Legge 24 novembre 2003, n. 326
Testo del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, coordinato con la legge
di conversione 24 novembre 2003, n. 326, recante: "Disposizioni urgenti per favorire
lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.".
(G.U. 25 novembre 2003, n. 274 - S.O. n. 181)
Stralcio: Condono edilizio
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia
ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche
apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
Nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2004 si procedera' alla ripubblicazione
del presente testo coordinato, corredato delle relative note.
Artt. 1- 31
(omessi)
Art. 32.
Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione
dell'attivita' di repressione dell'abusivismo edilizio, nonche' per la definizione
degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali.
1. Al fine di pervenire alla regolarizzazione del settore e' consentito,
(( di cui al presente articolo )), il rilascio del titolo abilitativo
edilizio in sanatoria delle opere esistenti non conformi alla disciplina vigente.
2. La normativa e' disposta nelle more dell'adeguamento della disciplina regionale
ai principi contenuti nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, approvato con (( decreto del Presidente della Repubblica
)) 6 giugno 2001, n. 380, in conformita' al titolo V della Costituzione
come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e comunque fatte
salve le competenze delle autonomie locali sul governo del territorio.
3. Le condizioni, i limiti e le modalita' del rilascio del predetto titolo abilitativo
sono stabilite dal presente articolo e dalle normative regionali.
4. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce, d'intesa con le regioni
interessate, il supporto alle amministrazioni comunali ai fini dell'applicazione
della presente normativa e per il coordinamento con le leggi 28 febbraio 1985, n.
47, e successive modifiche e integrazioni, e con l'(( articolo ))
39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modifiche e integrazioni.
6. Al fine di concorrere alla partecipazione alla realizzazione delle politiche
di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio,
attivate dalle regioni ai sensi del comma 33 e' destinata una somma di 10 milioni
di euro per l'anno 2004 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del (( decreto legislativo )) 28 agosto
1997, n. 281, sono individuati gli interventi da ammettere a finanziamento.
7. Al comma 1 dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti
siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali
strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso,
il decreto di scioglimento del consiglio e' adottato (( su proposta del Ministro
dell'interno )) di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.".
(( 8. All'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il termine
entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la regione segnala
al prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto
ad adempiere all'obbligo nel termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali
possono attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo statuto secondo
criteri di neutralita', di sussidiarieta' e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente
il termine di quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento
del consiglio.". ))
9. Per attivare un programma nazionale di interventi, anche con la partecipazione
di risorse private, rivolto alla riqualificazione di ambiti territoriali caratterizzati
da consistente degrado economico e sociale, con riguardo ai fenomeni di abusivismo
edilizio, da attuare anche attraverso il recupero delle risorse ambientali e culturali,
e' destinata una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti (( di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela
del territorio e per i beni e le attivita' culturali, )) da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono individuati gli ambiti di rilevanza e interesse nazionale oggetto
di riqualificazione urbanistica, ambientale e culturale, (( attribuendo priorita'
alle aree oggetto di programmi di riqualificazione gia' approvati di cui al decreto
Ministro dei lavori pubblici dell'8 ottobre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1998, e di cui all'articolo 120 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. )) Su
tali aree, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i soggetti
pubblici interessati, predispone un programma di interventi, anche in riferimento
a quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
come sostituito dal comma 42 del presente articolo.
10. Per la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del
territorio nazionale dal dissesto idrogeologico e' destinata una somma di 20 milioni
di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
(( di intesa con la Conferenza unificata )) di cui all'articolo 8 del
(( decreto legislativo )) 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate
le aree comprese nel programma. Su tali aree, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, d'intesa con i soggetti pubblici interessati, predispone
un programma operativo di interventi e le relative modalita' di attuazione.
