SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

N° 1250 del 18/11/04
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Successione nel contratto di locazione
  • Separazione dei coniugi
  • Assegnazione della casa familiare
  • Irrilevanza dell’opposizione del locatore
NORME DI RIFERIMENTO
  • Art. 6 L 392/78

NOZIONI FONDAMENTALI
In caso di separazione dei coniugi, qualora la casa sia assegnata dal Giudice al coniuge non intestatario del contratto di locazione, il locatore non può opporsi alla cessione del contratto.
Il tribunale, ha altresì precisato che per la validità di tale cessione non è necessaria la comunicazione al locatore; la cessione del contratto a favore del coniuge assegnatario si attua automaticamente, in quanto legalmente prevista dall’art. 6 L. 392/78.
Pertanto, il proprietario dell’immobile non ha alcun potere in merito all’assegnazione della casa effettuata dal Giudice.

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