DPR 30 dicembre 1972, n. 1036
Norme per la riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore della edilizia residenziale pubblica
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 87, comma quarto, della Costituzione;
Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, concernente programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica, che all’art. 8 conferisce delega al Governo per l’emanazione di norme sulla riorganizzazione delle amministrazioni degli enti pubblici operanti nel settore edilizio, sul riordinamento dei criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, dei canoni e delle quote di riscatto;
Udito il parere della Commissione parlamentare;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Art. 1
La realizzazione unitaria degli obiettivi stabiliti nei programmi di interventi di edilizia abitativa pubblica e di edilizia sociale di cui all’art. 1 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è affidata al Ministro per i lavori pubblici e alle Regioni in conformità con gli indirizzi del C.I.P.E. e con le modalità stabilite nel presente decreto.
Art. 2
- Per il conseguimento dei fini indicati nell’articolo precedente, il Ministero dei lavori pubblici:
- provvede ad emanare i criteri generali diretti all’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica, convenzionata ed agevolata, nonché di edilizia sociale, da parte degli istituti autonomi per le case popolari, dei loro consorzi, delle società e dei privati comunque operanti nel settore, nonché delle cooperative edilizie e loro consorzi, forniti di contributo dello Stato o comunque finanziati totalmente o parzialmente con fondi pubblici;
- indica ed aggiorna, sentito il comitato per l’edilizia residenziale, i criteri tecnici generali per la progettazione e l’esecuzione delle costruzioni, in vista del miglioramento qualitativo della produzione, dell’adeguamento tecnico e della riduzione dei costi, anche mediante la graduale adozione dei mezzi di progettazione coordinata ed integrale, con le conseguenti revisioni della materia inerente alle modalità di appalto, alla conduzione dei lavori ed ai collaudi;
- promuove ed assume, ove occorra, le determinazioni necessarie al regolamento dei rapporti fra gli istituti autonomi per le case popolari e l’ufficio incaricato della liquidazione del patrimonio degli enti di cui al successivo art. 13, sentiti i Ministri che esercitano la vigilanza sugli enti medesimi;
- indica, ai fini della formulazione del progetto di piano di cui al quarto comma dell’art. 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sentita la commissione consultiva interregionale e il comitato per l’edilizia residenziale, l’ammontare massimo del costo delle costruzioni, sul quale potranno essere concessi prestiti a valere sul fondo di rotazione di cui all’art. 55, lettera d), della stessa legge, nonché il costo ammissibile a vano o a metro quadrato utile abitabile per i vari comprensori, in rapporto ai tipi costruttivi ed ai caratteri tipologici delle abitazioni atti a soddisfare le esigenze specifiche delle singole località.
Art. 3
Fino a quando il Ministero dei lavori pubblici non provvederà all’emanazione dei criteri tecnici generali di cui alla lettera b) dell’art. 2, e le Regioni non avranno fissato le norme tecniche di cui ai successivi articoli, per tutti gli interventi compresi nei programmi di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, il cui progetto di massima, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stato presentato per l’approvazione ai sensi dell’art. 62 della stessa legge, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari in vigore.
