediante
assunzione, a domanda, degli agenti ausiliari del Corpo di polizia
penitenziaria, reclutati ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 novembre 2000,
n. 356, e dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche se
cessati dal servizio nel limite di 500 unita' e comunque, entro un limite di
spesa annua di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Le conseguenti
posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite
per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a
quelli dei sovrintendenti e degli ispettori. Ferme restando le procedure di
autorizzazione di cui al comma 536, con decreto del Ministro della giustizia
sono definiti i requisiti e le modalita' per le predette assunzioni, nonche' i
criteri per la formazione della relativa graduatoria e le modalita' abbreviate
del corso di formazione, anche in deroga agli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
526. Le amministrazioni di cui al comma 523 possono altresi' procedere, per gli
anni 2008 e 2009, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella
relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, alla stabilizzazione del
rapporto di lavoro del personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 519.
Nel limite del predetto contingente, per avviare anche per il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco la trasformazione in rapporti a tempo indeterminato delle
forme di organizzazione precaria del lavoro, e' autorizzata una stabilizzazione
del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139, che, alla data del 1° gennaio 2007, risulti iscritto negli
appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi
giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il
possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco
previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di
selezione, nonche' modalita' abbreviate per il corso di formazione.
527. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare
rilevanza, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le amministrazioni di cui al
comma 523 non interessate al processo di stabilizzazione previsto dai commi da
513 a 543, possono procedere ad ulteriori assunzioni, previo effettivo
svolgimento delle procedure di mobilita', nel limite di un contingente
complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75
milioni di euro a regime. A tale fine e' istituito un apposito fondo nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento
pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008, a 100 milioni di euro per l'anno 2009
e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Per ciascuno degli anni 2008
e 2009, nel limite di una spesa pari a 25 milioni di euro per ciascun anno
iniziale e a 75 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere sono
concesse secondo le modalita' di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni
528. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei
contratti di formazione e lavoro prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 243,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ovvero in essere alla data del 30
settembre 2006, possono essere attuate a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, nel limite dei posti disponibili in organico.
Nell'attesa delle procedure di conversione di cui al presente comma i contratti
di formazione e lavoro sono prorogati al 31 dicembre 2007.
529. Per il triennio 2007-2009 le pubbliche amministrazioni indicate al comma
523, che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti
ed alle condizioni previsti dal comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' dal comma 538 del presente articolo,
nel bandire le relative prove selettive riservano una quota del 60 per cento del
totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o piu'
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva
di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006, attraverso i quali
le medesime abbiano fronteggiato esigenze attinenti alle ordinarie attivita' di
servizio.
530. Al fine di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione
fiscale, nonche' l'attivita' di monitoraggio e contenimento della spesa, una
quota parte, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
delle risorse previste per il finanziamento di specifici programmi di assunzione
del personale dell'amministrazione economico-finanziaria, e' destinata alle
agenzie fiscali. Le modalita' di reclutamento del personale dell'amministrazione
economicofinanziaria, incluso quello delle agenzie fiscali, sono definite, anche
in deroga ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni, sentite le
organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo,
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 2005, n. 248.
531. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "attivita' di controllo fiscale," sono inserite le seguenti:
"dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il
disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti
d'imposta,";
b) dopo le parole: "di tali risorse" sono inserite le seguenti: ", per
l'amministrazione economica e per quella finanziaria in relazione a quelle di
rispettiva competenza,";
c) le parole: "con effetto dall'anno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "per
gli anni 2004 e 2005";
d) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con effetto dall'anno 2006, le
predette percentuali sono determinate ogni anno in misura tale da destinare alle
medesime finalita' un livello di risorse non superiore a quello assegnato per il
2004, ridotto del 10 per cento".
532. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche'
al personale delle agenzie fiscali".
533. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge
17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 156, e' ridotta di 500.000 euro per l'anno 2007.
534. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i comandi del personale
appartenente a Poste italiane Spa.
535. All'articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2007".
536. Le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528 e 530 sono autorizzate secondo
le modalita' di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni
interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute
nell'anno precedente e dei relativi oneri. Il termine di validita' di cui
all'articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' prorogato al
31 dicembre 2008.
537. All'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole:
"A decorrere dall'anno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere
dall'anno 2010".
538. Con effetto dall'anno 2007, all'articolo 1, comma 187, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, le parole: "60 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"40 per cento".
539. I commi 228 e 229 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
sono abrogati.
540. All'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"h-bis) per la copertura delle posizioni dirigenziali della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
h-ter) del personale del Ministero degli affari esteri;
h-quater) del personale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile;
h-quinquies) del personale di magistratura della giustizia amministrativa".
541. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2006 con decreto del Presidente della
Repubblica 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22
maggio 2006, possono essere effettuate entro il 30 aprile 2007.
542. Al fine di perseguire il migliore espletamento dei propri compiti
istituzionali e, in particolare, di quelli di vigilanza e di controllo, il
Garante per la protezione dei dati personali e' autorizzato ad incrementare la
propria dotazione organica in misura non superiore al 25 per cento della
consistenza attualmente prevista dall'articolo 156, comma 2, del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, nei limiti della dotazione prevista nella Tabella C
allegata alla presente legge.
543. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di perseguire il
migliore espletamento dei propri compiti istituzionali, puo' proporre una
graduale ridefinizione della propria dotazione organica in misura non superiore
al 25 per cento della consistenza attuale, mediante le risorse ad essa
assicurate in via continuativa dall'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, senza aumenti del finanziamento a carico del bilancio
statale. La delibera dell'Autorita' recante la proposta motivata di cui al
periodo precedente e' sottoposta al Presidente del Consiglio dei ministri per
l'approvazione, sentiti il Ministro delle comunicazioni e il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro il termine di trenta giorni dal
ricevimento, trascorso il quale la delibera diventa esecutiva.
544. Al fine di fronteggiare le esigenze scaturenti dai nuovi compiti recati
dalla presente legge, con particolare riferimento alle politiche di contrasto
del lavoro sommerso e di prevenzione degli incidenti sul lavoro e del fenomeno
delle morti bianche, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e'
autorizzato:
a) all'immissione in servizio fino a trecento unita' di personale risultato
idoneo in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici, per esami, a
complessivi 795 posti di ispettore del lavoro, area funzionale C, posizione
economica C2, per gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia,
Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto, Campania, Molise e Sicilia;
b) all'immissione nei ruoli di destinazione finale e al conseguente adeguamento
delle competenze economiche, del personale in servizio risultato vincitore
ovvero idoneo nei relativi percorsi di riqualificazione.
545. Per l'attuazione del comma 544, a decorrere dall'anno 2007 e' autorizzata
la spesa annua di 8,5 milioni di euro con riferimento al comma 544, lettera a),
e di 5 milioni di euro con riferimento al comma 544, lettera b).
546. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva
nazionale previste per il biennio 2006-2007 dall'articolo 1, comma 183, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, a carico del bilancio statale sono incrementate
per l'anno 2007 di 807 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 2.193
milioni di euro.
547. In sede di definizione delle linee generali di indirizzo per la
contrattazione collettiva del biennio 2006-2007, ai sensi dell'articolo 41 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in
applicazione delle disposizioni di cui al comma 546, e' reso esigibile
interamente, per il medesimo biennio, il complesso delle risorse di cui al
medesimo comma 546.
548. All' articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 7
e' sostituito dal seguente:
"7. La procedura di certificazione dei contratti collettivi deve concludersi
entro quaranta giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, decorsi i
quali i contratti sono efficaci, fermo restando che, ai fini dell'esame
dell'ipotesi di accordo da parte del Consiglio dei ministri, il predetto termine
puo' essere sospeso una sola volta e per non piu' di quindici giorni, per
motivate esigenze istruttorie dei comitati di settore o del Presidente del
Consiglio dei ministri. L'ARAN provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro
i successivi sette giorni. La deliberazione del Consiglio dei ministri deve
comunque essere adottata entro otto giorni dalla ricezione dei chiarimenti
richiesti, o dalla scadenza del termine assegnato all'ARAN, fatta salva
l'autonomia negoziale delle parti in ordine ad un'eventuale modifica delle
clausole contrattuali. In ogni caso i contratti divengono efficaci trascorso il
cinquantacinquesimo giorno dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, che e'
trasmesso dall'ARAN, corredato della prescritta relazione tecnica, al comitato
di settore entro tre giorni dalla predetta sottoscrizione. Resta escluso
comunque dall'applicazione del presente articolo ogni onere aggiuntivo a carico
del bilancio dello Stato anche nell'ipotesi in cui i comitati di settore delle
amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, non si esprimano entro il
termine di cui al comma 3 del presente articolo".
