Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382
TESTO COORDINATO (aggiornato al D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490)
Gazzetta Ufficiale R.I. del 29 agosto 1977, n. 234 - Supplemento Ordinario
Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto
l'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, concernente norme sull'ordinamento
regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione;
Vista la
legge 27 novembre 1976, n. 894;
Sentito il Consiglio dei Ministri sullo
schema provvisorio;
Viste le osservazioni delle regioni;
Udito il parere
della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52
della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive integrazioni;
Sentito, in
via preliminare, il Consiglio dei Ministri;
Visto il parere emesso in via
definitiva dalla suddetta Commissione parlamentare;
Sentito il Consiglio dei
Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e
giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per il
tesoro, per la difesa, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per
l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per l'industria, il commercio e
l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, per il commercio con
l'estero, per la marina mercantile, per le partecipazioni statali, per la
sanità, per il turismo e lo spettacolo e per i beni culturali e ambientali;
Decreta:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative
dello Stato
Il trasferimento delle funzioni amministrative nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione ancora esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato e da enti pubblici nazionali ed interregionali successivamente all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, 15 gennaio 1972, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11 e 5 giugno 1972, n. 315 e la delega alle stesse regioni dell'esercizio di altre funzioni amministrative, a norma dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, sono attuati secondo le disposizioni del presente decreto per i fini di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 382, ed alla legge 27 novembre 1976, n. 894.
Art. 2
Attribuzione a province, comuni e comunità montane
Ai comuni, alle province, alle comunità montane sono attribuite le funzioni amministrative indicate nel presente decreto, ferme restando quelle già loro spettanti secondo le vigenti disposizioni di legge.
Art. 3
Settori del trasferimento e delle deleghe
I trasferimenti e le deleghe, di cui agli articoli precedenti, sono ripartiti
secondo i seguenti settori organici: ordinamento e organizzazione
amministrativa; servizi sociali; sviluppo economico; assetto ed utilizzazione
del territorio.
Negli articoli seguenti è usata, per indicare le regioni a
statuto ordinario, la sola parola “regione”.
Art. 4
Competenze dello Stato
Lo Stato, nelle materie definite dal presente decreto, esercita soltanto le funzioni amministrative indicate negli articoli seguenti, [nonché la funzione di indirizzo e di coordinamento nei limiti, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382,] (parole soppresse) (8) e le funzioni, anche nelle materie trasferite o delegate, attinenti ai rapporti internazionali [e con la Comunità economica europea,] (parole soppresse) (8) alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza.
[Le regioni non possono svolgere all'estero attività promozionali relative
alle materie di loro competenza se non previa intesa con il Governo e
nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento di cui al comma
precedente.] (comma abrogato)
Il Governo della Repubblica, tramite il
commissario del Governo, [impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni
amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed]
(parole soppresse) (8) esercita il potere di sostituzione previsto dall'art. 2
della legge n. 382 del 22 luglio 1975.
Art. 5
Atti delegati e sub-delegati - Comunicazioni
Gli atti emanati nell'esercizio delegato o sub-delegato di funzioni amministrative sono definitivi. Il Governo stabilisce le categorie di atti di cui la regione deve dare comunicazione al commissario del Governo.
Art. 6
Regolamenti e direttive della Comunità economica europea
Sono trasferite alle regioni in ciascuna delle materie definite dal presente
decreto anche le funzioni amministrative relative all'applicazione dei
regolamenti della Comunità economica europea nonché all'attuazione delle sue
direttive fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme
di principio.
In mancanza della legge regionale, sarà osservata quella dello
Stato in tutte le sue disposizioni.
Il Governo della Repubblica, in caso di
accertata inattività degli organi regionali che comporti inadempimento agli
obblighi comunitari, può prescrivere con deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali e
sentita la regione interessata, un congruo termine per provvedere. Qualora la
inattività degli organi regionali perduri dopo la scadenza di tale termine, il
Consiglio dei Ministri può adottare i provvedimenti necessari in sostituzione
della amministrazione regionale.
Art. 7
Norme regionali di attuazione
Le regioni in tutte le materie delegate dallo Stato possono emanare norme
legislative di organizzazione o di spesa, nonché norme di attuazione ai sensi
dell'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione.
Le regioni possono
altresì emanare norme di legge con le quali è sub-delegato alle province, ai
comuni ed altri enti locali l'esercizio delegato di funzioni amministrative
dello Stato, disciplinando i poteri di indirizzo ed i rapporti finanziari
relativi.
]Art. 8
Gestioni comuni fra regioni
Le regioni per le attività ed i servizi, che interessano i territori
finitimi, possono addivenire ad intese e costituire uffici o gestioni comuni,
anche in forma consortile.
Le attività ed i servizi predetti devono formare
oggetto di specifiche intese e non possono dare luogo alla costituzione di
consorzi generali fra regioni.
Art. 9
Polizia amministrativa
I comuni, le province, le comunità montane e le regioni sono titolari delle
funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente
attribuite o trasferite.
Sono delegate alle regioni le funzioni di polizia
amministrativa esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato nelle
materie nelle quali è delegato alle regioni l'esercizio di funzioni
amministrative dello Stato e degli enti pubblici.
(vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. II, 523/1994)
Art. 10
Classificazione di beni o di opere
Salvo diversa specifica disciplina per ogni provvedimento amministrativo di classificazione di beni o di opere riservato allo Stato da cui possa conseguire uno spostamento di competenze tra Stato e regioni si procede d'intesa con le regioni interessate.
Art. 11
Programmazione nazionale e regionale
Lo Stato determina gli obiettivi della programmazione economica nazionale con
il concorso delle regioni.
Le regioni determinano i programmi regionali di
sviluppo, in armonia con gli obiettivi della programmazione economica nazionale
e con il concorso degli enti locali territoriali secondo le modalità previste
dagli statuti regionali.
Nei programmi regionali di sviluppo gli interventi
di competenza regionale sono coordinati con quello dello Stato e con quelli di
competenza degli enti locali territoriali.
La programmazione costituisce
riferimento per il coordinamento della finanza pubblica.
TITOLO II
ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVI
CAPO I
OGGETTO
Art. 12
Materie del trasferimento
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato nelle materie “ordinamento di enti amministrativi dipendenti dalla regione” e “circoscrizioni comunali”.
CAPO II
ORDINAMENTO DEGLI ENTI AMMINISTRATIVI LOCALI
Art. 13
Ordinamento degli enti amministrativi dipendenti dalla regione ed enti locali non territoriali
Le funzioni amministrative relative alla materia “ordinamento degli enti
amministrativi dipendenti dalla regione” concernono l'istituzione, i controlli,
la fusione, la soppressione e l'estinzione di enti pubblici locali operanti
nelle materie di cui al presente decreto.
Le funzioni amministrative
esercitate da organi centrali e periferici dello Stato nei confronti degli enti
di cui al comma precedente sono trasferite alle regioni.
Art. 14
Persone giuridiche private
E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative di organi centrali e periferici dello Stato concernenti le persone giuridiche di cui all'art. 12 del codice civile che operano esclusivamente nelle materie di cui al presente decreto e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione.
Art. 15
Acquisto di immobili ed accettazione di donazioni, eredità e legati
E' trasferito alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte degli enti e delle persone giuridiche di cui all'art. 13 del presente decreto. E' delegato l'esercizio delle funzioni amministrative relative agli enti di cui all'art. 14.
CAPO III
CIRCOSCRIZIONI COMUNALI
Art. 16
Circoscrizioni comunali
Le funzioni amministrative relative alla materia “circoscrizioni comunali”
concernono: la determinazione dell'ambito territoriale dei comuni e delle
relative denominazioni e sedi; la definizione dei rapporti fra comuni
conseguenti a variazioni territoriali; il regolamento del regime di separazione
dei rapporti patrimoniali e contabili fra comuni e loro frazioni.
La
denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni ai sensi dell'art.
118 della Costituzione.
Fino all'entrata in vigore della legge sulle
autonomie locali non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti.
TITOLO III
SERVIZI SOCIALI
CAPO I
OGGETTO
Art. 17
Materie del trasferimento
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli enti di cui all'art. 1 nelle materie “polizia locale urbana e rurale”, “beneficenza pubblica”, “assistenza sanitaria ed ospedaliera”, “istruzione artigiana e professionale”, “assistenza scolastica”, “musei e biblioteche di enti locali”, come attinenti ai servizi sociali della popolazione di ciascuna regione.
CAPO II
POLIZIA LOCALE URBANA E RURALE
Art. 18
Polizia locale urbana e rurale
Le funzioni amministrative relative alla materia “polizia locale urbana e rurale” concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non siano proprie delle competenti autorità statali.
Art. 19
Polizia amministrativa
1. Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni:
1) il rilascio della licenza
prevista dall'art. 60 e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia di
impianto ed esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di
materiali;
2) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di
guida, interprete, corriere o portatore alpino e per l'insegnamento dello sci,
di cui all'art. 123;
[3) la ricezione dell'avviso preventivo per le riprese cinematografiche in
luogo pubblico o aperto al pubblico, previsto dall'art. 76;] (numero
abrogato) (18)
4) il rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici
in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie previsti dall'art.
103, primo e secondo comma;
5) la concessione della licenza per
rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse
di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio
di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'art.
68;
6) la licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità, persone,
animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità o per dare audizioni
all'aperto di cui all'art. 69;
7) i poteri in ordine alla licenza per vendita
di alcoolici e autorizzazione per superalcoolici di cui agli articoli 3 e 5
della legge 14 ottobre 1974, n. 524;
8) la licenza per alberghi, compresi
quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in
cui si vendono o consumano bevande non alcooliche, sale pubbliche per biliardi o
per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di
autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86;
9) la licenza di
agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80;
10)
i regolamenti del prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo,
di cui all'art. 84;
11) le licenze di esercizio di arte tipografica,
litografica e qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in
molteplici esemplari, di cui all'art. 111;
12) i provvedimenti del prefetto
ai sensi dell'art. 64, terzo comma, relativi alle manifatture, fabbriche e
depositi di materie insalubri o pericolose;
13) la licenza temporanea agli
stranieri per mestieri ambulanti di cui all'art. 124;
14) la registrazione
per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di
scritti e disegni, merciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di
piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo,
lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all'art. 121;
15) la licenza per
raccolta di fondi od oggetti, collette o questue di cui all'art. 156;
16) i
provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza di cui agli
articoli 154 e 155;
17) la licenza di iscrizione per portieri e custodi di
cui all'art. 62;
18) la dichiarazione di commercio di cose antiche od usate
di cui all'art. 126.
2. Fino all'entrata in vigore della legge di
riforma degli enti locali territoriali, i consigli comunali determinano
procedure e competenze dei propri organi in relazione all'esercizio delle
funzioni di cui al comma precedente.
3. In relazione alle funzioni
attribuite ai comuni il Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica
sicurezza, può impartire, per il tramite del commissario del Governo, direttive
ai sindaci che sono tenuti ad osservarle.
4. I provvedimenti di cui ai
numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa
comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per
motivata richiesta dello stesso. (19)
5. Il diniego dei provvedimenti
previsti dal primo comma, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17), è
efficace solo se il prefetto esprime parere conforme. (20)
(vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 795/97)
Art. 20
Controlli di pubblica sicurezza
Resta ferma la facoltà degli ufficiali ed agenti di polizia di pubblica sicurezza di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazione di polizia a norma dell'articolo precedente, al fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi o regolamenti dello Stato, delle regioni e degli enti locali.
Art. 21
Regolamenti comunali
Il Presidente della Giunta regionale trasmette al commissario del Governo copia dei regolamenti comunali in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che essi siano divenuti esecutivi.
CAPO III
BENEFICENZA PUBBLICA
Art. 22
Beneficenza pubblica
Le funzioni amministrative relative alla materia “beneficenza pubblica” concernono tutte le attività che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di natura previdenziale.
Art. 23
Specificazione
Sono comprese nelle funzioni amministrative di cui all'articolo precedente le attività relative:
a) all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;
b) all'assistenza post-penitenziaria;
c) agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile;
d) agli interventi di protezione sociale di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20 febbraio 1958, n. 75.
Art. 24
Competenze dello Stato
Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
Art. 25
Attribuzioni ai comuni
Tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla
erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza, di cui ai precedenti
articoli 22 e 23, sono attribuite ai comuni ai sensi dell'art. 118, primo comma,
della Costituzione.
La regione determina con legge, sentiti i comuni
interessati, gli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi sociali
e sanitari, promuovendo forme di cooperazione fra gli enti locali territoriali,
e, se necessario, promuovendo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 della
Costituzione forme anche obbligatorie di associazione fra gli stessi.
Gli
ambiti territoriali di cui sopra devono concernere contestualmente la gestione
dei servizi sociali e sanitari.
Allorché gli ambiti territoriali coincidono
con quelli delle comunità montane le funzioni di cui al presente articolo sono
assunte dalle comunità montane stesse.
Le funzioni, il personale ed i beni
delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nell'ambito
regionale sono trasferite ai comuni singoli o associati, sulla base e con le
modalità delle disposizioni contenute nella legge sulla riforma dell'assistenza
pubblica e, comunque, a far tempo dal 1° gennaio 1979.
Entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto il Presidente del Consiglio dei
Ministri nomina una commissione composta da quattro rappresentanti delle
regioni, quattro dell'ANCI - Associazione nazionale dei comuni d'Italia, tre
dell'ANEA - Associazione nazionale fra gli enti comunali di assistenza ed un
rappresentante dell'UNEBA - Unione nazionale enti di beneficenza ed assistenza,
avente il compito di determinare, entro un anno dalla nomina, l'elenco delle
I.P.A.B. - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che sono da
escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo
attività inerenti la sfera educativo-religiosa.
L'elenco di cui al comma
precedente è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ove, entro il 1° gennaio 1979, non sia approvata la legge di riforma di cui al
precedente quinto comma, la legge regionale disciplina ai modi e le forme di
attribuzione in proprietà o in uso ai comuni singoli o associati od a comunità
montane dei beni trasferiti alle regioni a norma dei successivi articoli 113 e
115, nonché il trasferimento dei beni delle I.P.A.B. di cui ai commi precedenti,
e disciplina l'utilizzo dei beni e del personale da parte degli enti gestori, in
relazione alla riorganizzazione ed alla programmazione dei servizi disposte in
attuazione del presente articolo.
Le attribuzioni degli enti comunali di
assistenza, nonché i rapporti patrimoniali ed il personale, sono trasferiti ai
rispettivi comuni entro e non oltre il 30 giugno 1978. Le regioni con proprie
leggi determinano le norme sul passaggio del personale, dei beni e delle
funzioni dei disciolti enti comunali di assistenza ai comuni, nel rispetto dei
diritti acquisiti dal personale dipendente.
Fino all'entrata in vigore della
legge di riforma della finanza locale, la gestione finanziaria delle attività di
assistenza attribuite ai comuni viene contabilizzata separatamente e i beni
degli ECA - Enti comunali di assistenza e delle I.P.A.B. di cui al presente
articolo conservano la destinazione di servizi di assistenza sociale anche nel
caso di loro trasformazione patrimoniale.
Art. 26
Attribuzioni alla provincia
La provincia nell'ambito dei piani regionali approva il programma di localizzazione dei presidi assistenziali ed esprime il parere sulle delimitazioni territoriali di cui al precedente articolo.
CAPO IV
ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA
Art. 27
Assistenza sanitaria ed ospedaliera
Le funzioni amministrative relative alla materia “assistenza sanitaria ed
ospedaliera” concernono la promozione, il mantenimento ed il recupero dello
stato di benessere fisico e psichico della popolazione e comprendono, in
particolare, tutte quelle che tendono:
a) alla prevenzione ed alla cura delle
malattie, qualunque ne sia il tipo e la durata;
b) alla riabilitazione degli
stati di invalidità e di inabilità fisica, psichica e sensoriale, ivi compresa
l'assistenza sanitaria e protesica agli invalidi civili, ai sordomuti ed ai
ciechi civili;
c) alla prevenzione delle malattie professionali ed alla
salvaguardia della salubrità, dell'igiene e della sicurezza in ambienti di vita
e di lavoro;
d) all'igiene degli insediamenti urbani e delle
collettività;
e) alla tutela igienico-sanitaria della produzione, commercio e
lavorazione delle sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi,
coloranti, surrogati e succedanei, sulla base degli standard di cui al
successivo art. 30, lettera g);
f) alle autorizzazioni ed ai controlli
igienico-sanitari sulle acque minerali e termali nonché sugli stabilimenti
termali, ivi comprese le attribuzioni relative al rilascio delle autorizzazioni
all'esercizio di stabilimenti di produzione e vendita di acque minerali naturali
o artificiali, nonché all'autorizzazione alla vendita;
g) all'igiene e alla
tutela sanitaria delle attività sportive;
h) alla promozione dell'educazione
sanitaria ed alla attuazione di un sistema informativo sanitario, secondo le
disposizioni della legge di istituzione del servizio sanitario nazionale;
i)
alla formazione degli operatori sanitari, esclusa la formazione universitaria e
post-universitaria;
l) all'igiene e assistenza veterinaria, ivi compresa la
profilassi, l'ispezione, la polizia e la vigilanza sugli animali e sulla loro
alimentazione, nonché sugli alimenti di origine animale.