Art. 4
- Il comitato per l’edilizia residenziale, di cui all’art. 2 della legge 22 ottobre 1971, numero 865, oltre a quanto previsto dalla legge istitutiva, quale organo del Ministero dei lavori pubblici, provvede all’espletamento dei seguenti compiti:
- verifica direttamente o attraverso gli istituti autonomi Per le case popolari i versamenti dovuti dagli assegnatari in proprietà immediata o il pagamento rateale del prezzo degli enti ed organismi gestori o consegnatari di immobili di proprietà della Gestione case per lavoratori, dalle cooperative edilizie, dagli istituti di credito interessati alla concessione di prestiti a valere sul fondo di rotazione, dai comuni e da altri enti e privati debitori, a qualunque titolo, nei confronti della Gestione case per lavoratori ai sensi delle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, 26 novembre 1965, n. 1148, 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modifiche e integrazioni;
- verifica i versamenti dovuti dai datori di lavoro, dai lavoratori e dallo Stato ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e disciplina i rapporti con gli enti percettori; con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri che esercitano la vigilanza sui predetti enti percettori sarà fissata la misura del rimborso delle spese per riscossione da corrispondersi ai predetti enti percettori a carico dei contributi riscossi;
- cura i rapporti con gli altri organi dello Stato conseguenti all’applicazione dell’art. 34 della legge 14 febbraio 1963, n. 60;
- verifica i versamenti dovuti dagli enti ed organismi di cui all’art. 61 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
- provvede alla costituzione, presso la Cassa depositi e prestiti, del fondo di garanzia di cui all’art. 17, comma quinto, sesto e settimo, della legge 14 febbraio 1963 n. 60, anche in relazione agli interventi di cui all’art. 55, lettera d), della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
- provvede alla disciplina dei rapporti con la Cassa depositi e prestiti, con gli istituti autonomi per le case popolari e con gli organismi dagli stessi costituiti, conseguenti all’espletamento dei compiti relativi alla gestione degli immobili di edilizia residenziale pubblica, ivi compresi quelli di cui alle precedenti lettere a), b) e d);
- sovrintende alla gestione dei fondi destinati alla esecuzione dei programmi pluriennali e, per il tramite della Cassa depositi e prestiti, alle operazioni di tesoreria necessarie al conseguimento dei fini dei programmi di edilizia residenziale pubblica;
- promuove, anche su proposta della commissione consultiva interregionale prevista dall’art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, le operazioni finanziarie rivolte allo sviluppo dei programmi di edilizia residenziale pubblica, compresi lo sconto dei contributi statali e le operazioni di mutuo, nonché, previa autorizzazione del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato per il credito ed il risparmio, quelle di emissione di obbligazioni previste dall’art. 67 della legge 22 ottobre 1971, n. 865:
- verifica, nei limiti dei fondi attribuiti a ciascuna Regione, che si provveda ai conseguenti accreditamenti agli istituti autonomi per le case popolari, in relazione allo svolgimento dei programmi costruttivi di cui all’art. 55 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e di quelli comunque concernenti l’impiego dei fondi depositati presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell’art. 5 della stessa legge, con le modalità previste dall’art. 10 del presente decreto;
- propone al Ministro per i lavori pubblici l’emanazione di disposizioni atte a facilitare la applicazione della legge 22 ottobre 1971, numero 865, e richiede alle Regioni notizie sullo svolgimento dei programmi di esecuzione, ai fini della necessaria informazione per la predisposizione dei piani pluriennali;
- promuove studi, ricerche operative, iniziative di documentazione, di rilevazione e di scambio nel settore dell’edilizia residenziale pubblica e propone al Ministro per i lavori pubblici l’attuazione dei progetti edilizi sperimentali e dei progetti-pilota, avvalendosi anche di esperti, nonché di istituti ed organismi specializzati;
- sovrintende, fino al trasferimento dei rispettivi patrimoni e per la parte non ancora trasferita, a tutti gli adempimenti comunque demandati dalle norme vigenti agli organi deliberanti della Gestione case lavoratori, dell’Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, dell’Istituto per lo sviluppo dell’edilizia sociale e degli altri enti di cui all’art. 13 del presente decreto, per quanto attiene ai compiti in materia di edilizia abitativa o con tale materia connessi.
- Per l’espletamento delle funzioni demandategli dalla legge e dal presente decreto, il comitato per l’edilizia residenziale si avvale di un ufficio di segreteria il cui personale è fornito dal Ministero dei lavori pubblici, nonché di esperti e di personale dipendenti dagli enti posti in liquidazione ai sensi del presente decreto o dagli istituti autonomi case popolari. Il contingente del personale complessivo che costituisce l’ufficio di segreteria è stabilito dal Ministro per i lavori pubblici su determinazione del comitato per l’edilizia residenziale.
- La spesa relativa al personale distaccato dagli enti fa carico allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
- Il Ministro per i lavori pubblici, d’intesa con il Ministro per il tesoro, provvede al conferimento degli incarichi agli esperti ed alla determinazione dei relativi compensi.
