Decreto Legislativo 8 novembre 1997, n. 389
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 dell'8 novembre 1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 91 / 156 / CEE, del Consiglio del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75 / 442 / CEE relativa ai rifiuti, e 91/689 / CEE, del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi, come modificata dalla direttiva 94 / 31 / CE, del Consiglio del 27 giugno 1994;
Visti gli articoli 2, 36 e 38 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Visto l'articolo 1 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 94/62 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio;
Visti gli articoli 3, 6 e 43 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione delle direttive 91/156 / CEE sui rifiuti, 91 / 689 / CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62 / CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio";
Vista la nota della Commissione dell'U.E. del 29 settembre 1997, n. 6465, con la quale sono state formulate alcune osservazioni sul decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 169 del trattato dell'U.E;
Ritenuto, pertanto, di adottare le opportune disposizioni integrative e correttive, anche al fine di chiarire i problemi operativi e interpretativi emersi in questa prima fase di applicazione della nuova normativa sui rifiuti;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 1997;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 31 ottobre 1997 e del 5 novembre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita', dei trasporti e della navigazione, delle politiche agricole, dell'interno, delle finanze, per la funzione pubblica e gli affari regionali, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Gestione dei rifiuti
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "in esso contenute, che" sono sostituite dalle parole: "in esso contenute che".
2. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "stabilire procedure semplificate ed" sono sostituite dalle parole: "stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie ed".
3. All'articolo 5 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
dopo il comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"6-bis. L'autorizzazione di cui al comma 6 deve indicare i
presupposti della deroga e gli interventi previsti per superare la
situazione di necessita', con particolare riferimento ai fabbisogni,
alla tipologia e alla natura dei rifiuti da smaltire in discarica,
alle iniziative ed ai tempi di attuazione delle stesse, nonche' alle
eventuali integrazioni del piano regionale. Ai fini dell'acquisizione
dell'intesa il Ministro dell'ambiente si pronuncia entro 90 giorni
dal ricevimento del relativo provvedimento, decorso inutilmente tale
termine l'intesa si intende acquisita.".
4. All'articolo 6, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, i numeri 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti
numeri:
"2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle
operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale
indipendentemente dalle quantita' in deposito, ovvero, in
alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito
raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito
temporaneo e' di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito
non supera i 10 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle
quantita', il deposito temporaneo e' effettuato in stabilimenti
localizzati nelle isole minori;
3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle
operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno
trimestrale indipendentemente dalle quantita' in deposito, ovvero, in
alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in
deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito
temporaneo e' di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito
non supera i 20 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle
quantita', il deposito temporaneo e' effettuato in stabilimenti
localizzati nelle isole minori.".
5. All'articolo 6, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' soppresso il numero 6).
6. All'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "sulla base degli allegati G, H ed I". Tali allegati sono riportati sub 2, 3 e 4 al presente decreto.
7. All'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli".
8. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' soppressa la lettera d).
9. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppressi i commi 2, 3 e 4.
10. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "rifiuti pericolosi" sono inserite le parole: "di cui all'allegato G".
11. All'articolo 10, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "alla regione" sono sostituite dalle parole: "alla provincia".
12. All'articolo 10, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e la comunicazione deve essere effettuata alla regione".
13. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "lettere c) e d)" sono sostituite dalle parole: "lettere c), d) e g)".
14. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "dei rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti" sono sostituite dalle parole: "dei rifiuti oggetto delle predette attivita'".
15. All'articolo 11, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "Sono esonerati da tale obbligo" sono inserite le seguenti parole: "gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a lire quindicimilioni e".
16. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole: "con cadenza almeno settimanale".
17. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
annotazioni devono essere effettuate:
a) per i produttori almeno entro una settimana dalla produzione del
rifiuto e dallo scarico del medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno
entro una settimana dalla effettuazione del trasporto;
c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro una settimana
dalla effettuazione della transazione relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di
smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei
rifiuti.".
18. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, primo periodo, sono soppresse le parole: "che hanno la detenzione dei rifiuti".
19. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, secondo periodo, dopo le parole: "I registri" sono inserite le parole: "integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti".
20. All'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma:
"3-bis. I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti
prodotti dalle attivita' di manutenzione delle reti e delle utenze
diffuse svolte dai soggetti pubblici e privati titolari di diritti
speciali o esclusivi ai sensi della direttiva 93 / 38 / CE attuata
con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, che installano e
gestiscono, direttamente o mediante appaltatori, reti ed impianti per
l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico, possono
essere tenuti, nell'ambito della provincia dove l'attivita' e'
svolta, presso le sedi di coordinamento organizzativo o altro centro
equivalente comunicato preventivamente alla provincia medesima.".
21. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.".
22. All'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti" sono aggiunte, in fine, le parole: "che disciplinano le predette modalita' di tenuta dei registri".
23. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "purche' non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente." sono sostituite dalle parole: "garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.".
24. All'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "ed al Ministro della sanita'" sono sostituite dalle parole: ", al Ministro della sanita' e al presidente della regione".
25. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "Durante il trasporto" sono inserite le parole: "effettuato da enti o imprese".
26. All'articolo 15, dopo il comma 5, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. I formulari di identificazione di cui al comma 1 devono
essere numerati e vidimati dall'ufficio del registro o dalle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e devono essere
annotati sul registro IVA-acquisti. La vidimazione dei predetti
formulari di identificazione e' gratuita e non e' soggetta ad alcun
diritto o imposizione tributaria.".
Art. 2.
Bonifiche
1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, dopo la lettera c), e' aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
"c-bis) tutte le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere
che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a
stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo al fine di
evitare i rischi di contaminazione del suolo e delle falde
acquifere.".
2. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma:
"1-bis. I censimenti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
16 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26
maggio 1989, sono estesi alle aree interne ai luoghi di produzione,
raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, in particolare agli
impianti a rischio di incidente rilevante di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive
modificazioni. Il Ministro dell'ambiente dispone, eventualmente
attraverso accordi di programma con gli enti provvisti delle
tecnologie di rilevazione piu' avanzate, la mappatura nazionale dei
siti oggetto dei censimenti e la loro verifica con le regioni.".
3. All'articolo 17, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la parola: "immediata" e' sostituita con le seguenti parole: ", entro 48 ore,".
4. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma:
"6-bis. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono
essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di
finanziamento, da contributo pubblico entro il limite massimo del 50
per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti
interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico -
sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi
pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e 11.".
5. All'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole: "di rotazione".
6. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
dopo il comma 13 e' inserito il seguente comma:
"13-bis. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di
bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente
articolo possono essere comunque utilizzate ad iniziativa degli
interessati.".
7. All'articolo 17, comma 14, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'approvazione produce gli effetti di cui al comma 7 e, con esclusione degli impianti di incenerimento e di recupero energetico, sostituisce, ove prevista per legge, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale degli impianti da realizzare nel sito inquinato per gli interventi di bonifica.".
Art. 3.
Competenze e piani di gestione
1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: " a) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione del presente decreto da adottare ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;".
2. All'articolo 18, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "la determinazione" sono inserite le parole: "d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".
3. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, dopo la lettera p) e' aggiunta la lettera:
"p-bis) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle
acque marine in conformita' alle disposizioni stabilite dalle
norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali vigenti in
materia; tale autorizzazione e' rilasciata dal Ministro
dell'ambiente, sentito il Ministro delle politiche agricole, su
proposta dell'autorita' marittima nella cui zona di competenza si
trova il porto piu' vicino al luogo dove deve essere effettuato lo
smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave con il
carico di rifiuti da smaltire.".
4. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, dopo la lettera n) e' aggiunta, in fine, la seguente:
"n-bis) la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi
o impianti adatti allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto
delle norme tecniche di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), di
disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.".
