SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO

del 20/03/2002
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Edilizia residenziale pubblica
  • Regolamento comunale
  • Assegnazione alloggi
  • Criteri discriminatori
NORME DI RIFERIMENTO
  • Art. 41 e 42 L. 40/98 (Artt. 43 e 44 TU Dlgs. 286/98)
  • Art. 10 L.R. n. 28/90 (modificato da Deliberazione Consiglio Comunale Milano del 19/2/01)

NOZIONI FONDAMENTALI
È discriminatorio assegnare, ai fini dell’inserimento in graduatoria per l’accesso alle case popolari, punteggi maggiori in favore dei soli cittadini italiani.
Con tale decisione il Giudice ha sancito il carattere discriminatorio del regolamento del Comune di Milano nella parte in cui prevede, tra gli altri criteri, quello sulla base del quale attribuire n. 5 punti in più a coloro che hanno la cittadinanza italiana.
Lo stesso Giudice ha conseguentemente ordinato, al Comune di Milano, la cessazione di tale comportamento discriminatorio e la rimozione degli effetti che dall’applicazione di tale criterio si sono verificati.

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