Decreto Legislativo 8 novembre 1997, n. 389
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  261  dell'8 novembre 1997
 
                            
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 91 / 156 / CEE, del Consiglio del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75 / 442 / CEE relativa ai rifiuti, e 91/689 / CEE, del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi, come modificata dalla direttiva 94 / 31 / CE, del Consiglio del 27 giugno 1994;
Visti gli articoli 2, 36 e 38 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Visto l'articolo 1 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 94/62 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio;
Visti gli articoli 3, 6 e 43 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione delle direttive 91/156 / CEE sui rifiuti, 91 / 689 / CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62 / CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio";
Vista la nota della Commissione dell'U.E. del 29 settembre 1997, n. 6465, con la quale sono state formulate alcune osservazioni sul decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 169 del trattato dell'U.E;
Ritenuto, pertanto, di adottare le opportune disposizioni integrative e correttive, anche al fine di chiarire i problemi operativi e interpretativi emersi in questa prima fase di applicazione della nuova normativa sui rifiuti;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 1997;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 31 ottobre 1997 e del 5 novembre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita', dei trasporti e della navigazione, delle politiche agricole, dell'interno, delle finanze, per la funzione pubblica e gli affari regionali, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
E m a n a
                            il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
                                   Gestione dei rifiuti
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "in esso contenute, che" sono sostituite dalle parole: "in esso contenute che".
2. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "stabilire procedure semplificate ed" sono sostituite dalle parole: "stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie ed".
            3. All'articolo 5  del decreto legislativo 5 febbraio  1997, n. 22,
          dopo il comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
            "6-bis.    L'autorizzazione di  cui  al  comma  6 deve  indicare  i
          presupposti della  deroga e gli  interventi previsti per  superare la
          situazione di necessita', con  particolare riferimento ai fabbisogni,
          alla tipologia  e alla natura  dei rifiuti da smaltire  in discarica,
          alle iniziative ed ai tempi  di attuazione delle stesse, nonche' alle
          eventuali integrazioni del piano regionale. Ai fini dell'acquisizione
          dell'intesa il  Ministro dell'ambiente  si pronuncia entro  90 giorni
          dal ricevimento del relativo  provvedimento, decorso inutilmente tale
          termine l'intesa si intende acquisita.".
            4. All'articolo 6,  comma 1, lettera m), del  decreto legislativo 5
          febbraio 1997, n.  22, i numeri 2) e 3)  sono sostituiti dai seguenti
          numeri:
            "2) i  rifiuti pericolosi  devono essere  raccolti ed  avviati alle
          operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale
          indipendentemente   dalle   quantita'   in   deposito,   ovvero,   in
          alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito
          raggiunge  i  10  metri  cubi;  il termine  di  durata  del  deposito
          temporaneo e'  di un anno se  il quantitativo di rifiuti  in deposito
          non supera  i 10 metri  cubi nell'anno o se,  indipendentemente dalle
          quantita',  il  deposito  temporaneo e'  effettuato  in  stabilimenti
          localizzati nelle isole minori;
            3) i rifiuti non pericolosi  devono essere raccolti ed avviati alle
          operazioni  di   recupero  o   di  smaltimento  con   cadenza  almeno
          trimestrale indipendentemente dalle quantita' in deposito, ovvero, in
          alternativa,  quando il  quantitativo  di rifiuti  non pericolosi  in
          deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito
          temporaneo e'  di un anno se  il quantitativo di rifiuti  in deposito
          non supera  i 20 metri  cubi nell'anno o se,  indipendentemente dalle
          quantita',  il  deposito  temporaneo e'  effettuato  in  stabilimenti
          localizzati nelle isole minori.".
5. All'articolo 6, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' soppresso il numero 6).
6. All'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "sulla base degli allegati G, H ed I". Tali allegati sono riportati sub 2, 3 e 4 al presente decreto.
7. All'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli".
8. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' soppressa la lettera d).
9. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppressi i commi 2, 3 e 4.
10. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "rifiuti pericolosi" sono inserite le parole: "di cui all'allegato G".
11. All'articolo 10, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "alla regione" sono sostituite dalle parole: "alla provincia".