5. All'articolo 19 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
dopo il comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Nelle aree portuali la gestione dei rifiuti prodotti dalle
navi e' organizzata dalle autorita' portuali, ove istituite, o dalle
autorita' marittime, che provvedono anche agli adempimenti di cui
agli articoli 11 e 12.".
6. All'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "attivita' di gestione" sono inserite le parole: ", di intermediazione e di commercio".
7. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, lettera e), le parole: "lettera d)" sono sostituite dalle parole: "lettere c) ed e)".
8. All'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "i controlli sulle" sono sostituite dalle parole: "l'effettuazione di adeguati controlli periodici sulle".
9. All'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: "ai sensi dell'articolo 17".
10. All'articolo 22, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "localizzazione degli impianti di" sono inserite le seguenti parole: "smaltimento e recupero dei rifiuti, nonche' per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo".
11. All'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, dopo la lettera h) sono aggiunte, in fine, le seguenti
lettere:
"h-bis) i tipi, le quantita' e l'origine dei rifiuti da recuperare
o da smaltire;
h-ter) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di
cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali
per rifiuti di tipo particolare.".
12. All'articolo 22, comma 9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "e con le modalita' stabiliti," sono inserite le parole: "e tali omissioni possono arrecare un grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo,".
13. All'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la parola: "l'esercizio" sono inserite le parole: "o il solo esercizio".
14. All'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la parola: "disciplinano," e' sostituita con le parole: "coordinano, sulla base della legge regionale adottata".
Art. 4.
Osservatorio e procedure amministrative
1. All'articolo 26, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: "ed alla Conferenza Stato-regioni;".
2. All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "da sette membri" sono sostituite dalle parole: "da nove membri".
3. All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, dopo la lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
"d-bis) uno designato dal Ministro del tesoro;
d-ter) uno designato dalla Conferenza Stato regioni.".
4. All'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "spettante ai membri dell'Osservatorio" sono inserite le parole: "e della segreteria tecnica".
5. All'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "e della sanita'" sono inserite le parole: "e del tesoro".
6. Il comma 5 dell'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e' sostituito dal seguente comma:
" 5. Fatti salvi l'obbligo della tenuta dei registri di carico e
scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 12, ed il divieto
di miscelazione, le disposizioni del presente articolo non si
applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle
condizioni stabilite dall'articolo 6, comma 1, lettera m).".
7. All'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "all'articolo 16 sul" sono sostituite dalle parole: "all'articolo 16, nel caso di".
8. All'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la parola: "nonche'" sono inserite le parole: ", dal 1 gennaio 1998,".
9. All'articolo 30, comma 8, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le imprese che intendono effettuare attivita' di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti devono iscriversi all'albo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle relative norme tecniche.".
10. All'articolo 30, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "e' garantito dal comune" sono inserite le parole: "o dal consorzio di comuni".
11. All'articolo 30, comma 10, secondo periodo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "di inizio di attivita' del comune" sono inserite le parole: "o del consorzio di comuni".
12. All'articolo 30, comma 16, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "individuati ai sensi" sono sostituite dalle parole: "sottoposti a procedure semplificate ai sensi".
13. All'articolo 30, comma 16, secondo periodo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "da una relazione" sono sostituite dalle parole: "da idonea documentazione predisposta ai sensi del decreto ministeriale 21 giugno 1991, n. 324, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' delle deliberazioni del Comitato nazionale".
14. All'articolo 30, comma 16, lettera c), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "per il trasporto dei rifiuti" sono sostituite dalle parole: "in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare".
15. All'articolo 30, comma 16, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
" d) il rispetto delle condizioni ed il possesso dei requisiti
soggettivi, di idoneita' tecnica e di capacita' finanziaria.".
16. All'articolo 30, dopo il comma 16 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e' inserito il seguente comma:
"16-bis. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di
inizio di attivita' le sezioni regionali e provinciali iscrivono le
imprese di cui al comma 1 in appositi elenchi dandone comunicazione
al Comitato nazionale, alla provincia territorialmente competente ed
all'interessato. Le imprese che svolgono attivita' di raccolta e
trasporto di rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi
dell'articolo 33 devono conformarsi alle disposizioni di cui al comma
16 entro il 15 gennaio 1998.".
