SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE

del 10/11/04
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Condominio
  • Barriere architettoniche
  • Installazione servoscala
NORME DI RIFERIMENTO
  • Artt. 1102 e 1121 C.c.
  • Art. 2 L. 13/89

NOZIONI FONDAMENTALI
Ogni singolo condomino ha diritto di installare, a proprie spese, servoscala o altre strutture amovibili anche se ciò dovesse comportare una diversa destinazione di alcune parti comuni dell’edificio, purché non vengano meno la stabilità, la sicurezza e il decoro architettonico dell’edificio stesso.

DOVE È REPERIBILE LA SENTENZA

ALTRE SENTENZE UTILI