Sono inoltre compresi nelle materie suddette:
a) i compiti attualmente
svolti dalle sezioni mediche e chimiche e dai servizi di protezione
antinfortunistica degli ispettorati provinciali e regionali del lavoro nelle
materie di cui al presente decreto, ad eccezione di quelle relative a funzioni
riservate allo Stato;
b) le funzioni relative alla tutela sanitaria delle
attività sportive svolte dalla federazione medico-sportiva italiana; i centri di
medicina sportiva del CONI;
c) nel quadro della ristrutturazione
dell'associazione italiana della Croce rossa da attuarsi in base alla legge
istitutiva del Servizio sanitario nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre
1979, saranno trasferite alle regioni le attività sanitarie ed assistenziali
svolte dall'ente nei settori di competenza delle regioni con esclusione in ogni
caso di quelle attuate in adempimento di convenzioni internazionali o di
risoluzioni degli organi della Croce rossa internazionale;
d) tutte le
funzioni in materia di assistenza sanitaria comunque svolte da uffici
dell'amministrazione dello Stato, con la sola eccezione dei servizi sanitari
istituiti per le Forze armate ed i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti
di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché dei servizi
dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento
tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente.
Sono altresì
comprese tra le funzioni amministrative trasferite alle regioni quelle
esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti,
consorzi, istituti ed amministrazioni locali operanti nella materia definita dal
precedente primo comma, ivi comprese quelle di vigilanza e tutela, nonché le
attribuzioni in ordine alla nomina dei collegi dei revisori, salva la
designazione da parte del Ministero del tesoro di un componente del collegio dei
revisori degli enti ospedalieri, in relazione alla permanenza negli enti stessi
di interessi finanziari dello Stato.
Fermo restando l'esercizio delle
funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, da parte dell'ispettorato del lavoro
spetta al prefetto stabilire, su proposta del presidente della regione, quali
addetti ai servizi regionali e degli enti locali, che operino in materia
infortunistica e di igiene del lavoro, assumano, ai sensi delle leggi vigenti,
in relazione alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di polizia
giudiziaria.
Art. 28
Istituti a carattere scientifico
Il riconoscimento del carattere scientifico di istituti di ricovero e cura è
effettuato dallo Stato sentite le regioni interessate.
Spettano alle regioni,
nei confronti degli istituti riconosciuti a carattere scientifico, che svolgono
attività di ricovero e cura degli infermi, le stesse funzioni che esse
esercitano per la parte assistenziale nei confronti degli enti ospedalieri se si
tratta di istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico, o nei
confronti delle case di cura private se si tratta di istituti aventi personalità
giuridica di diritto privato.
Continuano invece ad essere esercitate dai
competenti organi dello Stato le funzioni attinenti al regime
giuridico-amministrativo di detti istituti ed eventualmente alla nomina dei
componenti i relativi organi di amministrazione.
Il controllo sulle
deliberazioni degli istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico è
esercitato dalla regione nel cui territorio l'istituto ha la sua sede;
l'annullamento delle deliberazioni adottate in deroga alle disposizioni
regionali non è consentito ove la deroga sia stata autorizzata, con specifico
riguardo alle finalità scientifiche dell'istituto, mediante decreto del Ministro
per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.
Art. 29
Vigilanza e tutela degli enti ospedalieri
Le regioni disciplinano con legge i criteri e le modalità dei controlli sugli enti ospedalieri che operano nel territorio della regione. Fino a quando la legge regionale non abbia provveduto, la vigilanza e la tutela su tali enti ed istituzioni sono esercitate nei modi previsti rispettivamente dall'art. 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dall'art. 1, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9. Nulla è innovato alla vigente disciplina dell'ospedale Galliera di Genova e dell'Ordine mauriziano.
Art. 30
Competenze dello Stato
Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
a)
la profilassi internazionale: marittima, aerea e di frontiera; l'assistenza
sanitaria ai cittadini italiani all'estero e l'assistenza in Italia agli
stranieri e agli apolidi, secondo i princìpi della legge di riforma sanitaria,
avvalendosi dei presidi sanitari esistenti;
b) la profilassi delle malattie
infettive e diffusive, per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o
misure quarantenarie;
c) la produzione, con le connesse attività di ricerca e
di sperimentazione, la registrazione, la pubblicità e il commercio di prodotti
chimici usati in medicina, di preparati farmaceutici, di preparati galenici, di
specialità medicinali, di vaccini, di virus, di sieri, di tossine e prodotti
assimilati, di emoderivati, di presidi medico-chirurgici e di prodotti
assimilati;
d) la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego,
il commercio all'ingrosso, l'esportazione, l'importazione, il transito,
l'acquisto, la vendita e la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope,
salvo che per le attribuzioni già conferite alle regioni dalla legge 22 dicembre
1975, n. 685;
e) la produzione, la registrazione e il commercio dei prodotti
dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi;
f)
l'elencazione e la determinazione delle modalità di impiego degli additivi e dei
coloranti permessi nella lavorazione degli alimenti e delle bevande e nella
produzione degli oggetti d'uso personale e domestico; la determinazione delle
caratteristiche igienico-sanitarie dei materiali e recipienti destinati a
involgere e conservare sostanze alimentari e bevande, nonché degli oggetti
destinati comunque a venire a contatto con sostanze alimentari;
g) la
determinazione di standard di qualità e di salubrità degli alimenti e delle
bevande alimentari;
h) la produzione, la registrazione, il commercio e
l'impiego dei gas tossici o delle altre sostanze pericolose;
i) i controlli
sanitari sulla produzione dell'energia nucleare e sulla produzione, il commercio
e l'impiego delle sostanze radioattive;
l) il prelievo di parti di cadavere e
il trapianto di organi limitatamente alle funzioni di cui alla legge 2 dicembre
1975, n. 644;
m) la disciplina dell'organizzazione del lavoro ai fini della
prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
n)
l'omologazione di macchine, impianti e mezzi personali di protezione;
o)
l'Istituto superiore di sanità, secondo le norme di cui alla legge 7 agosto
1973, n. 519;
p) la ricerca e la sperimentazione clinica, la produzione, la
registrazione, la pubblicità dei prodotti clinici;
q) la ricerca e la
sperimentazione chimica, la produzione, la registrazione, la pubblicità di
prodotti chimici;
r) la fissazione dei requisiti minimi per la determinazione
dei profili professionali degli operatori sanitari;
s) la determinazione dei
livelli minimi di scolarità necessari per l'ammissione alle scuole per operatori
sanitari, nonché dei requisiti minimi per l'esercizio delle professioni mediche,
sanitarie ed ausiliarie; le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e
di cura sulla base delle vigenti leggi;
t) gli ordini e i collegi
professionali;
u) il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque
minerali e termali e della pubblicità relativa alla loro utilizzazione a scopo
sanitario.
Art. 31
Funzioni delegate
E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative
concernenti:
a) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, di cui al
precedente articolo 30, lettera b), ivi comprese le vaccinazioni obbligatorie e
le altre misure profilattiche già di competenza degli uffici di sanità
marittima, aerea e di frontiera, previste dalla legge 27 aprile 1974, n. 174, e
successive modificazioni, nonché le funzioni spettanti ai veterinari di confine,
di porto e di aeroporto, previste dall'art. 32 del testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e dall'art. 45
del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.
Nel
determinare i criteri ed indirizzi per l'esercizio della delega il Governo potrà
prescrivere particolari cautele e condizioni minime di strutture di uffici per
il disimpegno di servizi particolarmente gravosi in porti ed aeroporti e posti
di confine;
b) i controlli sulla produzione, detenzione, commercio e impiego
dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose;
c) il controllo
dell'idoneità dei locali ed attrezzature per il commercio e il deposito delle
sostanze radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi generatori di
radiazioni ionizzanti; il controllo sulla radioattività ambientale;
d) i
controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici, degli
alimenti per la prima infanzia e la cosmesi.
Il Ministero della sanità può
provvedere alla costituzione e alla conservazione di scorte di vaccino e di
medicinali di uso non ricorrente, da destinare alle regioni per esigenze
eccezionali di profilassi e cura delle malattie infettive e diffusive per le
quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie.
Art. 32
Attribuzioni dei comuni
Sono attribuite ai comuni, singoli ed associati, ai sensi dell'art. 118,
primo comma, della Costituzione, tutte le funzioni amministrative relative alla
materia di cui al precedente art. 27 che non siano espressamente riservate allo
Stato, alle regioni e alle province.
Spetta alla regione stabilire i criteri
di programmazione e di organizzazione dei servizi degli enti locali
territoriali, i tipi e le modalità delle prestazioni.
Le leggi regionali
disciplinano altresì l'attribuzione in proprietà o in uso agli enti locali dei
beni attribuiti alle regioni per lo svolgimento delle funzioni di cui al
presente articolo, nonché l'utilizzo del personale da parte degli enti gestori,
in relazione alla riorganizzazione dei servizi disposta in attuazione del
presente articolo.
Si applica il disposto dell'art. 26 relativo alla
determinazione degli ambiti territoriali.
Art. 33
Attribuzioni della provincia
La provincia nell'ambito dei piani regionali approva il programma di localizzazione dei presidi sanitari ed esprime il parere sulle delimitazioni territoriali di cui al quarto comma del precedente articolo.
Art. 34
Attribuzioni aggiuntive
Le funzioni amministrative che siano aggiuntive rispetto a quelle già esercitate dalle regioni, dalle province e dai comuni sono disciplinate nella legge di istituzione del servizio sanitario nazionale e, in mancanza, sono attribuite rispettivamente alle regioni, alle province ed ai comuni a decorrere dal 1° gennaio 1979.
CAPO V
ISTRUZIONE ARTIGIANA E PROFESSIONALE
Art. 35
Istruzione artigiana e professionale (13)
(abrogato dall'art. 147, comma 1, lett. b), del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112)
[Le funzioni amministrative relative alla materia “istruzione artigiana e professionale” concernono i servizi e le attività destinate alla formazione, al perfezionamento, alla riqualificazione ed all'orientamento professionale, per qualsiasi attività professionale e per qualsiasi finalità, compresa la formazione continua, permanente, ricorrente e quella conseguente a riconversione di attività produttive, ad esclusione di quelle dirette al conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o post-universitaria; la vigilanza sull'attività privata di istruzione artigiana e professionale.]
Art. 36
Specificazione
Sono in particolare comprese fra le funzioni amministrative di cui al
precedente articolo le attività relative all'organizzazione dei corsi degli
informatori socio-economici, previsti dalla legge 9 maggio 1975, n. 153; alla
formazione degli operatori del commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n.
426; alla formazione e all'aggiornamento del personale impiegato nell'attività
di formazione professionale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10; alla formazione professionale degli
apprendisti in tutti gli aspetti disciplinati dalla legge 19 gennaio 1955, n.
25, e successive modificazioni, ferma restando la competenza dello Stato in
ordine alla disciplina legislativa del rapporto di lavoro degli apprendisti; ai
cantieri di lavoro ed ai cantieri scuola di cui alla legge 29 aprile 1949, n.
264, e successive modificazioni; all'orientamento professionale svolto dall'Ente
nazionale per la prevenzione degli infortuni di cui alla legge 19 dicembre 1952,
n. 2390, e successive modificazioni, eccettuate le funzioni svolte dal centro
ricerche di Monteporzio Catone.
Resta ferma la competenza
dell'amministrazione centrale relativa all'assistenza tecnica ed al
finanziamento dei progetti speciali da eseguirsi da parte delle regioni per
ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro. (10)
Art. 37
Istituti di istruzione professionale
Le istituzioni di istruzione artigiana o professionale, non abilitate al rilascio dei titoli di studio di cui al precedente art. 35 ed aventi personalità giuridica di diritto pubblico, ad eccezione degli istituti professionali e degli istituti d'arte statali, sono trasferite alle regioni ed assumono la qualifica di regionali.
Art. 38
Collaborazione tra regione, enti locali e Stato
Per lo svolgimento delle attività rientranti nelle loro attribuzioni, è
consentito alle regioni ed agli enti locali territoriali l'uso dei locali e
delle attrezzature delle scuole e degli istituti scolastici dipendenti dal
Ministero della pubblica istruzione, secondo i criteri generali deliberati dai
consigli scolastici provinciali ai sensi della lettera f) dell'art. 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.
A tal fine
verranno stipulate apposite convenzioni tra le regioni e gli enti locali
territoriali con i competenti organi dello Stato.
In esse verranno stabilite
le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti
responsabili e le spese a carico della regione per il personale, le pulizie, il
consumo del materiale e l'impiego dei servizi strumentali.
Art. 39
Consorzi per l'istruzione tecnica
I consorzi per l'istruzione tecnica sono soppressi. Le relative funzioni, i beni e il personale sono trasferiti alle regioni, ad eccezione delle funzioni di orientamento scolastico che sono attribuite ai distretti scolastici.
Art. 40
Competenze dello Stato
(abrogato dall'art. 147, comma 1, lett. b), del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112)
[Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
1) la vigilanza sull'osservanza della legislazione sociale;
2) l'attività di formazione ed addestramento professionale svolta dalle Forze armate e dai Corpi assimilati, e, in genere, dall'amministrazione dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, per i propri dipendenti.]
Art. 41
Formazione professionale
Sono abrogate le lettere d) ed e) dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478.
Non possono essere stanziate somme a favore di soggetti pubblici e privati per finalità inerenti all'attività di istruzione professionale da parte dello Stato, salvo che per attività di studio, ricerca e sperimentazione.
Gli enti pubblici, per svolgere attività volontaria inerente all'istruzione professionale devono ottenere l'assenso della regione competente, salvo che si tratti di attività di perfezionamento del proprio personale.
CAPO VI
ASSISTENZA SCOLASTICA
Art. 42
Assistenza scolastica
Le funzioni amministrative relative alla materia “assistenza scolastica”
concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare
mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o
collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o
private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli
studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli
studi.
Le funzioni suddette concernono tra l'altro: gli interventi di
assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione
gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari.
Art. 43
Competenze dello Stato
Restano ferme le competenze degli organi scolastici in merito alla scelta dei libri di testo e le competenze degli organi statali concernenti le caratteristiche tecniche e pedagogiche dei medesimi.
Art. 44
Opere universitarie
Sono trasferite alle regioni, per il rispettivo territorio, le funzioni
amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica a
favore degli studenti universitari.
Sono trasferiti alle regioni a statuto
ordinario le funzioni, i beni ed il personale delle opere universitarie di cui
all'art. 189 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive
modificazioni.
Il trasferimento è disciplinato dalla legge di riforma
dell'ordinamento universitario e, in mancanza, decorre dal 1° novembre 1979. In
tale ipotesi al trasferimento dei beni e del personale delle opere universitarie
provvede con decreto il Ministro per la pubblica istruzione, sentite le regioni
interessate.
Art. 45
Attribuzioni ai comuni
Le funzioni amministrative indicate nell'art. 42 sono attribuite ai comuni
che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale.
I
patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica, i
servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni. Entro il 30 giugno 1978 le regioni
con proprie leggi stabiliscono le modalità e i criteri per il passaggio dei beni
e del personale.
I consorzi di patronati scolastici sono soppressi e le
funzioni di assistenza scolastica, i servizi ed i beni sono attribuiti ai
comuni. Nel termine di cui al comma precedente, la legge regionale provvede alla
liquidazione dei relativi beni ed al trasferimento del personale ripartendolo
tra i comuni interessati.
La regione promuove le opportune forme di
collaborazione tra i comuni interessati.
Art. 46
Istituzione delle scuole statali
L'istituzione delle scuole statali materne, elementari e secondarie viene effettuata dagli organi statali competenti secondo le norme vigenti, sentite le regioni interessate sull'ordine di priorità ai fini della loro attività di programmazione regionale. Restano ferme le competenze dei consigli scolastici provinciali.
CAPO VII
BENI CULTURALI
Art. 47
Musei e biblioteche di enti locali
Le funzioni amministrative relative alla materia “musei e biblioteche di enti
locali” concernono tutti i servizi e le attività riguardanti l'esistenza, la
conservazione, il funzionamento, il pubblico godimento e lo sviluppo dei musei,
delle raccolte di interesse artistico, storico e bibliografico, delle
biblioteche anche popolari, dei centri di lettura appartenenti alla regione o ad
altri enti anche non territoriali sottoposti alla sua vigilanza, o comunque di
interesse locale, nonché il loro coordinamento reciproco con le altre
istituzioni culturali operanti nella regione ed ogni manifestazione culturale e
divulgativa organizzata nel loro ambito.
Sono comprese tra le funzioni
trasferite alle regioni le funzioni esercitate da organi centrali e periferici
dello Stato in ordine alle biblioteche popolari, alle biblioteche del contadino
nelle zone di riforma, ai centri bibliotecari di educazione permanente nonché i
compiti esercitati dal servizio nazionale di lettura. Il personale ed i beni in
dotazione di tali servizi ed uffici sono trasferiti ai comuni secondo le
modalità previste dalla legge regionale.
Art. 48
Beni culturali
Le funzioni amministrative delle regioni e degli enti locali in ordine alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, monumentale, paleo-etnologico ed etno-antropologico saranno stabilite con la legge sulla tutela dei beni culturali da emanare entro il 31 dicembre 1979.
Art. 49
Attività di promozione educativa e culturale
Le regioni, con riferimento ai propri statuti ed alle proprie attribuzioni, svolgono attività di promozione educativa e culturale attinenti precipuamente alla comunità regionale, o direttamente o contribuendo al sostegno di enti, istituzioni, fondazioni, società regionali o a prevalente partecipazione di enti locali e di associazioni a larga base rappresentativa, nonché contribuendo ad iniziative di enti locali o di consorzi di enti locali.
Le funzioni delle regioni e degli enti locali in ordine alle attività di prosa, musicali e cinematografiche, saranno riordinate con la legge di riforma dei rispettivi settori, da emanarsi entro il 31 dicembre 1979.