549. Le risorse previste dall'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale
in regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per
l'anno 2007 di 374 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 1.032 milioni
di euro, con specifica destinazione, rispettivamente, di 304 milioni di euro e
di 805 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di
polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. In aggiunta a
quanto previsto dal primo periodo e' stanziata, per l'anno 2007, la somma di 40
milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 la somma di 80 milioni di euro da
destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi
di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in relazione
alle speciali esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, con la prevenzione e la repressione dei reati, nonche' alle speciali
esigenze della difesa nazionale, anche in relazione agli accresciuti impegni in
campo internazionale.
550. Il Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e
dell'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero dell'interno e'
incrementato, a decorrere dal 2007, di 6 milioni di euro.
551. Allo scopo del miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle
funzioni di competenza statale in campo infrastrutturale, a decorrere dal 2007
e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro da destinare, con criteri fissati
in sede di contrattazione integrativa, al personale applicato alle attivita' di
programmazione, indirizzo, vigilanza tecnica ed operativa e controllo su ANAS
Spa e sui concessionari autostradali, nonche' alle attivita' di cui all'articolo
1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 luglio 2006,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 179 del 3 agosto 2006.
552. A decorrere dal 1° gennaio 2007, in sede di contrattazione integrativa, un
importo non superiore a un milione di euro annui, viene destinato a garantire il
funzionamento della Cassa di previdenza ed assistenza per i dipendenti dell'ex
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con modalita' stabilite ai sensi
dell'articolo 5, lettera a), del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, e successive
modificazioni.
553. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 634, a decorrere
dall'anno 2007 e' stanziata la somma di euro 7.000.000 annui per le finalita' di
cui all'articolo 2-octies del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, da destinare ai
dipendenti del Ministero della pubblica istruzione. Con decreto del Ministro
della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri di riparto della citata
somma.
554. Le somme di cui ai commi 546 e 549, comprensive degli oneri contributivi e
dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a
costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3,
lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
555. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 219, 220 e 221, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, non si applicano, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della medesima legge, alle spese di cura, comprese quelle per ricoveri in
istituti sanitari e per protesi, con esclusione delle cure balneo-termali,
idropiniche e inalatorie, sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, delle Forze armate e di polizia e conseguenti a ferite o lesioni
riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero
nello svolgimento di attivita' operative o addestrative, riconosciute dipendenti
da causa di servizio. Resta ferma la vigente disciplina in materia prevista dai
contratti collettivi nazionali o da provvedimenti di recepimento di accordi
sindacali.
556. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti
pubblici diversi dall' amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi
contrattuali per il biennio 2006-2007, nonche' quelli derivanti dalla
corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei
rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto
legislativo n. 165 del 2001. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo
previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative
risorse, attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai
criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al
comma 546. A tale fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili
presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive
amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale
dipendente.
557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 655 a 695, gli enti sottoposti
al patto di stabilita' interno assicurano la riduzione delle spese di personale,
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche
attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative. A
tale fine, nell'ambito della propria autonomia, possono fare riferimento ai
principi desumibili dalle seguenti disposizioni: a) commi da 513 a 543 del
presente articolo, per quanto attiene al riassetto organizzativo; b) articolo 1,
commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la
determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa
al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con l'obiettivo di
riduzione della spesa complessiva di personale. Le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo
1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fermo restando
quanto previsto dalle disposizioni medesime per gli anni 2005 e 2006, sono
disapplicate per gli enti di cui al presente comma, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
558. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti
di cui al comma 557 fermo restando il rispetto delle regole del patto di
stabilita' interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in
organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a
tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua
tale requisito in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data del 29
settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non
continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della
presente legge, nonche' del personale di cui al comma 1156, lettera f), purche'
sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste
da norme di legge . Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a
tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di
prove selettive.
559. Il personale proveniente dai consorzi agrari ai sensi dei commi 6 e 7
dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e collocato in mobilita'
collettiva alla data del 29 settembre 2006 puo' essere inquadrato a domanda
presso le regioni e gli enti locali nei limiti delle dotazioni organiche vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge.
560. Per il triennio 2007-2009 le amministrazioni di cui al comma 557, che
procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti e alle
condizioni previste dal comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota
non inferiore al 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i
quali hanno stipulato uno o piu' contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata
complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006.
561. Gli enti che non abbiano rispettato per l'anno 2006 le regole del patto di
stabilita' interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo e con qualsiasi tipo di contratto.
562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilita' interno, le
spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni
e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non
devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Gli enti di cui al
primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle
cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente
intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.
563. Il personale, gia' appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato distaccato presso l'Ente tabacchi italiani, dichiarato in esubero a
seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle
pubbliche amministrazioni, ai sensi dell' articolo 4 del decreto legislativo 9
luglio 1998, n. 283, attualmente inquadrato nel ruolo fino ad esaurimento,
previsto dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 283 del
1998 e inserito nella specifica sezione 1/G prevista dal decreto del Ministro
delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 9 del 12 gennaio 2001, che ne fa esplicita richiesta, viene assegnato anche
in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative
vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta al momento
servizio. Su dichiarazione dei relativi enti e' riconosciuta l'eventuale
professionalita' acquisita con l'assegnazione della qualifica o profili
corrispondenti. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, senza
aggravio di spesa, ad assegnare agli enti le relative risorse finanziarie,
attualmente attestate in un unico capitolo di spesa di bilancio gestito dal
Dipartimento per le politiche fiscali.
564. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
4-bis. "La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per
violazioni previste dal presente codice, annualmente destinata con delibera di
Giunta al miglioramento della circolazione sulle strade, puo' essere destinata
ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato
e a forme flessibili di lavoro".
565. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del
protocollo d'intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, per un patto nazionale per la salute, sul quale la Conferenza
delle regioni e delle province autonome, in data 28 settembre 2006, ha espresso
la propria condivisione:
a) gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto per
gli anni 2005 e 2006 dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e, per l'anno 2006, dall' articolo 1, comma 198, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese del personale, al
lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non
superino per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il corrispondente ammontare
dell'anno 2004 diminuito dell' 1,4 per cento. A tale fine si considerano anche
le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con
altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni;
b) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), le spese
di personale sono considerate al netto: 1) per l'anno 2004, delle spese per
arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi
nazionali di lavoro; 2) per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, delle spese
derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti
successivamente all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e pertanto devono
essere escluse sia per l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o
privati nonche' le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai
contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di
progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
c) gli enti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera a), nell'ambito
degli indirizzi fissati dalle regioni nella loro autonomia, per il conseguimento
degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla medesima lettera:
1) individuano la consistenza organica del personale dipendente a tempo
indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa;
2) individuano la consistenza del personale che alla medesima data del 31
dicembre 2006 presta servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di
lavoro flessibile o con convenzioni e la relativa spesa;
3) predispongono un programma annuale di revisione delle predette consistenze
finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di personale. In tale ambito
e nel rispetto dell'obiettivo di cui alla lettera a), puo' essere valutata la
possibilita' di trasformare le posizioni di lavoro gia' ricoperte da personale
precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato. A tale fine le
regioni nella definizione degli indirizzi di cui alla presente lettera possono
nella loro autonomia far riferimento ai principi desumibili dalle disposizioni
di cui ai commi da 513 a 543;
4) fanno riferimento, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della
contrattazione integrativa, alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 189,
191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al fine di rendere coerente la
consistenza dei fondi stessi con gli obiettivi di riduzione della spesa
complessiva di personale e di rideterminazione della consistenza organica;
d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli enti
del Servizio sanitario nazionale le misure previste per gli anni 2007 e 2008
dall'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'articolo
1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono sostituite da
quelle indicate nel presente comma;
e) alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi. previsti dalle
disposizioni di cui alla lettera a) per gli anni 2007, 2008 e 2009, nonche' di
quelli previsti per i medesimi enti del Servizio sanitario nazionale
dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per gli
anni 2005 e 2006 e dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, per l'anno 2006, si provvede nell'ambito del Tavolo tecnico per la verifica
degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario
n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. La regione e' giudicata
adempiente accertato l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso
contrario la regione e' considerata adempiente solo ove abbia comunque
assicurato l'equilibrio economico.
