Legge 1 giugno 2002, n. 120
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 19 giugno 2002 (Supplemento ordinario)
Art. 1.
1. | Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l11 dicembre 1997. |
2. | Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui al comma 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dallarticolo 25 del Protocollo stesso. |
3. | Il deposito dello strumento di ratifica avverrà, unitamente a quello dellUnione europea e degli altri Stati membri della stessa, conformemente a quanto disposto dallarticolo 4 del Protocollo di cui al comma 1. |
Art. 2.
1. |
In attesa e in preparazione delle decisioni e delle norme che saranno adottate dallUnione europea in materia di politiche e misure comuni e coordinate di attuazione del Protocollo di Kyoto, al fine di individuare le politiche e le misure nazionali che consentano di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni con il minor costo, entro il 30 settembre 2002 il Ministro dellambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) un piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e laumento del loro assorbimento e una relazione contenente: a) lo stato di attuazione e la proposta di revisione della delibera CIPE n. 137 del 19 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Uffìciale n. 33 del 10 febbraio 1999, con lindividuazione delle politiche e delle misure finalizzate:
b) lo stato di attuazione dei programmi finanziati dal Ministero dellambiente e della tutela del territorio in attuazione del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dellambiente 20 luglio 2000, n. 337, nonchè degli ulteriori programmi pilota finanziati con la presente legge. |
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2. |
Il piano di azione nazionale di cui al comma 1 è deliberato dal CIPE. Lattuazione del piano è scadenzata sulla base delle risorse di bilancio preordinate allo scopo. |
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3. |
Il Ministro dellambiente e della tutela del territorio, entro il 30 marzo di ogni anno, individua con proprio decreto, di concerto con i Ministri interessati e sentita la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i programmi pilota da attuare a livello nazionale e internazionale per la riduzione delle emissioni e limpiego di piantagioni forestali per lassorbimento del carbonio. I programmi pilota hanno lobiettivo di definire i modelli di intervento più efficaci dal punto di vista dei costi, sia a livello interno che nellambito delle iniziative congiunte previste dai meccanismi istituiti dal Protocollo di Kyoto. |
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4. |
Il Ministro dellambiente e della tutela del territorio, entro il 30 novembre di ogni anno, trasmette al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione dei programmi pilota di cui al comma 3. |
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5. |
Ai fini di cui al comma 3 è autorizzata la spesa annua di 25 milioni di euro, per il triennio 2002-2004. |
Art. 3.
1. | Al fine di ottemperare allimpegno adottato dalla Sesta Conferenza delle Parti della Convenzione sui cambiamenti climatici, svoltasi a Bonn nel luglio 2001, in materia di aiuti ai Paesi in via di sviluppo, come stabilito dalle decisioni FCCC/CP/2001/L14 e FCCC/CP/2001/L15, è autorizzata la spesa annua di 68 milioni di euro, a decorrere dallanno 2003. |
Art. 4.
1. |
Allonere derivante dallattuazione dellarticolo 2, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellambito dellunità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero dellambiente e della tutela del territorio. |
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2. |
Allonere derivante dallattuazione dellarticolo 3, valutato in 68 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti, per i sottoindicati importi espressi in migliaia di euro:
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3. |
Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
(Si omette il testo del Protocollo)