Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 agosto 2003

Programmi concernenti la rivitalizzazione economica e sociale delle citta' e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile. URBAN - Italia. 

(G.U. 10 dicembre 2003, n. 286)


IL CAPO del dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali:

Visto l'art. 54 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, sul conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli Enti locali in attuazione del Capo I della legge n. 59 del 15 marzo 1997, che, tra le funzioni mantenute allo Stato, individua la "promozione di programmi innovativi in ambito urbano che implichino un intervento coordinato da parte di diverse amministrazioni dello Stato, di intesa con la conferenza unificata";
Visto il regolamento (CE) n. 1260/99 del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il regolamento della Commissione europea per il Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) n. 1261/1999 del 21 giugno 1999;
Vista la comunicazione agli Stati membri della Commissione europea n. 2000/C141/04 del 28 aprile 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea, serie C 141/8 del 19 maggio 2000, recante gli orientamenti relativi all'iniziativa comunitaria concernente la rivitalizzazione economica e sociale delle citta' e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile, URBAN II;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 11339/487 del 23 novembre 1998, di assegnazione delle competenze in materia di programmi comunitari alla Direzione generale del coordinamento territoriale;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 5 giugno 2000, concernente l'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria;
Vista la deliberazione assunta dal CIPE in data 22 giugno 2000, n. 67, con la quale sono stati stabiliti, tra l'altro, i criteri di finanziamento della quota nazionale pubblica del programma URBAN II per il periodo 2000/2006;
Visto il Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 per il periodo 2000-2006, approvato dalla Commissione europea con decisione n. 2050 del 1° agosto 2000;
Visto il decreto del 19 luglio 2000 del Ministro dei lavori pubblici pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2000 con il quale sono stati avviati i
programmi URBAN II;
Visto in particolare l'art. 2 del sopra indicato decreto ministeriale del 19 luglio 2000 che destina i finanziamenti di cui all'art. 1 del medesimo decreto ministeriale all'attivazione sul territorio nazionale di un numero complessivo di otto programmi, di cui quattro nelle regioni interessate dal Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 per il periodo 2000-2006 e quattro nelle restanti regioni;
Vista la nota del Ministero dei lavori pubblici n. 1283/2000/SP del 2 agosto 2000, inviata alla Commissione europea, con la quale viene avanzata richiesta di ampliamento del numero di programmi da finanziare;
Vista la nota della Commissione europea, prot. D (00)7504 del 25 settembre 2000, che amplia il numero dei programmi da finanziare da otto a dieci;
Vista la nota n. 1354 del 19 settembre 2000 d'intesa tra il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale del coordinamento territoriale e il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica - Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione, con la quale sono stati definiti i criteri di valutazione dei programmi, come previsto all'art. 13, punto 5 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 19 luglio 2000;
Visto l'art. 145, comma 86, della legge n. 388/2000, recante disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che a titolo di concorso per l'attuazione dei progetti collocati nella graduatoriadei programmi di iniziativa comunitaria URBAN II, di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici del 19 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2000, concede a ciascuno dei primi venti progetti non ammessi al finanziamento comunitario, con procedure e modalita' da definire con successivo decreto dei Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, un contributo fino a lire 10 miliardi (5,16 Meuro), per una spesa complessiva massima di lire 100 miliardi (51,65 Meuro) annue, per ciascuno degli anni 2001 e 2002;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 415 dell'11 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2001, con il quale e' stata approvata la graduatoria relativa al programmi di iniziativa comunitaria URBAN II;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 26 marzo 2001, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";
Visto il decreto interministeriale del 27 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 2002, con il quale sono state definite le procedure e le modalita' attuative del programma;
Considerato che le risorse previste per gli anni 2001 e 2002 dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 145, comma 86, della legge n. 388/2000 sono state iscritte sul capitolo 7493 (ex 8620) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze "Fondo di rotazione per le politiche comunitarie".
Viste le procedure finanziarie e operative per l'attuazione dei programmi URBAN Italia elaborate nella riunione tecnica tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tenutasi il 22 novembre 2002; 
Vista l'istruttoria effettuata dalla commissione nominata con decreto dipartimentale n. 30 del 13 gennaio 2003 dei programmi stralcio presentati dalle amministrazioni comunali;

Decreta:

Art. 1. Approvazione
1. Sono approvati i programmi stralcio presentati dalle amministrazioni comunali, ai sensi del decreto interministeriale del 27 maggio 2002.
2. Il costo totale di ciascun programma stralcio e in particolare l'importo a carico dello Stato richiesto dalle amministrazioni comunali a valere sulle disponibilita' di cui all'art. 145, comma 86 della legge n. 388/2000, e' riportato nell'allegata tabella che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Procedure finanziarie
1. I Comuni promotori attuano i programmi secondo quanto previsto nel decreto interministeriale del 27 maggio 2002 e secondo le procedure finanziarie operative, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nella riunione tecnica del 22 novembre 2002, di seguito riportate:
a) 1'impegno complessivo delle risorse, pari a 103.291.379,81 euro e' effettuato con impegno unico dal Ministero dell'economia e delle finanze. L'importo complessivo e' ripartito, come indicato nell'allegata tabella, tra i venti comuni beneficiari, ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) l'erogazione delle risorse in favore di ciascun Comune viene effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le trasformazioni territoriali con le seguenti modalita':
una prima anticipazione pari al 50 % della quota assegnata, a seguito della sottoscrizione dell'accordo di cui al successivo art. 6;
le erogazioni successive, sino alla concorrenza dell'ulteriore 50%, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari, sulla base della certificazione e domanda di pagamento, da presentarsi a cura delle amministrazioni comunali al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le trasformazioni territoriali, entro il mese di dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2003 fino al 2006 incluso;
c) le amministrazioni comunali sono tenute a spendere il totale delle risorse messe a disposizione a valere sulla legge n. 388/2000, nonche' tutte le quote di cofinanziamento locali, previste dall'art. 2 del decreto interministeriale 27 maggio 2002 entro il 31 dicembre 2006.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le trasformazioni territoriali cura il monitoraggio dell'attuazione dei programmi e segue l'andamento della relativa spesa. Sulla base dei dati di monitoraggio, entro il 31 dicembre 2005, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le trasformazioni territoriali ha la facolta' di procedere alla riprogrammazione della parte delle risorse finanziarie non spese a quella data, attinenti ai programmi che presentano un livello di spesa inferiore al 75% dei contributi assegnati ex art. 2 del decreto interministeriale 27 maggio 2002.

Art. 3. Assistenza tecnica - Valutazione - Comunicazione

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le trasformazioni territoriali utilizza le risorse di cui all'allegata tabella per le seguenti attivita' di coordinamento:
a) attivazione dell'assistenza tecnica centrale di supporto alle amministrazioni comunali nell'attuazione dei programmi, e di supporto alle attivita' dell'amministrazione centrale;
b) promozione delle attivita' di valutazione e di ricerca al fine di valutare l'efficacia dell'azione integrata sul territorio attuata dai comuni attraverso i programmi URBAN Italia;
c) promozione di azioni di comunicazione a livello nazionale finalizzate a migliorare la conoscenza dei programmi e ad incrementare la pubblicita' e la divulgazione degli stessi; 
2. Le amministrazioni comunali, al fine di una piu' efficace gestione dei programmi, utilizzano le risorse individuate nell'asse assistenza tecnica di ciascun programma per:
attivare forme di assistenza tecnica locale per 1'attuazione delle azioni e per l'implementazione del sistema di monitoraggio;
valutare l'andamento e i risultati raggiunti dal programma medesimo;
promuovere attivita' di comunicazione e di conoscenza del programma a livello locale.
1. Le amministrazioni comunali, nell'ambito delle attivita' di assistenza tecnica locale, si impegnano a raccogliere i dati di monitoraggio finanziario e fisico, necessari alla corretta attuazione del programma e a trasmetterli al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le indicazioni che verranno impartite dalla Direzione generale per le trasformazioni territoriali.

Art. 4. Partenariato

1. Le amministrazioni comunali attivano ampie ed efficaci forme di partenariato locale e favoriscono una diffusa partecipazione all'attuazione del programma da parte di soggetti pubblici e privati, nonche' da parte di organizzazioni e soggetti gia' operanti sul territorio.
2. Le amministrazioni comunali istituiscono un comitato di sorveglianza che verifica l'efficienza e l'efficacia dell'attuazione del programma, e valuta periodicamente i risultati raggiunti dal programma medesimo. Il comitato si riunisce di norma almeno due volte l'anno. Al Comitato partecipano i rappresentanti dei soggetti del Partenariato che, a diverso titolo, contribuiscono all'attuazione del programma e, comunque, quelli che concorrono allo stesso con proprie risorse I soggetti del Partenariato sono individuati dall'amministrazione comunale.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le trasformazioni territoriali riunisce almeno una volta l'anno tutte le amministrazioni comunali promotrici dei programmi URBAN Italia, le amministrazioni centrali e regionali, i rappresentanti delle organizzazioni e delle categorie dei soggetti, che a vario titolo operano nei programmi, al fine di valutarne l'andamento e l'impatto complessivo sulle politiche urbane.