- Le Regioni eserciteranno le attribuzioni di cui all’art. 4 della legge 22 ottobre 1971, numero 865, e inoltre:
- determinano, nel quadro dei criteri generali predisposti dal Ministero dei lavori pubblici, le norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle costruzioni e per la nomina dei collaudatori, che sarà effettuata d’intesa con il Ministero dei lavori pubblici;
- propongono al Ministero dei lavori pubblici le autorizzazioni a variare, nel corso dell’attuazione dei programmi, il costo massimo ammissibile a vano o a metro quadro utile abitabile, determinato ai sensi della lettera d) dell’art. 2;
- fissano la percentuale spettante agli istituti autonomi per le case popolari e agli altri enti esecutori, quale rimborso di spese incontrate per le funzioni da esse esercitate;
- designano, ai sensi dell’art. 57 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per la parte eccedente la capacità di spesa degli istituti autonomi per le case popolari e dei loro consorzi, e delle cooperative e dei loro consorzi, le società a prevalente partecipazione statale cui affidare l’esecuzione degli interventi, predisponendo altresì le relative convenzioni con le modalità previste dallo stesso art. 57; tali convenzioni dovranno essere preventivamente sottoposte al comitato per l’edilizia residenziale che potrà suggerire eventuali modifiche o integrazioni;
- sovrintendono all’esecuzione dei programmi regionali, esercitando, in relazione all’esecuzione stessa, azioni di indirizzo e di vigilanza nei confronti degli istituti autonomi per le case popolari, dei loro consorzi regionali, delle cooperative edilizie e dei loro consorzi, nonché degli altri enti, società e amministrazioni che concorrano all’attuazione dei programmi stessi;
- provvedono all’emissione, per il tramite dei competenti istituti autonomi per le case popolari, dei bandi di prenotazione, in relazione agli stanziamenti effettuati per gli interventi elencati nell’art. 55, lettere b), c) e d), della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e a favore di cooperative edilizie, ai sensi dell’art. 68, lettera b), della stessa legge, stabilendo i criteri per la formulazione delle graduatorie;
- provvedono, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, le associazioni degli assegnatari di alloggi economici e popolari, nonché gli enti locali, all’istituzione del servizio sociale in favore delle famiglie degli assegnatari, in conformità alle competenze trasferite alle Regioni, ai sensi dei decreti delegati di trasferimento di poteri, in attuazione della legge 16 maggio 1970, n. 281;
- promuovono la costituzione dei consorzi regionali tra gli istituti autonomi per le case popolari aventi sede nella Regione.
Art. 6
I decreti di espropriazione e di occupazione di urgenza, emanati nell’ambito delle disposizioni degli articoli 13 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono di competenza, ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, della Regione nel cui territorio sono ubicati i beni oggetto dei provvedimenti.
Art. 7
Nell’ambito di ciascuna Regione è istituito un consorzio obbligatorio fra gli istituti autonomi per le case popolari. Lo statuto del consorzio è approvato dal Presidente della giunta regionale sentito il Ministro per i lavori pubblici.
Del consiglio di amministrazione del consorzio fanno parte i presidenti degli istituti autonomi per le case popolari o loro delegati, e altrettanti rappresentanti della Regione designati dal Consiglio regionale, assicurandosi la rappresentanza delle minoranze, nonché un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici ed uno del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un rappresentante degli assegnatari di alloggi economici e popolari, tre rappresentanti dei lavoratori dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative.
Del collegio dei sindaci del consorzio fa parte un rappresentante del Ministero del tesoro.
Il presidente del consorzio e, ove previsti dagli statuti, i vice presidenti, nonché i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci sono nominati dal Presidente della giunta regionale.
Art. 8
L’esecuzione dei programmi di edilizia residenziale pubblica nelle singole province è affidata, salvo che ricorrano le circostanze di cui all’art. 5, lettera d), agli istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi regionali con l’assunzione di ogni conseguente responsabilità di ordine tecnico ed amministrativo.
