Inderogabilità delle norme della composizione e funzionamento
dell’assemblea
NORME DI RIFERIMENTO
Artt.
1136, 1138 e 1418 C.C.
NOZIONI FONDAMENTALI
Le norme del regolamento condominiale non possono derogare a quelle
stabilite dal codice civile in tema di composizione e funzionamento
dell’assemblea.
Pertanto, deve considerarsi nulla la clausola contenuta in un regolamento di
un supercondominio la quale prevede che, l’assemblea è regolarmente costituita
con la presenza dei soli rappresentanti delle diverse proprietà condominiali
(nel caso in esame, con un massimo di tre rappresentati per ciascuna proprietà
condominiale).
Tale clausola deve quindi essere considerata nulla, in quanto lede il diritto
del singolo condomino di partecipare personalmente all’assemblea.