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti le istituzioni culturali di interesse locale operanti nel territorio regionale e attinenti precipuamente alla comunità regionale.
L'individuazione specifica di tali istituzioni è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri competenti, previa intesa con le regioni interessate.
TITOLO IV
SVILUPPO ECONOMICO
CAPO I
OGGETTO
Art. 50
Materie di trasferimento
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli enti di cui all'art. 1 nelle materie “fiere e mercati”, “turismo ed industria alberghiera”, “acque minerali e termali”, “cave e torbiere”, “artigianato”, “agricoltura e foreste”, come attinenti allo sviluppo economico delle rispettive popolazioni.
CAPO II
FIERE E MERCATI
Art. 51
Fiere e mercati
Le funzioni amministrative relative alla materia “fiere e mercati” concernono tutte le strutture, i servizi e le attività riguardanti l'istituzione, l'ordinamento e lo svolgimento di fiere di qualsiasi genere, di esposizioni e mostre agricole, industriali e commerciali anche di oggetti d'arte, di mercati all'ingrosso e alla produzione di prodotti ortofrutticoli, carne e prodotti ittici.
Art. 52
Attività commerciali (12)
Ferme restando le funzioni già di competenza delle regioni e dei comuni, e nel quadro degli indirizzi determinati dal Governo, è delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative relative:
a) ai distributori di carburante, alle rivendite di giornali e di riviste, ai pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande;
b) alla vigilanza sull'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di classificazione, calibratura, tolleranza, imballaggio e presentazione dei prodotti commercializzati;
c) all'attività dei comitati provinciali per i prezzi sulla base delle norme di riforma del sistema dei prezzi controllati e comunque dal 1° gennaio 1979.
Le regioni possono altresì svolgere in sede locale attività integrativa in tema di promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio nonché assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre del settore del commercio.
Art. 53
Competenze dello Stato
Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
1) gli enti fiera internazionali di Milano, di Bari e di Verona; ferme le qualificazioni già riconosciute alla data di entrata in vigore del presente decreto, la natura internazionale di altre fiere è dichiarata con provvedimento dello Stato;
2) le esposizioni universali;
3) la formazione e la tenuta del calendario delle fiere, sentite le regioni.
Art. 54
Attribuzioni ai comuni
Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative relative:
a) alla
vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti in materia di regolamentazione dei
prezzi al consumo;
b) alla istituzione e regolamentazione dei mercati per il
commercio al minuto;
c) all'impianto ed alla gestione dei mercati
all'ingrosso dei prodotti orto-florofrutticoli, del bestiame, delle carni e dei
prodotti ittici, ad eccezione dei mercati alla produzione;
d) alla
fissazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla regione, degli orari di
apertura e chiusura dei negozi, dei pubblici esercizi di vendita e consumo di
alimenti e bevande, nonché degli impianti stradali di distribuzione dei
carburanti, esclusi gli impianti autostradali, ed alle relative sanzioni
amministrative;
e) all'applicazione delle sanzioni da comminare agli
operatori che svolgano attività all'ingrosso fuori dei mercati;
f)
all'autorizzazione, sulla base delle prescrizioni del C.I.P.E. e nell'ambito di
criteri generali determinati dalla regione, alla installazione di distributori
di carburanti nel territorio comunale, ad eccezione di quelli installati sulle
autostrade;
g) all'autorizzazione alla rivendita di giornali e riviste.
Art. 55
Disposizioni in materia di mercati
Sono soppressi i pareri delle camere di commercio, industria, agricoltura ed
artigianato sulle proposte dei comuni in merito:
a) alla chiusura settimanale
obbligatoria dei pubblici esercizi ed alla variazione e deroga della
medesima;
b) all'applicazione della disciplina degli orari dei negozi e degli
esercizi di vendita al dettaglio;
c) all'applicazione dell'orario degli
impianti stradali di distribuzione dei carburanti.
CAPO III
TURISMO ED INDUSTRIA ALBERGHIERA
Art. 56
Turismo ed industria alberghiera (14)
Le funzioni amministrative relative alla materia “turismo ed industria
alberghiera” concernono tutti i servizi, le strutture e le attività pubbliche e
private riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo del turismo regionale, anche
nei connessi aspetti ricreativi, e dell'industria alberghiera, nonché gli enti e
le aziende pubbliche operanti nel settore sul piano locale.
Le funzioni
predette comprendono fra l'altro:
a) le opere, gli impianti, i servizi
complementari all'attività turistica;
b) la promozione di attività sportive e
ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature, di intesa,
per le attività e gli impianti di interesse dei giovani in età scolare, con gli
organi scolastici. Restano ferme le attribuzioni del CONI per l'organizzazione
delle attività agonistiche ad ogni livello e le relative attività promozionali.
Per gli impianti e le attrezzature da essa promossi, la regione si avvale della
consulenza tecnica del CONI;
c) la vigilanza sulle attività svolte e sui
servizi gestiti, nel territorio regionale, per quanto riguarda le attività
turistico-ricreative, dagli automobil club provinciali.
L'art. 1, ultimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, è così
modificato:
“Fino a quando con legge regionale non sia riordinata
l'amministrazione locale del turismo, spettano alle regioni i poteri di nomina
dei collegi dei revisori degli enti con finalità turistiche, salva la
designazione da parte del Ministro per il tesoro di un componente dei collegi
stessi in relazione alla permanenza negli enti di interessi finanziari dello
Stato”.
Art. 57
Ente nazionale italiano per il turismo
Ferma restando la competenza regionale, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6 e nei limiti fissati da quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto, per la propaganda all'estero delle iniziative ed attività turistico-alberghiere proprie di ciascuna regione, le regioni si avvalgono dell'Ente nazionale italiano per il turismo per la istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazione e di promozione turistica all'estero.
[Fino a quando l'ENIT non sarà diversamente riorganizzato, il consiglio di amministrazione, quale risulta dal decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1041, modificato dalla legge 2 agosto 1974, n. 365, è integrato di quattro rappresentanti designati dall'ANCI, di due rappresentanti designati dall'UPI e di un rappresentante designato dall'UNCEM. Alla scadenza del consiglio di amministrazione cessano di farne parte i rappresentanti di cui all'art. 5, lettere d), e) ed i), del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1041, e successive modificazioni.] (comma abrogato) (15)
Art. 58
Competenze dello Stato
Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
1)
il parere del Ministero delle finanze ai fini del riconoscimento, della revoca,
della determinazione del territorio relativo, della classificazione delle
stazioni di cura, soggiorno e turismo, nonché della determinazione delle
località di interesse turistico;
2) il nulla osta al rilascio della licenza
per agenzia di viaggio a persone fisiche o giuridiche straniere, sentite le
regioni;
3) l'istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di
informazione e di promozione all'estero, nonché gli uffici turistici stranieri e
di frontiera;
4) la vigilanza sull'organo centrale del Club alpino italiano e
dell'Automobil-club d'Italia e sull'Ente nazionale italiano per il turismo.
Art. 59
Demanio marittimo, lacuale e fluviale (7)
Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative sul litorale marittimo,
sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale
e fluviale, quando l'utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e
ricreative. Sono escluse dalla delega le funzioni esercitate dagli organi dello
Stato in materia di navigazione marittima, di sicurezza nazionale e di polizia
doganale.
La delega di cui al comma precedente non si applica ai porti e alle
aree di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della
sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima.
L'identificazione delle aree predette è effettuata, entro il 31 dicembre 1978,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministri per la difesa, per la marina mercantile e per le finanze, sentite le
regioni interessate. Col medesimo procedimento l'elenco delle aree predette può
essere modificato.
(vedi CORTE COSTITUZIONALE, 242/97)
Art. 60
Attribuzioni ai comuni
Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della
Costituzione, le funzioni amministrative in materia di:
a) promozione di
attività ricreative e sportive;
b) gestione di impianti e servizi
complementari alle attività turistiche;
c) rifugi alpini, campeggi e altri
esercizi ricettivi extra-alberghieri.
CAPO IV
ACQUE MINERALI E TERMALI
Art. 61
Acque minerali e termali
Le funzioni amministrative relative alla materia “acque minerali e termali” concernono la ricerca e l'utilizzazione delle acque minerali e termali e la vigilanza sulle attività relative, ivi comprese la pronuncia di decadenza del concessionario, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 30, lettera u), per il riconoscimento delle acque.
CAPO V
CAVE E TORBIERE
Art. 62
Cave e torbiere
Le funzioni amministrative relative alla materia “cave e torbiere” concernono
tutte le attività attinenti alle cave, di cui all'art. 2, terzo comma, ed al
titolo terzo del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.
Le suddette funzioni
amministrative, oltre a quelle di cui all'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2, comprendono:
a) l'autorizzazione
all'escavazione di sabbie e ghiaie nell'alveo dei corsi di acqua e nelle spiagge
e fondali lacuali di competenza regionale propria o delegata e la vigilanza
sulle attività di escavazione;
b) l'autorizzazione all'apertura e alla
coltivazione di cave e torbiere in zone sottoposte a vincolo alberghiero o
forestale;
c) l'approvazione dei regolamenti per la disciplina delle
concessioni degli agri marmiferi di cui all'art. 64, ultimo capoverso, del regio
decreto 29 luglio 1927, n. 1443;
d) la dichiarazione di appartenenza alla
categoria delle cave della coltivazione di sostanze non contemplate dall'art. 2
del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, né dai
decreti emanati ai sensi dell'art. 3 del regio decreto predetto.
Sono
trasferite alle regioni le funzioni amministrative statali in materia di
vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive
modificazioni, nonché le funzioni di igiene e sicurezza del lavoro in materia di
cave di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e
quelle già devolute al Corpo delle miniere in materia di cave ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e 19 marzo 1956,
n. 302.
Le regioni, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma
precedente, possono avvalersi del Corpo nazionale delle miniere.
CAPO VI
ARTIGIANATO
Art. 63
Artigianato (11)
Le funzioni amministrative relative alla materia “artigianato” concernono le
attività attinenti alla produzione di beni e servizi in forma artigianale,
secondo la disciplina prevista dalle leggi vigenti, nonché le imprese artigiane
individuali ed in forma associata, la tutela, lo sviluppo e l'incremento delle
stesse, l'organizzazione amministrativa concernente l'artigianato.
Le
funzioni suddette comprendono anche le funzioni esercitate dalle camere di
commercio in materia di artigianato, le funzioni di promozione della
cooperazione tra imprese artigiane, nonché:
a) le funzioni esercitate
dall'ENAPI per gli aspetti concernenti l'artigianato;
b) l'approvazione e la
revisione degli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e
dell'abbigliamento, ai sensi dell'art. 5 della legge 25 luglio 1956, n. 860, e
secondo le norme della C.E.E.;
c) le funzioni relative alla tenuta,
attraverso le commissioni provinciale e regionale, dell'albo delle imprese
artigiane, comprese quelle di iscrizione, revisione e cancellazione, da operarsi
finché le leggi regionali non diano diversa disciplina alla materia.
Sono
inoltre delegate le funzioni della sezione autonoma commerciale dell'ENAPI per i
prodotti dell'artigianato.
Sono attribuiti ai comuni, ai sensi dell'art. 118,
primo comma, della Costituzione:
a) gli atti di istruzione e certificazione
ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane;
b) l'apprestamento
e la gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane nel
rispetto della pianificazione territoriale regionale.
Il consiglio generale e
il consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese
artigiane sono integrati rispettivamente da tre e due membri in rappresentanza
delle regioni, nominati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su designazione della commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge
16 maggio 1970, n. 281.
Art. 64
Camere di commercio
Sono di competenza delle regioni le funzioni amministrative attualmente
esercitate dalle camere di commercio nelle materie trasferite o delegate dal
presente decreto.
Le funzioni istituzionali e le restanti funzioni
amministrative saranno esercitate dalle camere di commercio sulla base della
legge di riforma dell'ordinamento camerale e del relativo finanziamento.
Le
funzioni di cui al primo comma continuano ad essere esercitate dalle camere di
commercio fino al 31 dicembre 1978 e successivamente finché le leggi regionali
non disciplineranno la materia.
La legge di riforma dell'ordinamento degli
enti locali territoriali individuerà quali funzioni trasferite o delegate alle
regioni devono essere attribuite agli enti locali territoriali.
I presidenti
delle camere di commercio scadono dal loro ufficio il 31 dicembre 1977. Fino
alla data di entrata in vigore della legge di cui al precedente secondo comma,
il presidente della camera di commercio è nominato dal Ministro per l'industria,
il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le
foreste, di intesa con il presidente della giunta regionale.
CAPO VII
CONSORZI INDUSTRIALI
Art. 65
Consorzi industriali
Ferme restando le funzioni amministrative trasferite alle regioni relativamente ai piani regolatori, spettano alle regioni le funzioni amministrative in ordine all'assetto di consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale e tutte le funzioni esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici, esclusi i comuni e le province, in materia di assetto, sistemazione e gestione di zone industriali e aree industriali attrezzate, e di realizzazione di infrastrutture per nuovi insediamenti industriali, fatte salve le competenze dello Stato ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183.
CAPO VIII
AGRICOLTURA E FORESTE
Art. 66
Agricoltura e foreste
Le funzioni amministrative nella materia “agricoltura e foreste” concernono:
le coltivazioni della terra e le attività zootecniche e l'allevamento di
qualsiasi specie con le relative produzioni, i soggetti singoli o associati che
vi operano, i mezzi e gli strumenti che vi sono destinati; la difesa e la lotta
fitosanitaria; i boschi, le foreste e le attività di produzione forestale e di
utilizzazione dei patrimoni silvo-pastorali; la raccolta, conservazione,
trasformazione ed il commercio dei prodotti agricoli, silvo-pastorali e
zootecnici da parte di imprenditori agricoli singoli o associati; gli interventi
a favore dell'impresa e della proprietà agraria singola e associata; le attività
di divulgazione tecnica e di preparazione professionale degli operatori agricoli
e forestali; le attività di ricerca e sperimentazione di interesse regionale; le
destinazioni agrarie delle terre di uso civico oltre le altre funzioni già
trasferite e riguardanti gli usi civici; il demanio armentizio; la bonifica
integrale e montana; gli interventi di protezione della natura comprese
l'istituzione di parchi e riserve naturali e la tutela delle zone umide.
Le
funzioni predette comprendono anche:
a) la propaganda per la cooperazione
agricola, la propaganda, la divulgazione tecnica e l'informazione
socio-economica in agricoltura, la formazione e qualificazione professionale
degli operatori agricoli, l'assistenza aziendale ed interaziendale nel settore
agricolo e forestale;
b) il miglioramento fondiario e l'ammodernamento delle
strutture fondiarie;
c) gli interventi di incentivazione e sostegno della
cooperazione e delle strutture associative per la coltivazione, la lavorazione
ed il commercio dei prodotti agricoli;
d) il miglioramento e incremento
zootecnico, il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali e
delle zoonosi, la gestione dei centri di fecondazione artificiale;
e) ogni
altro intervento sulle strutture agricole anche in attuazione di direttive e
regolamenti comunitari, ivi compresa l'erogazione di incentivi e
contributi.
Le regioni provvedono, sulla base di criteri stabiliti da leggi
dello Stato, alla ricomposizione, al riordinamento fondiario, all'assegnazione e
alla coltivazione di terre incolte abbandonate o insufficientemente
coltivate.
Sono delegate alle regioni le funzioni delle commissioni tecniche
provinciali di cui all'art. 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567. (1)
Sono
trasferite alle regioni tutte le funzioni amministrative relative alla
liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla
verifica delle occupazioni e alla destinazione delle terre di uso civico e delle
terre provenienti da affrancazioni, ivi comprese le nomine di periti ed
istruttori per il compimento delle operazioni relative e la determinazione delle
loro competenze.
Sono altresì trasferite le competenze attribuite al
Ministero, ad altri organi periferici diversi dallo Stato, e al commissario per
la liquidazione degli usi civici dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal
regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla legge 10
luglio 1930, n. 1078, dal regolamento approvato con regio decreto 15 novembre
1925, n. 2180, dalla legge 16 marzo 1931, n. 377.
L'approvazione delle
legittimazioni di cui all'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è
effettuata con decreto del Presidente della Repubblica d'intesa con la regione
interessata.
Sono trasferite alle regioni le funzioni attualmente di
competenza degli organi dello Stato, nonché le funzioni amministrative
attribuite, concernenti il demanio armentizio. I provvedimenti che attengono al
territorio di più regioni, sono adottati, previa intesa tra loro, dalle regioni
interessate.
Art. 67
Conservazione e trasformazione di prodotti agricoli
Sono altresì trasferite alle regioni le funzioni svolte dallo Stato o da
altri enti pubblici concernenti la costruzione e la gestione di impianti per la
raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la vendita di
prodotti agricoli e zootecnici, nonché per l'allevamento del bestiame, esclusi
quelli di interesse nazionale di cui al successivo terzo comma.
Per la
gestione in comune, ai sensi dell'art. 8 del presente decreto, le regioni
provvedono nell'ambito delle indicazioni contenute negli atti statali di
indirizzo o coordinamento.
Gli interventi statali relativi agli impianti di
interesse nazionale avvengono nel rispetto della lettera m) dell'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 1972 e in attuazione degli
indirizzi fissati in sede di programmazione nazionale, sentita la commissione
interregionale, di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Le
regioni sono sentite sulle relazioni programmatiche che gli enti a
partecipazione statale sono tenuti a presentare al Parlamento nonché sui pareri
e le direttive del CIPE a tali enti.