12. All'articolo 10, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e la comunicazione deve essere effettuata alla regione".
13. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "lettere c) e d)" sono sostituite dalle parole: "lettere c), d) e g)".
14. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "dei rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti" sono sostituite dalle parole: "dei rifiuti oggetto delle predette attivita'".
15. All'articolo 11, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "Sono esonerati da tale obbligo" sono inserite le seguenti parole: "gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a lire quindicimilioni e".
16. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole: "con cadenza almeno settimanale".
            17. All'articolo  12, comma 1,  del decreto legislativo  5 febbraio
          1997,  n.  22,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Le
          annotazioni devono essere effettuate:
            a) per i produttori almeno entro una settimana dalla produzione del
          rifiuto e dallo scarico del medesimo;
            b) per i soggetti che effettuano  la raccolta e il trasporto almeno
          entro una settimana dalla effettuazione del trasporto;
            c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro una settimana
          dalla effettuazione della transazione relativa;
            d) per  i soggetti che  effettuano le  operazioni di recupero  e di
          smaltimento  entro  ventiquattro  ore   dalla  presa  in  carico  dei
          rifiuti.".
18. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, primo periodo, sono soppresse le parole: "che hanno la detenzione dei rifiuti".
19. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, secondo periodo, dopo le parole: "I registri" sono inserite le parole: "integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti".
            20. All'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
          dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma:
            "3-bis.    I registri  di  carico  e  scarico relativi  ai  rifiuti
          prodotti dalle  attivita' di manutenzione  delle reti e  delle utenze
          diffuse svolte  dai soggetti pubblici  e privati titolari  di diritti
          speciali o  esclusivi ai sensi della  direttiva 93 / 38  / CE attuata
          con il  decreto legislativo 17 marzo  1995, n. 158, che  installano e
          gestiscono, direttamente o mediante appaltatori, reti ed impianti per
          l'erogazione di  forniture e  servizi di interesse  pubblico, possono
          essere  tenuti,  nell'ambito  della  provincia  dove  l'attivita'  e'
          svolta, presso le sedi di  coordinamento organizzativo o altro centro
          equivalente comunicato preventivamente alla provincia medesima.".
21. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.".
22. All'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti" sono aggiunte, in fine, le parole: "che disciplinano le predette modalita' di tenuta dei registri".
23. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "purche' non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente." sono sostituite dalle parole: "garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.".
24. All'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "ed al Ministro della sanita'" sono sostituite dalle parole: ", al Ministro della sanita' e al presidente della regione".
25. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "Durante il trasporto" sono inserite le parole: "effettuato da enti o imprese".
            26. All'articolo  15, dopo  il comma 5,  del decreto  legislativo 5
          febbraio 1997, n. 22, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
            "5-bis.   I formulari di identificazione  di cui al comma  1 devono
          essere numerati e  vidimati dall'ufficio del registro  o dalle camere
          di commercio,  industria, artigianato e agricoltura,  e devono essere
          annotati  sul  registro  IVA-acquisti. La  vidimazione  dei  predetti
          formulari di identificazione  e' gratuita e non e'  soggetta ad alcun
          diritto o imposizione tributaria.".
Art. 2.
                                        Bonifiche
 
            1. All'articolo  17, comma  1, del  decreto legislativo  5 febbraio
          1997, n.  22, dopo la lettera  c), e' aggiunta, in  fine, la seguente
          lettera:
            "c-bis) tutte le operazioni di bonifica di suoli e falde  acquifere
          che  facciano  ricorso  a  batteri,  a  ceppi  batterici  mutanti,  a
          stimolanti  di batteri  naturalmente presenti  nel suolo  al fine  di
          evitare  i  rischi   di  contaminazione  del  suolo   e  delle  falde
          acquifere.".
