In caso di separazione dei coniugi, qualora la casa sia assegnata dal
Giudice al coniuge non intestatario del contratto di locazione, il locatore
non può opporsi alla cessione del contratto.
Il tribunale, ha altresì precisato che per la validità di tale cessione non è
necessaria la comunicazione al locatore; la cessione del contratto a favore
del coniuge assegnatario si attua automaticamente, in quanto legalmente
prevista dall’art. 6 L. 392/78.
Pertanto, il proprietario dell’immobile non ha alcun potere in merito
all’assegnazione della casa effettuata dal Giudice.