Art. 68
Aziende di Stato per le foreste demaniali
L'Azienda di Stato per le foreste demaniali è soppressa. Le funzioni e i beni
dell'Azienda sono trasferiti alle regioni in ragione della loro
ubicazione.
Dal trasferimento sono esclusi: i terreni dati in concessione al
Ministero della difesa e sui quali sono stati realizzati impianti militari; le
caserme del Corpo forestale dello Stato; i terreni e le aree boschive, in misura
non superiore all'1 per cento della superficie complessiva delle aree
costituenti il patrimonio immobiliare dell'Azienda, da destinare a scopi
scientifici, sperimentali e didattici di interesse nazionale. Tali aree sono
identificate entro il 31 dicembre 1978 con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con
i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per la difesa.
Dal trasferimento
possono essere altresì esclusi, ove non destinabili ad attività di competenza
regionale, alberghi, edifici di abbazie o di conventi ed altri fabbricati,
previa identificazione da effettuare, entro il 31 dicembre 1978, da parte della
commissione di cui all'art. 113.
Sono parimenti trasferiti alle regioni i
rapporti giuridici relativi a beni in corso di acquisizione da parte
dell'Azienda al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. I crediti e
i debiti sono ripartiti fra le regioni in proporzione alla superficie dei beni
patrimoniali attribuiti a ciascuna di esse.
L'amministrazione statale, ai
fini di cui al primo comma, punto c), dell'articolo 71, può avvalersi delle
eventuali aziende forestali regionali e delle strutture regionali e locali di
gestione dei patrimoni boschivi. I rapporti reciproci sono regolati da apposite
convenzioni.
Art. 69
Territori montani, foreste, conservazione del suolo
Sono delegate alle regioni le funzioni di cui alla legge 22 maggio 1973,
numero 269, concernente la disciplina della produzione e del commercio di
sementi e di piante di rimboschimento. Le regioni sono tenute ad istituire il
libro dei boschi da seme di cui all'art. 14 della predetta legge secondo le
modalità che saranno stabilite dal Consiglio dei Ministri, sentita la
commissione di cui all'art. 16. Restano ferme le disposizioni di cui al capo V e
agli articoli 27 e 28 della legge anzidetta.
Sono trasferite alle regioni
tutte le funzioni esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici, comprese le
camere di commercio, ed esclusi i comuni e le comunità montane, concernenti i
territori montani, le foreste, la proprietà forestale privata, i rimboschimenti
e le proprietà silvo-pastorali degli enti locali, compresi i poteri di
determinazione di vincoli e gli interventi sui terreni sottoposti a vincoli. Lo
Stato con legge può individuare patrimoni boschivi ai quali si applichino
comunque i vincoli previsti dalla legislazione sulle foreste. La gestione dei
beni forestali può essere affidata dalle regioni ad aziende interregionali
costituite a norma delle disposizioni di cui all'art. 8 del presente decreto. Le
regioni formano programmi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei
comuni ed altri enti. Tali programmi dovranno essere coordinati con gli
interventi previsti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e delle relative leggi
regionali di attuazione.
Sono altresì trasferite alle regioni le funzioni di
cui alla legge 1° marzo 1975, n. 47, contenente norme integrative per la difesa
dei boschi dagli incendi. I piani di cui all'art. 1 della legge predetta vengono
predisposti dalle regioni anche sulla base di intese interregionali. Le regioni
provvedono altresì a costituire servizi antincendi boschivi. Resta ferma la
competenza dello Stato in ordine all'organizzazione e gestione, d'intesa con le
regioni, del servizio aereo di spegnimento degli incendi e dell'impiego del
Corpo dei vigili del fuoco.
Sono inoltre trasferite alle regioni le funzioni
concernenti la sistemazione idrogeologica e la conservazione del suolo, le opere
di manutenzione forestale per la difesa delle coste nonché le funzioni relative
alla determinazione del vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30
dicembre 1923, n. 3267, ivi comprese quelle esercitate attualmente dalle camere
di commercio. Per la realizzazione di opere di sistemazione idrogeologica e di
difesa del suolo che interessino il territorio di due o più regioni, queste
provvedono mediante intesa tra loro. Fermo restando quanto stabilito dall'art.
13 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, restano fermi i vincoli
idrogeologici attualmente vigenti fino a quando non sarà stabilita una nuova
disciplina statale di principio.
Le regioni possono altresì provvedere alle
opere destinate alla difesa delle coste interessanti il rispettivo territorio
previa autorizzazione dello Stato.
Art. 70
Calamità naturali
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative esercitate dal
Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di interventi conseguenti
a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, di cui
alle lettere a), b) e c) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364. Compete
altresì, alle regioni, ai fini degli interventi di cui al presente comma, la
delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di
provvidenza da applicarsi, anche al di fuori di quelle previste dalla predetta
legge n. 364 del 1970, e successive modificazioni ed integrazioni.
Sono
altresì trasferite le funzioni concernenti gli organismi di difesa attiva e
passiva delle produzioni intensive, dalle avversità atmosferiche e dalle
calamità naturali, fatta eccezione per le competenze dello Stato concernenti
l'ordinamento cooperativo.
Le tariffe dei prezzi a carico degli organismi
associativi di cui all'art. 21, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364,
sono approvate dallo Stato sentite le regioni per quanto attiene al tipo di
coltura ed alla zona agraria.
Restano ferme le competenze dello Stato
relative:
a) alla dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale
calamità o di eccezionale avversità atmosferica;
b) alla determinazione della
spesa da prelevarsi dal fondo di solidarietà nazionale e da assegnare alle
regioni, su proposta della regione interessata e d'intesa con la commissione
interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 71
Competenze dello Stato
Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
a)
le attività di ricerca e di informazione connesse alla programmazione nazionale
della produzione agricola e forestale;
b) gli interventi di interesse
nazionale per la regolazione del mercato agricolo; la garanzia della sicurezza
degli approvvigionamenti, l'organizzazione del commercio con l'estero; la
ricerca e informazione di mercato a livello nazionale e internazionale;
c) la
ricerca e la sperimentazione scientifica di interesse nazionale in materia di
produzione agricola e forestale e di valorizzazione dell'ambiente naturale; la
determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria e
zooprofilattica. Le regioni possono avvalersi delle strutture statali preposte
alla sperimentazione agraria. I rapporti reciproci sono regolati mediante
apposite convenzioni;
d) l'ordinamento e la tenuta di registri di varietà e
di libri genealogici, dei relativi controlli funzionali, quando è richiesta la
unicità per tutto il territorio nazionale, la disciplina e il controllo di
qualità nonché la certificazione varietale dei prodotti agricoli e forestali e
delle sostanze di uso agrario e forestale ivi compresa la repressione delle
frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti e delle sostanze
anzidette; la omologazione e certificazione dei prototipi delle macchine
agricole;
e) il fondo di solidarietà nazionale per le calamità e le avversità
atmosferiche relativamente alla dichiarazione del carattere eccezionale
dell'evento e la ripartizione dei finanziamenti fra le regioni
interessate;
f) la formazione della carta della montagna, la determinazione
delle opere e dei mezzi di protezione delle foreste dagli incendi e i servizi
antincendi;
g) il reclutamento, l'addestramento e l'inquadramento del Corpo
forestale dello Stato, il quale è impiegato anche dalle regioni secondo il
disposto dell'articolo 11, ultimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11;
h) le associazioni e le unioni nazionali
dei produttori in materia di agricoltura e foreste;
i) l'approvazione delle
legittimazioni sugli usi civici, di cui alla legge 16 giugno 1927, n.
1766.
In sede di programmazione nazionale per la realizzazione della politica
delle produzioni e di mercato dei prodotti agricoli e della politica
dell'alimentazione, sono determinati gli indirizzi produttivi e gli obiettivi,
anche quantitativi, le aree da favorire, i livelli massimi di incentivazione,
gli strumenti per la gestione della politica di mercato, gli indirizzi generali
per l'attuazione dei regolamenti e direttive comunitarie, nonché il
coordinamento finanziario degli interventi regionali con quelli nazionali
attinenti ai mercati.
Il comitato di amministrazione della Cassa per la
formazione della proprietà contadina, quale risulta dal decreto ministeriale 9
settembre 1965, è integrato da due rappresentanti delle regioni, nominati con
decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, su designazione della
commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n.
281.
Art. 72
Promozione e agevolazione di produzioni agricole
Sono altresì trasferite le funzioni di promozione della bachicoltura, di
tutela igienico-sanitaria della produzione serica, di controllo amministrativo
sull'allevamento dei bachi da seta, di miglioramento della produzione sericola,
le funzioni di promozione per il miglioramento della produzione del riso e della
canapa.
Sono trasferite alle regioni le funzioni di promozione e di
agevolazione delle produzioni agricole per la cellulosa; restano ferme le
competenze dell'Ente cellulosa e carta per interventi sul mercato della carta e
per il relativo approvvigionamento anche all'estero nonché per l'attività
necessaria di ricerca e sperimentazione.
Art. 73
Consorzi di bonifica
Fermi restando i poteri regionali di istituzione, fusione e soppressione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, numero 947, sono trasferite alle regioni le funzioni esercitate dallo Stato concernenti i consorzi di bonifica e di bonifica montana, anche interregionali. Quando si tratti di consorzi che operino in più regioni, si provvederà in base ad intese tra le regioni interessate, a norma dell'art. 8 del presente decreto.
La classificazione, declassificazione e ripartizione di territori in consorzi di bonifica o di bonifica montana e la determinazione di bacini montani che ricadono nel territorio di due o più regioni e l'approvazione dei piani generali di bonifica e dei programmi di sistemazione dei bacini montani che ricadono nel territorio di due o più regioni, spettano alle regioni interessate, che vi provvedono sulla base di intesa tra di loro. Le regioni possono costituire un ufficio comune. A tal fine, ciascuna regione determina, conformemente alle intese intervenute e a norma del proprio statuto, le funzioni, l'organizzazione, le norme di funzionamento dell'ufficio, nonché le modalità del concorso della regione nel finanziamento dell'ufficio e nell'attribuzione al medesimo del personale necessario.
Il trasferimento di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, comprende anche le funzioni svolte da organi collegiali centrali dello Stato.
Art. 74
Difesa contro le malattie delle piante coltivate
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative relative ai consorzi per la difesa contro le malattie ed i parassiti delle piante coltivate, costituiti ai sensi degli articoli 11, 15, 16 e 17 della legge 18 giugno 1931, n. 987, nonché le funzioni e gli uffici degli osservatori per le malattie delle piante. Le regioni esercitano tali funzioni nel rispetto degli standard tecnici definiti dallo Stato.
Sono inoltre trasferite alle regioni le funzioni di controllo delle produzioni di sementi allo scopo di garantire gli agricoltori sulla purezza della razza, germinabilità, energia germinativa, provenienza, stato fitosanitario, e le funzioni di promozione per la creazione di nuove varietà di sementi elette.
Art. 75
Incremento ippico
Sono comprese tra le funzioni amministrative trasferite alle regioni quelle concernenti l'ippicoltura per il mantenimento degli stalloni di pregio, per l'ordinamento del servizio di monta e per la gestione dei depositi di cavalli stalloni, nonché gli interventi tecnici per il miglioramento delle produzioni equine.
Art. 76
Assistenza agli utenti di motori agricoli
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative di assistenza agli
utenti di motori agricoli, di formazione e di insegnamento tecnico-pratico per
gli agricoltori per l'incremento e la diffusione della meccanizzazione agricola,
nonché i servizi ed i controlli che non siano di competenza del Ministero delle
finanze riguardanti il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati
per l'agricoltura.
Le regioni conferiscono la qualifica di utente di motore
agricolo e provvedono alla disciplina amministrativa del settore.
Ferme
restando le competenze degli UTIF, sono delegate alle regioni le funzioni dei
comitati di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive
modificazioni.
Art. 77
Funzioni delegate
E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative
concernenti:
a) la promozione e l'orientamento dei consumi alimentari, la
rilevazione e il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare;
b)
l'attuazione degli interventi per la regolazione dei mercati che non siano
riservati all'AIMA;
c) la vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri
genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali;
d) il controllo di qualità dei prodotti agricoli e forestali e delle sostanze
ad uso agrario e forestale, ferma la competenza statale ad adottare i
provvedimenti di riconoscimento dei marchi di qualità e delle denominazioni di
origine e tipiche e di delimitazione delle relative zone di produzione.
Lo
Stato si avvale anche della collaborazione delle regioni per la repressione
delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli.
Art. 78
Attribuzioni dei comuni
Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della
Costituzione, le funzioni amministrative in materia di:
a) interventi per la
protezione della natura, con la collaborazione della regione;
b) vigilanza
sull'amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio.
TITOLO V
ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO
CAPO I
OGGETTO
Art. 79
Materia del trasferimento
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici di cui all'art. 1 nelle materie “urbanistica, tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale”, “viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale”, “navigazione e porti lacuali”, “caccia”, “pesca nelle acque interne”, come attinenti all'assetto ed utilizzazione del rispettivo territorio.
CAPO II
URBANISTICA
Art. 80
Urbanistica
Le funzioni amministrative relative alla materia “urbanistica” concernono la disciplina dell'uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché la protezione dell'ambiente.
(vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 3069/94)
Art. 81
Competenze dello Stato
(modificato dall'art. 4 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383)
Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
[a) l'identificazione, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 3 della legge n. 382 del 1975, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con particolare riferimento all'articolazione territoriale degli interventi di interesse statale ed alla tutela ambientale ed ecologica del territorio nonché alla difesa del suolo;] (lettera abrogata) (16)
b) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate
sismiche e l'emanazione delle relative norme tecniche per le costruzioni nelle
stesse.
[Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque
insistenti su aree del demanio statale l'accertamento della conformità alle
prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le
opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato, d'intesa con la
regione interessata.
La progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato se difforme dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi, è fatta dall'amministrazione statale competente d'intesa con le regioni interessate, che devono sentire preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi] (commi abrogati).
Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dalla data di ricevimento da parte delle regioni del programma di intervento, e il Consiglio dei Ministri ritiene che si debba procedere in difformità dalla previsione degli strumenti urbanistici, si provvede sentita la commissione interparlamentare per le questioni regionali con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro o dei Ministri competenti per materia.
I progetti di investimento di cui all'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, numero 853, sono comunicati alla regione nel cui territorio essi devono essere realizzati. Le regioni hanno la facoltà di promuovere la deliberazione del CIPE di cui al quarto comma dello stesso articolo.
Resta fermo quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 880, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica e dalla legge 2 agosto 1975, n. 393, relativa a norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica e dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898, per le servitù militari.
(vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. I, 670/97)
Art. 82
Beni ambientali (17)
(integrato dall'art. 1 del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431)
Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi
centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali per
quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative
sanzioni.
La delega riguarda tra l'altro le funzioni amministrative
concernenti:
a) l'individuazione delle bellezze naturali, salvo il potere del
Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i
beni culturali e ambientali, di integrare gli elenchi delle bellezze naturali
approvate dalle regioni;
b) la concessione delle autorizzazioni o nulla osta
per le loro modificazioni;
c) l'apertura di strade e cave;
d) la posa in
opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità;
e) l'adozione di
provvedimenti cautelari anche indipendentemente dall'inclusione dei beni nei
relativi elenchi;
f) l'adozione dei provvedimenti di demolizione e
l'irrogazione delle sanzioni amministrative;
g) le attribuzioni degli organi
statali centrali e periferici inerenti alle commissioni provinciali previste
dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dall'art. 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;
h) l'autorizzazione
prevista dalla legge 29 novembre 1971, n. 1097, per la tutela dei Colli
Euganei.
[Le notifiche di notevole interesse pubblico delle bellezze
naturali e panoramiche eseguite in base alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, non
possono essere revocate o modificate se non previo parere del Consiglio
nazionale per i beni culturali.] (comma abrogato) (21)
[Il Ministro
per i beni culturali e ambientali può inibire lavori o disporne la sospensione,
quando essi rechino pregiudizio a beni qualificabili come bellezze naturali
anche indipendentemente dalla loro inclusione negli elenchi.] (comma
abrogato) (21)
[Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della
legge 29 giugno 1939, n. 1497:
a) i territori costieri compresi in una fascia
della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni
elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia
della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori
elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli
elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed
impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le
relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d)
le montagne per la parte eccedente 1600 metri sul livello del mare per la catena
alpina e 1200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le
isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve
nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei
parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o
danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
h) le
aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le
zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica
13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse
archeologico.] (comma abrogato) (21)
[Il vincolo di cui al precedente
comma non si applica alle zone A, B e - limitatamente alle parti ricomprese nei
piani pluriennali di attuazione - alle altre zone, come delimitate negli
strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444,
e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai
sensi dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.] (comma abrogato)
(21)
[Sono peraltro sottoposti a vincolo paesaggistico, anche nelle zone
di cui al comma precedente, i beni di cui al n. 2) dell'art. 1 della legge 29
giugno 1939, n. 1497.] (comma abrogato) (21)
[Nei boschi e nelle
foreste di cui alla lettera g) del quinto comma del presente articolo sono
consentiti il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di
bonifica, antincendio e di conservazione previsti ed autorizzati in base alle
norme vigenti in materia.] (comma abrogato) (21)
[L'autorizzazione di
cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, deve essere rilasciata o
negata entro il termine perentorio di sessanta giorni. Le regioni danno
immediata comunicazione al Ministro per i beni culturali e ambientali delle
autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa
documentazione. Decorso inutilmente il predetto termine, gli interessati, entro
trenta giorni, possono richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni
culturali e ambientali, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di
ricevimento della richiesta. Il Ministro per i beni culturali e ambientali può
in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale
entro i sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione.] (comma
abrogato) (21)
[Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi opere da
eseguirsi da parte di amministrazioni statali, il Ministro per i beni culturali
e ambientali può in ogni caso rilasciare o negare entro sessanta giorni
l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, anche in
difformità dalla decisione regionale.] (comma abrogato) (21)
[Per le
attività di ricerca ed estrazione di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n.
