La pattuizione del canone in deroga a quella
stabilita dalla legge n. 392/78 (L. equo canone) č valida, solo
qualora il locatore, al momento della sottoscrizione del contratto
abbia rinunciato alla facoltā di disdetta alla prima scadenza, con
l'obbligo di rinnovare il contratto per ulteriori quattro anni, a meno
che sussista una giusta causa (quale l'intenzione del locatore di
adibire l'immobile ad abitazione propria o di congiunti, o di
esercitarvi una attivitā commerciale, o di eseguirvi le opere indicate
nell'art. 59 legge 392/1978)