            2. All'articolo 17 del decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
          dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma:
            "1-bis.  I censimenti di  cui al decreto del Ministro dell'ambiente
          16 maggio  1989, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale  n. 121  del 26
          maggio 1989,  sono estesi alle  aree interne ai luoghi  di produzione,
          raccolta,  smaltimento e  recupero dei  rifiuti, in  particolare agli
          impianti  a rischio  di incidente  rilevante  di cui  al decreto  del
          Presidente  della Repubblica  17 maggio  1988, n.  175, e  successive
          modificazioni.  Il  Ministro   dell'ambiente  dispone,  eventualmente
          attraverso  accordi  di  programma   con  gli  enti  provvisti  delle
          tecnologie di  rilevazione piu' avanzate, la  mappatura nazionale dei
          siti oggetto dei censimenti e la loro verifica con le regioni.".
3. All'articolo 17, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la parola: "immediata" e' sostituita con le seguenti parole: ", entro 48 ore,".
            4. All'articolo 17 del decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
          dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma:
            "6-bis.  Gli   interventi di  bonifica dei  siti inquinati  possono
          essere assistiti, sulla base  di apposita disposizione legislativa di
          finanziamento, da contributo pubblico entro  il limite massimo del 50
          per  cento   delle  relative  spese  qualora   sussistano  preminenti
          interessi  pubblici  connessi  ad   esigenze  di  tutela  igienico  -
          sanitaria  e  ambientale  o  occupazionali.  Ai  predetti  contributi
          pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e 11.".
5. All'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole: "di rotazione".
            6. All'articolo 17 del decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
          dopo il comma 13 e' inserito il seguente comma:
            "13-bis. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza,  di
          bonifica  e  di  ripristino   ambientale  disciplinate  dal  presente
          articolo  possono  essere  comunque utilizzate  ad  iniziativa  degli
          interessati.".
7. All'articolo 17, comma 14, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'approvazione produce gli effetti di cui al comma 7 e, con esclusione degli impianti di incenerimento e di recupero energetico, sostituisce, ove prevista per legge, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale degli impianti da realizzare nel sito inquinato per gli interventi di bonifica.".
Art. 3.
                              Competenze e piani di gestione
1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: " a) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione del presente decreto da adottare ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;".
2. All'articolo 18, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "la determinazione" sono inserite le parole: "d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".
            3. All'articolo  18, comma  2, del  decreto legislativo  5 febbraio
          1997, n. 22, dopo la lettera p) e' aggiunta la lettera:
            "p-bis)    l'autorizzazione  allo    smaltimento di   rifiuti nelle
          acque marine  in  conformita'  alle   disposizioni  stabilite   dalle
          norme  comunitarie  e   dalle convenzioni  internazionali vigenti  in
          materia;   tale   autorizzazione   e'   rilasciata    dal    Ministro
          dell'ambiente,  sentito il   Ministro delle  politiche  agricole,  su
          proposta  dell'autorita' marittima nella cui zona di competenza    si
          trova  il  porto piu' vicino al luogo dove  deve essere effettuato lo
          smaltimento  ovvero si trova il porto da cui parte  la  nave  con  il
          carico di rifiuti da smaltire.".
            4. All'articolo  19, comma  1, del  decreto legislativo  5 febbraio
          1997, n. 22, dopo la lettera n) e' aggiunta, in fine, la seguente:
            "n-bis)  la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi
          o impianti adatti allo smaltimento  e la determinazione, nel rispetto
          delle norme tecniche di cui all'articolo  18, comma 2, lettera a), di
          disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.".
            5. All'articolo 19 del decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
          dopo il comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
            "4-bis.  Nelle aree portuali la gestione dei rifiuti prodotti dalle
          navi e' organizzata dalle autorita'  portuali, ove istituite, o dalle
          autorita'  marittime, che  provvedono anche  agli adempimenti  di cui
          agli articoli 11 e 12.".
6. All'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "attivita' di gestione" sono inserite le parole: ", di intermediazione e di commercio".
7. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, lettera e), le parole: "lettera d)" sono sostituite dalle parole: "lettere c) ed e)".
8. All'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "i controlli sulle" sono sostituite dalle parole: "l'effettuazione di adeguati controlli periodici sulle".
9. All'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: "ai sensi dell'articolo 17".
10. All'articolo 22, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "localizzazione degli impianti di" sono inserite le seguenti parole: "smaltimento e recupero dei rifiuti, nonche' per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo".
