SENTENZA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sez. II, N° 5775 del 10/06/1998

 
MATERIA DI RIFERIMENTO 
  • Risarcimento dei danni in seguito a furto
    NORME DI RIFERIMENTO 
  • Art.2043 del Codice Civile
  • Art.2051 del Codice Civile

NOZIONI FONDAMENTALI 

Gli inquilini che subiscono furti domestici da parte dei ladri entrati nelle abitazioni attraverso ponteggi e impalcature installati sull'edificio, messi dalla proprietà per lavori edilizi, devono essere risarcititi del danno subito dai proprietari dell'immobile e dalle imprese edili che hanno adottato idonee misure antifurto come allarmi, luci, steccati etc.


DOVE E' REPERIBILE LA SENTENZA 
  • Ufficio del registro di Roma

ALTRE SENTENZE UTILI 
  • Corte di Cassazione sez. III del 06/10/1997 n. 9707