La sospensione dei termini processuali, dal 1°
agosto al 15 settembre di ciascun anno, deve applicarsi anche nei
confronti del termine di 30 giorni previsto dall'art. 1137 c.c. in
materia di impugnazioni di delibere condominiali.
La Corte Costituzionale ha infatti, con tale pronuncia, stabilito
l'illegittimitā costituzionale dell'art. 1 della L. 742/69, nella
parte in cui non estende anche nei confronti delle impugnazioni delle
delibere condominiali, la sospensione dei termini processuali nel
periodo feriale.