Nell’esecuzione dei programmi di cui al comma precedente gli istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi si atterranno, oltreché alle disposizioni in vigore, alle direttive impartite, nell’ambito delle rispettive competenze, dal Ministero dei lavori pubblici e dalla Regione.
Art. 9
- Gli istituti autonomi per le case popolari, in relazione ai compiti di cui al precedente articolo 8, esercitano anche le seguenti funzioni:
- provvedono all’approvazione dei programmi esecutivi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60 , dei progetti delle opere comprese nei programmi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell’art. 62 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, garantendone la conformità alla normativa tecnica, nonché la rispondenza ai relativi costi fissati dal Ministero dei lavori pubblici;
- attestano la validità della dichiarazione degli interessati relativamente al costo presunto degli alloggi da costruire o acquistare o migliorare o risanare, per la determinazione dei prestiti di cui all’art. 55, lettera d) della legge 22 ottobre 1971, n. 865:
- esercitano la vigilanza, con facoltà di sostituzione, sulle cooperative o loro consorzi, imprese e privati ai quali è affidata la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica, secondo le modalità che saranno stabilite dalla Regione;
- realizzano le costruzioni mediante pubblico appalto o altra forma di aggiudicazione dei lavori prevista dalle norme vigenti in materia di lavori pubblici;
- richiedono, ai sensi dell’art. 5, lettera a) del presente decreto, anche subito dopo l’aggiudicazione dei lavori, la nomina del collaudatore per tutti gli interventi di edilizia residenziale pubblica;
- trasmettono, al termine dei lavori, al competente organo dell’Amministrazione dei lavori pubblici e, per conoscenza, alla Regione copia dello stato finale dei lavori e la relazione sul conto finale.
10. Presso gli istituti autonomi provinciali per le case popolari è istituita una gestione speciale per la gestione dei fondi e la contabilizzazione delle spese inerenti allo svolgimento dei piani realizzati con i fondi depositati presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell’art. 5, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché per la gestione e la contabilizzazione delle entrate conseguenti ai rimborsi da chiunque dovuti in relazione a prestiti, finanziamenti ed interventi realizzati ai sensi delle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, 20 novembre 1955, n. 1148, 14 febbraio 1963, n. 60 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonché della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Le somme riscosse ai sensi del comma precedente e quelle direttamente dovute per il patrimonio acquisito ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e del presente decreto, nonché quelle dovute ai sensi dell’art. 61 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, saranno versate nei conti correnti accesi presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell’art. 5 della stessa legge con le modalità che verranno stabilite dal comitato per l’edilizia residenziale.
I fondi necessari per la realizzazione degli interventi compresi nei piani di cui al primo comma del presente articolo verranno messi a disposizione del competente Istituto autonomo per le case popolari presso la Cassa depositi e prestiti con decreto del Ministro per i lavori pubblici emanato, su richiesta del comitato per l’edilizia residenziale, a seguito della presentazione del programma di intervento debitamente approvato.
[La Cassa depositi e prestiti accrediterà all’Istituto autonomo per le case popolari, secondo le istruzioni del comitato per l’edilizia residenziale, l’importo necessario all’acquisto dell’area e presentazione dell’ordine di pagamento o deposito di cui all’art. 12, terzo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero della delibera di concessione di cui all’articolo 35, settimo comma, della stessa legge; il 50 per cento dell’importo complessivamente previsto per l’intervento, escluso il corrispettivo per l’area, a presentazione del verbale di aggiudicazione dei lavori; un ulteriore 40 per cento a presentazione dello stato di avanzamento emesso al raggiungimento del 60 per cento dei lavori; ed il residuo 10 per cento, o il minor importo necessario, a presentazione del certificato di collaudo, debitamente approvato, relativo alle opere comprese nell’intervento].
L’Istituto autonomo per le case popolari dispone i pagamenti sui fondi come sopra accreditati.