566. Al fine di dare continuita' alle attivita' di sorveglianza epidemiologica,
prevenzione e sperimentazione di cui alla legge 19 gennaio 2001, n. 3, gli
Istituti zooprofilattici sperimentali sono autorizzati a procedere
all'assunzione di personale a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione
organica all'uopo rideterminata e del finanziamento complessivo deliberato
annualmente dal CIPE, integrato dalla quota parte della somma di cui al terzo
periodo del presente comma. Nelle procedure di assunzione si provvede
prioritariamente alla stabilizzazione del personale precario, che sia in
servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale
requisito in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data del 29
settembre 2006 ovvero che sia stato in servizio per almeno tre anni anche non
continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della
presente legge purche' abbia superato o superi prove selettive di natura
concorsuale. A far data dal 2007 lo stanziamento annuo della legge 19 gennaio
2001, n. 3, e' rideterminato in euro 30.300.000. Il Ministero della salute di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti gli Istituti
zooprofilattici sperimentali, definisce con apposito programma annuale le
attivita' da svolgere nonche' i criteri e i parametri di distribuzione agli
stessi di quota parte del predetto stanziamento.
567. E' autorizzata, a decorrere dal 2007, la spesa di euro 6 milioni da
destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa,
all'incentivazione della produttivita' del personale delle aree funzionali in
servizio presso il Ministero degli affari esteri in relazione all'incremento dei
compiti ad esso assegnati e connessi al supporto delle missioni umanitarie, di
stabilizzazione e di ricostruzione in atto, di cui alla legge 4 agosto 2006, n.
247, e al decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, ivi incluse la gestione e l'amministrazione
degli interventi.
568. Una quota delle maggiori entrate di ciascun anno provenienti dalla
applicazione della tariffa consolare di cui all'articolo 56 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, certificate con decreto del
Ministro degli affari esteri, nel limite di 10 milioni di euro annui, e'
destinata al funzionamento e alla razionalizzazione delle sedi all'estero.
569. L'articolo 80, comma 42, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, e' abrogato.
570. Gli oneri previsti dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n.
331, nonche' dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, sono
ridotti del 15 per cento in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2007.
571. Al fine di potenziare l'attivita' ispettiva, il Comando dei carabinieri per
la tutela del lavoro e' incrementato di sessanta unita' di personale, di cui tre
tenenti colonnello/maggiori, un capitano, venticinque ispettori, quattordici
sovrintendenti e diciassette appuntati/carabinieri, da considerare in
soprannumero rispetto all'organico dell'Arma dei carabinieri previsto dalle
norme vigenti.
572. Per le finalita' di cui al comma 571, e' autorizzato il ricorso ad
arruolamenti straordinari, per un numero corrispondente di unita' di personale,
in deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni.
573. Nel nuovo contingente di cui al comma 571 deve essere previsto almeno il 50
per cento di unita' gia' in possesso di esperienza e capacita' operativa nella
materia giuslavoristica.
574. Al fine di potenziare gli strumenti per la lotta all' ecomafia ed alle
altre forme di criminalita' organizzata in campo ambientale, anche attraverso
azioni di ricerca operativa e di intelligence, e per ottimizzare gli interventi
di prevenzione e repressione delle violazioni commesse in danno dell' ambiente
sul territorio nazionale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e' autorizzato ad avvalersi di strutture specialistiche
del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, che e' a tale fine
autorizzato per l'anno 2007 a ricorrere ad arruolamenti straordinari fino ad un
massimo di venti unita' di personale, di cui sei tenenti, dodici ispettori e due
appuntati/carabinieri, da considerare in soprannumero rispetto all'organico
dell'Arma dei carabinieri previsto dalle norme vigenti.
575. Il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di
Stato membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma,
della legge 8 aprile 1952, n. 212, e' ridotto del 30 per cento a decorrere dal
1° gennaio 2007.
576. Per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, l'adeguamento
retributivo previsto dall'articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, fermo restando il procedimento di determinazione ivi disciplinato,
e' corrisposto per gli anni 2007 e 2008 nella misura del 70 per cento, con
riferimento al personale con retribuzioni complessivamente superiori a 53.000
euro annui, senza dare luogo a successivi recuperi, con applicazione nell'anno
2009 nella misura piena dell'indice di adeguamento e reintegrazione della base
retributiva cui applicarlo.
577. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificato dall'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono anche
disciplinati i criteri applicativi dell' articolo 22-bis, comma 1, dello stesso
decreto-legge, sulla base dei medesimi principi e modalita'. Il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo del presente comma
trova applicazione anche nei confronti del personale di cui all'articolo 5,
terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni,
nonche' del personale di cui all'articolo 65, comma 4, del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, in relazione ai
trattamenti indennitari comunque denominati in godimento.
578. L'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
si interpreta nel senso che ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni, agli
appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia nonche' ai magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato,
collocati in aspettativa senza assegni presso soggetti e organismi pubblici, e'
riconosciuta l'anzianita' di servizio. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati
formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.
579. Sui provvedimenti di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a
577, aventi riflessi sull'organizzazione e sulla gestione dei rapporti di lavoro
o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti, sono sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.
580. Al fine di contribuire all'ammodernamento delle amministrazioni pubbliche,
di migliorare la qualita' delle attivita' formative pubbliche, di garantire una
selezione rigorosa della dirigenza dello Stato e di fornire adeguato sostegno
alle amministrazioni nella valutazione dei loro fabbisogni formativi e nella
sperimentazione delle innovazioni organizzative e gestionali, e' istituita
l'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni
pubbliche - Scuola nazionale della pubblica amministrazione, di seguito indicata
come Agenzia per la formazione. Essa e' dotata di personalita' giuridica di
diritto pubblico e di autonomia amministrativa e contabile e sottoposta alla
vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Scuola superiore della
pubblica amministrazione e' soppressa a far tempo dal 31 marzo 2007 e le
relative dotazioni finanziarie, strumentali e di personale sono trasferite alla
Agenzia, la quale subentra nei suoi rapporti attivi e passivi e nei relativi
diritti ed obblighi. L'Istituto diplomatico, la Scuola superiore
dell'amministrazione dell'interno e la Scuola superiore dell'economia e delle
finanze fanno parte dell'Agenzia per la formazione, che ne coordina l'attivita',
mantenendo la loro autonomia organizzativa e l'inquadramento nelle rispettive
amministrazioni. Il regolamento di cui al comma 585 provvede alle necessarie
armonizzazioni ordinamentali.
581. L'Agenzia per la formazione ha i seguenti compiti: raccolta, elaborazione e
sviluppo delle metodologie formative; ricerca, sviluppo, sperimentazione e
trasferimento delle innovazioni di processo e di prodotto delle pubbliche
amministrazioni; accreditamento delle strutture di formazione; cooperazione
europea ed internazionale in materia di formazione e innovazione amministrativa;
supporto, consulenza e assistenza alle amministrazioni pubbliche nell'analisi
dei fabbisogni formativi, nello sviluppo e trasferimento di modelli innovativi,
nella definizione dei programmi formativi.
582. Il reclutamento e la formazione dei dirigenti delle amministrazioni dello
Stato e' affidata alla Agenzia per la formazione ed alle Scuole speciali,
costituite per il reclutamento e la formazione del personale delle carriere
militare e dei Corpi di polizia. Il reclutamento e la formazione dei segretari
comunali e provinciali resta affidato alla Scuola superiore della pubblica
amministrazione locale, della quale gli enti locali possono avvalersi altresi'
per la formazione dei loro dirigenti.
583. Salvo quanto disposto dal comma 582, le pubbliche amministrazioni si
avvalgono, per la formazione e l'aggiornamento professionale dei loro
dipendenti, di istituzioni o organismi formativi pubblici o privati dotati di
competenza ed esperienza adeguate, a tal fine inseriti in un apposito elenco
nazionale tenuto dalla Agenzia per la formazione, che provvede alla relativa
attivita' di accreditamento e certificazione. Ai fini dello svolgimento delle
iniziative di formazione e aggiornamento professionale di propri dipendenti, da
esse promosse, le pubbliche amministrazioni procedono alla scelta
dell'istituzione formativa, mediante procedura competitiva tra le strutture
accreditate.
584. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
sentite le organizzazioni sindacali piu' rappresentative nel settore pubblico,
stabilisce il numero di posti di dirigente dello Stato e degli enti pubblici
nazionali messi a concorso dalla Agenzia per la formazione, ripartendoli tra il
concorso riservato a dipendenti pubblici in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il
concorso aperto ai cittadini dei Paesi dell'Unione europea in possesso di
qualificata formazione universitaria.