1443, l'autorizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali, prevista
dal precedente nono comma, è rilasciata sentito il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.] (comma abrogato) (21)
[Non è richiesta
l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per gli
interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e
di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto
esteriore degli edifici, nonché per l'esercizio dell'attività
agro-silvo-pastorale che non comporti alterazione permanente dello stato dei
luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili, e sempre che si tratti di
attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio.]
(9) (comma abrogato) (21)
[Le funzioni di vigilanza
sull'osservanza del vincolo di cui al quinto comma del presente articolo sono
esercitate anche dagli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali.]
(comma abrogato) (21)
(vdi C.G.A., SEZ. CONSULTIVA, 947/1994)
(vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 693/96)
Art. 83
Interventi per la protezione della natura
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali.
Per quanto riguarda i parchi nazionali e le riserve naturali dello Stato
esistenti, la disciplina generale relativa e la ripartizione dei compiti fra
Stato, regioni e comunità montane, ferma restando l'unitarietà dei parchi e
riserve, saranno definite con legge della Repubblica entro il 31 dicembre
1979.
Sino all'entrata in vigore della legge di cui al comma precedente, gli
organi di amministrazione dei parchi nazionali esistenti sono integrati da tre
esperti per ciascuna regione territorialmente interessata, assicurando la
rappresentanza della minoranza.
Resta ferma, nell'ambito delle funzioni di
indirizzo e di coordinamento, la potestà per il Governo di individuare i nuovi
territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere
interregionale.
E' fatto salvo quanto stabilito dall'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, relativamente al Parco
nazionale dello Stelvio.
CAPO III
TRANVIE E LINEE AUTOMOBILISTICHE
DI INTERESSE REGIONALE
Art. 84
Tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale
Le funzioni amministrative relative alle materie tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale concernono i servizi pubblici di trasporto di persone e merci (esclusi gli effetti postali) esercitati con linee tranviarie, metropolitane, filoviarie, funicolari e funiviarie di ogni tipo, automobilistiche (anche sostitutive di linee tranviarie e ferroviarie in concessione e di linee delle ferrovie dello Stato definitivamente soppresse a norma del regio decreto 21 dicembre 1931, n. 1575), anche se la parte non prevalente del percorso si svolge nel territorio di un'altra regione.
Le modalità di svolgimento dei servizi pubblici di trasporto di cui al primo
comma che si svolgono parzialmente in altre regioni finitime, sono stabilite
d'intesa con le regioni nel cui territorio si svolge la parte minore del
percorso dei servizi pubblici di trasporto.
Sono trasferite alle regioni le
funzioni amministrative relative al personale dipendente da imprese
concessionarie di autolinee.
Art. 85
Trasferimento alle regioni
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti
l'approvazione dei regolamenti comunali relativi ai noleggi ed ai servizi da
piazza.
Restano di competenza dello Stato le linee automobilistiche a
carattere internazionale nonché le linee interregionali che non rientrino nelle
competenze regionali ai sensi dell'articolo precedente e le linee di gran
turismo di carattere interregionale.
Art. 86
Funzioni delegate
E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative in materia
di linee ferroviarie in concessione, anche in gestione commissariale
governativa, da effettuarsi con l'assenso delle regioni interessate previo il
risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato.
E' delegato alle
regioni, con l'assenso delle regioni interessate, l'esercizio delle funzioni
amministrative in materia di linee ferroviarie secondarie gestite dall'azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato, dichiarate non più utili all'integrazione
della rete primaria nazionale dal Ministro per i trasporti.
Le regioni
partecipano al controllo della sicurezza degli impianti fissi e dei veicoli
destinati all'esercizio dei trasporti regionali, operato dai competenti uffici
dello Stato.
E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni relative
alla sicurezza dei natanti addetti alle linee di navigazione interna.
CAPO IV
VIABILITA' ACQUEDOTTI E LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE
Art. 87
Viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale.
Le funzioni amministrative relative alla materia “viabilità, acquedotti e
lavori pubblici di interesse regionale” concernono: le strade e la loro
classificazione, escluse le strade statali e le autostrade; gli acquedotti di
interesse regionale; le opere pubbliche di qualsiasi natura, anche di edilizia
residenziale pubblica, che si eseguono nel territorio di una
regione.
D'intesa tra Stato e regioni le strade statali possono essere
classificate come regionali e viceversa.
Art. 88
Competenze dello Stato
(modificato dall'art. 5, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84)
Sono di competenza statale le funzioni amministrative concernenti:
1)
le opere marittime relative ai porti di cui alla categoria I e alla categoria
II, classe I, e le opere di preminente interesse nazionale per la sicurezza
dello Stato e della navigazione nonché per la difesa delle coste;
2) le
opere idrauliche di prima categoria nonché, fino all'esperimento delle procedure
di cui al successivo art. 89, quelle di seconda categoria;
3) le opere per le
vie navigabili di prima classe;
4) le opere concernenti le linee elettriche
relative agli impianti elettrici superiori a 150 mila volts; le opere relative
alla ricerca, coltivazione, deposito, ritrattamento e trasporto, anche a mezzo
di condotta, di risorse energetiche, ferma restando la procedura di cui al
precedente art. 81, secondo comma e seguenti;
5) le opere aeroportuali che
non riguardano aerodromi esclusivamente turistici;
6) le costruzioni
ferroviarie non metropolitane;
7) l'esecuzione di opere concernenti i
servizi, il demanio ed il patrimonio dello Stato, l'edilizia universitaria
nonché la costruzione di alloggi da destinare a dipendenti civili e militari
dello Stato per esigenze di servizio;
8) l'edilizia di culto;
9) gli
interventi straordinari nelle opere di soccorso relativo a calamità di
estensione e di entità particolarmente gravi, nei casi in cui si operi in regime
commissariale ai sensi della legge sulla protezione civile;
10) le opere di
riparazione di danni bellici;
11) la determinazione di criteri generali
tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali per la salvaguardia
dell'incolumità pubblica e per la realizzazione di esigenze unitarie di ordine
tecnologico e produttivo;
12) le acque pubbliche nei limiti di cui al
successivo art. 90;
13) la programmazione nazionale e la ripartizione sulla
sua base fra le regioni del fondo nazionale per gli interventi di edilizia
residenziale pubblica, la previsione di programmi congiunturali di emergenza,
nonché la determinazione dei criteri per le assegnazioni di alloggi e per la
fissazione dei canoni.
Art. 89
Opere idrauliche
(modificato dall'art. 1 del D.L. 7 maggio 1980, n. 152, convertito dalla legge 7 luglio 1980, n. 298) (2) (3)
Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo,
sentite le regioni, delimita i bacini idrografici a carattere interregionale.
Tale delimitazione può essere modificata con lo stesso procedimento. Tutte le
opere idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali sono
trasferite alle regioni.
Per le opere idrauliche relative ai bacini
idrografici interregionali si provvederà in sede di legge di riforma
dell'amministrazione dei lavori pubblici. In mancanza di tale legge le funzioni
sono delegate, a far data dal 31 dicembre 1980, alle regioni interessate
che le esercitano sulla base di programmi fissati e coordinati dai competenti
organi statali. Fino alla data predetta i programmi di intervento vengono
predisposti dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste e d'intesa con le regioni interessate. Restano
ferme le competenze relative ai bacini interregionali trasferite alle regioni
con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8.
Con
decorrenza dal 1° gennaio 1978 le opere idrauliche di terza categoria sono
attribuite alle regioni.
Art. 90
Acque
Tutte le funzioni relative alla tutela, disciplina e utilizzazione delle
risorse idriche, con esclusione delle funzioni riservate allo Stato dal
successivo articolo, sono delegate alle regioni che le eserciteranno nell'ambito
della programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche e in
conformità delle direttive statali sia generali sia di settore per la disciplina
dell'economia idrica.
In particolare sono delegate le funzioni
concernenti
a) gli aggiornamenti e le modifiche del piano regolatore generale
degli acquedotti concernenti le risorse idriche destinate dal piano a soddisfare
esigenze e bisogni dei rispettivi territori regionali, nonché l'utilizzazione
delle risorse stesse;
b) gli interventi per la costruzione e la gestione
degli impianti e dei servizi di acquedotto non compresi tra quelli trasferiti ai
sensi dell'art. 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 15
gennaio 1972, n. 8;
c) l'imposizione e la determinazione delle tariffe di
vendita delle acque derivate o estratte, nell'ambito delle direttive statali
sulla determinazione dei prezzi alla produzione o al consumo;
d) la ricerca,
l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee, ivi comprese le funzioni
concernenti la tutela del sistema idrico del sottosuolo;
e) la pulizia delle
acque.
Nelle materie precedenti le regioni possono emanare, a far tempo dal
1° gennaio 1979, ai sensi dell'art. 117, ultimo comma, della Costituzione, norme
per stabilire particolari condizioni e modifiche nell'esercizio delle
concessioni di derivazioni di acque pubbliche, che consentano la realizzazione
di usi multipli delle acque per l'attuazione dei programmi o per il
raggiungimento di speciali obiettivi fissati nell'esercizio di funzioni
trasferite o delegate, che siano compatibili con la destinazione della
concessione della produzione di energia elettrica.
Art. 91
Competenze dello Stato
Sono riservate allo Stato, oltre alle funzioni concernenti la programmazione
nazionale generale o di settore della destinazione delle risorse idriche, le
funzioni concernenti:
1) la dichiarazione di pubblicità delle acque, la
formazione e la conservazione degli elenchi o catasti di acque pubbliche, la
formazione e la conservazione degli elenchi o catasti di utenze di acque
pubbliche; nel procedimento istruttorio relativo alla dichiarazione di
pubblicità delle acque, sono sentite le regioni interessate;
2) la
determinazione e la disciplina degli usi delle acque pubbliche anche sotterranee
ivi comprese le funzioni relative all'istruttoria e al rilascio delle
concessioni di grandi derivazioni; le dighe di ritenuta per le quali si
provvederà in sede di riforma della disciplina delle acque;
3) il censimento
nazionale dei corpi idrici;
4) l'imposizione dei vincoli, gli aggiornamenti e
le modifiche del piano generale degli acquedotti, che comportino una diversa
distribuzione delle riserve idriche tra le regioni.
Nell'esercizio di tali
funzioni lo Stato dovrà sentire le regioni interessate e tener conto delle
esigenze da queste espresse per l'attuazione di programmi o per il
raggiungimento di speciali obiettivi stabiliti nell'esercizio di funzioni
trasferite o delegate; dovrà comunque pronunciarsi sulle proposte avanzate da
una o più regioni ed indicare in qual modo dovranno realizzarsi le esigenze
prospettate;
5) l'individuazione di bacini idrografici a carattere
interregionale, sentite le regioni interessate;
6) l'utilizzazione di risorse
idriche per la produzione di energia elettrica. (4)
Art. 92
Funzioni delegate
E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative esercitate
da organi centrali e periferici dello Stato in materia di:
a) ricostruzione
dei beni distrutti da eventi bellici, esclusi quelli di proprietà dello
Stato;
b) attuazione dei piani di ricostruzione.
Art. 93
Edilizia residenziale pubblica
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative statali concernenti
la programmazione regionale, la localizzazione, le attività di costruzione e la
gestione di interventi di edilizia residenziale e abitativa pubblica, di
edilizia convenzionata, di edilizia agevolata, di edilizia sociale nonché le
funzioni connesse alle relative procedure di finanziamento.
Sono altresì
trasferite le funzioni statali relative agli I.A.C.P. fermo restando il potere
alle regioni di cui all'art. 13 di stabilire soluzioni organizzative diverse da
esercitarsi in conformità ai princìpi stabiliti dalla legge di riforma delle
autonomie locali; in mancanza di questa legge le regioni potranno esercitare i
suddetti poteri dal 1° gennaio 1979.
Sono inoltre trasferite tutte le
funzioni esercitate da amministrazioni, aziende o enti pubblici statali relativi
alla realizzazione di alloggi, salvo che si tratti di alloggi da destinare a
dipendenti civili o militari dello Stato per esigenze di servizio, nonché le
funzioni degli organi centrali e periferici previste dalla legge 22 ottobre
1971, n. 865 e dalla legge 27 maggio 1975, n. 166, eccettuate quelle relative
alla programmazione nazionale. Lo Stato attua la programmazione nazionale nel
settore dell'edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 11, primo comma,
del presente decreto.
Art. 94
Ulteriori trasferimenti in materia di edilizia pubblica
Sono inoltre trasferite alle regioni le funzioni amministrative esercitate dall'amministrazione centrale e periferica dei lavori pubblici, in base al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.
E' trasferita la funzione relativa alla determinazione dei requisiti e dei
prezzi massimi delle abitazioni, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 6
settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e
successive modificazioni.
Sono altresì trasferite le funzioni amministrative
svolte dalle commissioni di vigilanza per l'edilizia economica e popolare
previste dall'art. 129 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e dagli
articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio
1964, n. 655. Le commissioni continuano a svolgere tali funzioni nell'attuale
composizione, fino a diversa disciplina della materia nell'ambito di apposita
normativa statale di principio.
Sono infine trasferite ai sensi dell'art. 109
del presente decreto le funzioni dirette ad agevolare l'accesso al credito nella
materia di cui ai precedenti articoli, ivi comprese quelle concernenti
l'erogazione di contributi in conto capitale o nel pagamento degli interessi, la
prestazione delle garanzie ed i rapporti con gli istituti di credito.
Art. 95
Attribuzione ai comuni
Le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono attribuite ai comuni, salva la competenza dello Stato per l'assegnazione di alloggi da destinare a dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di servizio.
(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 300/97)
Art. 96
Attribuzioni delle province
Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti la
sospensione temporanea della circolazione sulle strade per motivi di pubblico
interesse, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, fermi restando i poteri del prefetto previsti
dallo stesso articolo per motivi di pubblica sicurezza e di esigenze militari;
la disciplina del transito periodico di armenti e greggi ai sensi dell'art. 3,
secondo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica; la
vigilanza e l'autorizzazione delle scuole per conducenti di veicoli a motore, ai
sensi dell'art. 84 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 15
giugno 1959, n. 393.
Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative
concernenti:
a) il coordinamento mediante conferenze tra gli enti interessati
dell'esercizio delle funzioni disciplinate dagli articoli 3 e 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
b) le attività
istruttorie relative alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori
di merci, con facoltà di subdelegare le stesse alle province.
Le funzioni di
cui al primo comma saranno esercitate dalla provincia sulla base delle
disposizioni contenute nella legge di riforma degli enti locali territoriali e,
in mancanza, dal 1° gennaio 1980.
CAPO V
NAVIGAZIONE E PORTI LACUALI
Art. 97
Navigazione e porti lacuali
Le funzioni amministrative relative alla materia “navigazione e porti
lacuali” concernono la navigazione lacuale, fluviale, lagunare sui canali
navigabili ed idrovie; i porti lacuali e di navigazione interna e ogni altra
attività riferibile alla navigazione ed ai porti lacuali ed interni.
Le
predette funzioni comprendono tra l'altro l'autorizzazione al pilotaggio, il
demanio dei porti predetti e la potestà di rilasciare concessioni per
l'occupazione e l'uso di aree ed altri beni nelle zone portuali, la rimozione di
materiali sommersi ed il rilascio del certificato di navigabilità, nonché enti,
istituti ed organismi operanti nel settore. Sono altresì comprese le funzioni
amministrative relative al personale dipendente da imprese concessionarie
operanti in questa materia.
Art. 98
Gestioni comuni
Le funzioni amministrative di cui al precedente articolo, quando sono
interessati i servizi in territori finitimi di più regioni, sono esercitate
mediante intesa tra le regioni interessate ovvero mediante gestioni comuni anche
informa consortile.
La gestione governativa per la navigazione dei laghi
Maggiore, di Como e di Garda viene trasferita alle regioni territorialmente
competenti previo risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato.
Resta
salva la competenza dello Stato in relazione ai rapporti internazionali
riguardanti la navigazione sul lago Maggiore.
CAPO VI
CACCIA
Art. 99
Caccia
Le funzioni amministrative relative alla materia “caccia” concernono:
l'esercizio della caccia, la protezione faunistica, ivi compresa la disciplina
delle aziende di produzione; le bandite, le riserve di caccia e di
ripopolamento; il rilascio della licenza di caccia, ferma restando la competenza
degli organi statali per il rilascio della licenza di porto d'armi; la polizia
venatoria ed i difesa del patrimonio zootecnico.
Sono trasferite alle regioni
le funzioni di disciplina dell'attività e dell'organizzazione dei cacciatori, la
tenuta dei registri dei titolari della licenza di caccia, la loro educazione e
preparazione tecnica, l'organizzazione di gare, mostre, esposizioni, concorsi ed
altre manifestazioni pubbliche.
Sono trasferite in oltre le funzioni che
riguardano gli uccellatori ed i concessionari di bandite e riserve di
caccia.
Alle regioni spetta di promuovere il potenziamento della produzione
di selvaggina, la ricerca e la sperimentazione in materia di caccia,
l'incremento del patrimonio faunistico e la repressione della caccia di
frodo.
