In nome del popolo italiano, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
registro ordinanza 2714, registro generale 4530/2002
Sezione Quinta, composto dai signori: presidente Claudio Varrone, consigliere
Corrado Allegretta, consigliere Goffredo Zaccardi (estensore), consigliere Claudio
Marchitiello, consigliere Marzio Branca - ha pronunciato la presente ORDINANZA nella
Camera di Consiglio del 2 luglio 2002.
Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come
modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l'appello per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza
del Tar Lazio - Roma - Sezione II 1219/2002, resa tra le parti, concernente la DISCIPLINA
NORMATIVA PER EDIFICI NEL COMUNE DI ROMA DI UN "FASCICOLO DEL FABBRICATO";
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di rigetto, presentata
in via incidentale dalla parte appellante;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma.
Considerato che l'appello appare al Collegio, pur nella valutazione sommaria propria
della sede cautelare, assistito da elementi che lo caratterizzano positivamente
in diritto con riguardo in particolare alla censura con cui si deduce la illegittimitą
della prestazione imposta ai cittadini residenti nel Comune di Roma senza una specifica
previsione legislativa che preveda tale facoltą;
Per questi motivi, accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero 4530/2002) e, per l'effetto, sospende l'efficacia della sentenza impugnata.
Roma, 2 Luglio 2002