11. Allo scopo di attuare un programma di interventi per il ripristino e la riqualificazione
delle aree e dei beni soggetti alle disposizioni del titolo II del (( decreto
legislativo )) 29 ottobre 1999, n. 490, e' destinata una somma di 10 milioni
di euro per l'anno 2004 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali (( di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio )), da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di intesa
con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, tale somma e' (( assegnata alla soprintendenza per i beni architettonici
e ambientali, per l'esecuzione di interventi di ripristino e riqualificazione paesaggistica,
dopo aver individuato, d'intesa con le regioni, le aree vincolate da ricomprendere
nel programma. ))
12. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Cassa depositi
e prestiti e' autorizzata a mettere a disposizione l'importo massimo di 50 milioni
di euro per la costituzione, presso la Cassa stessa, di un Fondo di rotazione,
(( denominato Fondo per le demolizioni delle opere abusive )), per
la concessione ai comuni e ai soggetti titolari dei poteri di cui all'articolo 27,
comma 2, del (( decreto del Presidente della Repubblica )) 6 giugno
2001, n. 380, anche avvalendosi delle modalita' di cui (( all'articolo 2,
comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'articolo 41, comma 4, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, )) di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi
di demolizione delle opere abusive anche disposti dall'autorita' giudiziaria e per
le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. Le anticipazioni, comprensive
della corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo, sono restituite al
Fondo stesso in un periodo massimo di cinque anni, secondo modalita' e condizioni
stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le somme riscosse
a carico degli esecutori degli abusi. In caso di mancato pagamento spontaneo del
credito, l'amministrazione comunale provvede alla riscossione mediante ruolo ai
sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Qualora le somme anticipate
non siano rimborsate nei tempi e nelle modalita' stabilite, il Ministro dell'interno
provvede al reintegro alla Cassa depositi e prestiti, trattenendone le relative
somme dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai comuni.
13. Le attivita' di monitoraggio e di raccolta delle informazioni relative al fenomeno
dell'abusivismo edilizio di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, fanno capo all'Osservatorio nazionale dell'abusivismo edilizio. Il Ministero
collabora con le regioni al fine di costituire un sistema informativo nazionale
necessario anche per la redazione della relazione al Parlamento (( di cui
all'articolo 9 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1985, n. 298 )). Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'interno, sono aggiornate le modalita'
di redazione, trasmissione, archiviazione e restituzione delle informazioni contenute
nei rapporti di cui all'articolo 31, comma 7, del (( decreto del Presidente
della Repubblica )) 6 giugno 2001, n. 380. Per le suddette attivita' e'
destinata una somma di 0,2 milioni di euro per l'anno 2004 e di 0,4 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
14. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprieta' dello Stato o facenti parte
del demanio statale (( ad esclusione del demanio marittimo, lacuale e fluviale,
nonche' dei terreni gravati da diritti di uso civico )), il rilascio del
titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale competente e'
subordinato al rilascio della disponibilita' da parte dello Stato proprietario,
per il tramite dell'Agenzia del demanio, rispettivamente, a cedere a titolo oneroso
la proprieta' dell'area appartenente al patrimonio disponibile dello Stato su cui
insiste l'opera ovvero a garantire onerosamente il diritto al mantenimento dell'opera
sul suolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato.
15. La domanda del soggetto legittimato volta ad ottenere la disponibilita' dello
Stato alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero il riconoscimento
al diritto al mantenimento dell'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio
indisponibile dello Stato deve essere presentata, entro il 31 marzo 2004, alla filiale
dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dell'attestazione
del pagamento all'erario della somma dovuta a titolo di indennita' per l'occupazione
pregressa delle aree, determinata applicando i parametri di cui alla allegata Tabella
A, per anno di occupazione, per un periodo comunque non superiore alla prescrizione
quinquennale. A tale domanda deve essere allegata, in copia, la documentazione relativa
all'illecito edilizio di cui ai commi 32 e 35. Entro il 30 settembre 2004, inoltre,
deve essere allegata copia della denuncia in catasto dell'immobile e del relativo
frazionamento.
16. La disponibilita' alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile
ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio
o al patrimonio indisponibile dello Stato viene espressa dalla filiale dell'Agenzia
del demanio territorialmente competente entro il 31 dicembre 2004. (( Resta
ferma la necessita' di assicurare, anche mediante specifiche clausole degli atti
di vendita o dei provvedimenti di riconoscimento del diritto al mantenimento dell'opera,
il libero accesso al mare, con il conseguente diritto pubblico di passaggio. ))
17. Nel caso di aree soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio
1985, n. 47, la disponibilita' alla cessione dell'area appartenente al patrimonio
disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente
al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato e' subordinata al parere favorevole
da parte dell'Autorita' preposta alla tutela del vincolo.