CAPO VII
PESCA NELLE ACQUE INTERNE
Art. 100
Pesca nelle acque interne
Le funzioni amministrative relative alla materia “pesca nelle acque interne”
concernono la tutela e la conservazione del patrimonio ittico, gli usi civici,
l'esercizio della pesca, il rilascio della licenza, la piscicoltura e il
ripopolamento, lo studio e la propaganda, i consorzi per la tutela e
l'incremento della pesca.
Le regioni promuovono la ricerca e la
sperimentazione nel settore.
Le concessioni a scopo di piscicoltura nelle
acque interne, ove riguardino acque del demanio dello Stato, sono rilasciate
dalle regioni previo parere del competente organo statale.
Sono altresì
trasferite le funzioni relative alla pesca nelle acque del demanio marittimo
interno, così come delimitato dall'art. 1, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.
I diritti esclusivi di
pesca del demanio statale sono trasferiti al demanio dell'amministrazione
provinciale.
CAPO VIII
TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI
Art. 101
Funzioni amministrative trasferite
Sono trasferite alle regioni salvo quanto disposto successivamente, le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine all'igiene del suolo e dell'inquinamento atmosferico, idrico, termico ed acustico, compresi gli aspetti igienico-sanitari delle industrie in salubri.
Il trasferimento riguarda in particolare le funzioni concernenti:
a) la
disciplina degli scarichi e la programmazione degli interventi di conservazione
e depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti liquidi e
idrosolubili;
b) la programmazione di interventi per la prevenzione ed il
controllo dell'igiene del suolo e la disciplina della raccolta, trasformazione e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani industriali;
c) la tutela
dall'inquinamento atmosferico ed idrico di impianti termici ed industriali e da
qualunque altra fonte, con esclusione di quello prodotto da scarichi
veicolari;
d) il controllo e la prevenzione dell'inquinamento acustico
prodotto da sorgenti fisse, nonché quello prodotto da sorgenti mobili se
correlate a servizi, opere ed attività trasferite alle regioni;
e) la
formazione professionale degli addetti alla gestione degli impianti
termici.
Sono inoltre trasferite alle regioni le funzioni statali relative ai
comitati regionali per l'inquinamento atmosferico, che potranno essere integrati
nella loro composizione e nelle loro funzioni anche con riferimento alle
funzioni regionali in materia di igiene acustica, idrica del suolo; nonché alla
commissione provinciale per la protezione sanitaria della popolazione dai rischi
delle radiazioni, di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 1964, n. 185.
Art. 102
Competenze dello Stato
Ferme restando le competenze attribuite allo Stato dalla legge 10 maggio
1976, n. 319, sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative
concernenti:
1) la fissazione dei limiti minimi inderogabili d'accettabilità
delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni
sonore;
2) il coordinamento dell'attività di ricerca e sperimentazione tecnico
scientifica;
3) la rilevazione nazionale dei fenomeni di inquinamento e la
determinazione delle tecniche di rilevamento e dei metodi di analisi degli
inquinamenti;
4) la determinazione, d'intesa con le regioni interessate, di
zone di controllo dell'inquinamento atmosferico a carattere interregionale ed il
coordinamento delle attività delle regioni;
5) i programmi di disinquinamento
fuori dai casi previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, da adottare d'intesa
con le regioni interessate;
6) i provvedimenti straordinari a tutela
dell'incolumità pubblica;
7) l'inquinamento atmosferico ed acustico da fonti
veicolari, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 104, primo comma;
8)
l'inquinamento acustico da sorgenti mobili connesse ad attività, opere o servizi
statali;
9) il rilascio e la revoca del patentino di cui all'art. 16 della
legge 13 luglio 1966, n. 615;
10) la protezione dall'inquinamento radioattivo
derivante dall'impiego di sostanze radioattive, nonché dalla produzione e
dall'impiego dell'energia nucleare.
Art. 103
Funzioni delegate
E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative esercitate da organi centrali dello Stato concernenti la disciplina, nell'ambito delle direttive statali, degli scarichi effettuati in mare, comunque provenienti dal territorio costiero, con esclusione delle funzioni strettamente connesse alla disciplina della navigazione.
Art. 104
Attribuzione agli enti locali
Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti: il
controllo, dell'inquinamento atmosferico proveniente da impianti termici; il
controllo, in sede di circolazione, dell'inquinamento atmosferico od acustico
prodotto da auto e motoveicoli; la rilevazione, il controllo, la disciplina
integrativa e la prevenzione delle emissioni sonore.
Sono attribuite alla
provincia le funzioni amministrative concernenti: il controllo sulle discariche
e sugli impianti di trasformazione e smaltimento dei rifiuti; la prevenzione
dell'inquinamento atmosferico e la gestione dei servizi di rilevazione delle
emissioni e di controllo degli impianti industriali.
Le funzioni attribuite
ai comuni ed alle province dai commi precedenti saranno esercitate sulla base
delle disposizioni contenute nella legge di riforma degli enti locali
territoriali e, comunque, dal 1° gennaio 1980.
Restano ferme sino a quella
data le competenze oggi spettanti ai comuni ed alle province.
Art. 105
Utilizzazione di uffici ed organi tecnici
Finché le regioni e gli enti locali non abbiano istituito propri organi od
uffici tecnici specificamente competenti, si avvalgono degli organi ed uffici
tecnici statali centrali e periferici per l'esercizio delle funzioni trasferite
in materia di tutela dagli inquinamenti.
Per l'esercizio delle funzioni
delegate nella suddetta materia, le regioni e gli enti locali devono avvalersi
degli organi ed uffici tecnici statali.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 106
Espropriazione per pubblica utilità
Sono comprese tra le funzioni amministrative trasferite o delegate alle
regioni nelle materie indicate dal presente decreto anche quelle concernenti i
procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, le dichiarazioni di
indifferibilità ed urgenza dei lavori e le occupazioni temporanee e
d'urgenza.
Restano di competenza dello Stato le funzioni amministrative, di
cui al comma precedente, per le opere pubbliche la cui esecuzione è di sua
spettanza.
Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti
le occupazioni temporanee e d'urgenza ed i relativi atti preparatori attinenti
ad opere pubbliche o di pubblica utilità la cui esecuzione è di loro
spettanza.
Art. 107
Organi tecnici dello Stato
Le regioni possono avvalersi, nell'esercizio delle funzioni amministrative
proprie o delegate, degli uffici o organi tecnici anche consultivi dello
Stato.
Possono essere chiamati a far parte degli organi consultivi delle
regioni, secondo le norme regionali che ne disciplinano la composizione,
funzionari designati dagli uffici o organi, di cui al comma precedente, ad essi
appartenenti.
Le regioni possono avvalersi del patrocinio legale e della
consulenza dell'Avvocatura dello Stato. Tale disposizione non si applica nei
giudizi in cui sono parti l'amministrazione dello Stato e le regioni, eccettuato
il caso di litisconsorzio attivo. Nel caso di litisconsorzio passivo, qualora
non vi sia conflitto d'interessi tra Stato e regione, quest'ultima può avvalersi
del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Art. 108
Consiglio superiore dei lavori pubblici
Le regioni possono avvalersi, a norma del primo comma dell'articolo precedente, del Consiglio superiore dei lavori pubblici per tutte le funzioni attribuite allo stesso dalle leggi dello Stato e delle regioni.
Art. 109
Agevolazioni di credito
Sono comprese fra le funzioni amministrative trasferite alle regioni nelle
materie di cui al presente decreto, anche quelle concernenti ogni tipo di
intervento per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in
base a legge dello Stato, nonché la disciplina dei rapporti con gli istituti di
credito, la determinazione dei criteri dell'ammissibilità al credito agevolato
ed i controlli sulla sua effettiva destinazione.
Resta ferma la competenza
degli organi statali relativa all'ordinamento creditizio, agli istituti che
esercitano il credito, alla determinazione dei tassi massimi praticabili dagli
istituti.
La determinazione dei tassi minimi di interesse agevolati a carico
dei beneficiari è operata ai sensi dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n.
382.
Il trasferimento di funzioni di cui al primo comma comprende le funzioni
di determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di
agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di assegnazione di fondi,
anticipazioni e quote di concorso, destinati all'agevolazione dell'accesso al
credito sulle materie di competenza regionale, anche se relativi a provvedimenti
di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria.
Art. 110
Fondi nazionali di rotazione
I fondi nazionali di rotazione di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1208, alla legge 26 maggio 1965, n. 590, alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e agli articoli 13 e 32 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono soppressi.
Le disponibilità finanziarie sui fondi, di cui al comma precedente, sono versate man mano che si formano nel fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e sono ripartite tra le regioni in conformità delle disposizioni del secondo comma dello stesso articolo.
Art. 111
Trasferimento di uffici dello Stato
Sono trasferiti alle regioni, nel cui territorio sono stabiliti, gli uffici
dello Stato indicati nella tabella A allegata al presente
decreto.
L'esercizio delle funzioni amministrative che continuano ad essere
attribuite dalle leggi e dai regolamenti vigenti agli uffici di cui al comma
precedente, quali organi dello Stato, in materie diverse da quelle contemplate
nel presente decreto, è delegato alle regioni, se non diversamente disposto dal
presente decreto.
Art. 112
Personale statale assegnato alle regioni
Il personale statale di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, in
servizio non temporaneo alla data del 24 febbraio 1977 presso gli uffici
periferici trasferiti alle regioni a norma del presente decreto è messo a
disposizione delle regioni stesse rispettivamente competenti per
territorio.
Gli ulteriori contingenti di personale appartenenti alle singole
amministrazioni statali in servizio presso gli uffici centrali e periferici dei
Ministeri diversi da quelli di cui al primo comma, da mettere a disposizione
delle regioni in relazione alle funzioni trasferite o delegate dal presente
decreto, sono determinati, entro il 31 dicembre 1977, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti e con il
Ministro per il tesoro, sentite le regioni e sulla base di criteri determinati
di intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16
maggio 1970, n. 281. Col medesimo decreto detto personale è ripartito tra le
regioni, tenendo conto delle richieste formulate da ciascuna di esse.
Il
personale appartenente ad uffici non trasferiti alle regioni ma che svolge
funzioni amministrative trasferite, nel termine indicato nel comma precedente, è
messo a disposizione di ciascuna regione previo assenso degli
interessati.
L'amministrazione di provenienza, in caso di insufficienza del
numero dei dipendenti consenzienti, entro tre mesi dalla scadenza del termine di
cui al secondo comma mette a disposizione di ciascuna regione i dipendenti che
hanno fatto domanda con precedenza a coloro che svolgevano le stesse funzioni
connesse con quelle trasferite, tenendo conto dei titoli di cui all'art. 32,
terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. In mancanza o nell'insufficienza di domande le
amministrazioni provvedono d'ufficio, sentito il consiglio di amministrazione, a
mettere a disposizione di ciascuna regione i dipendenti che risultano in
possesso di minori titoli fra quelli indicati nell'art. 32, terzo comma, del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3.
Al personale contemplato dal presente articolo che viene
destinato ad ufficio in sede diversa da quella dell'ufficio statale di
provenienza, anche a domanda, competono le indennità e i rimborsi connessi al
trasferimento in base alla normativa vigente per i dipendenti statali.
Art. 113
Enti nazionali ed interregionali
(modificato dall'art. 1, 1-quater del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641)
Gli enti nazionali ed interregionali, che operano in tutto o in parte nelle materie contemplate dal presente decreto e per le quali le funzioni amministrative sono trasferite o delegate alle regioni o attribuite agli enti locali ai sensi degli articoli precedenti indicati nella tabella B, compresa l'annotazione finale, allegata al presente decreto, sono sottoposti alla seguente procedura, rivolta preliminarmente anche ad accertare se siano pubblici o privati.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il legale rappresentante di ciascun ente comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla presidenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali ed alla presidenza di ciascuna regione, tutti gli elementi utili alla individuazione delle funzioni esercitate, con specifico riferimento a quelle svolte nel territorio di ciascuna regione, nonché dei beni e del personale, distinti per qualifica e per funzioni, e delle entrate con specifica indicazione della loro natura.
Entro i successivi 30 giorni le regioni, anche in assenza della comunicazione di cui al precedente comma, fanno pervenire le proprie osservazioni alla Commissione parlamentare per le questioni regionali ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri indicando espressamente gli enti che, a loro giudizio, svolgono funzioni integralmente comprese in quelle che il presente decreto trasferisce o delega alle regioni o attribuisce agli enti locali nonché le funzioni svolte in materia di competenza regionale o locale dagli enti che siano titolari anche di funzioni statali residue.
Entro i successivi 45 giorni il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della commissione tecnica di cui al terzultimo comma, sottopone alla Commissione parlamentare per le questioni regionali schemi di decreto relativi sia agli enti che svolgono funzioni integralmente trasferite, delegate o attribuite alle regioni o agli enti locali e sia agli enti che svolgono anche funzioni residue, indicando specificatamente, per queste ultime, la parte di beni, di mezzi finanziari e di personale di cui non si propone il trasferimento alle regioni o agli enti locali.
Entro i successivi quarantacinque giorni la Commissione parlamentare per le questioni regionali esprime le proprie osservazioni in relazione a ciascuno degli enti.
Acquisite le osservazioni della Commissione parlamentare il Governo adotta, su conforme parere della commissione di cui al terzultimo comma, distinti decreti per ciascun ente.
Il decreto contiene l'elenco delle funzioni residue non rientranti nelle materie di cui al presente decreto, l'individuazione dei beni e del personale indispensabili all'espletamento delle funzioni residue dell'ente, la indicazione dell'ammontare complessivo delle spese sostenute dall'ente per l'assolvimento delle funzioni trasferite o delegate, ivi comprese le spese generali di amministrazione, o una quota di esse nel caso all'ente residuino altre funzioni. Il decreto attribuisce altresì alle regioni i beni e il personale ad esse spettanti.
Nel caso di enti pubblici per i quali sia stata accertata l'insussistenza di funzioni residue il decreto ne dichiara l'estinzione.
Il decreto dichiara altresì l'estinzione degli enti, trasferendone le funzioni residue all'amministrazione diretta dello Stato o ad enti similari, allorché la commissione tecnica di cui al presente articolo e la commissione parlamentare per le questioni regionali, abbiano accertato:
1) la non economicità dei singoli enti nell'attuazione dei loro compiti residui in relazione anche alle esigenze di riqualificazione e selezione della spesa pubblica;
2) la non convenienza che i singoli enti, per la funzione istituzionale perseguita, continuino a rimanere distinti dall'amministrazione diretta dello Stato o da altri enti similari.
Il trasferimento delle funzioni degli enti di cui al presente articolo decorre dal 1° aprile 1978.
In ogni caso qualora al 31 marzo 1979 non sia stato emanato il decreto di cui ai precedenti commi, né abbiano provveduto in materia le leggi statali di cui agli articoli 25 e 34, cessa ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, a qualsiasi titolo erogati, a favore degli enti di cui alla tabella B.
In ogni caso qualora il 1° luglio 1978 non sia stato emanato il decreto di cui ai precedenti commi, né abbiano provveduto in materia le leggi statali di cui agli articoli 25 e 34, cessa ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a carico dello Stato o di altri enti pubblici a qualsiasi titolo erogato, a favore degli enti di cui alla tabella B.
Le somme di cui al comma precedente, nonché quelle derivanti da contributi versati agli enti di cui al comma precedente da soggetti obbligati o derivanti da trattenute su salari o stipendi, retribuzioni, compensi, pensioni od assegni continuativi, sono versati in apposito conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale dello Stato; fanno eccezione per gli enti di cui al primo comma dell'art. 116 le ritenute destinate dalla legge al perseguimento dei fini associativi.
Dalla data predetta le regioni assicurano la continuità delle prestazioni previste a carico degli enti per i quali non sia stato ancora emanato il decreto di cui ai precedenti commi. A tale scopo le regioni potranno avvalersi delle strutture e dei servizi degli enti stessi; per il finanziamento degli oneri derivanti dall'erogazione delle prestazioni anzidette le somme iscritte nel conto corrente infruttifero di cui al comma precedente sono ripartite tra le regioni, dedotta la quota spettante alle regioni a statuto speciale, secondo i criteri stabiliti dall'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
La commissione tecnica di cui al presente articolo nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è composta da 20 membri dei quali 10 designati dal Consiglio dei Ministri, 6 designati dalle regioni, 3 dall'ANCI, 1 dall'UPI.
I rappresentanti regionali vengono scelti dal Presidente del Consiglio in una rosa composta da 21 designati da ciascuna regione a statuto ordinario, dalle regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia) e dalle province di Trento e Bolzano.
La commissione ha sede presso la Presidenza del Consiglio e si avvale dei servizi e dell'organizzazione della pubblica amministrazione.
Art. 114
Enti di assistenza a categorie
La commissione di cui al terzultimo comma del precedente art. 113, trascorso il termine di cui al secondo comma del medesimo articolo, individua preliminarmente quali enti preposti ad erogare prestazioni assistenziali, fra quelli inclusi nell'allegata tabella B, compresa l'annotazione finale, derivano la parte prevalente delle proprie entrate da contributi che, in forza di legge, sono a carico di persone fisiche o di persone giuridiche diverse dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali territoriali. Effettuata l'individuazione, la commissione ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali ed ai singoli enti interessati.
La commissione, ottemperato a quanto disposto dal comma precedente, promuove per tali enti la procedura prevista dal terzo e quarto comma dell'articolo 113 e sospende, sino alla scadenza di dodici mesi dalla data della comunicazione fatta ai singoli enti, l'adempimento previsto dal quarto comma del citato articolo.