585. Con uno o piu' regolamenti adottati, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri e con il
Ministro dell'interno, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si
provvede a dare attuazione alle disposizioni dei commi precedenti, a riformare
il sistema della formazione dei dirigenti e dipendenti delle pubbliche
amministrazioni e di sostegno all'innovazione ed alla modernizzazione delle
amministrazioni pubbliche ed a riordinare le relative strutture pubbliche o
partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nonche' i loro strumenti di
finanziamento, in modo da ridurre l'ammontare delle spese attualmente sostenute
e da conseguire consistenti miglioramenti nella qualita' e nei risultati dell'attivita'
formativa e di sostegno all'innovazione, attenendosi ai seguenti criteri:
a) accorpamento delle strutture nazionali preposte a funzioni coincidenti o
analoghe, con eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni;
b) precisa indicazione delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura;
c) disciplina della missione e dell'attivita' della Agenzia per la formazione
come struttura di governo e coordinamento unitario del sistema della formazione
pubblica, in attuazione di quanto disposto dai commi 580 e 581; attribuzione
all'Agenzia per la formazione dei poteri necessari per assicurare la
razionalizzazione delle attivita' delle strutture di cui al comma 580, la
realizzazione delle sinergie possibili, la gestione unitaria e coordinata delle
relative risorse finanziarie;
d) definizione dell'organizzazione della Agenzia per la formazione, anche
mediante la previsione di autonome strutture organizzative; definizione dei suoi
organi di indirizzo, direzione e supervisione scientifica, assicurando una
qualificata partecipazione di esperti della formazione e della innovazione
amministrativa, italiani e stranieri, e di alti dirigenti pubblici, individuati
anche su indicazione delle regioni, delle autonomie locali e delle parti
sociali; istituzione di un comitato di coordinamento presieduto dal Presidente
dell'Agenzia per la formazione e formato dai direttori delle Scuole speciali e
delle strutture autonome;
e) ad eccezione delle Scuole di cui ai commi 580 e 582, soppressione delle
strutture aventi finalita' identiche o analoghe a quelle elencate nel comma 581;
attribuzione all'Agenzia per la formazione delle relative attivita' e dotazioni
umane, strumentali e finanziarie, ivi compresi i rapporti di lavoro a tempo
determinato e le collaborazioni coordinate e continuative o di progetto;
scorporo e attribuzione all'Agenzia per la formazione degli uffici o delle
risorse dedicati o comunque impiegati, nel corso del 2006, alle attivita' di cui
al predetto comma 581, nell'ambito di strutture o organismi pubblici o comunque
partecipati dallo Stato non destinati alla soppressione in quanto svolgenti
anche altre attivita';
f) trasferimento del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, in servizio presso gli organismi di cui alla lettera e), oggetto
della soppressione o dello scorporo e del conferimento all'Agenzia per la
formazione, nei ruoli organici dell'Agenzia stessa, secondo i criteri di
equiparazione tra figure professionali, stabiliti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri adottato sulla base di apposito accordo con le
organizzazioni sindacali. Il personale trasferito nei ruoli organici
dell'Agenzia per la formazione mantiene il trattamento economico in godimento
presso le strutture di provenienza. Si applica il disposto dell'articolo 11,
commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
586. Dalla attuazione dei regolamenti di cui al comma 585 dovra' derivare una
riduzione di spesa non inferiore a 3 milioni di euro nel 2007 e a 6 milioni di
euro negli anni 2008 e seguenti.
587. Entro il 30 aprile di ciascun anno le amministrazioni pubbliche statali,
regionali e locali sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito
supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei
consorzi di cui fanno parte e delle societa' a totale o parziale partecipazione
da parte delle amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la misura
della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi
titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, il numero dei
rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, il trattamento
economico complessivo a ciascuno di essi spettante.
588. Nel caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui al comma
587, e' vietata l'erogazione di somme a qualsivoglia titolo da parte
dell'amministrazione interessata a favore del consorzio o della societa', o a
favore dei propri rappresentanti negli organi di governo degli stessi.
589. Nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 587 e 588 una
cifra pari alle spese da ciascuna amministrazione sostenuta nell'anno viene
detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti a quella amministrazione dallo
Stato nel medesimo anno.
590. Le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589 costituiscono per le regioni
principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del
rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilita' e crescita dell'Unione
europea.
591. I dati raccolti ai sensi del comma 587 sono pubblici, e sono esposti nel
sito web del Dipartimento della funzione publica. Il Ministro per le riforme e
le innovazioni nella pubblica amministrazione riferisce annualmente alle Camere.
592. All'articolo 43, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
dopo le parole: "legge 28 febbraio 1986, n. 41" sono aggiunte le seguenti: ";
gli effetti si estendono anche alle eventuali partite debitorie pregresse a
carico dell'Ente. definite alla data di entrata in vigore della presente legge".
593. Fermo restando quanto previsto al comma 466, per gli amministratori delle
societa' partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato, la retribuzione
dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 19, comma 6,
del decreto legislativo n. 165 del 2001, dei consulenti, dei membri di
commissioni e di collegi e dei titolari di qualsivoglia incarico corrisposto
dallo Stato, da enti pubblici o da societa' a prevalente partecipazione pubblica
non quotate in borsa, non puo' superare quella del primo presidente della Corte
di cassazione. Nessun atto comportante spesa ai sensi del precedente periodo
puo' ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con
l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso,
attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto
interessato, nonche' comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di
violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario
del medesimo sono tenuti al rimborso in solido, a titolo di danno erariale, di
una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita.
594. Fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle regioni presso gli organi
dell'Unione europea, non possono essere coperte con fondi derivanti da
trasferimenti, a qualunque titolo da parte dello Stato le spese sostenute dalle
regioni per l'acquisto o la gestione di sedi di rappresentanza in Paesi esteri,
o per la istituzione di uffici o di strutture comunque denominate per la
promozione economica, commerciale, turistica.
595. Qualora le regioni sostengano spese ricadenti nelle fattispecie di cui al
comma precedente, una cifra pari alle spese da ciascuna regione sostenute
nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo complessivamente
trasferiti a quella regione dallo Stato nel medesimo anno.
596. Le disposizioni di cui ai commi 594 e 595 costituiscono principio
fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei
parametri stabiliti dal patto di stabilita' e crescita dell'Unione europea.
597. Fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle associazioni nazionali degli
enti locali presso gli organi dell'Unione europea, non e' consentito a comuni e
province, anche in forma associata, acquistare o gestire sedi di rappresentanza
in Paesi esteri, o l'istituzione di uffici o di strutture comunque denominate
per la promozione economica, commerciale, turistica.
598. E fatto altresi' divieto a comuni e province di coprire, con fondi
derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato, le spese
sostenute, anche in forma associata, nell'ambito delle fattispecie di cui al
comma 596.
599. Qualora gli enti locali sostengano, anche in forma associata, spese
ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 596, una cifra pari alle spese da
ciascun ente sostenute nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo
complessivamente trasferiti a quell'ente dallo Stato nel medesimo anno.
600. All'articolo 1, comma 213-bis della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le
parole: "dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)" sono inserite
le seguenti: ", dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori
dello spettacolo (ENPALS), dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo
(IPSEMA)".
601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare l'efficienza e la
celerita' dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali, sono
istituiti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, in
apposita unita' previsionale di base, i seguenti fondi: "Fondo per le competenze
dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese
per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato" e "Fondo per il
funzionamento delle istituzioni scolastiche". Ai predetti fondi affluiscono gli
stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unita' previsionali di base dello stato
di previsione del Ministero della pubblica istruzione "Strutture scolastiche" e
"Interventi integrativi disabili", nonche' gli stanziamenti iscritti nel centro
di responsabilita' "Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del
bilancio" destinati ad integrare i fondi stessi. Con decreto del Ministro della
pubblica istruzione sono stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione
diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui al presente comma. Al
fine di avere la completa conoscenza delle spese effettuate da parte delle
istituzioni scolastiche a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla
costituzione dei predetti fondi, il Ministero della pubblica istruzione procede
a una specifica attivita' di monitoraggio.
602. Le disponibilita' iscritte nel fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n.
440, non utilizzate nel corso dell' anno di competenza, sono utilizzate
nell'esercizio successivo. La quota del predetto fondo non ripartita nell'anno
2006 e' assegnata nell'anno 2007, alle istituzioni scolastiche autonome, per il
miglioramento dell'offerta formativa e per la formazione del personale, sulla
base di quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca n. 33 del 3 aprile 2006.
603. Tutti i collegi universitari gestiti da fondazioni, enti morali, nonche'
enti ecclesiastici che abbiano le finalita' di cui all'articolo 1, comma 4,
primo periodo della legge 14 novembre 2000, n. 338, ed iscritti ai registri
delle prefetture, sono equiparati ai collegi universitari legalmente
riconosciuti.
604. Ai collegi universitari di cui al comma 603 e' applicata l'esenzione
dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 10, primo comma, numero
20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni.
605. Per meglio qualificare il ruolo e l'attivita' dell'amministrazione
scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che
consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed
efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o piu' decreti del Ministro della
pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:
a) nel rispetto della normativa vigente, la revisione, a decorrere dall'anno
scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi
al fine di valorizzare la responsabilita' dell'amministrazione e delle
istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da attribuire ai dirigenti
responsabili, articolati per i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse
realta' territoriali, in modo da incrementare il valore medio nazionale del
rapporto alunni/classe dello 0,4. Si procede, altresi', alla revisione dei
criteri e parametri di riferimento ai fini della riduzione della dotazione
organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). L'adozione
di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli insuccessi
scolastici attraverso la flessibilita' e l'individualizzazione della didattica,
anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze;
b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall'articolo 40,
comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l'individuazione di organici
corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta
collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie
locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire
appropriati interventi formativi;
c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato
di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa
con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta
fattibilita' dello stesso, per complessive 150.000 unita', al fine di dare
adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la
ricostituzione, di stabilizzare e rendere piu' funzionali gli assetti
scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'eta' media del personale
docente. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato e' predisposto per il
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 20.000
unita'. Le nomine disposte in attuazione dei piani di cui alla presente lettera
sono conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni
di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Contestualmente all'applicazione del piano triennale, il Ministro della pubblica
istruzione realizza un'attivita' di monitoraggio sui cui risultati, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferisce
alle competenti Commissioni parlamentari, anche al fine di individuare nuove
modalita' di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali
sistemi di reclutamento del personale docente, nonche' di verificare, al fine
della gestione della fase transitoria, l'opportunita' di procedere a eventuali
adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi successivi. Con effetto
dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti
di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in
graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse
graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti gia' in
possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di
abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore
della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto
decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione
all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo
livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica
presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione
primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo
di abilitazione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), e' successivamente
disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle
predette graduatorie ai fini della partecipazione ai futuri concorsi per esami e
titoli. In correlazione alla predisposizione del piano per l'assunzione a tempo
indeterminato per il personale docente previsto dalla presente lettera, e'
abrogata con effetto dal 1° settembre 2007 la disposizione di cui al punto B.3),
lettera h), della tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7
aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.
143. E fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati
anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso dell'abilitazione in
educazione musicale, conseguita entro la data di scadenza dei termini per
l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/ 2006-2006/2007,
privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla data di entrata in
vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati
ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, e' riconosciuto il
diritto all'iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di
strumento musicale nella scuola media previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del
decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 agosto 2001, n. 333. Sono comunque fatte salve le assunzioni a tempo
indeterminato gia' effettuate su posti della medesima classe di concorso. Sui
posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e
2009/2010, una volta completate le nomine di cui al comma 619, si procede alla
nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della
procedura riservata bandita con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3
ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del
6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa procedura concorsuale
riservata, alla quale siano stati ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva
del 10 per cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione al numero
dei posti previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina dei
candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle procedure
riservate bandite con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e con il
predetto decreto ministeriale 3 ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio
di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime procedure, ma non
si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la partecipazione
agli stessi corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare a domanda
ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi a completare l' iter
concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati bandi, inserendosi
nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati. L'onere relativo al corso
di formazione previsto dal precedente periodo deve essere sostenuto nei limiti
degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine, fermo restando il regime
autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine di
indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso
riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresi',
inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato nell'ambito della
medesima procedura il corso di formazione, superando il successivo esame finale,
ma che risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico di
presidenza;
d) l'attivazione, presso gli uffici scolastici provinciali, di attivita' di
monitoraggio a sostegno delle competenze dell'autonomia scolastica relativamente
alle supplenze brevi, con l'obiettivo di ricondurre gli scostamenti piu'
significativi delle assenze ai valori medi nazionali;
e) ai fini della compiuta attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma
128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'adozione di un piano biennale di
formazione per i docenti della scuola primaria, da realizzare negli anni
scolastici 2007/2008 e 2008/2009, finalizzato al conseguimento delle competenze
necessarie per l'insegnamento della lingua inglese. A tale fine, per un rapido
conseguimento dell'obiettivo, sono attivati corsi di formazione anche a
distanza, integrati da momenti intensivi in presenza;
f) il miglioramento dell'efficienza ed efficacia degli attuali ordinamenti
dell'istruzione professionale anche attraverso la riduzione, a decorrere
dall'anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni,
secondo criteri di maggiore flessibilita', di piu' elevata professionalizzazione
e di funzionale collegamento con il territorio.
606. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera a) del comma 605 e'
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto
concernente la materia di cui alla lettera b) del comma 605 e' adottato d'intesa
con il Ministro della salute. Il decreto concernente la materia di cui alla
lettera c) del comma 605 e' adottato di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione.
607. La tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile
2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e
successive modificazioni, e' ridefinita con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il CNPI. Il decreto e' adottato, a decorrere dal biennio
2007/2008-2008/2009, in occasione degli aggiornamenti biennali delle graduatorie
permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Sono fatte salve le
valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e gia' riconosciuti nelle
graduatorie permanenti relative al biennio 2005/2006-2006/2007. Sono ridefinite,
in particolare, le disposizioni riguardanti la valutazione dei titoli previsti
dal punto C.11) della predetta tabella, e successive modificazioni. Ai fini di
quanto previsto dal precedente periodo, con il decreto di cui al presente comma
sono definiti criteri e requisiti per 1' accreditamento delle strutture
formative e dei corsi.
608. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, terzo periodo, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione predispone, di concerto con il Ministro della
pubblica istruzione, un piano organico di mobilita', relativamente al personale
docente permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento e collocato fuori
ruolo. Tale piano, da definire entro il 30 giugno 2007, tiene conto
prioritariamente dei posti vacanti, presso gli uffici dell'amministrazione
scolastica, nonche' presso le amministrazioni pubbliche in cui possono essere
meglio utilizzate le professionalita' del predetto personale. In connessione con
la realizzazione del piano, il termine fissato dalle disposizioni di cui al
citato articolo 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' prorogato
di un anno, ovvero fino al 31 dicembre 2008.
609. Il Ministro della pubblica istruzione predispone uno specifico piano di
riconversione professionale del personale docente in soprannumero sull'organico
provinciale, finalizzato all'assorbimento del medesimo personale. La
riconversione, obbligatoria per i docenti interessati, e' finalizzata alla
copertura dei posti di insegnamento per materie affini e dei posti di
laboratorio compatibili con l'esperienza professionale maturata, nonche'
all'acquisizione del titolo di specializzazione per l'insegnamento sui posti di
sostegno. L'assorbimento del personale di cui al presente comma trova completa
attuazione entro l'anno scolastico 2007/2008.
610. Allo scopo di sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche nella
dimensione dell'Unione europea ed i processi di innovazione e di ricerca
educativa delle medesime istituzioni, nonche' per favorirne l'interazione con il
territorio, e' istituita, presso il Ministero della pubblica istruzione, ai
sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la
"Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica", di seguito
denominata "Agenzia", avente sede a Firenze, articolata, anche a livello
periferico, in nuclei allocati presso gli uffici scolastici regionali ed in
raccordo con questi ultimi, con le seguenti funzioni:
a) ricerca educativa e consulenza pedagogico-didattica;
b) formazione e aggiornamento del personale della scuola;
c) attivazione di servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e
sperimentazione;
d) partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di competenza;
e) collaborazione alla realizzazione delle misure di sistema nazionali in
materia di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica
superiore;
f) collaborazione con le regioni e gli enti locali.
