SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

N° 49 del 2/02/1990

 

MATERIA DI RIFERIMENTO 

  • Impugnazione delibere condominiali

  • Sospensione termini per il periodo feriale

NORME DI RIFERIMENTO 

  • Art. 1137 C.c.

  • Art. 24 Costituzione

  • Art. 1 L. 742/69


 

NOZIONI FONDAMENTALI 

La sospensione dei termini processuali, dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, deve applicarsi anche nei confronti del termine di 30 giorni previsto dall'art. 1137 c.c. in materia di impugnazioni di delibere condominiali.
La Corte Costituzionale ha infatti, con tale pronuncia, stabilito l'illegittimitā costituzionale dell'art. 1 della L. 742/69, nella parte in cui non estende anche nei confronti delle impugnazioni delle delibere condominiali, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.


 

DOVE Č REPERIBILE LA SENTENZA 
  • · CD Rom Juris Data

 

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