Art. 5. Tavoli di concertazione
1. Al fine di garantire un'efficace azione di coordinamento tra i soggetti interessati alla realizzazione dei programmi, nonche' di pervenire alla conclusione dell'accordo, di cui al successivo art. 6, presso la Direzione generale per le trasformazioni territoriali e' istituito un Tavolo di concertazione per ciascun programma URBAN Italia ammesso al finanziamento.
2. Il Tavolo di concertazione e' richiesto dall'amministrazione comunale ai fini della sottoscrizione dell'accordo di cui all'art. 6 per l'attuazione del programma stralcio, nonche' per l'attuazione del programma di completamento di cui all'art. 4, comma 4 del decreto interministeriale del 27 maggio 2002.
3. Nella richiesta di attivazione del Tavolo di concertazione, l'amministrazione comunale segnala la necessita' dell'attivazione della procedura di cui al successivo art. 6, comma 5.
4. Il direttore generale per le trasformazioni territoriali, o un suo delegato, svolge le funzioni di presidente ed e' assistito da una segreteria per la gestione del Tavolo di concertazione dei programmi URBAN Italia, di seguito denominata Segreteria tecnica.
5. Ad ogni Tavolo di concertazione partecipano:
a) uno o piu' rappresentanti dell'amministrazione comunale;
b) un rappresentante della regione, ovvero delle regioni competenti territorialmente se coinvolte nel programma;
c) non piu' di un rappresentante per ciascun soggetto privato e pubblico interessato all'attuazione del programma.
I soggetti di cui alla precedente lettera c) sono invitati dal presidente su proposta del sindaco.
La segreteria tecnica e' istituita con decreto del direttore generale per le trasformazioni territoriali. Essa assume i compiti di unita' procedimentale, anche ai sensi della legge n. 241/1990.
6. Le amministrazioni ed enti pubblici convocati partecipano al Tavolo di concertazione attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere la volonta' dell'amministrazione, in ordine alle attivita' di programmazione e attuazione.
7. La convocazione del Tavolo di concertazione, affidata alla Segreteria tecnica, deve pervenire alle amministrazioni e ai soggetti interessati, con l'indicazione dell'ordine del giorno, a mezzo e-mail o fax almeno quindici giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione.
8. Gli elaborati previsti all'art. 6, concernenti i contenuti e le procedure necessarie per il perfezionamento dell'accordo, sono trasmessi a cura del soggetto promotore alla segreteria tecnica, e contestualmente a tutti i partecipanti al Tavolo di concertazione.
9. La segreteria tecnica convoca il Tavolo di concertazione entro cinque giorni dal ricevimento degli elaborati di cui al comma 8.
10. Il Tavolo di concertazione si esprime sugli elaborati di cui al comma 8 con una valutazione sintetica sull'idoneita' degli adempimenti esperiti ai fini della sottoscrizione dell'accordo.
11. Ove al termine dei lavori del Tavolo di concertazione sussista una valutazione negativa circa la predisposizione dei documenti necessari alla sottoscrizione dell'accordo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le trasformazioni territoriali si riserva di non sottoscrivere l'accordo.
12. Ove ne sussistano le ragioni, su decisione del presidente, preventivamente comunicata alle parti interessate, il Tavolo di concertazione puo' assumere i compiti e le funzioni di conferenza dei servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
13. Nel caso in cui gli elaborati di cui all'art. 6, commi 2, 3 e 4 prevedano modifiche da includere nell'accordo, l'amministrazione comunale ne fara' esplicita menzione nella trasmissione degli elaborati alla Segreteria tecnica, indicando le amministrazioni e gli enti direttamente interessati dalla variazione sopravvenuta.
14. L'amministrazione comunale trasmette copia degli elaborati di cui al precedente comma alle amministrazioni ed enti interessati dalla variazione sopravvenuta.
15. La convocazione di cui al precedente punto 7, e' estesa alle amministrazioni ed enti interessati dalla variazione, che integrano il Tavolo di concertazione cosi' come configurato al comma 5 del presente articolo.
16. Per la valutazione delle variazioni al programma, si assumono i seguenti criteri. Sono ammissibili variazioni nel caso in cui:
a) apportino un miglioramento agli indicatori del programma;
b) sia accertata, per ciascun nuovo intervento, la compatibilita' con l'obiettivo del programma e salvaguardata l'integrazione tra azioni comprese in assi diversi;
c) apportino un miglioramento degli effetti sinergici con il programma di completamento;
d) sostituiscano azioni previste nel programma, che sono state portate a compimento con altre fonti finanziarie, e abbiano obiettivi analoghi.
17. Ove sia accertata una variazione negativa delle quote di cofinanziamento locale previste dall'art. 2 del decreto interministeriale del 27 maggio 2002, il finanziamento concesso e' revocato.