18. Le procedure di vendita delle aree appartenenti al patrimonio disponibile dello
Stato devono essere perfezionate entro il 31 dicembre 2006, a cura della filiale
dell'Agenzia del demanio territorialmente competente previa presentazione da parte
dell'interessato del titolo abilitativo edilizio in sanatoria rilasciato dall'ente
locale competente, ovvero della documentazione attestante la presentazione della
domanda, volta ad ottenere il rilascio del titolo edilizio in sanatoria sulla quale
e' intervenuto il silenzio assenso con l'attestazione dell'avvenuto pagamento della
connessa oblazione, alle condizioni previste dal presente articolo.
19. Il prezzo di acquisto delle aree appartenenti al patrimonio disponibile e' determinato
applicando i parametri di cui alla Tabella B (( allegata al presente decreto
)) ed e' corrisposto in due rate di pari importo scadenti, rispettivamente,
il 30 giugno 2005 e il 31 dicembre 2005.
(( 19-bis. Le opere eseguite da terzi su aree appartenenti al patrimonio disponibile
dello Stato, per le quali e' stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in
sanatoria da parte dell'ente locale competente, sono inalienabili per un periodo
di cinque anni dalla data di perfezionamento delle procedure di vendita delle aree
sulle quali insistono le opere medesime. ))
20. Il provvedimento formale di riconoscimento del diritto al mantenimento
dell'opera sulle aree del demanio dello Stato e del patrimonio indisponibile e'
rilasciato a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente
entro il 31 dicembre 2006, previa presentazione della documentazione di cui al comma
18. Il diritto e' riconosciuto per una durata massima di anni venti, a fronte di
un canone commisurato ai valori di mercato.
21. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono rideterminati i canoni annui
di cui all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.
22. Dal 1° gennaio 2004 i canoni per la concessione d'uso sono rideterminati nella
misura prevista dalle tabelle allegate al decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 5 agosto 1998, n. 342, rivalutate del trecento per cento.
23. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 del citato decreto del Ministro
di cui al comma 22, relativo alla classificazione delle aree da parte delle regioni,
in base alla valenza turistica delle stesse.
24. Ai fini del miglioramento, della tutela e della valorizzazione delle aree demaniali
e' autorizzata una spesa fino ad un importo massimo di 20 milioni di euro per l'anno
2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. L'Agenzia del
demanio, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
(( e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro
per i beni e le attivita' culturali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ))
predispone un programma di interventi volti alla riqualificazione delle aree demaniali.
Il programma e' approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e
successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall'articolo
39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni,
nonche' dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate
entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore
al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa,
un ampliamento superiore a 750 mc. Le suddette disposizioni trovano altresi' applicazione
alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni
residenziali non superiori a 750 (( metri cubi )) per singola richiesta
di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, (( a condizione che la nuova
costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi )).
26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato
1:
a) numeri d 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando
quanto previsto alla lettera e) del comma 27 (( del presente articolo, ))
nonche' 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'((
articolo )) 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale
e' determinata la possibilita', le condizioni e le modalita' per l'ammissibilita'
a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio.
