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PIRELLI & C. REAL ESTATE S.p.A. e SUNIA SICET e UNIAT 09/10/2006

ACCORDO INTEGRATIVO DELL'ACCORDO QUADRO 22.03.2006

- 9.10.2006-

In relazione all’Accordo Quadro sottoscritto in data 22 marzo 2006 tra PIRELLI & C. REAL ESTATE E SUNIA, SICET, UNIA UIL, ratificato successivamente da PIRELLI & C. REAL ESTATE SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. (ora Pirelli & C. Real Estate Opportunities Società di Gestione del Risparmio S.p.a.) si conviene quanto segue.

Viene approvato, per quanto stabilito al punto 2 dell’Accordo Quadro del 22.03.2006, lo schema tipo di contratto di locazione che si allega al presente accordo integrativo per formarne parte integrante e sostanziale.

In merito al punto 2 dell’accordo quadro sopra indicato, viene concordemente precisato, a titolo di chiarimento dello stesso ed a seguito del protrarsi delle attività di frazionamento oltre i termini inizialmente previsti, che il contratto di locazione sarà regolato ai sensi della L. 431/1998 art. 2 comma 3 ed avrà una durata di cinque anni più due, a decorrere dal 01.11.2006; in tutti i casi in cui il contratto di locazione sarà stipulato successivamente a tale data il suo primo periodo di durata sarà ridotto della differenza fra la data di stipula ed il 01.11.2006, ad es.: un contratto di locazione sottoscritto dalle parti (conduttore dell’unità immobiliare e terzo acquirente, come previsto dall’accordo quadro del 22.03.2006) in data 01.12.2006 avrà come durata 4 anni e 11 mesi più due anni.

In ogni caso tale durata non potrà essere inferiore a tre anni.

Roma, 9 ottobre 2006

f.to Pirelli & C. Real Estate Opportunities Società di Gestione del Risparmio S.p.A.
f.to Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

f.to Sunia
f.to Sicet
f.to Uniat Uil

Spett.le
Pirelli & C. Real Estate Opportunities
Società di Gestione del Risparmio Spa
Via Gaetano Negri 10
20123 Milano

Oggetto: unità immobiliare sita in _______, Via________, scala ____, piano _____, int. _____

In riferimento alla proposta di acquisto firmata in data odierna, relativa all’/alle unità immobiliare/i in oggetto, il sottoscritto/ la sottoscritta dichiara di essere perfettamente a conoscenza dell’accordo quadro del 22.03.2006 sottoscritto con SUNIA, SICET ed UNIAT UIL, in particolare di quanto previsto al punto 2) dello stesso, e dell’accordo integrativo del 9 ottobre 2006, avendo di entrambi ricevuto copia, e di essere disponibile ad adempiere a quanto dagli stessi indicato.

In considerazione di quanto sopra, lo scrivente/la scrivente si obbliga fin d’ora a sottoscrivere, contestualmente alla stipula del contratto preliminare, con il sig./la sig.ra _________, attuale conduttrice/conduttore dell’/delle unità immobiliare/i in oggetto, un contratto di locazione ai sensi dell’art. 2, comma 3 della L. 431/98, della durata di cinque anni più due a decorrere dal 01 novembre 2006, o diversa durata e decorrenza come stabilite dall’accordo integrativo ferma restando la scadenza del 31 ottobre 2011, alle medesime condizioni economiche del precedente contratto.

Il/la sottoscritto/a dichiara, infine, di essere a conoscenza che il detto contratto di locazione sarà sottoposto alla condizione sospensiva della stipula del contratto definitivo di vendita. Pertanto, in caso di mancata stipula, per qualsiasi ragione, il contratto di locazione perderà ogni efficacia vincolante tra le parti e si avrà per mai stipulato.

Distinti saluti.