611. L'organizzazione dell'Agenzia, con articolazione centrale e periferica, e'
definita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L'Agenzia subentra nelle funzioni e nei
compiti attualmente svolti dagli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE)
e dall'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca
educativa (INDIRE), che sono contestualmente soppressi. Al fine di assicurare
l'avvio delle attivita' dell'Agenzia, e in attesa della costituzione degli
organi previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
pubblica istruzione, nomina uno o piu' commissari straordinari. Con il
regolamento di cui al presente comma e' individuata la dotazione organica del
personale dell'Agenzia e delle sue articolazioni territoriali nel limite
complessivo del 50 per cento dei contingenti di personale gia' previsti per
l'INDIRE e per gli IRRE, che in fase di prima attuazione, per il periodo
contrattuale in corso, conserva il trattamento giuridico ed economico in
godimento. Il predetto regolamento disciplina, altresi', le modalita' di
stabilizzazione, attraverso prove selettive, dei rapporti di lavoro esistenti
anche a titolo precario, purche' costituite mediante procedure selettive di
natura concorsuale.
612. Al fine di potenziare la qualificazione scientifica nonche' l'autonomia
amministrativa dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo
di istruzione e di formazione (INVALSI), al decreto legislativo 19 novembre
2004, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni, che non devono
comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato:
a) le parole: "Comitato direttivo" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle
seguenti: "Comitato di indirizzo";
b) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - (Organi). - 1. Gli organi
dell'Istituto sono:
a) il Presidente;
b) il Comitato di indirizzo;
c) il Collegio dei revisori dei conti";
c) all'articolo 5, il comma i e' sostituito dal seguente: "1. Il Presidente e'
scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con adeguata conoscenza
dei sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi di valutazione in Italia ed
all'estero. E' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su designazione del Ministro, tra una
tema di nominativi proposti dal Comitato di indirizzo dell'Istituto fra i propri
componenti. L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovabile, con le medesime
modalita', per un ulteriore triennio";
d) all'articolo 6, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il Comitato di
indirizzo e' composto dal Presidente e da otto membri, nel rispetto del
principio di pari opportunita', dei quali non piu' di quattro provenienti dal
mondo della scuola. I componenti del Comitato sono scelti dal Ministro tra
esperti nei settori di competenza dell'Istituto, sulla base di una indicazione
di candidati effettuata da un'apposita commissione, previo avviso da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale finalizzato all'acquisizione dei curricula. La
commissione esaminatrice, nominata dal Ministro, e' composta da tre membri
compreso il Presidente, dotati delle necessarie competenze amministrative e
scientifiche".
613. L'INVALSI, fermo restando quando previsto dall'articolo 20 del contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area V della dirigenza
per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 113 alla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5
maggio 2006 e nel rispetto delle prerogative del dirigente generale dell'ufficio
scolastico regionale, sulla base delle indicazioni del Ministro della pubblica
istruzione, assume i seguenti compiti:
a) formula al Ministro della pubblica istruzione proposte per la piena
attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici;
b) definisce le procedure da seguire per la valutazione dei dirigenti
scolastici;
c) formula proposte per la formazione dei componenti del team di valutazione;
d) realizza il monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del sistema di
valutazione.
614. Le procedure concorsuali di reclutamento del personale, di cui alla
dotazione organica definita dalla tabella A allegata al decreto legislativo 19
novembre 2004, n. 286, devono essere espletate entro sei mesi dalla indizione
dei relativi bandi, con conseguente assunzione con contratto a tempo
indeterminato dei rispettivi vincitori.
615. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Presidente e i componenti del Comitato direttivo dell'INVALSI cessano
dall'incarico. In attesa della costituzione dei nuovi organi, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione,
nomina uno o piu' commissari straordinari.
616. Il riscontro di regolarita' amministrativa e contabile presso le
istituzioni scolastiche statali e' effettuato da due revisori dei conti,
nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro della
pubblica istruzione, con riferimento agli ambiti territoriali scolastici. La
minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma resta a disposizione
delle istituzioni scolastiche interessate.
617. I revisori dei conti, in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle
finanze e del Ministero della pubblica istruzione, gia' nominati dal competente
ufficio scolastico regionale, sono confermati fino all'emanazione del decreto di
nomina dei rispettivi Ministeri e comunque non oltre l'entrata in vigore del
provvedimento di modifica al regolamento concernente le "Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" di cui al
decreto del Ministero della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44.
618. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalita' delle procedure concorsuali
per il reclutamento dei dirigenti scolastici secondo i seguenti principi:
cadenza triennale del concorso su tutti i posti vacanti nel triennio;
unificazione dei tre settori di dirigenza scolastica; accesso aperto al
personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative
statali, in possesso di laurea, che abbia maturato dopo la nomina in ruolo un
servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni; previsione di una
preselezione mediante prove oggettive di carattere culturale e professionale, in
sostituzione dell'attuale preselezione per titoli; svolgimento di una o piu'
prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione;
effettuazione di una prova orale; valutazione dei titoli; formulazione della
graduatoria di merito; periodo di formazione e tirocinio, di durata non
superiore a quattro mesi, nei limiti dei posti messi a concorso, con conseguente
soppressione dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento. Con effetto dalla data
di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente comma sono abrogate
le disposizioni vigenti con esso incompatibili, la cui ricognizione e' affidata
al regolamento medesimo.
619. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui al comma 618 si procede
alla nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a dirigente
scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4° serie
speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, e, ove non sufficienti, sui posti vacanti
e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, dei candidati
del citato concorso, compresi i candidati in possesso dei prescritti requisiti
ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale
o amministrativa, che abbiano superato le prove di esame propedeutiche alla fase
della formazione con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale
e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza
effettuazione dell'esame finale previsto dal bando medesimo. Si procede,
altresi', sui posti vacanti e disponibili a livello regionale relativi al
medesimo periodo, alla nomina degli altri candidati che abbiano superato le
prove di esame propedeutiche al corso di formazione del predetto concorso ma non
vi abbiano partecipato perche' non utilmente collocati nelle relative
graduatorie; questi ultimi devono partecipare con esito positivo ad un apposito
corso intensivo di formazione, indetto dall'amministrazione con le medesime
modalita' di cui sopra, che si conclude nell'anno scolastico 2006/2007; le
nomine di cui al presente comma, fermo restando il regime autorizzatorio in
materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di
merito.
620. Dall'attuazione dei commi da 605 a 619 devono conseguire economie di spesa
per un importo complessivo non inferiore a euro 448,20 milioni per l'anno 2007,
a euro 1.324,50 milioni per l'anno 2008 e a euro 1.402,20 milioni a decorrere
dall'anno 2009.
621. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio
di cui ai commi 483 e 620, in caso di accertamento di minori economie, si
provvede:
a) relativamente al comma 483, alla riduzione delle dotazioni di bilancio,
relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi comprese quelle determinate ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi
indicati dal medesimo comma 483;
b) relativamente al comma 620, a ridurre le dotazioni complessive di bilancio
del Ministero della pubblica istruzione, ad eccezione di quelle relative alle
competenze spettanti al personale della scuola e dell'amministrazione centrale e
periferica della pubblica istruzione, in maniera lineare, fino a concorrenza
degli importi indicati dal medesimo comma 620.
622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni e' obbligatoria ed e'
finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola
secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale
entro il diciottesimo anno di eta'. L'eta' per l'accesso al lavoro e'
conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di
gratuita' ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo,
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'adempimento dell'obbligo di
istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo
del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai
curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria
superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della
pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400. Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici
previsti dai predetti curricula, possono essere concordati tra il Ministero
della pubblica istruzione e le singole regioni percorsi e progetti che, fatta
salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire e
contrastare la dispersione e di favorire il successo nell'assolvimento
dell'obbligo di istruzione. Le strutture formative che concorrono alla
realizzazione dei predetti percorsi e progetti devono essere inserite in un
apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
Il predetto decreto e' redatto sulla base di criteri predefmiti con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai rispettivi statuti e alle
relative norme di attuazione, nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3. L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico
2007/ 2008.
623. Nella provincia autonoma di Bolzano, considerato il suo particolare sistema
della formazione professionale, l'ultimo anno dell'obbligo scolastico di cui al
precedente comma puo' essere speso anche nelle scuole professionali provinciali
in abbinamento con adeguate forme di apprendistato.