            11. All'articolo  22, comma 3,  del decreto legislativo  5 febbraio
          1997, n. 22,  dopo la lettera h) sono aggiunte,  in fine, le seguenti
          lettere:
            "h-bis) i tipi, le quantita' e l'origine dei rifiuti da  recuperare
          o da smaltire;
            h-ter)  la  determinazione,   nel rispetto delle norme  tecniche di
          cui all'articolo 18,  comma 2, lettera  a), di disposizioni  speciali
          per rifiuti di tipo particolare.".
12. All'articolo 22, comma 9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "e con le modalita' stabiliti," sono inserite le parole: "e tali omissioni possono arrecare un grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo,".
13. All'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la parola: "l'esercizio" sono inserite le parole: "o il solo esercizio".
14. All'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la parola: "disciplinano," e' sostituita con le parole: "coordinano, sulla base della legge regionale adottata".
Art. 4.
                         Osservatorio e procedure amministrative
1. All'articolo 26, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: "ed alla Conferenza Stato-regioni;".
2. All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "da sette membri" sono sostituite dalle parole: "da nove membri".
            3. All'articolo  26, comma  2, del  decreto legislativo  5 febbraio
          1997, n. 22, dopo la lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
             "d-bis) uno designato dal Ministro del tesoro;
             d-ter) uno designato dalla Conferenza Stato regioni.".
4. All'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "spettante ai membri dell'Osservatorio" sono inserite le parole: "e della segreteria tecnica".
5. All'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "e della sanita'" sono inserite le parole: "e del tesoro".
            6. Il comma  5 dell'articolo 28 del decreto  legislativo 5 febbraio
          1997, n. 22, e' sostituito dal seguente comma:
            " 5.  Fatti salvi l'obbligo della  tenuta dei registri di  carico e
          scarico da parte  dei soggetti di cui all'articolo 12,  ed il divieto
          di  miscelazione,  le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano  al  deposito  temporaneo  effettuato  nel  rispetto  delle
          condizioni stabilite dall'articolo 6, comma 1, lettera m).".
7. All'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "all'articolo 16 sul" sono sostituite dalle parole: "all'articolo 16, nel caso di".
8. All'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la parola: "nonche'" sono inserite le parole: ", dal 1 gennaio 1998,".
9. All'articolo 30, comma 8, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le imprese che intendono effettuare attivita' di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti devono iscriversi all'albo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle relative norme tecniche.".
10. All'articolo 30, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "e' garantito dal comune" sono inserite le parole: "o dal consorzio di comuni".
11. All'articolo 30, comma 10, secondo periodo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "di inizio di attivita' del comune" sono inserite le parole: "o del consorzio di comuni".
12. All'articolo 30, comma 16, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "individuati ai sensi" sono sostituite dalle parole: "sottoposti a procedure semplificate ai sensi".
13. All'articolo 30, comma 16, secondo periodo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "da una relazione" sono sostituite dalle parole: "da idonea documentazione predisposta ai sensi del decreto ministeriale 21 giugno 1991, n. 324, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' delle deliberazioni del Comitato nazionale".
14. All'articolo 30, comma 16, lettera c), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "per il trasporto dei rifiuti" sono sostituite dalle parole: "in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare".
            15. All'articolo 30,  comma 16, del decreto  legislativo 5 febbraio
          1997, n. 22, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
            "  d) il  rispetto delle  condizioni ed  il possesso  dei requisiti
          soggettivi, di idoneita' tecnica e di capacita' finanziaria.".
            16. All'articolo  30, dopo  il comma 16  del decreto  legislativo 5
          febbraio 1997, n. 22, e' inserito il seguente comma:
            "16-bis. Entro dieci giorni  dal ricevimento della comunicazione di
          inizio di attivita'  le sezioni regionali e  provinciali iscrivono le
          imprese di cui  al comma 1 in appositi  elenchi dandone comunicazione
          al Comitato nazionale, alla  provincia territorialmente competente ed
          all'interessato.  Le imprese  che  svolgono attivita'  di raccolta  e
          trasporto  di rifiuti  sottoposti a  procedure semplificate  ai sensi
          dell'articolo 33 devono conformarsi alle disposizioni di cui al comma
          16 entro il 15 gennaio 1998.".