27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio
1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora:
a) siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza
definitiva, per i delitti di cui all'articolo 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice
penale o da terzi per suo conto;
b) non sia possibile effettuare interventi per l'adeguamento antisismico, rispetto
alle categorie previste per i comuni secondo quanto indicato dalla ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003;
c) non sia data la disponibilita' di concessione onerosa dell'area di proprieta'
dello Stato o degli enti pubblici territoriali, con le modalita' e condizioni di
cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed al presente decreto;
d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi
statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere,
dei beni ambientali e paesistici, nonche' dei parchi e delle aree protette nazionali,
regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere,
in assenza o in difformita' del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle
norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
e) siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti
aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente rilevante ai sensi
degli articoli 6 e 7 del (( decreto legislativo )) 29 ottobre 1999, n. 490;
f) fermo restando quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e mdipendentemente
dall'approvazione del piano regionale di cui (( al )) comma 1 dell'articolo
3 della citata legge n. 353 del 2000, il comune subordina il rilascio del titolo
abilitativo edilizio in sanatoria alla verifica che le opere non insistano su aree
boscate o su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. Agli effetti
dell'esclusione dalla sanatoria e' sufficiente l'acquisizione di elementi di prova,
desumibili anche dagli atti e dai registri del Ministero dell'interno, che le aree
interessate dall'abuso edilizio siano state, nell'ultimo decennio, percorse da uno
o piu' incendi boschivi;
g) siano state realizzate nei porti e nelle aree, appartenenti al demanio marittimo,
di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello
Stato ed alle esigenze della navigazione marittima, quali identificate ai sensi
del secondo comma dell'articolo 59 del (( decreto del Presidente della Repubblica
)) 24 luglio 1977, n. 616.
28. I termini previsti dalle disposizioni sopra richiamate e decorrenti dalla data
di entrata in vigore dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive
modificazioni e integrazioni, ove non disposto diversamente, sono da intendersi
come riferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per quanto non
previsto dal presente decreto si applicano, ove compatibili, le disposizioni di
cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e al predetto articolo 39.
29. Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona
imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del
codice penale, o da terzi per suo conto, e' sospeso fino alla sentenza definitiva
di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non puo' essere
conseguito il titolo abilitativo edilizio in sanatoria degli abusi edilizi se interviene
la sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli
accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale
del casellario giudiziale ad opera del comune, il richiedente deve attestare, con
dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all'(( articolo 46 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
)), di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli
416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale.
30. Qualora l'amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca
ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, autorizzato dal giudice competente
ad alienare taluno di detti beni, puo' essere autorizzato, altresi', dal medesimo
giudice, sentito il pubblico ministero, a riattivare il procedimento di sanatoria
sospeso. In tal caso non opera nei confronti dell'amministratore o del terzo acquirente
il divieto di rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria (( di
cui al comma 29 )).
31. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria non comporta limitazione
ai diritti dei terzi.
32. La domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, con l'attestazione
del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, e' presentata
al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 2004, unitamente alla
dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35.
33. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, emanano norme per la definizione del procedimento amministrativo relativo
al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria e possono prevedeme, tra
l'altro, un incremento dell'oblazione fino al massimo del 10 per cento della misura
determinata nella tabella C allegata (( al presente decreto )), ai
fini dell'attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione
di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo
edilizio, nonche' per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 della legge
28 febbraio 1985, n. 47.
34. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non si applica quanto previsto
dall'articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Con legge regionale
gli oneri di concessione relativi (( alle )) opere abusive oggetto
di sanatoria possono essere incrementati fino al massimo del 100 per cento. Le amministrazioni
comunali perimetrano gli insediamenti abusivi entro i quali gli oneri concessori
sono determinati nella misura dei costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria necessarie, nonche' per gli interventi di riqualificazione
igienico-sanitaria e ambientale attuati dagli enti locali. Coloro che in proprio
o in forme consortili, nell'ambito delle zone perimetrate, intendano eseguire in
tutto o in parte le opere di urbanizzazione primaria, nel rispetto dell'articolo
2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni,
secondo le disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali, possono detrarre
dall'importo complessivo quanto gia' versato, a titolo di anticipazione degli oneri
concessori, di cui alla tabella D allegata (( al presente decreto )).
Con legge regionale, ai sensi dell'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n.
47, come modificato dal presente articolo, sono disciplinate le relative modalita'
di attuazione.
35. La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'(( articolo 47, comma
1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 )), con allegata documentazione fotografica, dalla quale risulti
la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio
in sanatoria e lo stato dei lavori relativo;
b) qualora l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, da una perizia giurata sulle
dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico
abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneita' statica delle opere
eseguite;
c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma regionale.