17. All'articolo 33, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle parole: "e comunque non oltre quarantacinque giorni dal termine del periodo di sospensione previsto dall'articolo 9 della direttiva 83 / 189 / CEE e dall'articolo 3 della direttiva 91 / 689 / CEE".
18. All'articolo 33, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le comunicazioni effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto sono valide ed efficaci solo se a tale data la costruzione dell'impianto, ove richiesto dal tipo di attivita' di recupero, era stata gia' ultimata.".
19. All'articolo 33, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "rifiuti individuati" sono inserite le parole: "dalle norme tecniche di cui al comma 1 che gia' fissano i limiti di emissione in relazione alle attivita' di recupero degli stessi".
20. All'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
dopo il comma 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"12-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi
individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle
procedure semplificate di comunicazione di inizio di attivita' solo
se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di
riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'allegato
C.
12-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9, nonche' le modalita' di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni.".
Art. 5.
Gestione degli imballaggi
1. All'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la data: "30 giugno 1996" e' sostituita con la data: "31 dicembre 1994".
2. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, dopo la lettera c) e' aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
"c-bis) l'applicazione di misure di prevenzione consistenti
in programmi nazionali o azioni analoghe da adottarsi
previa consultazione degli operatori economici interessati.".
3. All'articolo 36, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "dei sistemi di cui alla lettera a)" sono sostituite dalle parole: "degli utenti di imballaggi ed in particolare dei consumatori".
4. All'articolo 36, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "con particolare riferimento" sono inserite le parole: "agli imballaggi pericolosi, anche domestici, nonche'".
5. All'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "secondo le modalita' stabilite" sono inserite le parole: "con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in conformita' alle determinazioni adottate".
6. All'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "ed aggiornati" sono inserite le parole: "in conformita' alla normativa comunitaria".
7. All'articolo 37 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. Il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato forniscono periodicamente all'Unione
europea e agli altri Paesi membri i dati sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggi secondo le tabelle e gli schemi adottati dalla
Commissione dell'Unione europea con la decisione 97 / 138 / CE del 3
febbraio 1997.".
8. All'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la parola: "direttamente" e' sostituita con le parole: "dei rifiuti di imballaggio primari".
9. All'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"2-bis. La pubblica amministrazione incoraggia, ove opportuno,
1'utilizzazione di materiali provenienti da rifiuti di imballaggio
riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti.
2-ter. I Ministeri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato curano la pubblicazione delle misure e degli
obiettivi oggetto delle campagne di informazione di cui all'articolo
41, comma 2, lettera g).
2-quater. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato cura la pubblicazione dei numeri di riferimento
delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate di cui
all'articolo 43, comma 3, e comunica alla Commissione dell'Unione
europea le norme nazionali di cui al medesimo articolo, comma 3,
considerate conformi alle predette norme armonizzate.".
10. All'articolo 40, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "all'Osservatorio di cui all'articolo 26" sono sostituite dalle parole: "al Consorzio nazionale imballaggi ed all'Osservatorio di cui all'articolo 26".
11. All'articolo 41, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: ", comma 5," sono sostituite dalle parole: ", comma 4,".
12. All'articolo 41, comma 3, 1ettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole: "sulla base della tariffa di cui all'articolo 49".
13. All'articolo 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' sulla base della tariffa di cui all'articolo 49, dalla data di entrata in vigore della stessa".
14. All'articolo 41, comma 9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "raccolta differenziata" sono inserite le seguenti parole: ", riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico".
15. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "38, comma 5, e 40, comma 5," sono sostituite dalle parole: "38, comma 6, e 40, comma 4,".
16. L'allegato " E" al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' sostituito dall'allegato "1" al presente decreto.
17. All'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "sentita la" sono sostituite dalle parole: "d'intesa con la".