17. All'articolo 33, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle parole: "e comunque non oltre quarantacinque giorni dal termine del periodo di sospensione previsto dall'articolo 9 della direttiva 83 / 189 / CEE e dall'articolo 3 della direttiva 91 / 689 / CEE".
18. All'articolo 33, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le comunicazioni effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto sono valide ed efficaci solo se a tale data la costruzione dell'impianto, ove richiesto dal tipo di attivita' di recupero, era stata gia' ultimata.".
19. All'articolo 33, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "rifiuti individuati" sono inserite le parole: "dalle norme tecniche di cui al comma 1 che gia' fissano i limiti di emissione in relazione alle attivita' di recupero degli stessi".
            20. All'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
          dopo il comma 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
            "12-bis.  Le operazioni di  messa in riserva dei rifiuti pericolosi
          individuati  ai  sensi del  presente  articolo  sono sottoposte  alle
          procedure semplificate  di comunicazione di inizio  di attivita' solo
          se  effettuate  presso l'impianto  dove  avvengono  le operazioni  di
          riciclaggio e di recupero previste ai  punti da R1 a R9 dell'allegato
          C.
12-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9, nonche' le modalita' di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni.".
Art. 5.
                                Gestione degli imballaggi
1. All'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la data: "30 giugno 1996" e' sostituita con la data: "31 dicembre 1994".
            2. All'articolo  36, comma  1, del  decreto legislativo  5 febbraio
          1997, n.  22, dopo la  lettera c) e'  aggiunta, in fine,  la seguente
          lettera:
            "c-bis)   l'applicazione   di   misure di  prevenzione  consistenti
          in programmi    nazionali  o    azioni    analoghe    da    adottarsi
          previa consultazione degli operatori economici interessati.".
3. All'articolo 36, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "dei sistemi di cui alla lettera a)" sono sostituite dalle parole: "degli utenti di imballaggi ed in particolare dei consumatori".
4. All'articolo 36, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "con particolare riferimento" sono inserite le parole: "agli imballaggi pericolosi, anche domestici, nonche'".
5. All'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "secondo le modalita' stabilite" sono inserite le parole: "con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in conformita' alle determinazioni adottate".
6. All'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "ed aggiornati" sono inserite le parole: "in conformita' alla normativa comunitaria".
            7. All'articolo 37 del decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
          dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
            "5-bis.   Il Ministro  dell'ambiente e il  Ministro dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato forniscono periodicamente all'Unione
          europea  e agli  altri Paesi  membri i  dati sugli  imballaggi e  sui
          rifiuti di imballaggi secondo le  tabelle e gli schemi adottati dalla
          Commissione dell'Unione europea con la decisione  97 / 138 / CE del 3
          febbraio 1997.".
8. All'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la parola: "direttamente" e' sostituita con le parole: "dei rifiuti di imballaggio primari".
            9. All'articolo  39, comma  2, del  decreto legislativo  5 febbraio
          1997, n. 22, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
            "2-bis.  La  pubblica  amministrazione incoraggia,  ove  opportuno,
          1'utilizzazione di  materiali provenienti  da rifiuti  di imballaggio
          riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti.
            2-ter. I Ministeri dell'ambiente  e dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato  curano  la  pubblicazione   delle  misure  e  degli
          obiettivi oggetto delle campagne  di informazione di cui all'articolo
          41, comma 2, lettera g).
            2-quater.   Il   Ministro  dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato  cura la  pubblicazione  dei  numeri di  riferimento
          delle norme  nazionali che  recepiscono le  norme armonizzate  di cui
          all'articolo  43, comma  3, e  comunica alla  Commissione dell'Unione
          europea  le norme  nazionali di  cui al  medesimo articolo,  comma 3,
          considerate conformi alle predette norme armonizzate.".
10. All'articolo 40, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "all'Osservatorio di cui all'articolo 26" sono sostituite dalle parole: "al Consorzio nazionale imballaggi ed all'Osservatorio di cui all'articolo 26".
11. All'articolo 41, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: ", comma 5," sono sostituite dalle parole: ", comma 4,".
