Legge 29 settembre 1964, n. 847
Autorizzazione ai Comuni e loro Consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree
ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.
(Gazzetta Ufficiale 8 ottobre, n. 248)

 



Art. 1.
I Comuni ed i Consorzi di Comuni sono autorizzati a contrarre, in deroga agli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, mutui con la Cassa depositi e prestiti, con istituti di credito fondiario ed edilizio, colle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità nonché con gli istituti di assicurazione e di previdenza, per l'attuazione dei piani delle zone per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e precisamente:

a) per l'acquisizione delle aree comprese nei piani suddetti da cedere ad enti o privati che si impegnino a realizzare la costruzione di case economiche e popolari, nonché delle aree relative alle opere e servizi complementari, urbani e sociali;

b) per le opere di urbanizzazione di cui agli articoli 10 primo comma e 19 della legge suddetta e per l'acquisizione delle relative aree.


Art. 2.
I mutui di cui al precedente articolo, da ammortizzarsi in un periodo non superiore agli anni 12 sono concessi al tasso di interesse che sarà stabilito con decreto del Ministro per il tesoro.

I mutui sono garantiti con le disponibilità sui proventi della sovrimposta fondiaria, dell'imposta generale sull'entrata, dell'imposta di consumo, ICAP e di famiglia e con il 50 per cento del gettito dei tributi di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 246.

L'ammortamento dei mutui può avere inizio, su richiesta del Comune e del Consorzio, due anni dopo la concessione del mutuo stesso: in tal caso i relativi interessi sono capitalizzati.

Art. 3.
L'importo di mutui non può essere comunque superiore al 20 per cento della spesa totale prevista nella relazione finanziaria del piano per gli interventi e le opere di cui all'art. 1, lettera a) e b).

Art. 4.
Le opere di cui all'art. 1, lettera b) sono quelle di urbanizzazione primaria e cioè:

a) strade residenziali;
b) spazi di sosta o di parcheggio;
c) fognature;
d) rete idrica;
e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
f) pubblica illuminazione;
g) spazi di verde attrezzato.