SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA

N° 331 del 2/2/04
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Condominio
  • Ripartizione spese
  • Criteri legali
  • Deroga
NORME DI RIFERIMENTO
  • Art. 1123 c.c.

NOZIONI FONDAMENTALI
La delibera condominiale dell’assemblea, che ripartisce le spese comuni sulla base di criteri diversi da quelli stabiliti per legge dall’art. 1123 c.c., è nulla se approvata con il consenso della sola maggioranza dei condomini.
Per derogare, infatti, ai criteri previsti dalla legge, è necessario che la delibera assembleare sia approvata con il consenso unanime di tutti i condomini.

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