Legge 14 novembre 2000, n. 338
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2000
Art. 1.
(Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari)
1. Per consentire il concorso dello Stato alla realizzazione di interventi necessari per labbattimento delle barriere architettoniche, per ladeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e per la manutenzione straordinaria, il recupero e la ristrutturazione di immobili già esistenti, adibiti o da adibire ad alloggi o residenze per gli studenti universitari, nonché di interventi di nuova costruzione e acquisto di aree ed edifici da adibire alla medesima finalità da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario di cui allarticolo 25 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, delle università statali e di quelle legalmente riconosciute, dei collegi universitari di cui allarticolo 33 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, di consorzi universitari costituiti ai sensi degli articoli 60 e 61 del testo unico delle leggi sullistruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, di cooperative di studenti senza fini di lucro e di organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti nel settore del diritto allo studio, è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002. A decorrere dal 2003 lammontare della spesa è determinato dalla legge finanziaria ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli interventi di cui al presente comma possono essere affidati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, a soggetti privati in concessione di costruzione e gestione o in concessione di servizi, o a società di capitali pubbliche o a società miste pubblico-private anche a prevalente capitale privato.
2. Lo Stato cofinanzia gli interventi di cui al
comma 1 attraverso un contributo non superiore al 50 per cento del costo totale previsto
da progetti esecutivi immediatamente realizzabili. Le regioni, le province autonome di
Trento e di Bolzano, gli organismi regionali di cui al comma 1 e gli altri soggetti che
partecipano al finanziamento degli interventi non possono utilizzare per la relativa
copertura finanziaria le risorse già stanziate negli esercizi precedenti al 2000. Le
risorse derivanti dai finanziamenti statali per ledilizia residenziale pubblica
possono concorrere alla copertura finanziaria della quota a carico dei soggetti
beneficiari in misura non superiore al sessanta per cento.
3. Con decreto del Ministro delluniversità e
della ricerca scientifica e tecnologica, sentite la Conferenza dei rettori delle
università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le procedure e le modalità per la
presentazione dei progetti e per lerogazione dei relativi finanziamenti.
4. Gli alloggi e le residenze di cui al comma 1
hanno la finalità di ospitare gli studenti universitari, nonché di offrire anche agli
altri iscritti alle università servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e
attività culturali e ricreative. A tale fine, con decreto del Ministro
delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro dei lavori
pubblici e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti gli standard minimi qualitativi
degli interventi per gli alloggi e le residenze universitarie di cui alla presente legge,
nonché linee guida relative ai parametri tecnici ed economici per la loro realizzazione,
anche in deroga alle norme vigenti in materia di edilizia residenziale, a condizione che
permanga la destinazione degli alloggi e delle residenze alle finalità di cui alla
presente legge. Resta ferma lapplicazione delle vigenti disposizioni in materia di
controlli da parte delle competenti autorità regionali. Il decreto di cui al presente
comma prevede parametri differenziati per gli interventi di manutenzione straordinaria,
recupero, ristrutturazione e per gli interventi di nuova costruzione, al fine di
assicurare la tutela dei valori architettonici degli edifici esistenti, garantendo
comunque il rispetto delle esigenze relative alla sicurezza, alla prevenzione antisismica,
alla tutela igienico-sanitaria, nonché alla tutela dei valori storico-artistici. Le
disposizioni del decreto prevalgono su quelle dei regolamenti edilizi.
5. Gli enti di cui al comma 1 elaborano specifici
progetti per la realizzazione degli interventi entro tre mesi dallemanazione del
decreto di cui al comma 4. Allistruttoria dei progetti provvede una commissione
istituita presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e nominata dal Ministro delluniversità e
della ricerca scientifica e tecnologica, dintesa con la stessa Conferenza, in modo
da assicurare rappresentanza paritetica del Ministero delluniversità e della
ricerca scientifica e tecnologica e delle regioni. Agli oneri derivanti dal funzionamento
della commissione si provvede nellambito degli ordinari stanziamenti di bilancio
della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro delluniversità e della
ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dellistruttoria effettuata dalla
commissione, individua i progetti ammessi al cofinanziamento nei limiti delle risorse
disponibili e procede alla ripartizione dei fondi con un piano a carattere triennale. Le
somme attribuite con il piano sono effettivamente erogate sulla base degli stati di
avanzamento dei lavori secondo i tempi e le modalità previsti nei progetti. Il piano
prevede anche le modalità di revoca dei finanziamenti concessi nel caso in cui non siano
state rispettate le scadenze previste nei progetti presentati per il cofinanziamento e
lassegnazione dei finanziamenti stessi a progetti ammessi con riserva.
6. Gli alloggi e le residenze realizzati con i
benefici di cui alla presente legge sono prioritariamente destinati al soddisfacimento
delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi sulla base dei criteri di
valutazione della condizione economica e del merito stabiliti dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dellarticolo 4 della legge 2 dicembre
1991, n. 390.
7. Qualora in singole regioni o province risulti
esaurita la graduatoria degli idonei nel concorso per la concessione delle borse di studio
e di prestiti donore di cui agli articoli 8 e 16 della legge 2 dicembre 1991,
n. 390, le risorse del fondo di cui al comma 4 dellarticolo 16 della stessa
legge possono essere utilizzate dalle stesse regioni o province autonome per gli
interventi di cui al comma 1 del presente articolo.
8. Per tenere conto delle specifiche esigenze degli
alloggi e delle residenze per gli studenti universitari, gli interventi finanziati, ai
sensi del comma 2 dellarticolo 18 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, con le
risorse regionali disponibili per i programmi pluriennali per ledilizia residenziale
pubblica, possono essere effettuati, ai sensi dellarticolo 4 della legge 17 febbraio
1992, n. 179, anche direttamente dalle regioni o tramite gli organismi regionali di
cui al comma 1, e anche in deroga alle norme e alle caratteristiche tecniche di cui agli
articoli 42 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457, purché nel rispetto delle
disposizioni del decreto di cui al comma 4 del presente articolo e sempre a condizione che
permanga la destinazione delle opere alle finalità della presente legge. Resta ferma
lapplicazione delle vigenti disposizioni in materia di controlli da parte delle
competenti autorità regionali.
9. Il comma 4 dellarticolo 18 della legge 2
dicembre 1991, n. 390, è abrogato.
10. Allonere derivante dallattuazione
del presente articolo, pari a lire 60 miliardi annue per il triennio 2000-2002, si
provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi per ledilizia universitaria di
cui allarticolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, allo scopo
intendendosi corrispondentemente ridotta lautorizzazione di spesa recata dalla legge
medesima.
Art. 2.
1. È autorizzato il limite di impegno quindicennale di un miliardo di lire annue con decorrenza dallanno 2001 e di un miliardo di lire annue con decorrenza dallanno 2002, a favore delluniversità degli studi di Torino per la contrazione di mutui finalizzati al finanziamento di interventi edilizi, compresi gli alloggi e le residenze di cui allarticolo 1, comma 1, nellambito della realizzazione del polo universitario di Cuneo.
2. Allonere derivante dallattuazione
del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nellambito dellunità
previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lanno 2000,
allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero
delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.