Qualora nei dodici mesi successivi alla comunicazione di cui al precedente comma gli interessati alla contribuzione obbligatoria promuovano associazioni nazionali volontarie di assistenza al fine di garantirsi la continuità delle prestazioni assistenziali, tali associazioni possono ottenere, nei modi e alle condizioni previsti dai successivi commi, la concessione in uso di parte o di tutti i beni degli enti di cui al primo comma.
Le associazioni di cui al comma precedente, qualora comprendano almeno il trenta per cento dei soggetti tenuti alla contribuzione obbligatoria e dispongano di entrate derivanti da contributi volontari tali da consentire l'adempimento dei fini associativi, possono rivolgere domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la concessione dei beni dell'ente al quale sono destinati i contributi obbligatori degli aderenti all'associazione.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dal ricevimento, trasmette la domanda alla commissione di cui al primo comma, la quale, previo accertamento dell'esistenza dei presupposti per la concessione, formula entro sessanta giorni la sua proposta in ordine ai beni da dare in concessione. Con riferimento alla proposta di concedere in uso tutti o parte dei beni dell'ente, la commissione provvede altresì, contestualmente, all'adempimento previsto dal quarto comma dell'art. 113 per l'emanazione del decreto secondo il disposto del sesto comma del citato articolo. I beni oggetto della concessione vengono preliminarmente trasferiti al patrimonio dello Stato.
La concessione dei beni ad ogni singola associazione è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è regolata da apposita convenzione. La convenzione deve prevedere, tra l'altro, le procedure e le modalità per la revoca senza indennizzo della concessione stessa, qualora l'associazione volontaria non adempia i compiti per i quali ha ottenuto l'uso dei beni. In tal caso i beni mobili ed immobili, oggetto della revoca, vengono destinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri alla regione competente per territorio.
Al di fuori dei casi previsti nei commi precedenti, le associazioni costituitesi secondo le norme del presente articolo non potranno fruire, a qualsiasi titolo, di contributi a carico dello Stato e di altri enti pubblici.
La commissione di cui al terzultimo comma dell'art. 113, qualora entro il termine di dodici mesi, previsto dal secondo comma, non le sia pervenuta alcuna domanda, provvede, per i singoli enti, agli adempimenti sospesi ed esprime il previsto parere ai fini dell'emanazione del relativo decreto.
Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto la legge della Repubblica provvede a disciplinare la materia dei contributi obbligatori destinati agli enti di cui al presente articolo.
Trascorso l'anno senza che sia stata emanata la legge di cui al comma precedente, nel caso si sia verificata l'ipotesi contenuta nei commi 3, 4, 5 e 6, i contributi obbligatori cessano nei confronti di coloro che si siano associati agli enti di cui al presente articolo.
Art. 115
Enti a struttura associativa
(modificato dall'art. 1-undecis del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641)
Gli enti di cui all'allegata tabella B, compresa l'annotazione finale, che abbiano una struttura associativa, continuano a sussistere come enti morali assumendo la personalità giuridica di diritto privato con il decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo precedente e ad essi individualmente relativo. Essi conservano la titolarità dei beni necessari allo svolgimento delle attività associative, nonché di quelle derivanti da atti di liberalità o contributi degli associati.
All'individuazione dei beni di cui sopra si provvede con il decreto di cui al precedente articolo.
Il decreto di cui al presente articolo dispone l'erogazione sino al 31 dicembre 1979 di un contributo per il sostegno dell'attività associativa delle persone giuridiche private costituite ai sensi del presente articolo; tale contributo, per l'anno 1979, non potrà comunque superare il 50% di quello erogato dallo Stato nell'esercizio finanziario 1977 salvo quanto disposto per l'ANMIL nell'art. 1-decies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, come modificato dalla legge di conversione.
In ogni caso a fare tempo dal 31 dicembre 1979 sono abrogate le disposizioni di legge che prevedono ritenute su salari, stipendi, retribuzioni, pensioni, rendite, prestazioni previdenziali in genere, compensi od assegni continuativi, ovvero contributi obbligatori a favore degli enti di cui al primo comma.
A partire dal 1° gennaio 1980 gli enti di cui al primo e all'ultimo comma hanno diritto di percepire mediante ritenuta sulle pensioni, assegni e rendite erogati dallo Stato o da enti pubblici previdenziali, i contributi associativi che i titolari delle suddette prestazioni intendono loro versare mediante delega in forma libera. Entro il 30 giugno 1979 i Ministeri competenti e gli enti pubblici interessati stabiliscono mediante apposite convenzioni, da stipularsi con gli enti associativi di cui al primo e ultimo comma, le modalità della riscossione delle ritenute di cui al presente comma.
Dal 1° gennaio 1980 lo Stato, per sostenere l'attività di promozione sociale e di tutela degli associati, con apposite leggi potrà assegnare contributi alle associazioni nazionali che statutariamente e concretamente dimostreranno di perseguire fini socialmente e moralmente rilevanti.
Art. 116
Enti privati
Al 31 dicembre 1977 cessano ogni forma di finanziamento e di contributo statale a favore degli enti, associazioni, fondazioni e istituzioni private di qualsiasi natura, che operino, in base al proprio ordinamento, esclusivamente nelle materie di cui al presente decreto, nonché ogni forma di finanziamento o di contributo dello Stato ad altri enti, associazioni, fondazioni od istituzioni private, erogata in riferimento alle funzioni trasferite o delegate alle regioni.
Le somme relative ai finanziamenti e ai contributi che vengono a cessare ai sensi del presente articolo sono portate in aumento del fondo comune tra le regioni di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 117
Patrimonio degli enti
(modificato dall'art. 1-nonies del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641)
I patrimoni mobiliari e immobiliari degli enti di cui all'allegata tabella B, compresa l'annotazione finale, i quali siano utilizzati per l'erogazione dei servizi o per lo svolgimento delle attività trasferite o delegate, ovvero attribuite agli enti locali, sono trasferiti alle regioni nel cui territorio sono situati, con il decreto di cui al precedente art. 113. Si applica il settimo comma dell'art. 25, con riferimento alle funzioni attribuite ai comuni, province o comunità montane.
I beni patrimoniali costituenti le sedi centrali degli enti di cui al precedente comma, salvo restando quanto disposto dagli articoli 114 e 115, sono amministrati, con facoltà di alienarli, dall'ufficio del Ministero del tesoro di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.
I proventi netti derivanti dall'amministrazione e dall'eventuale alienazione dei beni predetti sono portati annualmente ad incremento del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Il Ministro per il tesoro riferisce annualmente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sullo stato della liquidazione.
Tutti gli altri beni immobiliari degli enti predetti, salvo restando quanto disposto dagli articoli 114 e 115, sono trasferiti alle regioni e sono amministrati dalla regione nel cui territorio sono situati.
I proventi netti di cui al precedente comma, derivanti dall'amministrazione di detti patrimoni, sono trimestralmente versati al fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
I residui beni mobiliari compresi il numerario ed i titoli di credito sono attribuiti all'ufficio di liquidazione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il quale provvede altresì ad assumere le eventuali passività. Per la copertura delle passività, il Ministero del tesoro, ove necessario, può destinare, in tutto o in parte, i proventi di cui al terzo comma.
Nel caso di enti le cui funzioni siano solo parzialmente trasferite o delegate alle regioni ovvero attribuite agli enti locali, il decreto di cui all'art. 113, fermo restando quanto disposto dagli articoli 114 e 115 e dal primo comma del presente articolo, ripartisce i beni patrimoniali non utilizzati direttamente per l'erogazione di servizi o per le attività svolte dall'ente in misura proporzionale alle spese erogate, nel biennio precedente, per le funzioni trasferite o delegate, o, rispettivamente, residuanti in capo all'ente. La presente disposizione non si applica agli enti che svolgono in misura prevalente attività previdenziale.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi e le disposizioni degli articoli 113, 114 e 115 si applicano anche alle funzioni ed ai patrimoni degli enti soppressi, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, con provvedimento adottato successivamente al 25 luglio 1977.
Art. 118
Continuità delle prestazioni
Le regioni assicurano, anche con atti amministrativi, la continuità delle
prestazioni agli assistiti fino all'approvazione delle leggi regionali di
riordino delle funzioni trasferite.
Allo stesso fine possono stipulare
apposite convenzioni con altre regioni o con enti pubblici o privati.
Art. 119
Attività residue degli enti pubblici estinti
Le funzioni amministrative degli enti pubblici, di cui all'art. 113, continuano ad essere esercitate nelle regioni a statuto speciale mediante ufficio stralcio, fino a quando non sarà diversamente disposto con le norme di attuazione degli statuti speciali o di altre leggi dello Stato.
Art. 120
Entrate degli enti pubblici
Le entrate degli enti pubblici nazionali e locali, comprese quelle di
carattere tributario, previste da disposizioni di legge vigenti, sono
interamente attribuite alle regioni, se alle stesse sono state trasferite le
funzioni amministrative da essi esercitate, o limitatamente alla parte
pertinente alle funzioni amministrative trasferite, se essi esercitano funzioni
amministrative anche in materie diverse da quelle contemplate nel presente
decreto.
Analogamente si procede, intendendosi sostituiti comuni, province o
comunità montane alle regioni, quando le relative funzioni siano attribuite a
comuni, province o comunità montane.
Le disposizioni di cui ai commi
precedenti non si applicano alle entrate degli enti di cui all'art. 114,
preposti all'erogazione di prestazioni assistenziali, quando tali entrate
derivano da contributi posti a carico, in forza di legge, di categorie di
lavoratori dipendenti o autonomi, di datori di lavoro, degli stessi beneficiari
dell'assistenza o di gestioni previdenziali. Tali entrate affluiscono al
bilancio dello Stato.
Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano
ai contributi di persone fisiche e giuridiche private nell'ipotesi di cui
all'art. 115 nonché alle entrate destinate all'esercizio delle funzioni
amministrative non trasferite nelle regioni a statuto speciale.
Art. 121
Percezione e ripartizione delle entrate già spettanti agli enti pubblici
Le entrate di cui al primo comma dell'articolo precedente, derivanti da
contributi o imposizioni a carico di persone fisiche o giuridiche o comunque a
queste riferibili o pertinenti a beni mobili o immobili, sono percepite
direttamente dalla regione nella quale si trova il rispettivo domicilio fiscale
o sono situati i beni, con l'osservanza dell'art. 14 della legge 16 maggio 1970,
n. 281, in quanto applicabile.
Le entrate di cui sopra saranno direttamente
percepite dai comuni, province o comunità montane nel caso in cui siano relative
a funzioni trasferite a questi enti.
Art. 122
Personale degli enti pubblici
(modificato dall'art. 1-terdecies del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641)
Il personale in servizio in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977 presso le strutture operative periferiche degli enti pubblici nazionali e interregionali le cui funzioni siano trasferite o delegate alle regioni a norma del presente decreto e che sia strettamente indispensabile all'esercizio delle funzioni medesime, è posto a disposizione delle regioni stesse contestualmente al trasferimento dei beni e delle funzioni.
I contingenti del personale da mettere a disposizione delle regioni ai sensi del precedente comma saranno determinati con il medesimo procedimento di cui all'art. 112, secondo comma, entro sessanta giorni dalla emanazione dei provvedimenti con i quali saranno individuate per ciascun ente le funzioni trasferite o delegate alle regioni. Con il medesimo provvedimento detto personale sarà ripartito tra le regioni, tenendo conto delle richieste formulate da ciascuna di queste.
Il personale degli enti pubblici non compreso tra quello trasferito alle regioni ai sensi dei commi precedenti è assegnato, secondo contingenti numerici distinti per enti e per carriere stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base di apposite graduatorie, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, con effetto dalla data di trasferimento delle funzioni amministrative, nell'ordine:
a) ad altro ente pubblico di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive integrazioni, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 2 e nell'ultimo comma dell'art. 7 di detta legge; a tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri stabilirà, nei limiti dei posti in organico riservati secondo l'art. 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70, i contingenti numerici dei posti da coprire nelle strutture degli enti esistenti nel territorio nazionale così come risultano dai provvedimenti attuativi dell'art. 25 della legge stessa;
b) ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382.
I dipendenti degli enti di cui al primo comma dell'art. 115 trasferiti allo Stato ai sensi del presente decreto, che si dichiarino disponibili, sono comandati a prestare servizio presso gli enti di provenienza, che ne fanno richiesta e ne assumono ogni onere.
Art. 123
Sistemazione definitiva del personale
Entro un anno dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui agli articoli 112 e 122, le regioni provvedono con proprie leggi a determinare la definitiva destinazione del personale posto a loro disposizione, prevedendone l'assegnazione ai propri uffici o agli enti locali, in relazione alla distribuzione delle funzioni trasferite o delegate alle regioni o attribuite agli enti locali ai sensi del presente decreto.
Le regioni determinano, altresì, d'intesa con gli enti locali interessati, la ripartizione tra gli stessi del personale ad essi assegnato assicurando in ogni caso agli enti medesimi la provvista dei mezzi finanziari per far fronte ai corrispondenti oneri.
Entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle leggi regionali di cui al primo comma, le regioni e gli enti locali provvedono ad inquadrare nei propri ruoli il personale di ruolo e a definire la posizione del personale non di ruolo, assegnato ai propri uffici.
Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al precedente comma, il personale posto a disposizione della regione è utilizzato in via provvisoria secondo le determinazioni di questa, presso gli uffici regionali o quelli degli enti locali, d'intesa con questi.
Fino alla stessa data, detto personale è amministrato dall'amministrazione di provenienza e ad esso continuano ad applicarsi le norme in vigore alla data del 24 febbraio 1977 relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività, previdenza, quiescenza e assistenza.
Nel caso in cui l'ente venga soppresso, col provvedimento di soppressione saranno stabilite altresì le norme per l'amministrazione provvisoria del personale posto a disposizione delle regioni.
Le regioni rimborsano allo Stato o all'ente pubblico di provenienza le spese sostenute dalla data dell'effettiva messa a disposizione del personale medesimo alla data dell'inquadramento o comunque della definitiva assegnazione agli uffici regionali o agli enti locali.
Con effetto dalla data di inquadramento di cui al precedente comma vengono ridotti in misura corrispondente i ruoli organici e gli eventuali contingenti di personale non di ruolo dell'amministrazione dello Stato cui appartiene il personale trasferito.
Art. 124
Posizione economica del personale trasferito
Al personale trasferito alle regioni, a norma degli articoli 112 e 122 del presente decreto, sono fatte salve le posizioni economiche rispettivamente già acquisite nel ruolo di provenienza.
La metà dei posti comunque disponibili nei ruoli organici del personale di ciascuna regione entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, dopo che sia stato effettuato l'inquadramento di cui agli articoli precedenti, è riservata al personale di pari qualifica già destinato ad altra regione che faccia domanda di esservi trasferito.
Art. 125
Affari pendenti
Le amministrazioni dello Stato, di cui sono trasferite le funzioni amministrative, provvedono a consegnare entro il 31 gennaio 1978 a ciascuna regione interessata con elenchi nominativi gli atti degli uffici non trasferiti concernenti le suddette funzioni e relativi ad affari non ancora esauriti ovvero a questioni o disposizioni di massima.
Resta di competenza degli organi dello Stato o degli enti pubblici interessati la definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni di spesa anche nel conto dei residui anteriormente alla data del 1° gennaio 1978.
Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alla regione, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.
Art. 126
Soppressione e riduzione di capitoli del bilancio dello Stato
I capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio dello Stato relativi, in tutto o in parte, alle funzioni trasferite alle regioni o attribuite agli enti locali sono soppressi ai sensi e per gli anni indicati dal presente decreto.
Nel caso in cui i capitoli iscritti in bilancio siano relativi a spese concernenti solo in parte le funzioni trasferite, le somme corrispondenti alle funzioni che residuano alla competenza statale sono iscritte con decreto del Ministro per il tesoro in capitoli nuovi, la cui denominazione deve corrispondere alle funzioni medesime.
E' vietato conservare o istituire nel bilancio dello Stato capitoli con le stesse denominazioni e finalità di quelli soppressi, e comunque relativi a spese concernenti le funzioni trasferite.
Le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono estese anche ai capitoli di spesa relativi, in tutto o in parte, alle funzioni trasferite con decreti legislativi di attuazione dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Tra i capitoli soppressi ai sensi del precedente primo comma sono compresi quelli relativi a fondi destinati ad essere ripartiti fra le regioni per le finalità previste dalle leggi che li hanno istituiti, con esclusione delle quote di tali fondi da attribuire alle regioni a statuto speciale.
Art. 127
Determinazione delle spese aggiuntive
Le spese aggiuntive connesse al trasferimento delle funzioni amministrative di cui al presente decreto sono determinate, ai sensi dell'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, applicando all'ammontare delle soppressioni e riduzioni di stanziamenti, determinate ai sensi del precedente art. 126, le seguenti percentuali:
a) spese di natura operativa corrente, 28%;
b) spese di natura operativa in conto capitale, 18%;
c) spese di personale ed accessori, 20%;
d) spese di funzionamento, 25%.
Art. 128
Determinazione del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281
In attuazione di quanto disposto alla lettera f) del primo comma dell'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ed in applicazione dell'art. 19 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e con la procedura ivi prevista, le quote dei tributi erariali, di cui all'art. 8 della citata legge n. 281 del 1970, verranno determinate in modo da assicurare un incremento del fondo comune pari all'ammontare complessivo delle spese eliminate dal bilancio dello Stato in relazione alle funzioni trasferite alle regioni con il presente decreto e delle relative spese aggiuntive risultanti dall'applicazione del precedente art. 127.
