Nelle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, costituisce
“grave motivo” legittimante il recesso anticipato del conduttore, lo scioglimento
a livello nazionale di una formazione politica per la quale i locali affittati
erano adibiti a sede di una federazione provinciale. Il Tribunale ha pertanto
considerato lo scioglimento della formazione politica come fatto estraneo alla
volontà del conduttore, fatto imprevedibile e sopravenuto.
DOVE È REPERIBILE LA SENTENZA
Archivio delle locazioni e del condominio Settembre - Ottobre 1998, pag.
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