La delibera condominiale dell’assemblea, che ripartisce le spese comuni
sulla base di criteri diversi da quelli stabiliti per legge dall’art. 1123 c.c.,
è nulla se approvata con il consenso della sola maggioranza dei condomini.
Per derogare, infatti, ai criteri previsti dalla legge, è necessario che la
delibera assembleare sia approvata con il consenso unanime di tutti i
condomini.
DOVE È REPERIBILE LA SENTENZA
Guida al Diritto – Il Sole 24 Ore – n. 13/04 pag. 59