Per l'anno 1978 la consistenza del fondo comune determinata ai sensi del terzo comma dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356, è incrementata di un importo pari all'ammontare complessivo delle spese eliminate dal bilancio dello Stato in relazione alle funzioni trasferite alle regioni con il presente decreto e delle relative spese aggiuntive risultanti dall'applicazione del precedente art. 127.
A partire dallo stesso anno 1978 il fondo comune è altresì integrato di un importo pari agli stanziamenti per spese correnti soppressi dal bilancio dello Stato ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 126, che verranno assegnati alle regioni con i criteri e per la durata previsti dalle leggi che li hanno autorizzati.
Per gli anni dal 1979 al 1981 la consistenza del fondo comune, determinata ai sensi del terzo comma dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356, è incrementata in ciascun anno di un importo pari all'ammontare complessivo delle spese eliminate dal bilancio dello Stato in relazione alle funzioni trasferite alle regioni con il presente decreto e delle relative spese aggiuntive, aumentato della quota risultante dall'applicazione, all'anzidetto importo, della percentuale di incremento del gettito complessivo delle entrate indicate al primo comma dell'art. 1 della citata legge n. 356 del 1976 risultante dalle previsioni di entrata del bilancio dello Stato di ogni anno finanziario rispetto a quelle dell'anno finanziario 1978, sulla base dei progetti di bilancio presentati al Parlamento.
E' fatta salva la garanzia di cui al quarto comma dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356.
La ripartizione del fondo comune, determinato ai sensi dei precedenti commi, viene effettuata con i criteri di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della citata legge n. 356 del 1976.
Art. 129
Determinazione del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281
I capitoli relativi a spese di investimento, soppressi o ridotti ai sensi del precedente art. 126, esclusi quelli di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, e le relative spese aggiuntive vanno ad incrementare l'ammontare del fondo istituito dall'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ad integrazione della quota prevista dalla lettera a) dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356. Le somme così trasferite vengono computate ai fini dell'applicazione della lettera b) del citato art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, a far tempo dal 1979.
I capitoli relativi a spese di investimento, soppressi o ridotti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 126 citato, vanno ad incrementare l'ammontare del fondo istituito dall'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ad integrazione della quota prevista dalla lettera c) dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976,n. 356 e verranno assegnati alle regioni con i criteri e per la durata previsti dalle leggi che li hanno autorizzati.
Art. 130
Assegnazione dei fondi ai sensi dell'art. 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281
Gli stanziamenti dei capitoli soppressi o ridotti in relazione alle funzioni trasferite, aventi ad oggetto attività che riguardino specificatamente una determinata regione, vengono assegnati alla regione stessa, in aumento alla quota ad essa spettante del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, numero 281.
Art. 131
Determinazione delle spese per le funzioni delegate
Gli stanziamenti di spesa relativi a funzioni delegate alle regioni verranno determinati annualmente in sede di formazione del bilancio dello Stato, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e verranno ripartiti fra le regioni con deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri nel cui ambito di competenza ricadano le funzioni delegate, di concerto con il Ministro per le regioni.
Per lo svolgimento da parte delle regioni delle funzioni amministrative loro delegate in base al presente decreto sarà attribuita alle medesime, per le spese di funzionamento, una somma pari al 10% dell'ammontare delle spese operative connesse all'esercizio della delega stessa.
Art. 132
Assegnazione di fondi alle province ed ai comuni per l'esercizio delle funzioni di interesse locale
Per l'assegnazione alle province ed ai comuni delle somme necessarie allo svolgimento delle funzioni amministrative loro attribuite in base al presente decreto, è istituito un apposito fondo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Il fondo di cui al precedente comma, per l'anno 1978, è stabilito in una somma corrispondente alle soppressioni e riduzioni operate nel bilancio dello Stato, aumentata delle spese aggiuntive calcolate ai sensi del precedente articolo 127.
Il Ministro per il tesoro ripartirà con proprio decreto il fondo anzidetto fra province e comuni avendo anche riguardo alle rispettive popolazioni, con riferimento ai dati ufficiali ISTAT del penultimo anno precedente a quello della ripartizione, nonché alle rispettive superfici, sentite le rappresentanze dell'UPI e dell'ANCI.
Art. 133
Assegnazione di quote aggiuntive
Le regioni con proprie leggi provvedono a determinare la quota delle entrate aggiuntive loro spettanti da assegnare agli enti locali, in relazione alle funzioni ad essi attribuite dalle regioni, assicurando agli enti medesimi l'integrale copertura dei nuovi oneri che graveranno su di essi.
Fino a quando le leggi regionali non avranno provveduto ai sensi del comma precedente, le regioni attribuiranno agli enti locali una percentuale determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la commissione interregionale della quota aggiuntiva del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ad esse spettante ai sensi del presente decreto.
Salvo quanto disposto dal precedente art. 123, alle esigenze di personale, derivanti dalle attribuzioni agli enti locali territoriali di cui al presente decreto, si fa fronte mediante ricorso a personale incluso nel ruolo unico di cui all'art. 6, lettera b), della legge 22 luglio 1975, n. 382. Gli oneri relativi restano a carico dell'ente locale che ne usufruisce.
Art. 134
Modalità della soppressione e riduzione di capitoli di bilancio
Le soppressioni e le riduzioni da apportare, in relazione alle funzioni amministrative trasferite, agli stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato saranno determinate per ciascun Ministero, entro il 31 ottobre 1977, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri interessati, sentita la Commissione interparlamentare per le questioni regionali.
Art. 135
Copertura finanziaria
All'onere derivante dal presente decreto per anno 1978, valutato in lire 15.000 milioni, si provvede con la dotazione del capitolo 5926 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Art. 136
Funzioni già trasferite alle regioni
Restano ferme tutte le funzioni amministrative già trasferite alle regioni con legge o atti aventi forza di legge anteriori al presente decreto.
Art. 137
Efficacia delle norme
Salvo espressa disposizione in contrario le norme del presente decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1978.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 luglio 1977
LEONE
ANDREOTTI - FORLANI -
COSSIGA - BONIFACIO -
MORLINO - PANDOLFI -
STAMMATI - LATTANZIO -
MALFATTI -GULLOTTI -
MARCORA - RUFFINI -
DONAT-CATTIN - ANSELMI -
OSSOLA - BISAGLIA -
DAL FALCO - ANTONIOZZI -
PEDINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1977
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 14
TABELLA A
UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO TRASFERITI
I trasferimenti degli uffici sopraindicati hanno luogo al verificarsi delle condizioni previste dal presente decreto per il trasferimento di funzioni amministrative o la delega del loro esercizio alle regioni e nei limiti necessari all'esercizio delle funzioni amministrative che continuano ad essere di competenza dello Stato.
Entro il 30 giugno 1978 il Ministro per le finanze, previa intesa con la regione interessata, provvede con proprio decreto all'attribuzione dei beni immobili e degli arredi, di proprietà dello Stato e già in uso presso gli uffici trasferiti, necessari per il funzionamento degli uffici medesimi.
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(*) Le attribuzioni già spettanti agli ingegneri capi degli uffici del genio civile a competenza generale quali organi dello Stato nelle materie non trasferite e non delegate alle regioni ai sensi del presente decreto, sono esercitate da impiegati della carriera tecnica direttiva dell'Amministrazione dei lavori pubblici designati dal Ministro per i lavori pubblici su proposta del provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio.
TABELLA B (5)
(modificata dall'art. 1-bis e 1-septies del D.L. 18 agosto 1978, n. 481,
convertito dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641)
Sono infine da sottoporre al procedimento di cui all'art. 113 tutti gli enti e le casse che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza, per la parte relativa alle attività di carattere assistenziale non previdenziale. Sono altresì da sottoporre al medesimo procedimento tutte le I.P.A.B. di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, anche se non previste espressamente nell'elenco che precede e che operino nel territorio di più regioni, escluse quelle che svolgano in via precipua attività di carattere educativo-religioso, accertata dalla commissione tecnica di cui al precedente art. 113, non operando nei loro confronti il trasferimento.
L'amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali (AAI) è soppressa con l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, concernente soppressione di uffici centrali e periferici delle amministrazioni statali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 30 aprile 1978, su proposta del Ministro per l'interno e previo conforme parere della commissione tecnica di cui all'art. 113, terzultimo comma, sono accertati i beni attinenti a funzioni trasferite o delegate alle regioni da attribuire alle stesse. La commissione tecnica esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta.
NOTE:
(1) Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 3 maggio 1982, n. 203:
"Art. 11
La delega di funzioni attribuita alle regioni a statuto ordinario dal quarto comma dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è estesa alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
Le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni di cui al comma precedente avvalendosi delle commissioni tecniche provinciali composte:
a) dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o da un suo rappresentante;
b) da quattro rappresentanti dei proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari coltivatori diretti;
c) da un rappresentante di proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari non coltivatori diretti;
d) da quattro rappresentanti di affittuari coltivatori diretti;
e) da un rappresentante di affittuari non coltivatori diretti;
f) da due esperti in materia agraria iscritti negli albi degli agronomi e dei periti agrari, designati uno dalle organizzazioni dei proprietari dei fondi rustici e uno dalle organizzazioni degli affittuari.
I componenti la commissione sono nominati dal presidente della giunta regionale, su designazione, per i rappresentanti delle categorie dei proprietari e degli affittuari, da parte delle rispettive organizzazioni professionali a base nazionale maggiormente rappresentative, tramite le loro organizzazioni provinciali.
Per quanto riguarda la provincia autonoma di Bolzano, alla designazione di cui al comma precedente concorrono anche le organizzazioni professionali su base provinciale.
Le designazioni da parte delle organizzazioni professionali debbono pervenire al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta.
La commissione tecnica provinciale resta in carica sei anni. Il presidente della giunta regionale deve costituire le commissioni tecniche provinciali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro i tre mesi successivi alla scadenza del mandato.
In caso di mancata designazione da parte di talune organizzazioni di categoria, provvede il presidente della regione, nominando, oltre ai rappresentanti designati, anche gli altri membri della commissione in modo da assicurare la rappresentanza paritetica delle categorie secondo quanto previsto dal secondo comma.
In caso di ritardo o di mancata costituzione della commissione, provvede il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro sessanta giorni, con proprio motivato provvedimento".
(2) Si riporta il testo dell'art. 2 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 789, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 53:
"Art. 2
Il termine di cui al secondo comma dell'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fissato al 31 dicembre 1981 con decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 35, convertito, nella legge 29 aprile 1981, n. 162, è prorogato alla data di entrata in vigore della nuova normativa in materia di difesa del suolo e comunque non oltre il 31 dicembre 1982".
(3) Si riporta il testo dell'art. 1 del D.L. 12 agosto 1983, n. 372 convertito dalla legge 11 ottobre 1983, n. 547:
"Art. 1
Il termine di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fissato al 30 giugno 1983 dall'art. 1 della legge 28 dicembre 1982, n. 945, è differito fino alla data di entrata in vigore delle norme di ristrutturazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici".
(4) La Corte costituzionale ha dichiarato con sentenza del 23 maggio - 12 giugno 1991, l'illegittimità costituzionale dell'art. 91, n. 6, nella parte in cui non esclude dalla riserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti le “piccole derivazioni” di acque pubbliche.
(5) Si riporta il testo dell'art. 2 del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641:
"Art. 2
Sono convalidati le contribuzioni, finanziamenti o sovvenzioni a carico dello Stato o di altri enti pubblici, a qualsiasi titolo erogati a favore degli enti di cui alla tabella B, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel periodo tra il 1° luglio 1978 e la data di entrata in vigore della presente legge".
(6) Si riporta il testo dell'art. 1-septies del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641:
"Art. 1-septies
Tutte le funzioni amministrative esercitate dagli organi dello Stato nei confronti degli enti pubblici di cui al n. 27 (casa di riposo per musicisti “Fondazione Giuseppe Verdi”) e n. 28 (casa di riposo per artisti drammatici di Bologna) della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono attribuite rispettivamente ai comuni di Milano e di Bologna a far tempo dal 1° gennaio 1979.
Gli enti pubblici di cui al n. 39) Ente nazionale prevenzione infortuni (ENPI) e al n. 43) Associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC) della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono soppressi dalla data che sarà prevista nella legge di riforma sanitaria o, in mancanza, a far tempo dal 1° gennaio 1980. Qualora, alla data del 1ø ottobre 1979, la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale non sia stata promulgata, si provvede altresì, con le procedure di cui all'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ad individuare gli organi dello Stato o di altri enti pubblici ai quali sono attribuite le funzioni che, ai sensi del predetto decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non siano comprese tra quelle trasferite o delegate alle regioni ovvero attribuite agli enti locali.
All'eventuale scioglimento, trasformazione e riorganizzazione dei consorzi per la difesa contro le malattie e i parassiti delle piante coltivate di cui al n. 50) della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvede la legge regionale.
Qualora entro il 31 marzo 1979 le regioni interessate abbiano costituito consorzi interregionali, i beni ed il personale dei consorzi per l'incremento della pesca e degli istituti di incremento ippico di cui ai numeri 51) e 62) della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono trasferiti ai consorzi medesimi".
(7) Vedi art. 8 del D.L. 21/10/96, n. 535, convertito dalla legge 23/12/96, n. 647.
(8) Disposizioni abrogate dall'art. 8, comma 5, lett. b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
(9) Vedi D.M. BB.CC.AA. 26 settembre 1997: "Determinazione dei parametri e delle modalità per la qualificazione della indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincolo."
(10) Vedi art. 4, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
(11) Vedi il Capo II del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59."
(12) Per effetto dell'art. 41, comma 2, lett. d), del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112, le funzioni, già delegate con l'articolo annotato, sono definitivamente trasferite alle regioni.
(13) Le previste funzioni, di cui all'articolo abrogato, per effetto dell'art. 41, comma 2, lett. g), del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112, sono state definitivamente trasferite alle regioni.
(14) Si riporta il testo dell'art. 43 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112:
"Art. 43
1. Le funzioni amministrative relative alla materia “turismo ed industria alberghiera”, così come definita dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernono ogni attività pubblica o privata attinente al turismo, ivi incluse le agevolazioni, le sovvenzioni, i contributi, gli incentivi, comunque denominati, anche se per specifiche finalità, a favore delle imprese turistiche."
(15) Comma abrogato dall'art. 46, comma 6, lett. c), del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112.
(16) Lettera abrogata dall'art. 52, comma 4, del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112.
(17) Si riporta il testo dell'art. 149, comma 6, del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112:
"Art. 149
6. Restano riservate allo Stato le funzioni e i compiti statali in materia di beni ambientali di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312."
(18) Numero abrogato dall'art. 164, comma 1, lett. c), del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112.
(19) Per effetto dell'art. 164, comma 1, lett. d), del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112, il comma annotato è abrogato nella parte in cui prevede la comunicazione al prefetto e i poteri di sospensione, revoca e annullamento in capo a quest'ultimo in ordine: all'articolo 19, comma 1, numero 13), in materia di licenza agli stranieri per mestieri ambulanti; all'articolo 19, comma 1, numero 14), in materia di registrazione per mestieri ambulanti; all'articolo 19, comma 1, numero 17), in materia di licenza di iscrizione per portieri e custodi, fermo restando il dovere di tempestiva comunicazione al prefetto dei provvedimenti adottati.
(20) Per effetto dell'art. 164, comma 2, del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112, il comma annotato è abrogato nella parte in cui si riferisce ai numeri 13), 14) e 17) del comma 1 dello stesso articolo 19.
(21) Comma abrogato dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490.
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vedi anche Legislazione della Regione Siciliana:
L.R. 22/86 - Applicazione del presente
Circ. 46/87 ASS. BB.CC. - Corsi liberi d'istruzione tecnica
Circ. 401/87 ASS. SANITA' - Applicazione art. 27 del presente
L.R. 15/91 - Applicazione art. 82 del presente
Circ. 50560/91 ASS. TERRITORIO - Applicazione art. 104 del presente
Circ. 203/91 ASS. PRESIDENZA - Applicazione del presente
Decr. Ass. 4 dicembre 1991 EE.LL. - Applicazione artt. 89 e 90 del presente
Circ. 5590/92 ASS. COOPERAZIONE - Applicazione del presente
Circ. 978/92 ASS. PRESIDENZA - Applicazione del presente
Circ. 1361/93 ASS. PRESIDENZA - Applicazione del presente
Decr. Ass. 10 marzo 1994 AGRICOLTURA - Applicazione art. 74 del presente
L.R. 71/95 - Applicazione art. 82 del presente
POP2 94/99 - PARTE I - Analisi, obiettivi del programma
Decr. Ass. 7 febbraio 1997 COOPERAZIONE - Direttive regionali in materia di riconoscimento corsi professionali abilitanti per esercizio attività commerciali e corsi preparatori per agenti di affari in mediazione
Circ. n. 2/99 ASS. EE.LL. - Ufficio di servizio sociale
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vedi anche GIURISPRUDENZA:
C.G.A., SEZ. CONSULTIVA, 947/1994 - (vedi art. 82 p.d.)
T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 2393/94 - (vedi art. 8 c. 5 lett. d) p.d.)
T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 3069/94 - (vedi art. 80 p.d.)
T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. II, 523/1994 - (vedi art. 9 p.d.)
C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 106/1995
T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 693/96 - (vedi art. 82 c 10 p.d.)
C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 300/97 - (vedi art. 95 p.d.)
CORTE COSTITUZIONALE, 242/97 - (vedi art. 59 p.d.)
T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. I, 670/97 - (art. 81 c 3 p.d.)
T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 795/97 - (vedi art. 19 n. 8 p.d.)