Legge 14 dicembre 2000, n. 372
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2000
1. Il decreto-legge 18 ottobre 2000, n. 291, recante proroga della disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile, relativa all'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
1. L'articolo 13-bis della legge 3 agosto 1998, n. 302, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 2000, n. 25, e' sostituito dal seguente:
"Art. 13-bis (Norma transitoria) - 1. Il termine per
l'allegazione della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura
civile, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, scade il 30 giugno 2001 per
tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata entro il
30 aprile 2001.
2. Gli uffici pubblici ed i notai che non rilasciano la documentazione di cui al comma
1, sono tenuti, trascorsi trenta giorni dalla richiesta, ad attestare per iscritto
mediante dichiarazione rilasciata al richiedente i motivi del mancato rilascio. Il
giudice, su istanza di parte anteriore alla scadenza del termine di cui al comma 1, se
accerta l'impossibilita' per il creditore di osservare tale termine per fatto a lui non
imputabile, proroga lo stesso termine per il tempo strettamente necessario e per una sola
volta. Il giudice puo' impartire le necessarie disposizioni affinche' siano rimosse le
cause impeditive al rilascio della documentazione.".
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.