Alla data del 1û gennaio 1974 i fondi destinati alla realizzazione dei programmi deliberati dalla GESCAL ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60 ed impegnati ai sensi dell’art. 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, verranno messi a disposizione ed accreditati agli istituti autonomi per le case popolari, con le stesse modalità di cui ai commi precedenti.
Art. 11
Gli enti ed organismi incaricati dell’appalto e della gestione degli interventi di edilizia residenziale pubblica sono direttamente responsabili, sia per gli aspetti tecnici che per quelli amministrativi, dell’esecuzione degli interventi stessi, secondo quanto disposto dall’articolo 55 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dal presente decreto.
Agli atti di gestione si applicano le norme per le opere di conto dello Stato, intendendosi sostituito agli organi preposti all’approvazione dei singoli atti il consiglio di amministrazione dell’Istituto autonomo per le case popolari, che provvede sentita la commissione di cui all’articolo 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Art. 12
Alla data del 31 dicembre 1973 cessano da ogni attività il comitato centrale ed i comitati provinciali di cui agli articoli 13 e 24 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, il comitato di attuazione di un piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti ed i relativi Comitati provinciali, di cui agli articoli 1 e 7 della legge 30 dicembre 1960, numero 1676, il comitato di coordinamento del programma decennale di costruzione case per i lavoratori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1963, la commissione per l’impiego del fondo per l’incremento edilizio di cui all’art. 12 della legge 10 agosto 1950, n. 715, ed ogni altro organismo con compiti di programmazione, coordinamento, attuazione, vigilanza od esecuzione operante nel settore dell’edilizia residenziale pubblica non previsto dalla legge 20 ottobre 1971, n. 865, e dal presente decreto.
Le funzioni degli organismi di cui al comma precedente saranno esercitate a partire dalla stessa data, dal Ministero dei lavori pubblici, dal comitato per l’edilizia residenziale o dalle Regioni, in relazione ai compiti rispettivamente attribuiti dal presente decreto e dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1973, gli organismi di cui al primo comma continueranno ad esercitare i poteri loro attribuiti dalle leggi istitutive per l’attuazione dei programmi deliberati anteriormente al 31 dicembre 1972, nonché per l’attuazione del servizio sociale di cui all’art. 14 della legge 14 febbraio 1963, n. 60.
Art. 13
- Con effetto dal 31 dicembre 1973, restando salvi gli effetti delle deliberazioni già adottate e approvate, sono soppressi i seguenti enti:
- Gestione case per lavoratori (GESCAL);
- Istituto per lo sviluppo dell’edilizia sociale (ISES);
- Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (INCIS);
- Istituto nazionale autonomo delle case popolari per le vittime civili di guerra;
- Istituto nazionale autonomo case popolari per i mutilati ed invalidi per servizio;
- Istituto nazionale autonomo delle case popolari per i soci dell’Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell’aeronautica.
- Istituto nazionale case popolari per i ciechi;
- Ente edilizio per mutilati ed invalidi di guerra;
- Gestione speciale per le case popolari dell’Ente zolfi italiano - Gestione speciale Ente zolfi italiano.
- Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1973, gli enti di cui al primo comma continueranno ad esercitare i poteri loro attribuiti dalle leggi istitutive per l’attuazione dei programmi deliberati anteriormente al 31 dicembre 1972.
Art. 14
I beni immobili di proprietà degli enti soppressi, ad eccezione di quelli in cui essi hanno le loro sedi, sono devoluti, alla data del 31 dicembre 1973, all’Istituto autonomo provinciale per le case popolari della provincia nel cui territorio si trovano.
Dal momento della devoluzione gli Istituti autonomi provinciali per le case popolari subentrano nella titolarità di tutte le situazioni attive o passive e nei rapporti processuali inerenti agli immobili di cui hanno acquistato la proprietà.
I termini non ancora scaduti per l’esercizio, da parte degli Istituti autonomi per le case popolari, di diritti o facoltà, di natura sostanziale o processuale, relativi agli stessi immobili sono prorogati di centottanta giorni dalla data del 31 dicembre 1973.