36. La presentazione nei termini della domanda di definizione dell'illecito edilizio,
l'oblazione interamente corrisposta nonche' il decorso di trentasei mesi dalla data
da cui risulta il suddetto pagamento, (( producono )) gli effetti
di cui all'articolo 38, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Trascorso
il suddetto periodo di trentasei mesi si prescrive il diritto al conguaglio o al
rimborso spettante.
37. Il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della documentazione
di cui al comma 35, della denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell'imposta
comunale degli immobili di cui al (( decreto legislativo )) 30 dicembre
1992, n. 504, nonche', ove dovute, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico, entro il 30 settembre
2004, nonche' il decorso del termine di ventiquattro mesi da tale data senza l'adozione
di un provvedimento negativo del comune, (( equivalgono )) a titolo
abilitativo edilizio in sanatoria. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non
e' stata interamente corrisposta o e' stata determinata in forma dolosamente inesatta,
le costruzioni realizzate senza titolo abilitativo edilizio sono assoggettate alle
sanzioni richiamate all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e all'articolo
48 del (( decreto del Presidente della Repubblica )) 6 giugno 2001,
n. 380.
38. La misura dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, nonche'
le relative modalita' di versamento, sono disciplinate nell'allegato 1 ((
al presente decreto )).
39. Ai fini della determinazione dell'oblazione non si applica quanto previsto dai
commi 13, 14 15 e 16 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
40. Alla istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimi diritti
e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati
dalle Amministrazioni comunali per le medesime fattispecie di opere edilizie. Ai
fini della istruttoria delle domande di sanatoria edilizia puo' essere determinato
dall'Amministrazione comunale un incremento dei predetti diritti e oneri fino ad
un massimo del 10 per cento da utilizzare con le modalita' di cui all'articolo 2,
comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (( Per l'attivita' istruttoria
connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare
i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere
oltre l'orario di lavoro ordinario )).
41. Al fine di incentivare la definizione delle domande di sanatoria presentate
ai sensi del presente articolo, nonche' ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio
1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, e successive modificazioni, il (( 50 per cento )) delle somme
riscosse a titolo di conguaglio dell'oblazione, ai sensi dell'articolo 35, comma
14, della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, e' devoluto al
comune interessato. Con decreto interdipartimentale del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' di applicazione del presente comma.
42. All'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il comma 4 e' sostituito
dal seguente:
"4. Le proposte di varianti di recupero urbanistico possono essere presentate da
parte di soggetti pubblici e privati, con allegato un piano di fattibilita' tecnico,
economico, giuridico e amministrativo, finalizzato al finanziamento, alla realizzazione
e alla gestione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per il recupero
urbanistico ed edilizio, volto al raggiungimento della sostenibilita' ambientale,
economica e sociale, alla coesione degli abitanti dei nuclei edilizi inseriti nelle
varianti e alla rivitalizzazione delle aree interessate dall'abusivismo edilizio".
43. L'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' sostituito dal seguente:
"Art. 32 (Opere costruite su aree sottoposte a vincolo). - 1. Fatte salve le fattispecie
previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria
per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo e' subordinato al parere favorevole
delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere
non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla
data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente puo' impugnare il
silenzio-rifiuto. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio estingue anche il
reato per la violazione del vincolo. Il parere non e' richiesto quando si tratti
di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta
che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte.
2. Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere insistenti
su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino:
a) in difformita' dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni,
e dal (( decreto del Presidente della Repubblica )) 6 giugno 2001,
n. 380, quando possano essere collaudate secondo il disposto del quarto comma dell'articolo
35;
b) in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad edifici
pubblici od a spazi pubblici, purche' non in contrasto con le previsioni delle varianti
di recupero di cui al capo III;
c) in contrasto con le norme del (( decreto ministeriale )) 1° aprile
1968, n. 1404, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, e con
agli articoli 16, 17 e 18 della legge 13 giugno 1991, n. 190, e successive modificazioni,
sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico.
3. Qualora non si verifichino le condizioni di cui al comma 2, si applicano le disposizioni
dell'articolo 33.
4. Ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica quanto previsto
dall'articolo 20, comma 6, del (( decreto del Presidente della Repubblica
)) 6 giugno 2001, n. 380. Il motivato dissenso espresso da una amministrazione
preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza
competente, alla tutela del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute
preclude il rilascio del titolo (( abilitativo )) edilizio in sanatoria.
5. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprieta' di enti pubblici territoriali,
in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione
o dell'autorizzazione in sanatoria e' subordinato anche alla disponibilita' dell'ente
proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste dalle leggi statali
o regionali vigenti, l'uso del suolo su cui insiste la costruzione. La disponibilita'
all'uso del suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dagli enti pubblici
territoriali proprietari entro il termine di centottanta giorni dalla richiesta.
La richiesta di disponibilita' all'uso del suolo deve essere limitata alla superficie
occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria e alle pertinenze strettamente
necessarie, con un massimo di tre volte rispetto all'area coperta dal fabbricato.
Salve le condizioni previste da leggi regionali, il valore e' stabilito dalla filiale
dell'Agenzia del demanio competente per territorio per gli immobili oggetto di sanatoria
ai sensi della presente legge e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.
724, con riguardo al valore del terreno come risultava all'epoca della costruzione
aumentato dell'importo corrispondente alla variazione (( dell'indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati )), al momento
della determinazione di detto valore. L'atto di disponibilita', regolato con convenzione
di cessione del diritto di superficie per una durata massima di anni sessanta, e'
stabilito dall'ente proprietario non oltre sei mesi dal versamento dell'importo
come sopra determinato.
6. Per le costruzioni che ricadono in aree comprese fra quelle di cui all'((
articolo )) 21 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il rilascio della concessione
o della autorizzazione in sanatoria e' subordinato alla acquisizione della proprieta'
dell'area stessa previo versamento del prezzo, che e' determinato dall'Agenzia del
territorio in rapporto al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area.
7. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si
applicano le sanzioni previste dal (( decreto del Presidente della Repubblica
)) 6 giugno 2001, n. 380".
(( 43-bis. Le modifiche apportate con il presente articolo concernenti l'applicazione
delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e 23 dicembre 1994, n. 724, non si applicano
alle domande gia' presentate ai sensi delle predette leggi. ))
44. All'articolo 27 del (( decreto del Presidente della Repubblica
)) 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: "l'inizio" sono inserite
le seguenti: "o l'esecuzione".
45. All'articolo 27 del (( decreto del Presidente della Repubblica ))
6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: "18 aprile 1962, n. 167 e successive
modificazioni e integrazioni" sono inserite le seguenti: ", nonche' in tutti i casi
di difformita' dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici".
46. All'articolo 27 del (( decreto del Presidente della Repubblica ))
6 giugno 2001, n. 380, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per
le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con
provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante
ai sensi degli articoli 6 e 7 del (( decreto legislativo )) 29 ottobre
1999, n. 490, o su beni di interesse archeologico, nonche' per le opere abusivamente
realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilita' assoluta in applicazione
delle disposizioni del titolo II del (( decreto legislativo )) 29
ottobre 1999, n. 490, il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune
o delle altre autorita' preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni
dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle
modalita' operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre
1996, n. 662".
47. Le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 44 del (( decreto del Presidente
della Repubblica )) 6 giugno 2001, n. 380, sono incrementate del cento per
cento.
48. (Soppresso).
49. (Soppresso).
(( 49-bis. All'articolo 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali spese, limitatamente
agli esercizi finanziari 2002 e 2003, sono reiscritte nella competenza degli esercizi
successivi a quello terminale, sempreche' l'impegno formale venga assunto entro
il secondo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in bilancio".
))
(( 49-ter. L'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' sostituito dal seguente:
"Art. 41 (Demolizione di opere abusive). - 1. Entro il mese di dicembre di ogni
anno il dirigente o il responsabile del servizio trasmette al prefetto l'elenco
delle opere non sanabili per le quali il responsabile dell'abuso non ha provveduto
nel termine previsto alla demolizione e al ripristino dei luoghi e indica lo stato
dei procedimenti relativi alla tutela del vincolo di cui al comma 6 dell'articolo
31. Nel medesimo termine le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela
trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire. Gli elenchi contengono,
tra l'altro, il nominativo dei proprietari e dell'eventuale occupante abusivo, gli
estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle opere abusive
e l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile.