12. All'articolo 41, comma 3, 1ettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole: "sulla base della tariffa di cui all'articolo 49".
13. All'articolo 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' sulla base della tariffa di cui all'articolo 49, dalla data di entrata in vigore della stessa".
14. All'articolo 41, comma 9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "raccolta differenziata" sono inserite le seguenti parole: ", riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico".
15. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "38, comma 5, e 40, comma 5," sono sostituite dalle parole: "38, comma 6, e 40, comma 4,".
16. L'allegato " E" al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' sostituito dall'allegato "1" al presente decreto.
17. All'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "sentita la" sono sostituite dalle parole: "d'intesa con la".
18. All'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, al secondo periodo, le parole: "gli imballaggi immessi sul mercato nazionale devono comunque essere" sono sostituite dalle parole: "si presume che siano soddisfatti tutti i predetti requisiti quando gli imballaggi sono".
Art. 6.
                       Gestione di particolari categorie di rifiuti
1. All'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini della corretta attuazione degli obiettivi e delle priorita' stabilite dal presente decreto, i produttori e gli importatori devono provvedere al ritiro, al recupero e allo smaltimento dei beni durevoli consegnati dal detentore al rivenditore, sulla base di appositi accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 25.".
2. All'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Ai fini dell'acquisizione dell'intesa, i Ministri competenti si pronunciano entro novanta giorni".
3. All'articolo 45, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e definite le norme tecniche per assicurare una corretta gestione degli stessi".
4. All'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la rubrica: "Veicoli a motore" e' sostituita dalla seguente: "Veicoli a motore e rimorchi".
5. All'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "veicolo a motore" sono inserite le parole: "o di un rimorchio".
6. All'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "veicolo a motore" sono inserite le parole: "o di un rimorchio".
7. All'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "predetto veicolo" sono inserite le parole: "o rimorchio".
8. All'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "i veicoli a motore" sono inserite le parole: "o rimorchi".
9. All'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: "dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione".
10. All'articolo 46, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "al proprietario del veicolo" sono inserite le parole: "o del rimorchio".
            11. All'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
          il comma 5 e' sostituito dal seguente:
            "  5. Dal  30 giugno  1998 la  cancellazione dal  Pubblico registro
          automobilistico  (PRA)   dei  veicoli   e  dei  rimorchi   avviati  a
          demolizione avviene esclusivamente a cura  del titolare del centro di
          raccolta o del  concessionario o del titolare  della succursale senza
          oneri  di  agenzia  a  carico  del proprietario  del  veicolo  o  del
          rimorchio.  A tal  fine,  entro sessanta  giorni  dalla consegna  del
          veicolo e  del rimorchio da  parte del proprietario, il  titolare del
          centro di raccolta, il concessionario  o il titolare della succursale
          della casa  costruttrice deve  comunicare l'avvenuta consegna  per la
          demolizione del veicolo e consegnare il certificato di proprieta', la
          carta di circolazione  e le targhe al competente ufficio  del PRA che
          provvede ai sensi  e per gli effetti dell'articolo 103,  comma 1, del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.".
            12. All'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
          dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti commi:
            "6-bis.  I   gestori di  centri di  raccolta, i  concessionari e  i
          gestori delle succursali delle case costruttrici  di cui ai commi 1 e
          2 non possono alienare, smontare o distruggere i veicoli a motore e i
          rimorchi da avviare  allo smontaggio ed alla  successiva riduzione in
          rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5.
            6-ter.  Gli  estremi  della  ricevuta  dell'avvenuta   denuncia   e
          consegna delle targhe  e dei documenti agli  uffici competenti devono
          essere annotati  sull'apposito registro  di entrata  e di  uscita dei
          veicoli da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
            6-quater. Agli stessi  obblighi di cui al comma 6-bis  e 6-ter sono
          soggetti  i responsabili  dei centri  di raccolta  o altri  luoghi di
          custodia di  veicoli rimossi ai  sensi dell'articolo 159  del decreto
          legislativo  30 aprile  1992, n.  285,  nel caso  di demolizione  del
          veicolo ai  sensi dell'articolo  215, comma  4, del  predetto decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
            6-quinquies.    All'articolo 103, comma 1,  del decreto legislativo
          30 aprile 1992,  n. 285, le parole: "la  distruzione, la demolizione"
          sono sostituite  dalle parole:  "la cessazione della  circolazione di
          veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione.".
