Legge 1 Giugno 1971, N. 291
Provvedimenti per l'accelerazione di procedure in materia di opere pubbliche e in materia urbanistica e per la incentivazione della attività edilizia.
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 3 giugno1971)
Titolo I
PROVVEDIMENTI PER L'ACCELERAZIONE DI PROCEDURE IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE E IN MATERIA URBANISTICA
Art. 1
(Si omette in quanto detta norme sostitutive dell'art. 10 L. 1150/42)
Art. 2
Agli effetti dell'approvazione dei piani regolatori generali di cui all'art.10 della legge urbanistica 17-8-1942, n. 1150, il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici sostituisce ogni altro parere di amministrazione attiva e corpi consultivi.
Art. 3
Le aree necessarie per l'esecuzione di opere di edilizia
ospedaliera ed universitaria sono prescelte secondo le previsioni del piano
regolatore generale o del programma di fabbricazione, vigente o adottato.
La scelta delle aree non conforme alle previsioni dei predetti strumenti
urbanistici, approvati od adottati, è disposta con deliberazione del consiglio
comunale, previo parere, per l'edilizia ospedaliera, di una commissione,
composta dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile, dal medico
provinciale e dal sindaco o da un assessore da lui delegato e, per l'edilizia
universitaria, di una commissione, costituita ai sensi dell'art. 38 della legge
28-7-1967, n. 641. Tale delibera, da adottarsi entro trenta giorni dalla
emissione del parere della competente commissione, costituisce, in deroga alle
norme vigenti, variante al piano regolatore generale od al programma di
fabbricazione a norma della legge 17-8-1942, n. 1150, e successive modificazioni
ed integrazioni.
La variante adottata ai sensi del precedente comma, è approvata con decreto del
provveditore alle opere pubbliche. E' fatto salvo, in ogni caso, l'esercizio
della facoltà di avocazione da parte del Ministero dei lavori pubblici.
I decreti emessi dal Ministro per i lavori pubblici o dal provveditore alle
opere pubbliche equivalgono a dichiarazione di indifferibilità e di urgenza
delle opere.
Art. 4
Salva l'applicazione obbligatoria, fino alla data di
approvazione dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione,
delle misure di salvaguardia di cui alla legge 3-11-1952, n. 1902, e successive
modificazioni e integrazioni, le limitazioni di cui all'art. 17, primo, secondo e
terzo comma, della legge 6-8-1967, 17-8-1967, n. 765, non si applicano dalla data
di presentazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione
all'autorità competente per l'approvazione.
La eventuale restituzione al comune del piano regolatore generale o del
programma di fabbricazione deve essere motivata.
Sempre salva l'applicazione obbligatoria delle misure di salvaguardia, la
disposizione contenuta nel primo comma non si applica nei comuni inclusi in
appositi elenchi da approvare con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di
concerto con il Ministro per l'interno, entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 5
(Si omette il comma 1, modificativo del comma 3, art. 12, L. 431/65).
Fino al 31 dicembre 1972, l'ufficio del genio civile o il
provveditorato alle opere pubbliche, rispettivamente per i progetti di importo
fino o superiore a lire 300 milioni, autorizzano l'espletamento della gara di
appalto e la consegna dei lavori da parte dei comuni e delle province per le
opere di loro competenza assistite da contributo dello Stato sulla base
dell'affidamento alla concessione dei mutui, nonché, per le opere ammesse al
concorso dello Stato in unica soluzione, l'espletamento della gara di appalto
dei lavori fino all'importo del concorso, anche prima che sia intervenuto
l'affidamento anzidetto.
Le rate del mutuo sono erogate sulla base degli stati di avanzamento vistati dal
capo dell'ufficio tecnico oppure, ove questi manchi, dal direttore dei lavori.
Fino al 31 dicembre 1972, la cassa depositi e prestiti è autorizzata a
concedere mutui ai comuni e alle province per la esecuzione di opere pubbliche,
assistite da contributo o concorso dello Stato, sulla base della semplice
domanda dell'ente mutuatario o del decreto di concessione del contributo o del
concorso dello Stato.
In pendenza dell'istruttoria per la costituzione della garanzia da parte degli
enti mutuatari, i mutui sono garantiti dallo Stato e possono essere
somministrati fino all'importo massimo dei due terzi.
Con decreto del Ministro del tesoro la garanzia è dichiarata decaduta per la
parte del mutuo che può essere garantita direttamente dall'ente mutuatario con
cespiti delegabili.
L'ammortamento dei mutui può avere inizio, su richiesta dell'ente mutuatario,
tre anni dopo la concessione del mutuo stesso: in tal caso i relativi interessi
sono capitalizzati.
Art. 6
(Si omette in quanto sostitutivo della L. 504/70).
Art. 7
Fino al 31 dicembre 1972 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata, in
deroga agli artt.300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale,
approvato con Regio decreto 3-3-1934, n. 383, a concedere mutui ai comuni:
a) sulla base della domanda e del decreto di approvazione dei piani di zona di
cui alla legge 18-4-1962, n. 167, per l'urbanizzazione primaria di aree ai sensi
della legge 29-9-1964, n. 847, e per la realizzazione delle altre opere
necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi;
b) sulla base della domanda e della delibera di cui al quinto comma del presente
articolo, per la formazione degli strumenti urbanistici previsti dalla legge
17-8-1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, e per i relativi
studi, rilievi ed indagini.