2. Il prefetto entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi di cui al comma
1, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarita'
dei beni e delle aree interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario
e al responsabile dell'abuso.
3. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresa la rimozione delle
macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumita', e' disposta dal prefetto.
I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i
presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto puo'
anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture
tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione
stipulata d'intesa tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro
della difesa".
49-quater. All'articolo 48 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"3-ter. Al fine di consentire una piu' penetrante vigilanza sull'attivita' edilizia,
e' fatto obbligo alle aziende erogatrici di servizi pubblici ed ai funzionari cui
sia imputabile la stipulazione dei relativi contratti di somministrazione di comunicare
al sindaco del comune ove e' ubicato l'immobile le richieste di allaccio ai pubblici
servizi effettuate per gli immobili, con indicazione della concessione edilizia
ovvero della autorizzazione ovvero degli altri titoli abilitativi, ovvero della
istanza di concessione in sanatoria presentata, corredata dalla prova del pagamento
per intero delle somme dovute a titolo di oblazione. L'inosservanza di tale obbligo
comporta, per ciascuna violazione, la sanzione pecuniaria da euro 10.000 ad euro
50.000 nei confronti delle aziende erogatrici di servizi pubblici, nonche' la sanzione
pecuniaria da euro 2.582 ad euro 7.746 nei confronti del funzionario della azienda
erogatrice cui sia imputabile la stipulazione dei contratti". ))
50. Agli oneri indicati ai commi 6, 9, 10, 11, 13 e 24, si provvede, (( nei limiti
stabiliti nei predetti commi, per gli anni 2004, 2005 e, quanto a 82 milioni di
euro, per l'anno 2006, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal
presente articolo. Tali somme sono versate, per ciascuno dei predetti anni, all'entrata
del bilancio dello Stato per essere rassegnate alle pertinenti unita' previsionali
di base, anche di nuova istituzione, dei Ministeri interessati. Per la restante
parte degli oneri relativi all'anno 2006 si provvede )) con quota parte delle entrate
recate dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Artt. 33-53
(omessi)
Regolarizzazione delle opere eseguite su aree di proprietà dello Stato
TABELLA A
Valori unitari degli indennizzi
Classi dimensionali Comuni |
Zone territoriali omogenee |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||
1^ |
< 10.000 |
15,00 |
10,00 |
7,50 |
10,00 |
5,00 |
7,50 |
||
2^ |
10.001 |
- |
100.000 |
30,00 |
20,00 |
15,00 |
20,00 |
||
3^ |
100.001 |
- |
300.000 |
60,00 |
40,00 |
30,00 |
40,00 |
||
4^ |
>300.001 |
90,00 |
60,00 |
45,00 |
60,00 |
I valori sono espressi in €/mq/anno
TABELLA B
Valori unitari delle aree
Classi dimensionali Comuni |
Zone territoriali omogenee |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||
1^ |
< 10.000 |
45,00 |
30,00 |
22,50 |
30,00 |
15,00 |
22,50 |
||
2^ |
10.001 |
- |
100.000 |
90,00 |
60,00 |
45,00 |
60,00 |
||
3^ |
100.001 |
- |
300.000 |
180,00 |
120,00 |
90,00 |
120,00 |
||
4^ |
>300.001 |
270,00 |
180,00 |
135,00 |
180,00 |
ALLEGATO 1
Tipologia di opere abusive suscettibili di sanatoria alle condizioni di cui all'(( articolo 32 )).
Tipologia 1. Opere realizzate in assenza o in difformita' del titolo abilitativo
edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici.
Tipologia 2. Opere realizzate in assenza o in difformita' del titolo abilitativo
edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
Tipologia 3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo
3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, realizzate in assenza o in difformita' dal titolo abilitativo edilizio.
Tipologia 4. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo
3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, realizzate in assenza o in difformita' dal titolo abilitativo edilizio,
nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968,
n. 1444.