18. All'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, al secondo periodo, le parole: "gli imballaggi immessi sul mercato nazionale devono comunque essere" sono sostituite dalle parole: "si presume che siano soddisfatti tutti i predetti requisiti quando gli imballaggi sono".
Art. 6.
Gestione di particolari categorie di rifiuti
1. All'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini della corretta attuazione degli obiettivi e delle priorita' stabilite dal presente decreto, i produttori e gli importatori devono provvedere al ritiro, al recupero e allo smaltimento dei beni durevoli consegnati dal detentore al rivenditore, sulla base di appositi accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 25.".
2. All'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Ai fini dell'acquisizione dell'intesa, i Ministri competenti si pronunciano entro novanta giorni".
3. All'articolo 45, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e definite le norme tecniche per assicurare una corretta gestione degli stessi".
4. All'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la rubrica: "Veicoli a motore" e' sostituita dalla seguente: "Veicoli a motore e rimorchi".
5. All'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "veicolo a motore" sono inserite le parole: "o di un rimorchio".
6. All'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "veicolo a motore" sono inserite le parole: "o di un rimorchio".
7. All'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "predetto veicolo" sono inserite le parole: "o rimorchio".
8. All'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "i veicoli a motore" sono inserite le parole: "o rimorchi".
9. All'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: "dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione".
10. All'articolo 46, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "al proprietario del veicolo" sono inserite le parole: "o del rimorchio".
11. All'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
" 5. Dal 30 giugno 1998 la cancellazione dal Pubblico registro
automobilistico (PRA) dei veicoli e dei rimorchi avviati a
demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di
raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza
oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del
rimorchio. A tal fine, entro sessanta giorni dalla consegna del
veicolo e del rimorchio da parte del proprietario, il titolare del
centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale
della casa costruttrice deve comunicare l'avvenuta consegna per la
demolizione del veicolo e consegnare il certificato di proprieta', la
carta di circolazione e le targhe al competente ufficio del PRA che
provvede ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.".
12. All'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti commi:
"6-bis. I gestori di centri di raccolta, i concessionari e i
gestori delle succursali delle case costruttrici di cui ai commi 1 e
2 non possono alienare, smontare o distruggere i veicoli a motore e i
rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in
rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5.
6-ter. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e
consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono
essere annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei
veicoli da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6-quater. Agli stessi obblighi di cui al comma 6-bis e 6-ter sono
soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di
custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione del
veicolo ai sensi dell'articolo 215, comma 4, del predetto decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6-quinquies. All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, le parole: "la distruzione, la demolizione"
sono sostituite dalle parole: "la cessazione della circolazione di
veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione.".
13. All'articolo 47, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
" a) le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi
vegetali ed animali, esausti;".
Art. 7.
Sanzioni e norme finali
1. All'articolo 50 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all'inizio del comma 1, sono inserite le seguenti parole: "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 51, comma 2,".
2. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "43, comma 2, e 44, comma 1" sono sostituite dalle parole: "43, comma 2, 44, comma 1, e 46, commi 1 e 2".
3. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila".
4. All'articolo 50 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma:
"1-bis. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il
titolare della succursale della casa costruttrice, che viola le
disposizioni di cui all'articolo 46, comma 5, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire
tremilioni".
5. All'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole: "e 17, comma 2,".
6. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole: "prodotti da terzi".
7. All'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "effettuano attivita' di gestione" sono soppresse le parole: "i propri".
8. All'articolo 51, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole: "ovvero non procede alla separazione dei rifiuti miscelati".
9. All'articolo 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
"6-bis. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 46, commi
6-bis, 6 -ter e 6 -quater, e 47, comma 12, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire
tremilioni.".
