SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PISA

N° 643 del 28/8/1999
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Edilizia popolare ed economica
  • Assegnazione
  • Decesso dell’assegnatario
NORME DI RIFERIMENTO
  • Artt. 5 e 18 della L. R. Toscana 25/89

NOZIONI FONDAMENTALI
In caso di coppia di fatto, alla morte dell’assegnatario dell’alloggio, l’ex convivente ha diritto di subentrare nel rapporto d’assegnazione, qualora dimostri la stabilità del vincolo riconducibile alla definizione di nucleo familiare.
A tal fine, è necessario che la convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica.

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