SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

N° 377 del 15/01/2002

 

MATERIA DI RIFERIMENTO 

  • Locazione di immobili adibiti ad uso di abitazione

  • Patti in deroga

  • Validitā

  • Condizioni

  • Limiti

NORME DI RIFERIMENTO 

  • Artt. 12 e segg. L 392/78

  • Art. 11 L. 359/92


 

NOZIONI FONDAMENTALI 

La pattuizione del canone in deroga a quella stabilita dalla legge n. 392/78 (L. equo canone) č valida, solo qualora il locatore, al momento della sottoscrizione del contratto abbia rinunciato alla facoltā di disdetta alla prima scadenza, con l'obbligo di rinnovare il contratto per ulteriori quattro anni, a meno che sussista una giusta causa (quale l'intenzione del locatore di adibire l'immobile ad abitazione propria o di congiunti, o di esercitarvi una attivitā commerciale, o di eseguirvi le opere indicate nell'art. 59 legge 392/1978)


 

DOVE Č REPERIBILE LA SENTENZA 
  • Archivio telematico della Cassazione

 

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