SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BERGAMO

del 7/11/2005
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Edilizia Residenziale Pubblica
  • Assegnazione
  • Disdetta contratto
  • Disciplina applicabile
NORME DI RIFERIMENTO
  • Artt. 1, 19, 29 e 31 Reg. Regione Lombardia n. 1/04

NOZIONI FONDAMENTALI
Il Regolamento Regionale della Lombardia è applicabile esclusivamente ai contratti da stipulare o da rinnovare e non anche a quelli in corso.
Nel caso sottoposto al Tribunale si trattava di un’assegnazione a tempo indeterminato di alloggio ALER. In tal caso, ed a maggior ragione, il Giudice ha ribadito che il Regolamento regionale non può intervenire per disciplinare il rapporto a tempo indeterminato che muterà solo in caso di decadenza dall’assegnazione e pertanto ogni eventuale disdetta dovrà considerarsi inefficace.
Il regolamento regionale non contiene alcuna norma applicabile ai contratti di locazione stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore.

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