SENTENZA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

N° 2745 del 13/03/1998

 
MATERIA DI RIFERIMENTO 
  • Uso della cosa locata
  • Uso diverso da quello pattuito
  • Omessa richiesta di risoluzione del contratto
  • Effetti
  • Novazione
  • Regime giuridico corrispondente dell'uso effettivo
  • Decorrenza
    NORME DI RIFERIMENTO 
  • Art. 1587, n. 1 del Codice Civile
  • Art. 1458 del Codice Civile
  • L. 392/78, art. 80

NOZIONI FONDAMENTALI
Se il conduttore cambia l'utilizzo dell'immobile (in questo caso da uso non abitativo ad abitazione primaria) ed il locatore ne è consapevole, ma non chiede la risoluzione del contratto entro i tre mesi dalla venuta a conoscenza, si applica automaticamente il regime del nuovo uso effettivo. Ovvero, allo scadere dei tre mesi di cui sopra, nel caso citato si passerà alla 392/78 e alla durata quadriennale del contratto.

DOVE E' REPERIBILE LA SENTENZA 
  • Archivio delle locazioni e del condominio Marzo Aprile 2000, pag. 272

ALTRE SENTENZE UTILI 
  • Corte di Cassazione, n. 2868 del 02/04/1997
  • C. di appello di Napoli, n. 387 del 09/05/1995