SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA

del 24/02/05
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Contratto di locazione ante L. 431/98
  • Natura transitoria
  • Rinnovazione tacita di anni 4+4
NORME DI RIFERIMENTO
  • Artt. 2 e 3 L. 431/98
  • Artt. 1 e 26 L. 392/78

NOZIONI FONDAMENTALI
I contratti di locazione, pur se di natura transitoria, stipulati antecedentemente alla entrata in vigore della legge 431/98, si rinnovano successivamente ai sensi dell’articolo 2 della citata legge, ovvero per anni 4 + 4.
In tal caso, pertanto, il contratto rinnovato ricadrà nella nuova disciplina con applicazione di tutte le norme ivi contenute, comprese quelle sulla disdetta del contratto da parte del locatore previste dall’art. 3 della L. 431/98.

DOVE È REPERIBILE LA SENTENZA

ALTRE SENTENZE UTILI