SENTENZA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sez. III, N° 1956 del 22/02/2000

 

MATERIA DI RIFERIMENTO

  • Contributi e spese condominiali
  • Acquisto della singola unità immobiliare 
  • Debiti condominiali
  • Effetti del rapporto fra soggetti che si succedono nella proprietà
NORME DI RIFERIMENTO
  • Art. 62 delle disp. di att. del C.C.

NOZIONI FONDAMENTALI 

L'acquirente di una unità immobiliare, inserita in un condominio risponde solamente delle spese condominiali sorte in epoca successiva all'aacquisto, e ha diritto di rivalersi nei confronti del vecchio proprietario per i debiti accumulati in epoca precedente. In questo caso vale infatti il principio generale della personalità delle obbligazioni, e non quello dell'ambulatorietà passiva, come di norma nell'art. 63, att. C.C..
 


DOVE E’ REPERIBILE LA SENTENZA 
  • Archivio delle locazioni, Maggio - Giugno 2000, pag 412
  • CD Rom Ipsoa

ALTRE SENTENZE UTILI 
  • Cassazione Civile 281/98.
  • Cassazione Civile 9366/96.
  • Cassazione Civile 2489/82.