10. Dopo l'articolo 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, e' inserito il seguente articolo:
"51-bis . - Bonifica dei siti . - 1. Chiunque cagiona
l'inquinamento o un pericolo concreto ed attuale di inquinamento,
previsto dall'articolo 17, comma 2, e' punito con la pena
dell'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da lire cinque
milioni a lire cinquanta milioni se non provvede alla bonifica
secondo il procedimento di cui all'articolo 17. Si applica la pena
dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da lire
diecimilioni a lire centomilioni se l'inquinamento e' provocato da
rifiuti pericolosi.".
11. All'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "all'articolo 11, comma 3," sono inserite le seguenti parole: "ovvero la effettua in modo incompleto o inesatto".
12. All'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se la comunicazione e' effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila".
13. All'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le sanzioni di cui sopra sono ridotte rispettivamente da lire duemilioni a lire dodicimilioni per i rifiuti non pericolosi, da lire quattromilioni a lire ventiquattromilioni per i rifiuti pericolosi, nel caso di imprese che occupano un numero di unita' lavorative inferiore a 15 dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unita' lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione e' quello dell'ultimo esercizio contabile approvato.".
14. All'articolo 52, il comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e' sostituito dal seguente:
" 4. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente
incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al
catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di
identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture
contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni
dovute si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
cinquecentomila a lire tremilioni. La stessa pena si applica se le
indicazioni di cui al comma 3 sono formalmente incomplete o inesatte
ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni
dovute per legge, nonche' nei casi di mancato invio alle autorita'
competenti e di mancata conservazione dei registri di cui
all'articolo 12, commi 3 e 4, o del formulario di cui all'articolo
15.".
15. All'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "per le contravvenzioni relative" sono sostituite con le parole: "per i reati relativi".
16. All'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La stessa pena si applica a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 36, comma 5.".
17. All'articolo 55 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono inserite le seguenti parole all'inizio del comma 1: "Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di accertamento degli illeciti amministrativi,".
18. Dopo l'articolo 55 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, e' inserito il seguente articolo:
"55-bis . - Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie. - 1.
I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni
del presente decreto sono devoluti alle province e sono destinati
all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale,
fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di
cui all'articolo 50, comma 1, che sono devoluti ai comuni.".
19. All'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:
"f-bis) i commi 3, 4 e 5, secondo periodo, dell'articolo 103
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
f-ter) l'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 8 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 251 del 26 ottobre 1994.".
20. All'articolo 56 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma:
"2-bis. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, previo parere delle competenti commissioni parlamentari,
che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione del relativo
schema alle Camere, apposito regolamento con il quale sono
disciplinate in conformita' ai principi del presente decreto le
attivita' di gestione degli oli usati e sono individuati gli atti
normativi incompatibili con il decreto medesimo, che sono abrogati
con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.".
21. All'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "alle province" sono inserite le seguenti parole: "e agli altri enti locali".
22. All'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso." sono sostituite dalle parole: "entro tre mesi dal termine di cui all'articolo 33, comma 6.".
23. All'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto".
24. All'articolo 57 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
dopo il comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"6-bis. In attesa delle specifiche norme regolamentari e tecniche,
da adottarsi ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera i), i
rifiuti sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime
normativo in materia di trasporti via mare e la disciplina delle
operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree
portuali. In particolare i rifiuti pericolosi sono assimilati alle
merci pericolose.
6-ter. In attesa dell'adozione della nuova disciplina organica in
materia di valutazione di impatto ambientale la procedura di cui
all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, continua ad
applicarsi ai progetti delle opere rientranti nella categoria di cui
all'articolo 1, lettera i), del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 31 agosto 1988, n. 204, relativa ai rifiuti gia'
classificati tossici e nocivi.".
25. All'articolo 58 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"7-bis. Le spese per l'indennita' e per il trattamento economico
del personale di cui all'articolo 9 del decreto-legge 9 settembre
1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
1988, n. 475, sono imputate sul capitolo 5940 dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente. Il trattamento economico
resta a carico delle istituzioni di appartenenza, previa intesa con
le medesime, nel caso in cui il personale svolga attivita' di comune
interesse.".
Art. 8.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(Si omette il testo degli Allegati)