Diritto per il condomino di conoscere i documenti contabili
NORME DI RIFERIMENTO
Artt.1133, 1135, 1136 e 1137 c.c.
NOZIONI FONDAMENTALI
Ogni condomino ha diritto di conoscere i documenti contabili sulla base dei
quali viene approvato il bilancio da parte dell’assemblea. L’esercizio di tale
diritto, che potrā avvenire in ogni momento, č pienamente lecito quando non ostacoli
l’attivitā dell’amministrazione e non comporti spese per il condominio.
Pertanto, costituisce causa di invaliditā della delibera assembleare l’approvazione
del consuntivo da parte dell’assemblea, qualora il condomino rilevi la mancanza
materiale dei documenti contabili sulla base dei quali giustificare le spese
sostenute