624. Fino alla messa a regime di quanto previsto dal comma 622, proseguono i
percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui
all'articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Restano,
pertanto, confermati i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla
realizzazione dei predetti percorsi. Dette risorse per una quota non superiore
al 3 per cento sono destinate alle misure nazionali di sistema ivi compreso il
monitoraggio e la valutazione. Le strutture che realizzano tali percorsi sono
accreditate dalle regioni sulla base dei criteri generali definiti con decreto
adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
625. Per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all'articolo 4
della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di
euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e
2009. Il 50 per cento delle risorse assegnate annualmente ai sensi del
precedente periodo e' destinato al completamento delle attivita' di messa in
sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei
competenti enti locali. Per le finalita' di cui al precedente periodo, lo Stato,
la regione e l'ente locale interessato concorrono, nell'ambito dei piani di cui
all'articolo 4 della medesima legge n. 23 del 1996, in parti uguali per
l'ammontare come sopra determinato, ai fini del finanziamento dei singoli
interventi. Per il completamento delle opere di messa in sicurezza e di
adeguamento a norma, le regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza al
riguardo, comunque - non successivo al 31 dicembre 2009, decorrente dalla data
di sottoscrizione dell'accordo denominato "patto per la sicurezza" tra Ministero
della pubblica istruzione, regione ed enti locali della medesima regione.
626. Nella logica degli interventi per il miglioramento delle misure di
prevenzione di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive
modificazioni, il consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) definisce, in via
sperimentale per il triennio 2007-2009, d'intesa con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, con il Ministro della pubblica istruzione e con gli
enti locali competenti, indirizzi programmatici per la promozione ed il
finanziamento di progetti degli istituti di istruzione secondaria di primo grado
e superiore per l'abbattimento delle barriere architettoniche o l'adeguamento
delle strutture alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del
lavoro. Il consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'INAIL determina altresi'
l'entita' delle risorse da destinare annualmente alle finalita' di cui al
presente comma, utilizzando a tale fine anche le risorse che si rendessero
disponibili a conclusione delle iniziative di attuazione dell'articolo 24 del
citato decreto legislativo n. 38 del 2000. Sulla base degli indirizzi definiti,
il consiglio di amministrazione dell'INAIL definisce i criteri e le modalita'
per l'approvazione dei singoli progetti e provvede all'approvazione dei
finanziamenti dei singoli progetti.
627. Al fine di favorire ampliamenti dell'offerta formativa e una piena
fruizione degli ambienti e delle attrezzature scolastiche, anche in orario
diverso da quello delle lezioni, in favore degli alunni, dei loro genitori e,
piu' in generale, della popolazione giovanile e degli adulti, il Ministro della
pubblica istruzione definisce, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, criteri e parametri sulla base dei quali sono attribuite le relative
risorse alle istituzioni scolastiche.
628. La gratuita' parziale dei libri di testo di cui all'articolo 27, comma 1,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' estesa agli studenti del primo e del
secondo anno dell'istruzione secondaria superiore. Il disposto del comma 3 del
medesimo articolo 27 si applica anche per il primo e per il secondo anno
dell'istruzione secondaria superiore e si applica, altresi', limitatamente
all'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo
complessivo della dotazione libraria, agli anni successivi al secondo. Le
istituzioni scolastiche, le reti di scuole e le associazioni dei genitori sono
autorizzate al noleggio di libri scolastici agli studenti e ai loro genitori.
629. Le amministrazioni interessate possono, a fronte di particolari esigenze,
disporre che il beneficio previsto dall' articolo 27, comma 1, della citata
legge n. 448 del 1998 sia utilizzato per l'assegnazione, anche in comodato, dei
libri di testo agli alunni, in possesso dei requisiti richiesti che adempiono
l'obbligo scolastico.
630. Per fare fronte alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini
al di sotto dei tre anni di eta', sono attivati, previo accordo in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa
rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di eta', anche mediante la realizzazione di
iniziative sperimentali improntate a criteri di qualita' pedagogica,
flessibilita', rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di eta'.
I nuovi servizi possono articolarsi secondo diverse tipologie, con priorita' per
quelle modalita' che si qualificano come sezioni sperimentali aggregate alla
scuola dell'infanzia, per favorire un'effettiva continuita' del percorso
formativo lungo l'asse cronologico 0-6 anni di eta'. Il Ministero della pubblica
istruzione concorre alla realizzazione delle sezioni sperimentali attraverso un
progetto nazionale di innovazione ordinamentale ai sensi dell'articolo 11 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, e assicura specifici interventi formativi per il personale docente e non
docente che chiede di essere utilizzato nei nuovi servizi. A tale fine sono
utilizzate annualmente le risorse previste dall'articolo 7, comma 5, della legge
28 marzo 2003, n. 53, destinate al finanziamento dell'articolo 2, comma 1,
lettera e), ultimo periodo, della medesima legge. L'articolo 2 del decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e' abrogato.
631. A decorrere dall'anno 2007, il sistema dell'istruzione e formazione tecnica
superiore (IFTS), di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e'
riorganizzato nel quadro del potenziamento dell'alta formazione professionale e
delle misure per valorizzare la filiera tecnico-scientifica, secondo le linee
guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della pubblica istruzione formulata di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo
economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi del medesimo decreto
legislativo.
632. Ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia,
in relazione agli obiettivi fissati dall'Unione europea, allo scopo di far
conseguire piu' elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche
immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, i
centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e i corsi serali,
funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono
riorganizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali e
ridenominati "Centri provinciali per l'istruzione degli adulti". Ad essi e'
attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, con il
riconoscimento di un proprio organico distinto da quello degli ordinari percorsi
scolastici, da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale, nei
limiti del numero delle autonomie scolastiche istituite in ciascuna regione e
delle attuali disponibilita' complessive di organico. Alla riorganizzazione di
cui al presente comma, si provvede con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi del medesimo decreto legislativo.
633. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, e' autorizzata la spesa di 30 milioni di
euro, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione, con lo scopo di dotare le scuole di ogni ordine e grado delle
innovazioni tecnologiche necessarie al migliore supporto delle attivita'
didattiche.
634. Per gli interventi previsti dai commi da 622 a 633, con esclusione del
comma 625, e' autorizzata la spesa di euro 220 milioni a decorrere dall'anno
2007. Su proposta del Ministro della pubblica istruzione sono disposte, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le variazioni di bilancio
per l'assegnazione delle risorse agli interventi previsti dai commi da 622 a
633.
635. Al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle
scuole paritarie nell'ambito del sistema nazionale di istruzione, a decorrere
dall'anno 2007, gli stanziamenti, iscritti nelle unita' previsionali di base
"Scuole non statali" dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione, sono incrementati complessivamente di 100 milioni di euro, da
destinare prioritariamente alle scuole dell'infanzia.
636. Il Ministro della pubblica istruzione definisce annualmente, con apposito
decreto, i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole
paritarie e, in via prioritaria, a quelle che svolgono il servizio scolastico
senza fini di lucro e che comunque non siano legate con societa' aventi fini di
lucro o da queste controllate. In tale ambito i contributi sono assegnati
secondo il seguente ordine di priorita': scuole dell'infanzia, scuole primarie e
scuole secondarie di primo e secondo grado.
637. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno
finanziario, riferito alle universita' statali, ai dipartimenti e a tutti gli
altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente
generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a
consuntivo nell'esercizio precedente, incrementato del 3 per cento. Il Ministro
dell'universita' e della ricerca procede annualmente alla determinazione del
fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei
rettori delle universita' italiane (CRUI), tenendo conto degli obiettivi di
riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di
razionalizzazione del sistema universitario, garantendo l'equilibrata
distribuzione delle opportunita' formative.
638. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale italiana,
l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente, il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e
tecnologica di Trieste e l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno finanziario complessivamente
generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a
consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 4 per cento annuo.
639. Il fabbisogno di ciascuno degli enti di ricerca di cui al comma 638 e'
determinato annualmente nella misura inferiore tra il fabbisogno programmato e
quello realizzato nell'anno precedente incrementato del tasso di crescita
previsto dal medesimo comma 638. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca e del
Ministro dello sviluppo economico, possono essere introdotte modifiche al
fabbisogno annuale spettante a ciascun ente di ricerca ai sensi del presente
comma, previa compensazione con il fabbisogno annuale degli altri enti di
ricerca e comunque nei limiti del fabbisogno complessivo programmato e possono
essere altresi' determinati i pagamenti annuali che non concorrono al
consolidamento del fabbisogno programmato per ciascun ente di ricerca, derivanti
da accordi di programma e convenzioni per effetto dei quali gli enti medesimi
agiscono in veste di attuatori dei programmi ed attivita' per conto e
nell'interesse dei Ministeri che li finanziano.