Tipologia 5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo
3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, realizzate in assenza o in difformita' dal titolo abilitativo edilizio.
Tipologia 6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite all'articolo
3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, realizzate in assenza o in difformita' dal titolo abilitativo edilizio;
opere o modalita' di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.
Procedura per la sanatoria edilizia.
La domanda di definizione degli illeciti edilizi da presentare al comune entro il 31 marzo 2004 deve essere compilata utilizzando il modello di domanda allegato.
Alla domanda deve essere allegato:
a) l'attestazione del versamento del 30 per cento dell'oblazione, calcolata
utilizzando la tabella 1 del modello allegato e in base a quanto indicato nella
(( tabella C )). Nel caso di oblazione di importo fisso o comunque
inferiore a tali importi, l'oblazione va versata per intero. Il versamento deve
comunque essere effettuato nella misura minima di 1.700,00 Euro, qualora l'importo
complessivo sia superiore a tale cifra, ovvero per intero qualora l'importo dell'oblazione
sia inferiore a tale cifra;
b) l'attestazione del versamento del 30 per cento dell'anticipazione degli oneri
concessori, calcolata utilizzando le tabelle 3 e 4 del modello allegato e in base
a quanto indicato nella (( tabella D )). Il versamento deve comunque
essere effettuato nella misura minima di 500,00 Euro, qualora l'importo complessivo
sia superiore a tale cifra, ovvero per intero qualora l'importo dell'anticipazione
degli oneri concessori sia inferiore a tale cifra.
L'importo restante dell'oblazione deve essere versato per importi uguali, entro:
seconda rata: 30 giugno 2004;
terza rata: 30 settembre 2004.
L'importo restante dell'anticipazione degli oneri di concessione deve essere versato
per importi uguali, entro:
seconda rata: 30 giugno 2004;
terza rata: 30 settembre 2004.
L'importo definitivo degli oneri concessori dovuti deve essere versato entro il
31 dicembre 2006, secondo le indicazioni fornite dall'amministrazione comunale con
apposita deliberazione.
La domanda di definizione degli illeciti edilizi deve essere accompagnata dalla
seguente documentazione:
a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, corredata dalla documentazione fotografica, nella quale risulti la
descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in
sanatoria e lo stato dei lavori relativo;
b) quando l'opera abusiva supera i 450 metri cubi una perizia giurata sulle dimensioni
e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio
della professione attestante l'idoneita' statica delle opere eseguite. Qualora l'opera
per la quale viene presentata istanza di sanatoria sia stata in precedenza collaudata,
tale certificazione non e' necessaria se non e' oggetto di richiesta motivata da
parte del sindaco;
c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma regionale.
La domanda di definizione degli illeciti edilizi deve essere integrata entro
il 30 settembre 2004 dalla:
a) denuncia in catasto dell'immobile oggetto di illecito edilizio e della documentazione
relativa all'attribuzione della rendita catastale e del relativo frazionamento;
b) denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504;
c) ove dovuto, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico.
Definizione degli illeciti edilizi - misura dell'oblazione e dell'anticipo degli oneri concessori.
Tabella C - Misura dell'oblazione
Tipologia dell'abuso |
Misura dell'oblazione €/mq Immobili non residenziali |
Misura dell'oblazione €/mq Immobili residenziali |
1. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici |
150,00 |
100,00 |
2. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del presente provvedimento |
100,00 |
80,00 |
3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio |
80,00 |
60,00 |
Tipologia dell'abuso |
Misura dell'oblazione Forfait |
4.Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
|
3.500,00 |
5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio; |
1.700,00 |
6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume. |
516,00 |
Tabella D - Misura dell'anticipazione degli oneri di concessione
1. Numero di abitanti |
2. Nuove costruzioni e ampliamenti (€/mq) |
3. Ristrutturazione e modifiche della destinazione d'uso (€/mq) |
Fino a 10.000 |
38,00 |
18,00 |
Da 10.001 a 100.000 |
55,00 |
27,00 |
Da 100.001 a 300.000 |
71,00 |
36,00 |
Oltre 300.001 |
89,00 |
45,00 |
Moduli prestampati omessi