Legge 30 maggio 2003, n. 121
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2003
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2003
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
1982, n. 470, come modificato dall'articolo 18 della legge
29 dicembre 2000, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'ultimo comma, dopo le parole: «le acque interessate» sono
inserite le seguenti: «dai provvedimenti di cui all'ottavo comma»;
b) dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente:
«Le zone considerate non idonee alla balneazione sulla base delle
disposizioni di cui ai primi sei commi possono essere dichiarate
nuovamente idonee, con provvedimento della regione, nel caso si
verifichi che due campioni prelevati, con la frequenza prevista nella
tabella (allegato 1), iniziando dal mese precedente l'inizio
della stagione balneare immediatamente successiva a quella cui si
riferisce il giudizio di non idoneità di cui al presente articolo,
risultino favorevoli per tutti i parametri previsti nella tabella
(allegato 1). Tale individuazione e' comunicata al Ministero della
salute ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
entro quindici giorni dall'adozione del relativo provvedimento.
Nelle zone dichiarate nuovamente idonee alla balneazione devono essere effettuati campionamenti e analisi ogni dieci giorni per tutto il periodo di massimo affollamento, procedendo immediatamente alla revoca del provvedimento di idoneità alla balneazione qualora siano rilevati almeno due campioni con esito favorevole anche per uno solo dei parametri previsti nella tabella (allegato 1)».
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.