640. Per il triennio 2007-2009 continua ad applicarsi la disciplina di cui
all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
641. Per le finalita' di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione
della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, e'
autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009.
642. Il fabbisogno finanziario annuale determinato per il sistema universitario
statale dal comma 637 e per i principali enti pubblici di ricerca dal comma 638
e' incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto
dovuto a titolo di competenze arretrate.
643. Per gli anni 2008 e 2009 gli enti di ricerca pubblici possono procedere ad
assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il
limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come
risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purche' entro il limite
delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo
indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.
644. Sono fatti salvi i principi di cui ai commi 526 e 529.
645. Nell'anno 2007, gli enti di cui al comma 643 possono avviare procedure
concorsuali volte alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato,
la cui costituzione effettiva non puo' comunque intervenire in data antecedente
al 1° gennaio 2008, fermi i limiti di cui al medesimo comma 643 riferiti
all'anno 2006.
646. Ai fini dell'applicazione dei commi 643 e 645, sono fatte salve le
assunzioni conseguenti a bandi di concorso gia' pubblicati ovvero a procedure
gia' avviate alla data del 30 settembre 2006 e i rapporti di lavoro costituiti
all'esito dei medesimi sono computati ai fini dell'applicazione dei predetti
commi.
647. In attesa della riforma dello stato giuridico dei ricercatori universitari,
il Ministro dell'universita' e della ricerca, con proprio decreto da emanare
entro il 31 marzo 2007, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la
CRUI, disciplina le modalita' di svolgimento dei concorsi per ricercatore,
banditi dalle universita' successivamente alla data di emanazione del predetto
decreto ministeriale, con particolare riguardo alle modalita' procedurali ed ai
criteri di valutazione dei titoli didattici e dell'attivita' di ricerca,
garantendo celerita', trasparenza e allineamento agli standard internazionali.
648. Al fine di consentire il reclutamento straordinario di ricercatori, il
decreto di cui al comma 647 definisce un numero aggiuntivo di posti di
ricercatore da assegnare alle universita' e da coprire con concorsi banditi
entro il 30 giugno 2008.
649. Per l'anno 2007, il personale in servizio con contratto a tempo determinato
presso gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca, che risulti vincitore di
concorso per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, gia' espletato
ovvero con procedure in corso alla data del 30 settembre 2006, la cui assunzione
risulti dal 2008 compatibile con i limiti posti dal comma 523, puo' essere
mantenuto in servizio a tempo determinato per l'anno 2007, qualora i relativi
oneri non siano posti a carico dei bilanci di funzionamento o del Fondo di
finanziamento ordinario degli enti stessi.
650. All'onere derivante dal comma 648 si provvede nel limite di 20 milioni di
euro per l'anno 2007, di 40 milioni di euro per l'anno 2008 e di 80 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2009.
651. Fermo quanto previsto dai commi 643, 644 e 645, entro il 30 aprile 2007 il
Ministro dell'universita' e della ricerca, sentiti i presidenti degli enti
interessati, bandisce un piano straordinario di assunzioni di ricercatori
nell'ambito degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita'
e della ricerca, definendone il numero complessivo e le modalita' procedimentali
con particolare riferimento ai criteri di valutazione dei pregressi rapporti di
lavoro, dei titoli scientifici e dell'attivita' di ricerca svolta.
652. Per l'attuazione del piano di cui al comma 651, e' autorizzata la spesa di
7,5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2008.
653. Per gli anni dal 2007 al 2009 incluso, e' fatto divieto alle universita'
statali e non statali, autorizzate a rilasciare titoli accademici aventi valore
legale, di istituire e attivare facolta' o corsi di studio in comuni diversi da
quello ove l'ateneo ha la sede legale e amministrativa, salvo che si tratti di
comune confinante o di razionalizzazione dell'offerta didattica mediante
accorpamento di sedi decentrate gia' esistenti nella regione Valle d'Aosta e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano, o di istituzione di centri di
ricerca funzionali alle attivita' produttive della regione.
654. In favore della "Fondazione Collegio europeo" di Parma e' autorizzata per
ciascuno degli anni 2007-2008, la somma di 500.000 euro da destinare al
funzionamento.
655. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 con il rispetto delle
disposizioni di cui ai commi da 656 a 672, che costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli
117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
656. A decorrere dall'anno 2007, e' avviata una sperimentazione, con le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano indicate dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, finalizzata ad assumere, quale base di riferimento per il
patto di stabilita' interno, il saldo finanziario. I criteri di definizione del
saldo e le modalita' di sperimentazione sono definiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle fmanze, di concerto con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali, sentita la predetta Conferenza.
657. In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al comma 656, per il
triennio 2007-2009, il complesso delle spese finali di ciascuna regione a
statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 658, non puo' essere
superiore, per l'anno 2007, al corrispondente complesso di spese finali
dell'anno 2005 diminuito dell' 1,8 per cento e, per gli anni 2008 e 2009, non
puo' essere superiore al complesso delle corrispondenti spese finali dell'anno
precedente, calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilita'
interno, aumentato, rispettivamente, del 2,5 per cento e del 2,4 per cento.
658. Il complesso delle spese finali e' determinato dalla somma delle spese
correnti ed in conto capitale, al netto delle:
a) spese per la sanita', cui si applica la specifica disciplina di settore;
b) spese per la concessione di crediti.
659. Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza sia in
termini di cassa.
660. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di
ciascun anno, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello
complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonche' dei relativi
pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo
2007-2009; a tale fine, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il presidente
dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle
finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per
le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori
provvedono alle finalita' di cui ai commi da 676 a 695 le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle
competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle
relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome
non provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti
locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti
locali dai commi da 676 a 695.
661. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti
dal comma 660, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il
bilancio dello Stato, in misura proporzionale all'incidenza della finanza di
ciascuna regione a statuto speciale o provincia autonoma sulla finanza regionale
e locale complessiva, anche mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni
statali, attraverso l'emanazione, entro il 31 marzo 2007 e con le modalita'
stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria;
tali norme di attuazione precisano le modalita' e l'entita' dei risparmi per il
bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualita'
definite.
662. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 656, le norme
di attuazione devono altresi' prevedere le disposizioni per assicurare in via
permanente il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste dalle
leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato e l'ordinamento della
finanza regionale previsto da ciascuno statuto speciale e dalle relative norme
di attuazione, nonche' le modalita' per il versamento dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e dell'addizionale dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche.
663. Resta ferma la facolta' delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Boh zano di estendere le regole del patto di stabilita' interno nei confronti
dei loro enti ed organismi strumentali, nonche' per gli enti ad ordinamento
regionale o provinciale.
664. Ai fini del rispetto del principio del coordinamento della finanza
pubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano
le proprie strutture sanitarie alla contrazione di mutui e al ricorso ad altre
forme di indebitamento, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, commi da 16 a
21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fmo ad un ammontare complessivo delle
relative rate, per capitale ed interessi, non superiore al 15 per cento delle
entrate proprie correnti di tali strutture. Le regioni e le province autonome
sono tenute ad adeguare i rispettivi ordinamenti; e' fatta comunque salva la
facolta' di prevedere un limite inferiore all'indebitamento.
665. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 656, si
procede, anche nei confronti di una sola o piu' regioni o province autonome, a
ridefinire legislativamente le regole del patto di stabilita' interno e l'anno
di prima applicazione delle regole. Le nuove regole devono comunque tenere conto
del saldo in termini di competenza e di cassa. Il saldo di competenza e'
calcolato quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra
accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e
pagamenti, per la parte in conto capitale.
666. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita'
interno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono
trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di
riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di
stabilita' interno nel sito "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le informazioni
riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un
prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
667. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita'
interno, ciascuna regione e provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro il
termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale
dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario secondo un prospetto e con
le modalita' definite dal decreto di cui al comma 666.
668. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita'
interno, ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma e' tenuta ad
osservare quanto previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate in
relazione a quanto stabilito nel comma 662. Fino alla emanazione delle predette
norme di attuazione statutaria si provvede secondo quanto disposto dall'accordo
concluso ai sensi del comma 660.
669. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo agli
anni 2007-2009, accertato con le procedure di cui ai commi 667 e 668, il
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell' articolo 8, comma 1, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida la regione o provincia autonoma ad adottare
i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di
riferimento. Detti provvedimenti devono essere comunicati al Ministero