LOCAZIONE ABITATIVA AGEVOLATA

TIPO DI CONTRATTO
(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3)

Il/La sig./soc. (1) …………………………………di seguito denominato/a locatore (assistito/a da (2) …………..in persona di …………..) concede in locazione al/alla sig. (1) ………………….……

di seguito denominato/a conduttore, identificato/a mediante (3) ……………………………….. (assistito/a da (2) ……………. in persona di …………….), che accetta, di per sé e suoi aventi causa, l’unità immobiliare posta in …………… via ………….……….. n. …. piano ….. scala…..int…… composta di n …. vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali solaio, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… non ammobiliata/ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.

TABELLE MILLESIMALI: proprietà ………………..…….. riscaldamento ……………….. acqua ………….. altre ……………………………………………………………………………………….

COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma del decreto legge-legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359:

a)      estremi catastali identificativi dell’unità immobiliare: ……………………………………….

b)      codice fiscale del locatore …………………………...………………………………………..

La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.

Articolo 1
(Durata)

Il contratto è stipulato per la durata di ….. anni e ….. mesi (5), dall’avveramento della condizione sospensiva di cui all’articolo 16 sino al 31 ottobre 2011, e alla prima scadenza ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, e senza che sia necessaria disdetta per finita locazione, il contratto è prorogato di diritto di due anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l’immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all’art. 3 della legge 431/98, ovvero vendere l’immobile alle condizioni e con le modalità di cui al citato articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il  rinnovo a nuove condizioni ovvero per la rinuncia del rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato tale disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle stesse condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad un risarcimento pari a trentasei mensilità dell’ultimo canone di locazione corrisposto.

Articolo 2
(Canone)

A.     Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall’accordo locale definito tra ……………………. e depositato il …… presso il comune di ………………………………, è convenuto in euro ………….., che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero ………………….., in n. ……….. rate equali anticipate di euro ……….. ciascuna, alle seguenti date: …………………………….. (4)

B.      Nel caso in cui l’accordo territoriale di cui al presente punto preveda, il canone viene aggiornato ogni anno nella misura contrattata del …………, che comunque non può superare il 75% della variazione Istat.

Articolo 3
(Deposito cauzionale)

La presente clausola è annullata e sostituita dal successivo Articolo 17.

Articolo 4
(Oneri Accessori)

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della tabella oneri accessori, allegati G al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 2. della legge 431/98 e di cui al presente contratto costituisce l’allegato A.
Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire – in sede di consuntivo – entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre il diritto di prendere visione – anche tramite organizzazioni sindacali – presso il locatore (o il suo amministratore o amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di spettanza risultante dal consuntivo dell’anno precedente..

Articolo 5
(Spese di bollo e di registrazione)

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore.

Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà.

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.

 

Articolo 6

(Pagamento, risoluzione e prelazione)

Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

La vendita dell’unità immobiliare locata – in relazione alla quale non viene concessa la prelazione al conduttore – non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

Articolo 7

(Uso)

L’immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi ………………………............................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………

Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocazione, sia totale sia parziale. Per la successione nel contratto si applica l’articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404/1988.

Articolo 8

(Recesso del conduttore)

E’ facoltà del conduttore recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi tramite lettera raccomandata almeno sei mesi prima.

Articolo 9

(Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l’unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all’uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare nello stato in cui l’ha ricevuta, salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno; s’impegna , altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazione dell’assemblea dei condomini. E’ in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.

Le parti danno atto, in relazione allo stato dell’unità immobiliare, ai sensi dell’articolo 1590 del Codice Civile di quanto segue: ……………………………………………………………………….. 

Articolo 10

(Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo 11

(Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell’assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d’aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l’osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull’assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.  

Articolo 12

(Impianti)

Il conduttore – in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata – si obbliga a servirsi unicamente dell’impianto relativo, restando sin d’ora il locatore in caso di inosservanza autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

Per quanto attiene all’impianto termico autonomo, ove presente, vale la normativa del DPR n. 412/93, con particolare riferimento a quanto stabilito dall’articolo 11, comma 2, del citato DPR.

Articolo 13

(Accesso)

Il conduttore deve consentire l’accesso all’unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano – motivandola – ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere l’unità immobiliare locata, il conduttore deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità: ……………………………….......... . (4)

Articolo 14

(Commissione di conciliazione)

La commissione di conciliazione, di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle ispettive organizzazioni firmatarie dell’Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo – che svolge funzioni di presidente – sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

Articolo 15

(Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l’ufficio di segreteria del Comune ove è situato l’immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può avere luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96).

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice Civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all’Accordo territoriale.

(Altre clausole:)

Articolo 16
(Condizione sospensiva – clausola risolutiva)

Premesso che:

a)      il locatore ha sottoscritto con Pirelli & C. Real Estate Opportunities Società di Gestione del Risparmio S.p.A., in qualità di società di gestione del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso denominato “DIOMIRA – Fondo Residenziale – Fondo Comune di investimento Immobiliare Speculativo Riservato” un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto l’/le unità immobiliare/i oggetto del presente contratto;

b)      il conduttore conduce in locazione l’unità immobiliare in forza del contratto di locazione stipulato con ______________ in data _____________, registrato a ____________ il ________ n. _____________;

c)      in applicazione dell’Accordo Quadro sottoscritto in data 22 marzo 2006 tra Pirelli & C Real Estate Spa e le Organizzazioni Sindacali (SUNIA, SICET ed UNIAT UIL) e ratificato successivamente da Pirelli & C. Real Estate Società di Gestione del Risparmio Spa, il Locatore, in caso di acquisto dell’Immobile, è tenuto a stipulare un contratto locazione con il Conduttore ai termini ed alle condizioni che seguono;

d)      in riferimento al punto 2 dell’Accordo Quadro del 22-03-2006, in data 09-10-2006 è stato sottoscritto tra Pirelli & C. Real Estate S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali (SUNIA, SICET, ed UNIAT UIL) un Accordo Quadro Integrativo con cui è stato approvato lo schema tipo di contratto di locazione.

Alla luce di quanto sopra, il presente contratto è sottoposto alla condizione sospensiva della stipula del contratto definitivo di compravendita dell’immobile da parte del Locatore in esecuzione del contratto preliminare di vendita di cui alla lettera a) delle premesse.

Qualora, per qualsiasi ragione, il Locatore non divenga proprietario dell’Immobile in esecuzione del citato contratto preliminare o in caso di risoluzione dello stesso, il presente contratto di locazione perderà ogni efficacia vincolante tra le parti e si avrà per mai stipulato.

E’ espressamente pattuito tra le parti che la condizione sospensiva di cui sopra si avrà per avverata dalla di stipula dell’atto notarile di trasferimento del diritto di proprietà dell’Immobile.

Le parti espressamente pattuiscono che il presente contratto risolve e sostituisce il precedente contratto di locazione di cui alla lettera b) delle premesse con effetto dalla data di avveramento della condizione sospensiva di cui sopra: eventuali conguagli rispetto al contratto di locazione cessato saranno regolati in buona fede tra le parti.

Articolo 17

(Deposito cauzionale)

Si da atto che il deposito cauzionale, per euro …………., è già stato costituito dal conduttore al momento della sottoscrizione del contratto di locazione di cui alle premesse dell’Articolo 16 punto b). Tale importo è costituito a garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, non è imputabile in conto canoni ed è produttivo – salvo che la durata contrattuale minima non sia superiore ad anni quattro, ferma la proroga del contratto per due anni – di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni anno di locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell’unità immobiliare sia dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

*********

Letto, approvato e sottoscritto

……………………….., li, …………………….

Il locatore ………………………………………

Il conduttore ……………………………………

A mente dell’articolo 1342, secondo comma, codice civile, le parti specificatamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del presente contratto.

Il locatore ……………………………………….

Il conduttore …………………………………….

NOTE

(1)   Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d’iscrizione al tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.

(2)   L’assistenza è facoltativa.

(3)   Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all’autorità di P.S., da parte del locatore, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59 convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all’autorità di P.S., ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.

(4)   Cancellare la parte che non interessa.

(5)   La durata minima è di tre anni.

Tabella oneri accessori

Ripartizione fra locatore e conduttore

 

AMMINISTRAZIONE   
Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile  C
Tassa Occupazione suolo pubblico per lavori condominiali L 
ASCENSORE   
Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni  C
Installazione e manutenzione straordinaria degli impianti L 
Adeguamento alle nuove disposizioni di legge L 
Consumi energia elettrica per forza motrice e illuminazione  C
Ispezioni e collaudi  C
AUTOCLAVE   
Installazione e sostituzione integrale dell’impianto o di componenti primari
(pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico ecc.)
 L 
Manutenzione ordinaria  C
Imposte e tasse di impianto L 
Forza motrice  C
Ricarico pressione del serbatoio  C
Ispezioni, collaudi e lettura contatori  C
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, DI VIDEOCITOFONO E SPECIALI   
Installazione e sostituzione dell’impianto comune di illuminazione L 
Manutenzione ordinaria dell’impianto comune di illuminazione  C
Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria e allarme L 
Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria e allarme  C
Installazione e sostituzione di citofoni e videocitofoni L 
Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni  C
Installazione e sostituzione di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili  L 
Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili  C
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA, ADDOLCIMENTO ACQUA   
Installazione e sostituzione impianti L 
Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti L 
Manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento refrattario   C
Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale  C
Lettura dei contatori  C
Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua   C
IMPIANTI SPORTIVI   
Installazione e manutenzione straordinaria
Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari ecc.)
 C
Consumo di acqua per pulizia e depurazione; acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria (es.: terra rossa)  C
IMPIANTO ANTINCENDIO   
Installazione e sostituzione dell’impianto L 
Acquisti degli estintori L 
Manutenzione ordinaria  C
Ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi  C
IMPIANTO TELEVISIVO   
Installazione, sostituzione o potenziamento dell’impianto televisivo centralizzato  L 
Manutenzione ordinaria dell’impianto televisivo centralizzato  C
PARTI COMUNI   
Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico L 
Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico  C
Manutenzione straordinaria di tetti e lastrici solari L 
Manutenzione ordinaria di tetti e dei lastrici solari  C
Manutenzione straordinaria della rete di fognatura L 
Manutenzione ordinaria della rete di fognatura, compresa la disotturazione dei condotti e pozzetti  C
Sostituzione di marmi, corrimano, ringhiere L 
Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, di ringhiere di scale e locali comuni   C
Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni  C
Installazione e sostituzione di serrature L 
Manutenzione delle aree verdi, compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati   C
Installazione di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo L 
Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo   C
PARTI INTERNE ALL’APPARTAMENTO LOCATO   
Sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti L 
Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti  C
Manutenzione ordinaria di infissi e serrande, degli impianti di riscaldamento e sanitario   C
Rifacimento di chiavi e serrature  C
Tinteggiatura di pareti  C
Sostituzione di vetri  C
Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità del cavo e dell’impianto citofonico e videocitofonico  C
Verniciatura di opere in legno e metallo  C
Manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento L 
PORTIERATO   
Trattamento economico del portiere e del sostituto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l. L
10%
C
90%
Materiale per le pulizie  C
Indennità sostitutiva alloggio portiere prevista nel c.c.n.l. L
10%
C
90%
Manutenzione ordinaria della guardiola L
10%
C
90%
Manutenzione straordinaria della guardiola L 
PULIZIA   
Spese per l’assunzione dell’addetto L 
Trattamento economico dell’addetto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l.  C
Spese per il conferimento dell’appalto a ditta L 
Spese per le pulizie appaltate a ditta  C
Materiale per le pulizie  C
Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia L 
Manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia  C
Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie   C
Disinfestazione di bidoni e contenitori di rifiuti  C
Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva  C
Acquisto di bidoni, trespoli e contenitori L 
Sacchi per la pre-raccolta dei rifiuti  C
SGOMBERO NEVE   
Spese relative al servizio, compresi i materiali d’uso  C

LEGENDA

L = locatore

C = conduttore