Art. 6. Accordi
1. Decorsi novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il direttore generale per le trasformazioni territoriali sottoscrive gli accordi con i sindaci delle amministrazioni promotrici. Ciascun accordo e' inoltre sottoscritto da tutti i soggetti pubblici e privati che conferiscono risorse finanziarie al programma. 
2. All'accordo dovra' essere allegato il Complemento di programmazione predisposto secondo le indicazioni della Direzione generale per le trasformazioni territoriali.
3. Al medesimo accordo sono allegati gli atti che regolano le pattuizioni tra l'amministrazione comunale e i soggetti pubblici e privati che a vario titolo concorrono all'attuazione del programma.
4. All'accordo e' altresi' allegato l'atto di nomina del funzionario delegato per la contabilita' speciale previsto dagli articoli 8, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 20 aprile 1994, e dalla circolare del Ministero del tesoro n. 77 del 28 dicembre 1995, di cui al successivo art. 7.
5. Qualora per l'attuazione di interventi, riferiti ad azioni ricomprese nel programma stralcio oggetto dell'accordo di cui al comma 1, e' necessario variare la strumentazione urbanistica, per tali interventi l'accordo e' sottoscritto e produce gli effetti di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Art. 7. Contabilita' speciale
1. Per le procedure di spesa e contabili dei finanziamenti messi a disposizione dei programmi prima di addivenire alla sottoscrizioni degli accordi di cui all'art. 6 le amministrazioni comunali nominano il funzionario delegato per la contabilita' speciale previsto dagli articoli 8, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 20 aprile 1994, e dalla circolare del Ministero del tesoro n. 77 del 28 dicembre 1995.
2. Gli accrediti delle somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sono effettuati sulle tesorerie provinciali dei comuni; ogni funzionario delegato per la contabilita' speciale di ciascun Comune trasferisce dette somme sul relativo conto corrente della contabilita' speciale.

Art. 8. Controlli
1. Le amministrazioni comunali attuano tutte le azioni e le misure di controllo necessarie a una corretta realizzazione del programma, mettono in essere un efficace sistema di controllo, avendo cura di assicurare la necessaria indipendenza tra i centri di gestione e quelli di controllo medesimo.
2. Provvedono ad implementare idonee piste di controllo ed ad assicurare specifici controlli a campione sulle azioni e progetti per un ammontare minimo del 5% delle risorse dell'intero programma stralcio, a cura di un soggetto diverso da quello competente per la gestione del programma e da quello responsabile dei pagamenti relativi al programma medesimo.

Art. 9. Tavolo permanente
1. Per garantire un'efficace azione di coordinamento con gli altri programmi nazionali e comunitari che interessano le politiche urbane, i dati di monitoraggio e valutazione dei programmi URBAN Italia sono trasmessi al Comitato previsto dall'art. 4 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 luglio 2000.
 


Roma, 7 agosto 2003
Il capo del Dipartimento: Fontana

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2003 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio 31
 


Allegato
TABELLA ALLEGATA AL D. DIP. DI APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI STRALCIO
Programma nazionale URBAN ITALIA - Legge n. 388/2000

====================================================================
N.

   Comuni 

Costo totale programma stralcio Finanziamento a valere sulla L. n. 388/2000
1

Ercolano

14.969.000,00

5.060.000,00

2

Settimo T.

84.158.795,64

5.060.000,00

3

Catanzaro

7.261.277,61

5.061.277,61

4

Venezia

13.426.000,00

5.060.000,00

5

Venaria Reale

22.138.760,00

5.060.000,00

6

Cava dei T.

23.097.000,00

5.060.000,00

7

Savona

21.420.000,00

5.060.000,00

8

Cinisello B.

65.080.000,00

4.800.000,00

9

Messina

11.576.847,32

5.059.985,00

10

Trieste

11.751.189,00

5.059.999,00

11

Brindisi

8.227.160,00

5.061.279,00

12

Livorno

15.373.000,00

5.060.000,00

13

Seregno

24.171.881,00

5.061.278,00

14

Aversa

9.801.462,00

5.061.277,00

15

Rovigo

15.698.400,04

5.061.277,62

16

Bitonto

24.876.016,00

5.060.000,00

17

Trapani

14.542.941,99

5.061.277,61

18

Bagheria

9.094.000,00

5.061.000,00

19

Caltagirone

10.706.024,71

5.061.277,61

20

Campobasso

10.805.700,00

5.060.100,00

  
        

Totale comuni 

100.950.028,45

MIT

2.341.351,36

Totale finanziamento

103.291.379,81