Artt. 1, 19, 29 e 31 Reg. Regione Lombardia n. 1/04
NOZIONI FONDAMENTALI
Il Regolamento Regionale della Lombardia è applicabile esclusivamente ai
contratti da stipulare o da rinnovare e non anche a quelli in corso.
Nel caso sottoposto al Tribunale si trattava di un’assegnazione a tempo
indeterminato di alloggio ALER. In tal caso, ed a maggior ragione, il Giudice
ha ribadito che il Regolamento regionale non può intervenire per disciplinare
il rapporto a tempo indeterminato che muterà solo in caso di decadenza
dall’assegnazione e pertanto ogni eventuale disdetta dovrà considerarsi
inefficace.
Il regolamento regionale non contiene alcuna norma applicabile ai contratti di
locazione stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore.