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MONTE DEI PASCHI DI SIENA 04/11/2008

“Accordo Integrativo tra Cassa di Previdenza Aziendale per il personale del Monte dei Paschi di Siena – Confedilizia E OO.SS. Sunia, Sicet, Uniat, Unione Inquilini, Federcasa Confsal”

( art. 2 comma 3 ex L. 431/98; art. 1 D.M. 30.12.2002)

Fra:

e

le Organizzazioni Sindacali dei conduttori

che si dichiarano delegati dalle rispettive associazioni territoriali interessate (Bologna, Cassina de’ Pecchi, Castelnuovo Berardenga, Cesate, Colle di Val d’Elsa, Firenze, Grosseto, Latina, Livorno, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Piombino, Poggibonsi, Prato, Quarto, Roma, Siena, Sovicille) per quanto richiesto a norma di legge,

premesso

si conviene e si stipula

il presente Accordo integrativo, a valere per i Comuni come sopraindicati – ex citato D.M. 31.12.2002 – contenente i criteri uniformi di cui alla premessa, che costituisce parte integrante del presente Accordo:

1- I canoni riguardanti gli immobili di proprietà della Cassa di Previdenza Aziendale per il Personale del Monte dei Paschi di Siena, sono di seguito così stabiliti:

CITTA'INDIRIZZOCANONE/MQ
BOLOGNA

VIA ALTOBELLI 27/29

7,800

BOLOGNA

VIA SAFFI, 73/2

8,400

CASSINA DE'PECCHI

VIA MILANO, 1

7,300

CASSINA DE'PECCHI

VIALE TRIESTE, 1

7,300

CASTELNUOVO BERARDENGA

VIA CHIANTI CLASSICO, 22

5,900

CESATE

VIA PIETRO NENNI, 15

7,500

COLLE DI VAL D'ELSA

VIA DELLA BADIA, 17

6,000

COLLE DI VAL D'ELSA

VIA OBERDAN, 25 I

6,300

COLLE DI VAL D'ELSA

VIA VOLTURNO, 5

6,000

FIRENZE

VIA B. DA MONTELUPO, 38

7,200

FIRENZE

VIA BALDOVINI, 1 N. 25

9,500

FIRENZE

VIA G.BECCIOLINI, 13

7,400

FIRENZE

VIA G.CARISSIMI, 1

7,700

FIRENZE

VIA LOMBROSO EX N.121, VIA CESALPINO

8,700

FIRENZE

VIA S.STEFANO IN PANE 1/B

8,000

GROSSETO

VIA MASCAGNI

6,500

LATINA

VIA A.DIAZ, 14

6,200

LIVORNO

VIA DELLA BASTIA, 9

6,100

MONTERIGGIONI

S.S. N. 222 CHIANTIGIANA, 59

6,200

MONTERIGGIONI

VIA DEL POZZO, 20

6,200

MONTERIGGIONI

VIA UOPINI, 2/A

6,200

MONTERIGGIONI

VIA VAL D'AOSTA, 14

6,200

MONTERIGGIONI

VIA VAL D'AOSTA, 18

6,200

MONTERONI D'ARBIA

VIA SALVEMINI, 33

6,400

PIOMBINO

VIA G. LERARIO, 86 I

6,800

POGGIBONSI

VIA MONTE SABOTINO 44/48

6,400

POGGIBONSI

VIA SALCETO, 7

6,400

POGGIBONSI

VIA SANGALLO, 57

6,200

PRATO

VIA STROZZI 95/D

7,500

QUARTO

CORSO ITALIA, 318

5,600

ROMA

P.ZZA S.M.CONSOLATRICE 12

7,000

ROMA

V.DEL TINTORETTO 29O/3O2

8,500

ROMA

VIA A CABRINI 9/11

8,100

ROMA

VIA B.B.SPAGNOLI, 14

8,300

ROMA

VIA BREMBATE, 38/40

6,900

ROMA

VIA CANTON, 37

8,200

ROMA

VIA DEI DELLA BITTA, 10

6,900

ROMA

VIA E. CHECCHI, 60

6,900

ROMA

VIA PICCO TRE SIGNORI, 21

8,000

ROMA

V. PICO DELLA MIRANDOLA, 68

8,200

ROMA

VIA S. MARTINI, 125

8,500

SIENA

V. MARTIRI DI SCALVAIA

6,700

SIENA

VIA A. BARILI, 13

6,700

SIENA

VIA A. FRANCHI, 1

6,700

SIENA

VIA A. FRANCHI, 3

6,700

SIENA

VIA A. SANSEDONI, 11

6,700

SIENA

VIA A. SANSEDONI, 13

6,700

SIENA

VIA A. SANSEDONI, 5

6,700

SIENA

VIA BENZI, 2

7,200

SIENA

VIA FIORENTINA. 30

6,700

SIENA

VIA PIAN D'OVILE, 12

8,400

SOVICILLE

VIA POGGIO PERINI, 21

6,500

2- Il presente Accordo si applica ai Contratti di locazione con scadenza tra il 30 giugno 2008 ed il 30 giugno 2012, (periodo di vigenza del presente Accordo);
3- La durata dei contratti è di quattro anni più due, con decorrenza del presente Accordo dal 1 luglio 2008 e scadenza al 30 giugno 2012;
4- Il tipo di contratto adottato è quello ex art. 2, comma 3, della L. 431/1998 come definito all’allegato B del D.M. 31.12.2002;
5- La superficie convenzionale degli immobili interessati, con le relative pertinenze, verrà calcolata secondo la normativa ex art. 13 della L. 392/78;
6- La ripartizione degli oneri accessori verrà regolata secondo la tabella allegata al D.M. 31.12.2002; 
7- Il presente accordo verrà depositato presso i Comuni di cui all’elenco in premessa.
Quanto ai rapporti generali e di carattere sindacale, le parti dichiarano la propria disponibilità a confermare quanto previsto nei precedenti Accordi sui seguenti argomenti:
• Impegno della Cassa a proseguire l’esame delle richieste di tutela sociale nei casi di rinnovi contrattuali, in presenza di un certificato disagio sociale dell’affittuario, quantificabile in un reddito familiare inferiore al doppio della pensione minima INPS;
• Impegno della Cassa, in caso di inadempienza o contenzioso sulla interpretazione delle norme contrattuali, a ricercare in prima istanza una soluzione nelle Commissioni di conciliazione.
Le parti convengono inoltre che:
• l’aggiornamento dei canoni dell’accordo avverrà - a decorrere dalla data del 01.07.2010 – sulla base del 50% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo dell’anno precedente e annualmente – a decorrere dalla data del 01.07.2011 – sulla base del 75% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo dell’anno precedente.
• I singoli contratti verranno stipulati con i canoni vigenti in quel momento e verranno aggiornati ad ogni scadenza annuale nel rispetto di quanto previsto al punto precedente.

Roma, 4 novembre 2008

CASSA di PREVIDENZA AZIENDALE per il PERSONALE del MONTE DEI PASCHI DI SIENA
CONFEDILIZIA
SUNIA
SICET
UNIAT UIL
UNIONE INQUILINI
FEDERCASA CONFSAL

Dichiarazione a verbale: la Cassa dichiara che adotterà, nei confronti dei conduttori che hanno usufruito del regime di proroga biennale, tutte le facoltà di legge vigenti per garantire equità di trattamento rispetto ai conduttori che hanno rinnovato il contratto alla scadenza del primo periodo.

4 novembre 2008