            13. All'articolo  47, comma 5,  del decreto legislativo  5 febbraio
          1997, n. 22, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
            " a) le  imprese che producono, importano o detengono  oli e grassi
          vegetali ed animali, esausti;".
Art. 7.
                                 Sanzioni e norme finali
1. All'articolo 50 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all'inizio del comma 1, sono inserite le seguenti parole: "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 51, comma 2,".
2. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "43, comma 2, e 44, comma 1" sono sostituite dalle parole: "43, comma 2, 44, comma 1, e 46, commi 1 e 2".
3. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila".
            4. All'articolo 50 del decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
          dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma:
            "1-bis. Il titolare del centro  di raccolta, il concessionario o il
          titolare  della  succursale della  casa  costruttrice,  che viola  le
          disposizioni  di cui  all'articolo  46,  comma 5,  e'  punito con  la
          sanzione  amministrativa pecuniaria  da lire  cinquecentomila a  lire
          tremilioni".
5. All'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole: "e 17, comma 2,".
6. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole: "prodotti da terzi".
7. All'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "effettuano attivita' di gestione" sono soppresse le parole: "i propri".
8. All'articolo 51, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole: "ovvero non procede alla separazione dei rifiuti miscelati".
            9. All'articolo 51 del decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
          dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
            "6-bis. Chiunque viola gli obblighi  di cui agli articoli 46, commi
          6-bis, 6 -ter e 6 -quater, e  47, comma 12, e' punito con la sanzione
          amministrativa   pecuniaria   da    lire   cinquecentomila   a   lire
          tremilioni.".
            10. Dopo l'articolo 51 del  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
          22, e' inserito il seguente articolo:
            "51-bis  .   -  Bonifica   dei  siti  .   -  1.   Chiunque  cagiona
          l'inquinamento  o un  pericolo concreto  ed attuale  di inquinamento,
          previsto  dall'articolo   17,  comma  2,   e'  punito  con   la  pena
          dell'arresto da  sei mesi a  un anno e  con l'ammenda da  lire cinque
          milioni  a  lire cinquanta  milioni  se  non provvede  alla  bonifica
          secondo il  procedimento di cui  all'articolo 17. Si applica  la pena
          dell'arresto da  un anno a  due anni e  la pena dell'ammenda  da lire
          diecimilioni a  lire centomilioni  se l'inquinamento e'  provocato da
          rifiuti pericolosi.".
11. All'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "all'articolo 11, comma 3," sono inserite le seguenti parole: "ovvero la effettua in modo incompleto o inesatto".
12. All'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se la comunicazione e' effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila".
13. All'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le sanzioni di cui sopra sono ridotte rispettivamente da lire duemilioni a lire dodicimilioni per i rifiuti non pericolosi, da lire quattromilioni a lire ventiquattromilioni per i rifiuti pericolosi, nel caso di imprese che occupano un numero di unita' lavorative inferiore a 15 dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unita' lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione e' quello dell'ultimo esercizio contabile approvato.".
            14. All'articolo 52, il comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio
          1997, n. 22, e' sostituito dal seguente:
            " 4.  Se le  indicazioni di  cui ai  commi 1  e 2  sono formalmente
          incomplete  o inesatte  ma i  dati riportati  nella comunicazione  al
          catasto,  nei  registri  di  carico   e  scarico,  nei  formulari  di
          identificazione  dei  rifiuti  trasportati e  nelle  altre  scritture
          contabili tenute per legge  consentono di ricostruire le informazioni
          dovute  si  applica la  sanzione  amministrativa  pecuniaria da  lire
          cinquecentomila a  lire tremilioni. La  stessa pena si applica  se le
          indicazioni di cui al comma  3 sono formalmente incomplete o inesatte
          ma  contengono tutti  gli  elementi per  ricostruire le  informazioni
          dovute per  legge, nonche' nei  casi di mancato invio  alle autorita'
          competenti   e  di   mancata  conservazione   dei  registri   di  cui
          all'articolo 12,  commi 3 e 4,  o del formulario di  cui all'articolo
          15.".
