SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO

N° 11625 del 25/10/2001
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Condominio
  • Installazione antenna parabolica
  • Limiti
NORME DI RIFERIMENTO
  • Artt. 1122 c.c.

NOZIONI FONDAMENTALI
L’installazione di una antenna parabolica, per la quale sia necessario forare il rivestimento della facciata dell’edificio, è da considerarsi lesiva (e quindi vietata) del decoro architettonico dello stabile; in quanto produce disarmonia tra i vari elementi strutturali che compongono la facciata.

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