Entro centoventi giorni dalla stessa data, il Ministero vigilante sui singoli enti soppressi trasmette a ciascun Istituto autonomo provinciale per le case popolari l’inventario del patrimonio immobiliare devoluto con i documenti e le posizioni di archivio relativi ad ogni singola unità immobiliare esistenti presso l’ente di provenienza.
Nello stesso termine il Ministero vigilante trasmette gli elenchi degli immobili trasferiti a ciascun Istituto autonomo per le case popolari, ai Conservatori dei registri immobiliari e ai direttori degli uffici tecnici erariali competenti per territorio, i quali provvedono immediatamente all’esecuzione delle trascrizioni e delle variazioni necessarie. Per tali operazioni non è dovuto alcun diritto, rimborso o emolumento a qualsiasi titolo.
Art. 15
Gli istituti autonomi per le case popolari subentrano, dalla data del 31 dicembre 1973, in tutti i rapporti di natura sostanziale o processuale concernenti le costruzioni in corso di realizzazione da parte degli enti soppressi nell’ambito delle rispettive circoscrizioni e le portano a compimento in conformità alle disposizioni di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed al presente decreto.
I fondi necessari al completamento delle costruzioni eventualmente trasferiti nei conti correnti accesi presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell’art. 5, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono messi a disposizione ed erogati agli Istituti autonomi per le case popolari con le modalità previste dall’art. 10 del presente decreto.
Entro centoventi giorni dalla data del 31 dicembre 1973 il Ministero vigilante trasmette agli istituti autonomi per le case popolari tutti gli atti, contratti, registri ed ogni altra documentazione concernenti le costruzioni.
Art. 16
Alla liquidazione degli enti soppressi si applicano le disposizioni di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive integrazioni, e quelle del presente decreto.
Sono esclusi dalla liquidazione gli immobili trasferiti agli istituti autonomi provinciali per le case popolari, nonché le situazioni attive e passive di qualsiasi natura inerenti alle costruzioni in corso di realizzazione da parte degli enti soppressi.
L’avanzo finale della liquidazione degli enti soppressi è versato nei conti correnti accesi presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell’art. 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Art. 17
Il Ministro per i lavori pubblici, su proposta o di intesa con la Regione competente per territorio, può disporre l’incorporazione degli istituti autonomi per le case popolari non a carattere provinciale negli istituti autonomi provinciali.
Art. 18
Agli enti di cui il presente decreto dispone la soppressione è fatto divieto di assumere personale salvo che si tratti di vincitori di concorsi indetti entro il 31 dicembre 1972.
Il personale di ruolo e non di ruolo comunque in servizio presso gli enti soppressi è trasferito agli istituti autonomi provinciali per le case popolari, ai loro consorzi ed alle Regioni; può essere inoltre utilizzato presso il Ministero dei lavori pubblici, per lo svolgimento dei compiti di cui all’art. 4 del presente decreto, per essere destinato all’attuazione dei compiti previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 , con le modalità indicate nei commi seguenti.
Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1973 presso enti o uffici periferici operanti nell’ambito del territorio di una singola provincia è trasferito all’Istituto autonomo provinciale per le case popolari della provincia con decorrenza dal sesto mese successivo alla predetta data.
Il personale in servizio, alla data del 31 dicembre 1973, presso enti ed uffici operanti nel territorio di una singola regione è trasferito alla Regione, al consorzio regionale ed all’Istituto autonomo provinciale per le case popolari del capoluogo regionale, con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro che esercita la vigilanza sull’ente interessato, da emanarsi, sentiti gli enti medesimi, entro centottanta giorni dalla predetta data.
Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, da emanarsi di concerto con il Ministro che esercita la vigilanza sull’ente interessato, il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1973 presso le sedi o gli uffici centrali degli enti a carattere nazionale è trasferito, sentiti gli enti interessati, entro centottanta giorni dalla predetta data, alla regione Lazio, all’Istituto autonomo provinciale per le case popolari della provincia di Roma, al consorzio regionale per il Lazio o ad enti pubblici aventi finalità analoghe e, nei limiti fissati d’intesa con il Ministro per il tesoro, è utilizzato presso il Ministero dei lavori pubblici.
