Legge 16 febbraio 2000, n. 25
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2000
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 480, recante nuova disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile per l'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2000
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1
1. L'articolo 13-bis della legge 3 agosto 1998, n. 302, come
sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 1999, n, 134, è sostituito dal seguente:
"Art. 13-bis. (Norma transitoria). 1. Il termine per
l'allegazione della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del
codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, scade il
21 ottobre 2000 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta
depositata entro il 31 dicembre 1999, e il 21 dicembre 2000 per tutte le procedure
esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata tra il 1° gennaio e il 21
ottobre 2000".
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.