SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VERONA

N° 1224 del 4/12/00
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Condominio
  • Installazione antenna di telefonia mobile
  • Tutela del diritto alla salute
NORME DI RIFERIMENTO
  • Art. 32 Cost.
  • Artt. 1102 e 1120 C.C.
  • DM del 10/9/98

NOZIONI FONDAMENTALI
L’installazione di un’antenna di telefonia mobile, anche se non contraria alle norme sul decoro architettonico, sulla stabilità o quelle sulla destinazione d’uso della parte comune, deve rispettare il diritto alla salute di tutti i condomini. Occorre, quindi, tutelare il diritto alla salute del condomino dissenziente, laddove sia dimostrato che dalla installazione di una "stazione base di telefonia mobile" vicina alla sua abitazione, derivi in suo danno (o dei suoi inquilini) un esposizione a campi elettrici ed elettromagnetici apprezzabilmente superiore a quella cui è esposta la generalità indifferenziata della popolazione.

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