15. All'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "per le contravvenzioni relative" sono sostituite con le parole: "per i reati relativi".
16. All'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La stessa pena si applica a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 36, comma 5.".
17. All'articolo 55 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono inserite le seguenti parole all'inizio del comma 1: "Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di accertamento degli illeciti amministrativi,".
            18. Dopo l'articolo 55 del  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
          22, e' inserito il seguente articolo:
            "55-bis . - Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie. - 1.
          I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni
          del presente  decreto sono  devoluti alle  province e  sono destinati
          all'esercizio  delle funzioni  di  controllo  in materia  ambientale,
          fatti salvi  i proventi  delle sanzioni amministrative  pecuniarie di
          cui all'articolo 50, comma 1, che sono devoluti ai comuni.".
            19. All'articolo  56, comma 1,  del decreto legislativo  5 febbraio
          1997, n. 22, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:
            "f-bis)  i    commi 3, 4  e 5,  secondo periodo, dell'articolo  103
          del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
            f-ter)    l'articolo 5,   comma   1, del   decreto   del Presidente
          della Repubblica 8 agosto 1994, pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 251 del 26 ottobre 1994.".
            20. All'articolo 56 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
          dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma:
            "2-bis.  Il   Governo, ai  sensi dell'articolo  17, comma  2, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta entro sessanta giorni dalla data
          di entrata in  vigore del presente decreto, su  proposta del Ministro
          dell'ambiente,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato, sentita  la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni  e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, previo parere  delle competenti commissioni parlamentari,
          che si esprimono entro trenta  giorni dalla trasmissione del relativo
          schema  alle   Camere,  apposito   regolamento  con  il   quale  sono
          disciplinate  in  conformita' ai  principi  del  presente decreto  le
          attivita' di  gestione degli  oli usati e  sono individuati  gli atti
          normativi incompatibili  con il  decreto medesimo, che  sono abrogati
          con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.".
21. All'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "alle province" sono inserite le seguenti parole: "e agli altri enti locali".
22. All'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso." sono sostituite dalle parole: "entro tre mesi dal termine di cui all'articolo 33, comma 6.".
23. All'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto".
            24. All'articolo 57 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
          dopo il comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
            "6-bis. In attesa delle  specifiche norme regolamentari e tecniche,
          da  adottarsi ai  sensi  dell'articolo  18, comma  2,  lettera i),  i
          rifiuti  sono assimilati  alle merci  per quanto  concerne il  regime
          normativo  in materia  di trasporti  via mare  e la  disciplina delle
          operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree
          portuali. In  particolare i  rifiuti pericolosi sono  assimilati alle
          merci pericolose.
            6-ter. In  attesa dell'adozione della nuova  disciplina organica in
          materia  di valutazione  di impatto  ambientale la  procedura di  cui
          all'articolo  6  della legge  8  luglio  1986,  n. 349,  continua  ad
          applicarsi ai progetti delle opere  rientranti nella categoria di cui
          all'articolo 1, lettera i), del  decreto del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri  10 agosto  1988,  n.  377, pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  del 31  agosto  1988,  n. 204,  relativa  ai rifiuti  gia'
          classificati tossici e nocivi.".
            25. All'articolo 58 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
          e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
            "7-bis. Le  spese per l'indennita' e per  il trattamento  economico
          del personale  di cui  all'articolo 9  del decreto-legge  9 settembre
          1988, n. 397,  convertito, con modificazioni, dalla  legge 9 novembre
          1988,  n.  475,  sono  imputate  sul capitolo  5940  dello  stato  di
          previsione  del  Ministero  dell'ambiente. Il  trattamento  economico
          resta a carico  delle istituzioni di appartenenza,  previa intesa con
          le medesime, nel caso in cui  il personale svolga attivita' di comune
          interesse.".
Art. 8.
                                    Entrata in vigore
 
            1. Il presente  decreto entra in vigore il giorno  stesso della sua
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(Si omette il testo degli Allegati)