GLI IACP NON DEVONO PAGARE L'ICI
PER GLI ANNI DAL 1994 AL 1997
Commissione Tributaria Provinciale di Pavia Sez. 3
Sentenza n. 397 emessa il 27/12/99
Norme di Riferimento: Dlgs. n. 504/92 - Dlgs. n. 446/97 (Finanziaria)
Soggetti passivi dell'imposta: l'art. 3, 1° comma, del Dlgs. 504/92
individua i soggetti passivi dell'ICI nei "titolari dei diritti di proprietà,
uso, usufrutto ed abitazione".
Il 2° comma dello stesso articolo così recita: "il soggetto
passivo è il concedente con diritto di rivalsa, rispettivamente
sul superficiario, enfiteuta o locatario.
La norma in questione prevede quindi che al superficiario possa essere
richiesto il pagamento dell'ICI solo in sede di rivalsa da parte dell'ente
concedente (Comune).
Ne consegue che essendo il Comune il soggetto concedente, ed essendo
lo stesso Comune esente dal pagamento dell'ICI, nulla si potrà pretendere
dal superficiario (IACP)
Innovazione Legislativa: La precedente normativa di cui sopra, era talmente chiara da non lasciare adito a diverse interpretazioni; ciò ha visto costretto il Legislatore a riformulare la disposizione in esame con il Dlgs. 446/97 (Finanziaria 1998) che modifica l'art. 3 del Dlgs. n. 504/92 individuando tra gli attuali destinatari della norma (i c.d. soggetti passivi), tra gli altri, anche i titolari del diritto di superficie (IACP) e non più quindi i concedenti del diritto (Comune).
Da tale innovazione legislativa ne deriva che mentre fino al 1° gennaio 1998 il soggetto passivo era il Comune (il quale però, come abbiamo visto era esente dall'obbligo del pagamento dell'imposta) ora, a seguito del Dlgs. 446/97, il soggetto passivo è il superficiario (IACP).