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Roma, 2 aprile 2009
PIANO CASA: IL TESTO DELL'ACCORDO GOVERNO-REGIONI
Il testo dell'accordo Governo-Regioni, approvato stamani 1 aprile 2009 dalla
Conferenza unificata:
visto l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, che prevede una
possibilità per il Governo di promuovere la stipula di intese in Conferenza
Unificata dirette, tra l'altro, a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il conseguimento di obiettivi comuni;
rilevata l'esigenza, da parte del Governo, delle Regioni e degli Enti Locali di
individuare misure che contrastino la crisi economica in materie di legislazione
concorrente con le Regioni, quale quella relativa al governo del territorio;
visto l'accordo delle Regioni e degli Enti Locali in ordine alle esigenze di
fronteggiare la crisi mediante un riavvio dell'attività edilizia favorendo
altresì lavori di modifica del patrimonio edilizio esistente nonché prevedendo
forme di semplificazione dei relativi adempimenti secondo modalità utili ad
esplicare effetti in tempi brevi nell'ambito della garanzia del governo del
territorio;
rilevata l'esigenza di predisporre misure legislative coordinate tra Stato e
Regioni nell'ambito delle rispettive competenze;
Governo, Regioni ed Enti Locali convengono la seguente intesa: per favorire
iniziative volte al rilancio dell'economia, rispondere anche ai bisogni
abitativi delle famiglie e per introdurre incisive misure di semplificazione
procedurali dell'attività edilizia, lo Stato, le Regioni e le Autonomie Locali
definiscono il seguente accordo.
Le Regioni si impegnano ad approvare entro e non oltre 90 giorni proprie leggi
ispirate preferibilmente ai seguenti obiettivi:
a) regolamentare interventi - che possono realizzarsi attraverso piani/programmi
definiti tra Regioni e Comuni – al fine di migliorare anche la qualità
architettonica e/o energetica degli edifici entro il limite del 20% della
volumetria esistente di edifici residenziali uni-b famigliari o comunque di
volumetria non superiore a 1000 metri cubi, per un incremento complessivo
massimo di 200 metri cubi, fatte salve diverse determinazioni regionali che
possono promuovere ulteriori forme di incentivazione volumetrica;
b) disciplinare interventi straordinari di demolizione e ricostruzione con
ampliamento per edifici a destinazione residenziale entro il limite del 35%
della volumetria esistente, con finalità di miglioramento della qualità
architettonica, dell'efficienza energetica ed utilizzo di fonti energetiche
rinnovabili e secondo criteri di sostenibilità ambientale, ferma restando
l'autonomia legislativa regionale in riferimento ad altre tipologie di
intervento;
c) introdurre forme semplificate e celeri per l'attuazione degli interventi
edilizi di cui alla lettera a) e b) in coerenza con i principi della
legislazione urbanistica ed edilizia e della pianificazione comunale.
Tali interventi edilizi non possono riferirsi ad edifici abusivi o nei centri
storici o in aree di inedificabilità assoluta.
Le leggi regionali possono individuare gli ambiti nei quali gli interventi di
cui alle lettera a) e b) sono esclusi o limitati, con particolare riferimento ai
beni culturali e alle aree di pregio ambientale e paesaggistico, nonché gli
ambiti nei quali i medesimi interventi sono favoriti con opportune
incentivazioni e premialità finalizzare alla riqualificazione di aree urbane
degradate La disciplina introdotta dalle suddette leggi regionali avrà validità
temporalmente definita, comunque non superiore a 18 mesi dalla loro entrata in
vigore, salvo diverse determinazioni delle singole Regioni.
In caso di mancata approvazione delle leggi regionali nel termine stabilito, il
Governo e il presidente della Giunta regionale interessata, congiuntamente,
determinano le modalità procedurali idonee ad attuare compiutamente l'accordo,
anche ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 11/2003.
Entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, il Governo emanerà
un decreto-legge i cui contenuti saranno concordati con le Regioni e il sistema
delle autonomie con l'obiettivo precipuo di semplificare alcune procedure di
competenza esclusiva dello Stato, al fine di rendere più rapida ed efficace
l'azione amministrativa di disciplina dell'attività edilizia.
Il Governo e le Regioni ribadiscono la necessità assoluta del pieno rispetto
della vigente disciplina in materia di rapporto di lavoro, anche per gli aspetti
previdenziali e assistenziali e di sicurezza nei cantieri e la necessità di
mettere a punto una procedura che garantisca trasparenza come, per esempio,
quella utilizzata per lo sgravio Irpef del 36%.
Il Governo si impegna, inoltre, confermando integralmente gli impegni assunti
con l'Accordo sottoscritto con le Regioni in merito al sostegno dell'edilizia
residenziale pubblica, ad avviare congiuntamente con le Regioni e le autonomie
locali uno studio di fattibilità per un nuovo piano casa che individui, in
aggiunta alle risorse dell'Accordo sopra indicato, e compatibilmente con le
condizioni di finanza pubblica, risorse pubbliche e private per soddisfare il
fabbisogno abitativo delle famiglie o particolari categorie, che si trovano
nella condizione di più alto disagio sociale e che hanno difficoltà ad accedere
al libero mercato della locazione.
Viene fatta salva ogni prerogativa costituzionale delle Regioni a statuto
speciale e delle province autonome.