I contratti di locazione, pur se di natura transitoria, stipulati
antecedentemente alla entrata in vigore della legge 431/98, si rinnovano
successivamente ai sensi dell’articolo 2 della citata legge, ovvero per anni 4
+ 4.
In tal caso, pertanto, il contratto rinnovato ricadrà nella nuova disciplina
con applicazione di tutte le norme ivi contenute, comprese quelle sulla
disdetta del contratto da parte del locatore previste dall’art. 3 della L.
431/98.