SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA

del 22/03/05
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Contratto di locazione
  • Registrazione oltre i termini
  • Sanzioni
  • Ripartizione spese
NORME DI RIFERIMENTO
  • Art. 8 L. 392/78

NOZIONI FONDAMENTALI
Le spese di registrazione del contratto di locazione, ai sensi dell’art. 8 L. 392/78, devono essere ripartite al 50% tra il locatore ed il conduttore.
Qualora nel contratto di locazione sia previsto che sia il locatore a provvedere alla registrazione e a richiedere successivamente al conduttore la sua quota pari al 50 % dell’importo, il locatore stesso è responsabile per il ritardo della registrazione che avvenga oltre la scadenza legale.
Di conseguenza le sanzioni che verranno applicate dovranno essere esclusivamente a carico del locatore inadempiente nei termini legali, senza alcuna possibilità di richiedere le somme eccedenti al conduttore.

DOVE È REPERIBILE LA SENTENZA