Il Ministro per il tesoro, d'intesa con il Ministro per i lavori pubblici,
provvede a determinare i criteri da adottarsi dalla Cassa depositi e prestiti
per la concessione dei mutui.
In pendenza delle istruttorie per la costituzione delle garanzie da parte degli
enti mutuatari, i mutui sono garantiti dallo Stato e possono essere
somministrati fino all'importo massimo dei due terzi.
Con decreto del Ministro per il tesoro è dichiarata decaduta la garanzia per la
parte del mutuo che può essere direttamente garantita dall'ente mutuatario con
cespiti delegabili.
I mutui relativi alle finalità di cui alla lettera b) del primo comma del
presente articolo sono concessi, fino all'ammontare complessivo di 5 miliardi, a
comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti e che abbiano bilancio
deficitario con mutuo a pareggio regolarmente approvato, purché deliberino la
redazione del piano e lo svolgimento degli studi relativi entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Per i fini di cui ai precedenti commi è costituito presso la Cassa depositi e
prestiti un fondo speciale di 100 miliardi.
Il tesoro dello Stato è autorizzato a conferire alla Cassa depositi e prestiti,
per le finalità di cui ai precedenti commi, la somma di 100 miliardi, in
acconto della dotazione del fondo speciale con gestione autonoma, previsto dal
provvedimento recante provvidenze nel settore dell'edilizia residenziale,
agevolata e convenzionata.
Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1971.
All'onere di cui al precedente settimo comma si provvede con il ricavo netto
derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato
ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il consorzio di credito per
le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di speciali
certificati di credito. Si applicano le norme di cui all'art. 46 del decreto
legge 26-10-1970, n. 745, convertito con modificazioni nella legge 18-12-1970,
n. 1034.
All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al precedente comma sarà
fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e
6036 dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1971.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle
occorrenti variazioni di bilancio.
Artt. 8-14
(Si omettono in quanto sostitutivi delle L. 1179/65; L.422/68 e L.1034/70).
Art. 15
Il primo comma dell'art. 64 del decreto legge 26-10-1970,
n. 745, convertito con modificazioni nella legge 18-12-1970, n. 1034, è
sostituito dal seguente:
"Per i fabbricati o porzioni di fabbricati in corso di costruzione alla
data di entrata in vigore del presente decreto, il termine del 31 dicembre 1970,
stabilito dagli artt. 2 e 3 del decreto legge 11-12-1967, n. 1150, convertito con
modificazioni, nella legge 7-2-1968, n. 26, è prorogato fino al 31 dicembre
1971, a condizione che entro tale termine i fabbricati stessi siano completati
in ogni loro parte. Per il comune di Reggio Calabria tale termine, alle stesse
condizioni è prorogato al 30 giugno 1972".
Il secondo comma dell'art. 64 del decreto legge 26-10-1970, n. 745, convertito,
con modificazioni, nella legge 18-12-1970, n.1034, è sostituito dal seguente:
"Per i fabbricati o porzione di fabbricati, per i quali i lavori abbiano
avuto inizio entro il 31 dicembre 1971, i benefici fiscali previsti dal
precedente comma sono concessi a condizione che i fabbricati siano completati in
ogni loro parte entro il 31 dicembre 1973, e che si tratti:
a) di costruzioni eseguite in proprio dallo Stato, dai comuni o da enti pubblici
autorizzati a costruire abitazioni di tipo economico e popolare o di costruzioni
ammesse a contributo dello Stato;
b) di costruzioni realizzate nell'ambito dei piani di zona redatti in base alla
legge 18-4-1962, n. 167, e se eseguite da privati, date in locazione alle
condizioni previste dall'art. 5 della legge 21-7-1965, n. 904 od occupate
direttamente dal proprietario;
c) di fabbricati costruiti su aree comunque destinate all'edilizia residenziale,
sempreché il costo dell'area coperta e delle pertinenze non superi il quarto
del valore della sola costruzione;
d) di alloggi aventi una superficie utile non superiore ai 130 metri quadrati e
che non abbiano oltre due caratteristiche fra quelle indicate nella tabella
allegata al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2-8-1969;
e) di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti, costruite ai sensi della
legge 30-12-1960, n. 1676, prorogata con la legge 12-3-1968, n. 260".
Il termine del 31 dicembre 1970, stabilito dall'art. 4 del decreto legge
11-12-1967, n. 1150, convertito con modificazioni nella legge 7-2-1968, n. 26, è
prorogato fino all'entrata in vigore della riforma tributaria, con effetto
dall'1 gennaio 1971.
La proroga prevista dal precedente comma si applica anche agli atti stipulati
successivamente al 31 dicembre 1970 e già registrati all'atto dell'entrata in
vigore della presente legge.
Per detti atti, stipulati successivamente al 31 dicembre 1970 e non registrati
tardivamente prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono condonate
le penalità e la sopratassa per la omessa o ritardata registrazione, a
condizione che la registrazione, qualora non ancora effettuata, avvenga entro 20
giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per tali atti non si applica
il disposto dell'art. 110 della legge di registro, di cui al Regio decreto
30-11-1923, n. 3269.