SENTENZA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III, N° 1956 del 22/02/2000 |
MATERIA DI RIFERIMENTO
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NOZIONI FONDAMENTALI
L'acquirente di una unità immobiliare, inserita in un condominio
risponde solamente delle spese condominiali sorte in epoca successiva all'aacquisto,
e ha diritto di rivalersi nei confronti del vecchio proprietario per i
debiti accumulati in epoca precedente. In questo caso vale infatti il principio
generale della personalità delle obbligazioni, e non quello dell'ambulatorietà
passiva, come di norma nell'art. 63, att. C.C..
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DOVE E’ REPERIBILE LA SENTENZA
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ALTRE SENTENZE UTILI
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