SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA

N° 25308 del 13/9/04
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Supercondominio
  • Regolamento
  • Inderogabilità delle norme della composizione e funzionamento dell’assemblea
NORME DI RIFERIMENTO
  • Artt. 1136, 1138 e 1418 C.C.

NOZIONI FONDAMENTALI
Le norme del regolamento condominiale non possono derogare a quelle stabilite dal codice civile in tema di composizione e funzionamento dell’assemblea.
Pertanto, deve considerarsi nulla la clausola contenuta in un regolamento di un supercondominio la quale prevede che, l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza dei soli rappresentanti delle diverse proprietà condominiali (nel caso in esame, con un massimo di tre rappresentati per ciascuna proprietà condominiale).
Tale clausola deve quindi essere considerata nulla, in quanto lede il diritto del singolo condomino di partecipare personalmente all’assemblea.

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