In base alla normativa in materia di privacy applicabile, Sicet titolare del trattamento dei dati acquisiti tramite il presente sitoinforma l’utente che tale sito web non utilizza cookie di profilazione al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate nell'ambito della navigazione in rete. Il presente sito installa cookies di terze parti. La prosecuzione della navigazione, compreso lo scroll ed il click su elementi del sito, equivale a consenso.
Per maggiori informazioni, anche in ordine ai cookies tecnici utilizzati dal sito, e per negare il consenso all’installazione dei singoli cookie è possibile consultare l’informativa cookies completa

Casa, le novità contenute nel decreto crescita

b_400_267_16777215_00_images_immagini-articoli_bank-notes-budget-capitalism-12619.jpg

Nel cosiddetto "decreto crescita", approvato in via definitiva dal Senato lo scorso 27 giugno, ci sono diverse novità che interessano il settore della casa. Partiamo da quella che interessa principalmente l'universo degli inquilini. Stiamo parlando del rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato, ovvero di quei contratti stipulati sulla base di accordi collettivi tra organizzazioni dei proprietari e associazioni degli inquilini. L’art. 19-bis del decreto, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, prevede una norma interpretativa dell’articolo 2, comma 5, quarto periodo, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, su cui si erano registrate nel tempo interpretazioni e prassi contrastanti.

Per fare chiarezza il legislatore ha ora stabilito che, in mancanza della comunicazione per rinuncia del rinnovo del contratto, da inviarsi almeno sei mesi prima della scadenza, “il contratto è rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio”. Dunque, decorso il periodo iniziale con durata minima di 3 anni, il contratto è prorogato di diritto per due anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore per le ragioni contemplate dalla norma. Alla scadenza della proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare alla controparte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza di tale comunicazione - precisa ora il legislatore - il contratto è rinnovato tacitamente per altri due anni.

Queste le altre novità contenute nel "decreto crescita" e convertite in via definitiva nella legge n. 58/2019: