Le spese di registrazione del contratto di locazione, ai sensi dell’art. 8
L. 392/78, devono essere ripartite al 50% tra il locatore ed il conduttore.
Qualora nel contratto di locazione sia previsto che sia il locatore a
provvedere alla registrazione e a richiedere successivamente al conduttore la
sua quota pari al 50 % dell’importo, il locatore stesso è responsabile per il
ritardo della registrazione che avvenga oltre la scadenza legale.
Di conseguenza le sanzioni che verranno applicate dovranno essere
esclusivamente a carico del locatore inadempiente nei termini legali, senza
alcuna possibilità di richiedere le somme eccedenti al conduttore.