Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 luglio 2004
Modalitā e condizioni per la restituzione al Fondo per le demolizioni delle opere abusive delle anticipazioni sui costi relativi agli interventi di demolizione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 2004
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL
MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
Visto in particolare
l'art. 32, comma 12, del predetto decreto-legge, il quale autorizza la Cassa
depositi e prestiti a mettere a disposizione l'importo massimo di 50 milioni di
euro per la costituzione, presso la Cassa stessa, di un Fondo di rotazione,
denominato Fondo per le demolizioni delle opere abusive, per la concessione di
anticipazioni volte al finanziamento degli interventi di demolizione delle opere
abusive;
Visto inoltre che il medesimo art. 32, comma 12, prevede che le
modalitā e condizioni di restituzione alla Cassa depositi e prestiti societā per
azioni delle anticipazioni siano fissate con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5
dicembre 2003, con il quale č stata disposta la trasformazione della Cassa
depositi e prestiti in societā per azioni, ai sensi e per gli effetti dell'art.
5, commi 1 e 3, del citato decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
Visto l'art. 10,
comma 1, lettera a), del predetto decreto ministeriale, ai sensi del quale, nel
caso in cui in forza di una disposizione di legge, regolamento o decreto occorra
procedere a una variazione delle condizioni economiche delle attivitā o delle
passivitā soggette a rendicontazione separata, la Cassa depositi e prestiti č
tenuta indenne dalla eventuale conseguente riduzione dei flussi previsti alla
data di trasformazione in societā per azioni;
Ritenuto congruo, sulla base
delle spese di amministrazione mediamente sostenute dalla Cassa depositi e
prestiti societā per azioni, fissare la quota delle spese di gestione del Fondo
in misura pari allo 0,1 per cento in ragione di anno sul capitale
anticipato;
Decreta:
Art. 1.
Modalitā e condizioni del rimborso delle
anticipazioni
1. Le somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti
societā per azioni ai comuni, per le finalitā di cui all'art. 32, comma 12, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, unitamente alla corrispondente quota delle spese
di gestione del Fondo per le demolizioni delle opere abusive, pari allo 0,1 per
cento in ragione d'anno sul capitale erogato in anticipazione, sono rimborsate
dai comuni beneficiari entro sessanta giorni dalla effettiva riscossione delle
somme a carico degli esecutori degli abusi.
2. Trascorsi cinque anni dalla
data di concessione delle anticipazioni il rimborso delle somme di cui al comma
1 č comunque dovuto a carico dei comuni.
3. Qualora il rimborso non avvenga
entro il termine di cui al comma 2, la Cassa depositi e prestiti societā per
azioni informa, entro i successivi sessanta giorni, il Ministero dell'interno,
che provvede alla restituzione delle somme anticipate, unitamente alla
corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo ed agli interessi di mora
calcolati, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine sino a
comprendere quello dell'effettivo versamento, al saggio di interesse legale,
trattenendo le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire a
qualsiasi titolo ai comuni inadempienti, ivi compresi quelli sostitutivi di
trasferimenti erariali per effetto dell'istituzione della compartecipazione
comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La nota
informativa della Cassa depositi e prestiti societā per azioni al Ministero
dell'interno deve contenere l'ammontare degli importi da trattenere, distinto
per somme anticipate ed oneri accessori. In caso di insufficienza dei
trasferimenti statali, al rimborso provvedono i comuni interessati per la parte
non trattenuta dal Ministero dell'interno.
Art. 2.
Impegni
accessori a carico del bilancio statale
1. Ai sensi dell'art. 10, comma
1, lettera a), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5
dicembre 2003, sulle somme concesse in anticipazione, dalla data di erogazione
fino all'effettivo rimborso e comunque non oltre il termine di cui al comma 2
dell'art. 1, il Ministero dell'economia e delle finanze riconosce alla Cassa
depositi e prestiti societā per azioni un indennizzo determinato e liquidato
sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 del medesimo decreto
ministeriale.
2. La Cassa depositi e prestiti societā per azioni provvede ad
apposita rendicontazione sulla amministrazione del Fondo, nell'ambito della
gestione separata di cui all'art. 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326.
Il presente decreto sarā inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 23 luglio 2004
Il Ministro dell'economia e delle finanze:
Siniscalco
Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti:
Lunardi
Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto
2004
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n.
4
Economia e finanze, foglio n. 351