SENTENZA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

N° 915 del 3/02/1999

 

MATERIA DI RIFERIMENTO 

  • Locazione

  • Obbligazioni del conduttore

  • Vizi della cosa locata

  • Danno alla persona del conduttore

  • Conoscenza, da parte di quest'ultimo, dei vizi della cosa locata

  • Irrilevanza

    NORME DI RIFERIMENTO 

  • Art. 1580 del Codice Civile

  • Art. 1581 del Codice Civile

  • Art. 1575 del Codice Civile


NOZIONI FONDAMENTALI 

Il locatore è tenuto a risarcire il danno alla salute subito dal conduttore, causato dalle condizioni abitative dell'immobile, anche se fossero note al conduttore al momento della forma del contratto. La tutela della salute dell'inquilino è considerato infatti un diritto primario, e va ad escludere qualsiasi limitazione della responsabilità derivante da patti privati.


DOVE E' REPERIBILE LA SENTENZA 
  • Cd Rom Ipsoa

ALTRE SENTENZE UTILI 
  • Corte di Cassazione, n. 3636 del 08/04/1998