Modalità di contribuzione nel settore dell'edilizia
(G.U. 3 aprile 2002, n. 78)
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
Visto l'art. 29, comma 1, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che stabilisce che i datori
di lavoro esercenti attivita' edile sono tenuti a versare la contribuzione previdenziale
ed assistenziale sull'imponibile determinato dalle ore previste
dai contratti collettivi nazionali, con esclusione delle assenze indicate dallo
stesso comma 1;
Visto il successivo comma 2 che stabilisce che sull'ammontare di dette contribuzioni,
diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute
all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali,
si applica fino al 31 dicembre 1996 una riduzione del 9,50 per cento;
Visto il comma 5 dell'art. 29, cosi' come modificato dall'art. 45, comma 18, della
legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede che sino al 31 dicembre 2001 il Governo
proceda ad una verifica degli effetti delle disposizioni di cui al predetto comma
2, al fine di valutare la possibilita' che con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sia confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva
medesima;
Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 1997, con il quale la riduzione
prevista dal comma 2 dell'art. 29 della legge 8 agosto 1995, n. 341, e' stata confermata
ed elevata alla misura dell'11,50 per cento per il periodo 1 gennaio 1997- 31 dicembre
1998;
Visto il decreto ministeriale 17 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 208 del 6 settembre 2000, con il quale la predetta
riduzione e' stata confermata, per l'anno 2000, nella misura dell'11,50 per cento;
Tenuto conto della rilevazione elaborata sull'andamento delle contribuzioni nel
settore edile nel periodo di applicazione della disposizione di cui all'art. 29
della legge 8 agosto 1995, n. 341, dalla cui analisi dei dati si rileva, rispetto
al periodo precedente, un aumento pro-capite del numero medio di giornate retribuite,
con un conseguente incremento del gettito contributivo, tale da compensare la riduzione
contributiva nella misura dell'11,50 per cento;
Ritenuto pertanto di confermare la riduzione di cui al comma 2 dell'art. 29 della
legge 8 agosto 1995, n. 341, nella misura dell'11,50 per cento gia' stabilita dal
citato decreto ministeriale 17 agosto 2000;
Decreta:
La riduzione prevista dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e' confermata, per l'anno 2001, nella misura dell'11,50 per cento.
Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 febbraio 2002
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 205