Legge 16 febbraio 2000, n. 25

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 480, recante nuova disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile per l'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2000
 


Legge di conversione

Art. 1.

1. Il decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 480, recante nuova disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile per l'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2000

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

Art. 1

1. L'articolo 13-bis della legge 3 agosto 1998, n. 302, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1999, n, 134, è sostituito dal seguente:
"Art. 13-bis. (Norma transitoria). – 1. Il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, scade il 21 ottobre 2000 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1999, e il 21 dicembre 2000 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata tra il 1° gennaio e il 21 ottobre 2000".

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.