I decreti relativi ai trasferimenti del personale degli enti soppressi saranno emanati sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.
Entro novanta giorni dalla data del 31 dicembre 1973, il personale di cui ai commi precedenti può comunicare per iscritto al Ministero dei lavori pubblici le proprie preferenze di destinazione. Entro lo stesso termine il predetto personale può optare per l’assegnazione ad enti aventi finalità analoghe.
Fino alla data dell’effettivo trasferimento, l’onere del pagamento degli stipendi e di tutte le altre competenze spettanti al personale è a carico dei bilanci di liquidazione degli enti soppressi.
Fino alla stessa data, tutti i provvedimenti riguardanti lo stato giuridico, economico, di previdenza e di quiescenza del personale da trasferire saranno adottati in base alle norme in vigore negli enti, anche se contenute in deliberazioni da approvare, purché l’approvazione intervenga entro sessanta giorni dalla data del trasferimento.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale dell’ente che attua il servizio sociale di cui all’art. 14 della legge 14 febbraio 1963, n. 60.
Art. 19
Al personale trasferito deve essere assicurato un trattamento economico globale e di quiescenza non inferiore a quello goduto all’atto del trasferimento, nonché la destinazione a funzioni corrispondenti a quelle già esercitate.
In relazione ai trasferimenti del personale l’ufficio liquidazione deve provvedere a versare, in favore delle regioni, degli istituti autonomi per le case popolari e dei consorzi regionali, l’importo maturato alla data del trasferimento, per l’indennità di anzianità o altra equivalente e per trattamento integrativo di previdenza, ove esistente.
é a carico del personale trasferito il versamento dell’importo eventualmente occorrente per equiparare la propria posizione, ai fini del trattamento di quiescenza, a quella prevista dall’ordinamento dell’ente presso il quale è destinato, tenuto conto dell’anzianità contributiva già maturata. A tal fine, i contributi pagati alla data del trasferimento saranno versati in favore delle gestioni pensionistiche per i dipendenti delle regioni, degli istituti autonomi per le case popolari e dei consorzi regionali a condizione che i contributi medesimi non abbiano dato luogo a liquidazione di pensione.
I trattamenti pensionistici a carico di gestioni o fondi sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria istituiti in seno agli enti disciolti sono assunti a carico dell’Istituto nazionale della previdenza sociale al quale saranno versati i corrispettivi capitali di copertura.
Art. 20
- Ai dipendenti degli enti soppressi i quali chiedano entro il 30 settembre 1973 il collocamento a riposo anticipato sono attribuiti:
- un aumento di servizi di sette anni, sia ai fini del compimento dell’anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione sia ai fini della liquidazione della pensione o della indennità una volta tanto; agli stessi effetti l’aumento di servizio è di dieci anni per le donne con prole di età inferiore ai 14 anni;
- un aumento di servizio pari al doppio del periodo occorrente per il raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo, e comunque per non oltre sette anni ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita;
- la qualifica immediatamente superiore a quella posseduta o, se l’interessato ne faccia domanda o rivesta la qualifica terminale della propria carriera, cinque aumenti periodici di stipendio, in aggiunta a quelli in godimento, ai fini della liquidazione della pensione o della indennità una volta tanto e dell’indennità di buonuscita.
- Ciascuno dei benefici indicati nel precedente comma può essere goduto una sola volta. Ai dipendenti degli enti soppressi in possesso dei requisiti previsti dalla legge 24 maggio 1970, numero 336, e successive modificazioni, che chiedano il collocamento a riposo entro la predetta data del 30 settembre 1973 è concesso di optare per i benefici previsti dalla citata legge o per le agevolazioni di cui ai precedenti commi, con l’aggiunta di cinque aumenti periodici di stipendio nella qualifica con la quale vengono collocati a riposo.
- Gli impiegati collocati a riposo, ai sensi del presente articolo, non possono essere assunti in impiego alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici.